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Massimario, art. 15 l. fall.
Massimario, art. 18 l. fall.
Registro delle imprese
Corte d’Appello di
Napoli, 31 marzo 2010 – Pres. Frallicciardi – Rel. Celentano – Pastificio
Carmine Russo S.p.a., Reclamante – Fallimento Pastificio Carmine Russo S.p.a.,
Resistente.
Segnalazione del Prof.
Massimo Fabiani
Fallimento –
Procedimento per la dichiarazione di fallimento – Provvedimenti cautelari o
conservativi a tutela del patrimonio o dell’impresa – Revoca degli
amministratori di società – Effetti e contenuto del provvedimento – Reclamo
avverso la sentenza di fallimento.
Società – Iscrizione nel
registro delle imprese – Ufficio territorialmente competente per l’iscrizione
– Sede effettiva.
Società – Iscrizione nel
registro delle imprese – Pluralità di sedi – Sede effettiva – Sede effettiva
diversa da quella risultante dal registro delle imprese – Non opponibilità a
terzi.
Fallimento – Rigetto del
reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento – Condanna alle spese
di giudizio – Irrilevanza di una statuizione sulle spese giudiziali.
La revoca disposta in
via cautelare dal tribunale, nel corso di un procedimento prefallimentare, di
tutti gli amministratori della società reclamante – compreso il presidente del
consiglio d’amministrazione, che di tale società ha la rappresentanza legale –
possiede, in considerazione della sua essenziale provvisorietà e nonostante il
nomen iuris attribuitole dal primo giudice, il contenuto e gli effetti di una
sospensione, la quale cessa per effetto della sentenza di fallimento
impugnata. (Giovanni Canino) (riproduzione riservata)
La società che sia
soggetta all’obbligo d’iscrizione nel registro delle imprese, va iscritta
presso quello tenuto dall’ufficio territorialmente competente in relazione
alla sua effettiva sede, che la legge identifica con l’effettiva sede
principale dell’impresa sociale, indicandola specificamente e tenendola
distinta dalle sue eventuali sedi secondarie. (Giovanni Canino) (riproduzione riservata)
La società che sia
soggetta all’obbligo d’iscrizione nel registro delle imprese deve indicare
quale sia la sua sede e, qualora abbia più sedi, qual è la sua sede principale
e quali sono le sue sedi secondarie. A tal proposito, per i principi che
regolano l’efficacia delle iscrizioni obbligatorie nel registro delle imprese
(art. 2193 c.c.), non può opporre ai terzi che la sua effettiva sede
(principale) sia diversa da quella risultante dal registro delle imprese,
salvo che provi che i terzi di volta in volta interessati siano a conoscenza
di tale circostanza. (Giovanni Canino) (riproduzione riservata)
Il provvedimento di
rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento non
necessità di una statuizione sulle spese di quel grado di giudizio perché il
curatore, avendo già titolo per acquisire e liquidare tutti i beni del
reclamante, non ha bisogno di un’ulteriore condanna a rifondere tali spese ai
danni di quest’ultimo. (Giovanni Canino) (riproduzione riservata)
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