IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 235/2005

 

 

 

 

 

Fattispecie negoziali particolari, My way e 4you

 

Tribunale di Mantova, Sez. II – Pres. A. Dell'Aringa, Rel. M. Bernardi – 13 ottobre 2005.

 

Fallimento – Piano finanziario For you - Pegno irregolare di titoli – Facoltà di disposizione della banca – Sussistenza – Compensazione – Ammissibilità.

 

La costituzione in pegno dei titoli compresi nel piano finanziario denominato For You a favore della banca, la quale poteva disporne per soddisfare i propri crediti senza l'espletamento delle modalità di cui all'art. 2796 c.c. ed aveva, a seguito della loro vendita, unicamente l’obbligo di restituire l’eccedenza, integra la fattispecie di cui all’art. 1851 c.c., atteso che i titoli erano stati dedotti nella loro fungibile valenza economica ed individuati solo nella loro appartenenza ad un genus. Ne consegue che il creditore garantito non è tenuto a richiedere l'accertamento del proprio credito nelle forme previste dalla legge fallimentare mentre l'effetto estintivo può operare senza i limiti posti dall'art. 56 l.f.. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)

 

 

omissis

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 6-10-2003 MPS Gestione Crediti proponeva tempestiva opposizione avverso le statuizioni del decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento Cipiemme s.n.c. nonché dei soci illimitatamente responsabili in quanto a)il credito chirografario di euro 19.050,13 era stato ammesso al passivo della società e dei soci con riserva di produzione di documenti anziché in maniera piena; b)non era stata riconosciuta, nel fallimento personale di F. S., la deduzione di € 10.410,09 per effetto della realizzazione di un pegno in quanto non documentato e difettando le condizioni per la compensabilità delle partite ed infine c)perché identica motivazione, nell'ambito del fallimento personale di C. C., era stata adottata con riguardo alla deduzione dell'importo di € 48.307,01.

L'opponente sosteneva l'illegittimità della decisione adottata atteso che la documentazione dimessa sarebbe stata sufficiente a dimostrare la congruità delle somme di cui alla voce a) derivanti da uno scoperto di conto corrente e che, con riguardo alle altre posizioni, essendo stata ammessa al passivo per un importo maggiore di quello da essa stessa richiesto, il Giudice Delegato avrebbe violato il principio di cui all'art. 112 c.p.c.: in ogni caso l'opponente sosteneva che gli importi non dedotti erano stati detratti per effetto della realizzazione da parte della BAM, in data anteriore al fallimento, di titoli costituiti in pegno.

La curatela si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione evidenziando che gli estratti prodotti non consentivano di ricostruire il completo andamento del rapporto di conto corrente ed inoltre che nessuna documentazione era stata fornita in ordine alla regolare costituzione degli atti di pegno, alla legittimità del realizzo ed alla sussistenza delle condizioni per l'operatività della compensazione.

Ordinata all'opponente la produzione di alcuni documenti e dichiarati utilizzabili quelli allegati all'istanza di insinuazione, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.

Motivi

L'opposizione è in larga misura fondata e merita accoglimento nei limiti che seguono.

Per quanto riguarda lo scoperto di conto corrente quantificato dall'opponente nell'importo di euro 19.050,13 ed ammesso con riserva di produzione della documentazione attestante i movimenti del conto dal 31-12-2001 al 5-2-2003 va osservato che, a seguito dell'ordine di esibizione impartito nel corso dell'istruttoria, la banca, per il periodo 31-12-2001/31-3-2002 ha provveduto a depositare un informale documento di movimentazione tratto dal proprio archivio informatico mentre per il periodo successivo ha dedotto che non poteva produrre nessuna altra scrittura stante la chiusura del rapporto.

In proposito, premesso che non può riconoscersi valore probatorio agli estratti conto non contestati nei rapporti fra la banca e la curatela fallimentare del correntista in considerazione  dell'estraneità della curatela sia al rapporto intercorso fra quei soggetti sia a quel regime che l'art. 1832 c.c., applicabile ex art. 1857 c.c. alle altre operazioni regolate in conto corrente, ha configurato allo scopo di rendere il conto periodicamente certo e definito fra le parti (cfr. Cass. 9-5-2001 n. 6465; Trib. Monza 9-4-2002 in Fall.,2003,199), occorre rilevare che gli estratti del conto erano stati prodotti sino alla data del 30-12-2001, che il Curatore non aveva sollevato obiezioni di sorta in relazione alle annotazioni ivi riportate (né risultano contestazioni da parte dei falliti) e che nel decreto di esecutività dello stato passivo il credito in questione era stato ammesso con riserva di integrazioni documentali per il periodo successivo al 30-12-2001: stante l'inidoneità a fungere da prova della lista movimenti depositata dall'opponente in corso di causa, il credito può ritenersi provato nei limiti dell'importo corrispondente al saldo risultante alla data del 30-12-2001 pari ad € 15.534,53 che va quindi ammesso al passivo definitivamente in via chirografaria.

Quanto alla censura circa la violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c. in relazione all'ammissione dell'intero credito senza riconoscere le deduzioni operate dalla banca a seguito della affermata realizzazione dei pegni, va preliminarmente osservato che, secondo il prevalente l'orientamento di legittimità, la compensazione è deducibile in sede di verifica dei crediti e ciò comporta che il G.D. è tenuto a pronunciarsi sulla relativa istanza (verificando quindi esistenza, validità ed opponibilità del titolo da cui sorge il credito opposto in compensazione), accogliendola e, quindi, ammettendo il credito per il residuo ovvero respingendola ammettendo in tal caso il credito per l'intero atteso che l'istanza va interpretata come domanda di ammissione dell'intero credito originario (cfr. Cass. 5-3-2004 n. 4522; Cass. 21-3-1991 n. 3006; Cass. 10-3-1975 n. 882): da ciò consegue che non vi è stata violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c..

Per quanto riguarda la mancata deduzione di euro 10.410,09 va osservato che l'opponente solamente nel corso del giudizio ha prodotto atto, avente data certa, di pegno su certificato di deposito costituito da un terzo non fallito (M. C.) a garanzia del mutuo chirografario concesso dalla B.A.M. alla Cipiemme s.n.c., sicché la deduzione di tale importo dal credito originario deve ritenersi correttamente effettuata.

Con riguardo poi al fallimento C., premesso che gli atti di pegno dei titoli acquistati in esecuzione del piano finanziario denominato For You hanno data certa risultando su di essi apposto il timbro postale, il testo negoziale prevedeva che "Il pegno, in caso di vendita, estinzione liquidazione delle quote, si trasferirà sul relativo controvalore" ed inoltre che" In caso di inadempimento delle obbligazioni derivanti dai finanziamenti concessi agli aderenti, alle condizioni previste nei singoli contratti di adesione al piano finanziario dagli stessi sottoscritti…, la Banca potrà provvedere, con preavviso di due giorni, a richiedere alla società Ducato Gestioni s.p.a./Gigest. il rimborso delle quote (o degli strumenti finanziari) il cui relativo controvalore è costituito in pegno, al prezzo che risulterà il giorno di effettuazione dell'operazione, utilizzando le somme ricavate per rimborsarsi di ogni credito dipendente dal finanziamento medesimo o comunque dipendente dalla sottoscrizione del contratto di adesione al piano finanziario".

Atteso che il C. aveva vincolato a favore della banca dei titoli specificamente individuati conferendo alla stessa il potere di disporre dei beni per soddisfare i propri crediti senza l'espletamento delle modalità di cui all'art. 2796 c.c. ed arguendosi dal tenore del testo sopra riportato che essa, a vendita avvenuta, aveva l'obbligo di restituire solo l'eccedenza, ne deriva che i titoli erano stati dedotti nella loro fungibile valenza economica ed individuati solo nella loro appartenenza ad un genus conseguendone che la fattispecie rientra nell'ambito di disciplina di cui all'art. 1851 c.c. (cfr. Cass. 24-5-2004 n. 10000; Cass. 9-5-5845 n. 2000; Cass. 18-5-1996 n. 5592).

In proposito va detto che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nella compensazione, automatica in quanto coessenziale allo schema del pegno irregolare in cui pertanto viene anticipato, con l'accordo negoziale, l'effetto finale della tutela processuale, può individuarsi lo strumento tipico di realizzazione di tale tipo di prelazione, sostitutivo del complesso congegno satisfattivo previsto invece per il pegno regolare, il che comporta che il creditore garantito non è tenuto a richiedere l'accertamento del proprio credito nelle forme previste dalla legge fallimentare mentre l'effetto estintivo può operare senza i limiti posti dall'art. 56 l.f. (cfr. Cass. 3-4-2003 n. 5111; Cass. 14-5-2001 n. 202): sotto l'indicato profilo è stato quindi corretto il conteggio contenuto nella domanda di ammissione al passivo con deduzione del ricavato dei titoli di cui al piano finanziario denominato 4 You.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte l'istituto di credito va ammesso definitivamente al passivo in via chirografaria per euro 119.001,41 nell'ambito del fallimento sociale, per euro 255.507,28 nel fallimento di C. C. ed infine per euro 250.920,50 nel fallimento di F. S., ferme restando le statuizioni concernenti il credito ipotecario contenute nel decreto di esecutività dello stato passivo.

In considerazione della parziale reciproca soccombenza e del fatto che soltanto nel corso del presente giudizio la banca ha depositato tutta la documentazione relativa al rapporto, appare equo compensare integralmente fra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede:

ammette definitivamente MPS Gestione Crediti s.p.a. al passivo, in via chirografaria, per euro 119.001,41 nel fallimento della società Cipiemme s.n.c., per euro 255.507,28 nel fallimento di C. C. ed infine per euro 250.920,50 nel fallimento di F. S., ferme restando le statuizioni concernenti il credito ipotecario contenute nel decreto di esecutività dello stato passivo;

ordina la conseguente modificazione degli stati passivi;

compensa integralmente fra le parti le spese di lite.














 

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