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Massimario, art. 37 l. fall.
Massimario, art. 80 l. fall.
Massimario, art. 84 l. fall.
Massimario, art. 86 l. fall.
Massimario, art. 87 l. fall.
Tribunale di Udine, 26 marzo 2010 – Pres. Rel.
Pellizzoni.
Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani
Fallimento – Esecuzione collettiva e
concorsuale – Individuazione dei beni del fallito – Atto del curatore –
Disciplina applicabile – Modalità di apposizione del vincolo di
indisponibilità.
Fallimento – Inventario – Consegna del
denaro, titoli, scritture contabili ed altra documentazione – Applicabilità
dell’art. 769 c.p.c. – Esclusione.
Fallimento – Apposizione dei sigilli – Beni detenuti da
terzi – Diritto del terzo incompatibile con l’acquisizione – Applicabilità
della disciplina prevista dal codice di rito – Esclusione.
Fallimento – Rapporti pendenti – Contratto di
locazione – Fallimento del locatario – Facoltà di scelta del curatore –
Diritto del locatore – Prededucibilità dei canoni.
Fallimento – Revoca del curatore – Procedimento
applicabile – Contraddittorio – Presenza di tutti gli organi della procedura.
Nella procedura concorsuale l’individuazione
dei beni del fallito, sia immobili che mobili, eventualmente anche presso
terzi, avviene mediante l’apposizione dei sigilli, che è ora atto del curatore
e non più del giudice, e con l’inventario che, stante il richiamo dell’art.
87, legge fallimentare alle norme del codice di procedura civile, deve essere
effettuato con le modalità previste dall’art. 769, codice procedura civile,
avente ad oggetto sia i beni mobili, anche registrati, che immobili. (Giovanni
Carmellino)
(riproduzione riservata)
I beni indicati nelle lettere a), b) e c)
dell’art. 86, legge fallimentare, sono esclusi dall’applicazione dell’art.
769, codice procedura civile in quanto la legge fallimentare prevede diverse
modalità di presa in consegna del denaro e della documentazione contabile,
stabilendo l’art. 86, legge fallimentare che al curatore devono essere
immediatamente consegnate il denaro, le cambiali e gli altri titoli di
credito, compresi quelli scaduti, le scritture contabili e ogni altra
documentazione non già depositata in cancelleria. (Giovanni Carmellino) (riproduzione
riservata)
Secondo le norme dettate dal codice di procedura civile
agli artt. 752 e ss., l’apposizione dei sigilli deve avvenire esclusivamente
sui beni in una situazione - esteriormente palese - di disponibilità del
debitore, in applicazione analogica della presunzione di cui all’art. 513
codice procedura civile. Nei casi, invece, di beni detenuti da terzi, che ne
rivendichino la proprietà o comunque che si oppongano all’acquisizione
all’attivo fallimentare, non è possibile procedere né alla loro sigillatura,
né, tantomeno, alla loro inventariazione o alla loro acquisizione con i c. d
decreti di acquisizione del giudice delegato, la cui legittimità è ora
esplicitamente esclusa nell’ipotesi in cui i terzi rivendichino un proprio
diritto incompatibile con l’acquisizione. (Giovanni
Carmellino)
(riproduzione riservata)
La scelta se subentrare o meno nel contratto di locazione
spetta al curatore; tuttavia il locatore è in tutti i casi tutelato dal
diritto, eventuale, di esigere in prededuzione i canoni ex art. 80,
legge fallimentare. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
Nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di revoca del
curatore, la decisione deve essere adottata non con il procedimento previsto
dall’art. 36, legge fallimentare,
ma con il diverso procedimento di cui all’art. 37, legge
fallimentare, che
prevede la partecipazione del giudice delegato al collegio fallimentare che
decide sull’istanza, oltre che del comitato dei creditori e del P. M..
(Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
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