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Tribunale di Mantova, Sez. II – Pres. Rel. Dr. Attilio Dell'Aringa – 15 dicembre 2005. Concordato preventivo con cessione dei beni – Nomina dei liquidatori
giudiziali – Volontà desumibile dalla proposta di concordato – Ammissibilità. Poiché l'art. 182 l.f. non è stato abrogato, l'inciso "e non
dispone diversamente" deve intendersi nel senso che la nomina dei
liquidatori giudiziali da parte del Tribunale è subordinata all'assenza di
una volontà contraria desumibile dalla proposta concordataria. (mb) Concordato
preventivo con cessione dei beni – Adempimento – Poteri di vigilanza del
commissario giudiziale – Obbligo del liquidatore di riferire sullo stato
della liquidazione – Sussistenza. Essendo rimasto in vigore l'art. 185 l.f., al fine di agevolare
l'esercizio dei poteri di vigilanza demandati al Commissario Giudiziale, al
liquidatore sociale va imposto l'obbligo di riferire al primo sullo stato
delle operazioni di liquidazione mediante relazioni che dovranno essergli
inviate periodicamente. (mb) DECRETO ritenuto che le ditta
S. A. e Di C. F. non siano legittimate né interessate a dolersi del
mancato riconoscimento dei privilegi da esse rivendicati sia perché te
statuizioni rese dal G.D. ai fini del voto sulle contestazioni dei crediti e
dei diritti di prelazione fanno capo ad accertamenti non preclusivi di
successive pronunzie definitive difformi, come testualmente recita l'art. 176
com. 1° I. fall. il cui riferimento all'ammissione provvisoria dei crediti
deve considerarsi esteso, per identità
di ratio, alla non ammissione degli stessi, sia perché l'opposizione
all'omologazione dei concordato è consentita dall'art. 176. com. 2°
l. fall. ai creditori esclusi dal voto, non anche a quelli ammessi a votare
-come le opponenti odierne- e
semprechè la loro esclusione dalla votazione abbia influito sulla formazione
della maggioranza, che nella specie sarebbe stata oltretutto più larga se
maggiore fosse stato il numero dei privilegiati e correlativamente minore
quello degli ammessi al voto; -
rilevato che lo stato
di crisi postulato dall'art. 160 I. fall. nella sua nuova formulazione è
dimostrato anche- dal consistente divario- tra l'attivo e il passivo; -
rilevato altresì che
la maggioranza prescritta dall'attuale testo dell'art. 177 l. fall. è stata
ampiamente raggiunta, come risulta dagli attestati - dell'esito - della
votazione, - e che -tale raggiungimento realizza la condizione necessaria e
sufficiente per l'approvazione del concordato, così da non lasciare spazio a
valutazioni della sua convenienza per il ceto creditorio, richieste soltanto
se la proposta concordataria suddivide in classi i creditori e comunque positivamente
riscontrate dal Commissario Giudiziale, i cui pareri devono intendersi
recepiti nel presente provvedimento; -
ritenuto anche in
dipendenza della mancata soppressione della figura del concordato preventivo
con cessione di beni -esplicitamente menzionata dal novellato art.
160 I. fall. - che l'art. 182 I. fall. non sia stato abrogato (derivando dalla modifica del precedente art. 180
soltanto la necessità di una lettura dell'espressione "sentenza di
omologazione" nel senso di "decreto di omologazione”), ma che
laddove reca l'inciso "e non dispone diversamente” (riferito al concordato) subordini la nomina dei
liquidatori giudiziali da parte del tribunale all'assenza di una volontà
contraria enunciata nella proposta di concordataria e rinvenibile, per restare
al caso concreto, nell'avere La Grand Soleil, alla pagine 7 della sua domanda
ex art. 161 I. fall., preannunciato l'affidamento della carica di
liquidatore sociale "ad un professionista
terzo ed indipendente", incaricato di agire "quale mandatario dei
creditori", manifestando inequivocabilmente il proposito di attribuire a
quest'ultimo funzioni interamente sostitutive
sotto ogni profilo di quelle dei liquidatori giudiziali e quindi
un'intenzione incompatibile con la preposizione di costoro all'attuazione del
piano di liquidazione; -
opinato che la nomina
del comitato dei creditori sia prevista dall'art. 182 I. fall. come autonoma
rispetto a quella dei liquidatori e si renda pertanto necessaria; -
reputato che l'art. 185 l. fall. sia rimasto in
vigore (presupponendo la sua abrogazione un'assoluta inconciliabilità con la
nuova disciplina) e renda opportuno
imporre al liquidatore sociale della Grand Soleil, allo scopo di agevolare
l'esercizio dei poteri di vigilanza demandati al Commissario Giudiziale,
l'obbligo di riferire sullo stato delle operazioni di liquidazione mediante
relazioni trimestralmente inviate a quest'ultimo, che dovrà poi trasmetterle
al Tribunale, corredate dalle sue osservazioni. P.Q.M. visto l'art. 180 I. fall.: -
respinge le domande e le eccezioni spiegate dalla ditta A.
S. A. e dalla ditta S.C. Di C. F.; -
approva il concordato
preventivo della Grand Soleil S.p.A., con sede in Canneto sull'Oglio (MN), in
persona del liquidatore dr. Manuela Bianchi, nomina quali componenti del
Comitato dei creditori la Banca Popolare di Bergamo e Credito Varesino,
Presidente, la Banca Intesa S.p.A., la Banca Agricola Mantovana; -
fa obbligo al
liquidatore sociale della Grand Soleil di riferire trimestralmente
sull'attività di liquidazione compiuta al Commissario Giudiziale dr. P.
Rebecchi; -
dispone che la somme
spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili vengano
depositate presso l'Ufficio postale di Mantova nelle forme stabilite per i
depositi giudiziali indicando come modalità dello svincolo l'emissione da
parte dell'intestato Tribunale del provvedimento autorizzativo del pagamento
all'avente diritto manda alla Cancelleria per l'affissione dei
presente decreto nonché per la sua comunicazione alla debitrice e al
Commissario Giudiziale, il quale dovrà darne notizia ai creditori. |