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Sezione I - Giurisprudenza

documento 2348/2010

 

 

data pubblicazione 07/09/2010

 

 

Massimario, art. 111 l. fall.

Massimario, art. 160 l. fall.

 

Tribunale di Udine, 6 marzo 2010 – Pres. Bottan – Rel. Pellizzoni.

Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani

Fallimento – Crediti prededucibili – Introduzione di una definizione specifica – Qualificazione dei crediti prededucibili.

 

Continuità delle procedure – Concordato preventivo – Fase dell’ammissione alla procedura di concordato preventivo – Fallimento – Prededucibilità – Decorrenza del presupposto della continuità delle procedure – Decreto di ammissione al concordato.

 

Concordato preventivo – Fallimento – Prededucibilità – Carattere della normativa applicabile.

 

Fallimento – Prededucibilità – Crediti sorti in occasione delle procedure – Crediti sorti in funzione delle procedure – Distinzione.

 

Concordato preventivo – Crediti funzionali allo svolgimento della procedura – Fallimento – Riconoscimento normativo del presupposto della continuità delle procedure – Stato di insolvenza – Mero stato di crisi – Irrilevanza.

 

Il legislatore, introducendo un secondo comma all’interno dell’art. 111 l.f., fornisce, per la prima volta, una definizione specifica dei crediti prededucibili precisando che in tale categoria sono ricompresi tutti i debiti qualificati come tali dalla legge, oppure quelli sorti in occasione o in funzione  delle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare. (Giovanni Canino) (riproduzione riservata)

 

Nella fase di predisposizione e di deposito  della domanda di concordato preventivo sussiste esclusivamente un interesse del debitore, il quale pone in essere una attività meramente privata, tendente a risolvere la crisi dell’impresa e/o a evitare il fallimento, secondo modelli alternativi di soddisfazione dei creditori tipicamente liquidatori o di risanamento dell’impresa, che non ha ancora ricevuto né il vaglio dell’autorità giudiziaria né quello dei creditori; solo con il decreto di ammissione può dirsi integrato il presupposto della continuità delle procedure. (Giovanni Canino) (riproduzione riservata)

 

Le norme relative alla prededucibilità dei crediti hanno carattere eccezionale e sono di stretta interpretazione, dato che introducono una deroga al principio della par condicio creditorum e alle cause legittime di prelazione e le stesse non possono prescindere dall’interesse per la massa dei creditori che solo può giustificare il sacrificio delle loro ragioni e la posposizione dei loro crediti, rispetto alle spese di procedura e ai crediti funzionali al suo svolgimento secondo le modalità indicate nella proposta. (Giovanni Canino) (riproduzione riservata)

 

La distinzione fra crediti sorti in occasione delle procedure e crediti sorti in funzione delle procedure,  attiene alla  distinzione fra obbligazioni contratte dal debitore per gli scopi della procedura e spese ed oneri di gestione della procedura, ma sempre insorti in un momento successivo all’apertura del concordato. (gc) (riproduzione riservata)

 

L’art. 111, secondo comma, nel momento in cui considera come prededucibili nel successivo fallimento tutti gli oneri insorti nel concordato preventivo, purché funzionali allo svolgimento della procedura e agli interessi della massa dei creditori, riconosce implicitamente il presupposto della continuità delle procedure e della loro sostanziale unicità a prescindere dall’esistenza dello stato di insolvenza o del mero stato di crisi, una volta che  il tribunale abbia accertato l’effettiva insolvenza dell’imprenditore. (gc) (riproduzione riservata)

 

 

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