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Massimario, art. 111 l. fall.
Massimario, art. 160 l. fall.
Tribunale di Udine, 6 marzo 2010 – Pres. Bottan
– Rel. Pellizzoni.
Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani
Fallimento – Crediti prededucibili –
Introduzione di una definizione specifica – Qualificazione dei crediti
prededucibili.
Continuità delle procedure – Concordato
preventivo – Fase dell’ammissione alla procedura di concordato preventivo –
Fallimento – Prededucibilità – Decorrenza del presupposto della continuità
delle procedure – Decreto di ammissione al concordato.
Concordato preventivo – Fallimento –
Prededucibilità – Carattere della normativa applicabile.
Fallimento – Prededucibilità – Crediti sorti
in occasione delle procedure – Crediti sorti in funzione delle procedure –
Distinzione.
Concordato preventivo – Crediti funzionali
allo svolgimento della procedura – Fallimento – Riconoscimento normativo del
presupposto della continuità delle procedure – Stato di insolvenza – Mero
stato di crisi – Irrilevanza.
Il legislatore, introducendo un secondo comma
all’interno dell’art. 111 l.f., fornisce, per la prima volta, una definizione
specifica dei crediti prededucibili precisando che in tale categoria sono
ricompresi tutti i debiti qualificati come tali dalla legge, oppure quelli
sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali previste dalla
legge fallimentare. (Giovanni Canino) (riproduzione riservata)
Nella fase di predisposizione e di deposito
della domanda di concordato preventivo sussiste esclusivamente un interesse
del debitore, il quale pone in essere una attività meramente privata, tendente
a risolvere la crisi dell’impresa e/o a evitare il fallimento, secondo modelli
alternativi di soddisfazione dei creditori tipicamente liquidatori o di
risanamento dell’impresa, che non ha ancora ricevuto né il vaglio
dell’autorità giudiziaria né quello dei creditori; solo con il decreto di
ammissione può dirsi integrato il presupposto della continuità delle
procedure. (Giovanni Canino) (riproduzione riservata)
Le norme relative alla prededucibilità dei
crediti hanno carattere eccezionale e sono di stretta interpretazione, dato
che introducono una deroga al principio della par condicio creditorum e alle
cause legittime di prelazione e le stesse non possono prescindere
dall’interesse per la massa dei creditori che solo può giustificare il
sacrificio delle loro ragioni e la posposizione dei loro crediti, rispetto
alle spese di procedura e ai crediti funzionali al suo svolgimento secondo le
modalità indicate nella proposta. (Giovanni Canino) (riproduzione riservata)
La distinzione fra crediti sorti in occasione
delle procedure e crediti sorti in funzione delle procedure, attiene alla
distinzione fra obbligazioni contratte dal debitore per gli scopi della
procedura e spese ed oneri di gestione della procedura, ma sempre insorti in
un momento successivo all’apertura del concordato. (gc) (riproduzione
riservata)
L’art. 111, secondo
comma, nel momento in cui considera come prededucibili nel successivo
fallimento tutti gli oneri insorti nel concordato preventivo, purché
funzionali allo svolgimento della procedura e agli interessi della massa dei
creditori, riconosce implicitamente il presupposto della continuità delle
procedure e della loro sostanziale unicità a prescindere dall’esistenza dello
stato di insolvenza o del mero stato di crisi, una volta che il tribunale
abbia accertato l’effettiva insolvenza dell’imprenditore. (gc) (riproduzione
riservata)
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