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Fattispecie negoziali particolari,
My way e 4you
Tribunale di Mantova, Sez. II – Pres. A.
Dell'Aringa, Rel. M. Bernardi – 13 ottobre 2005.
Fallimento – Piano finanziario For you - Pegno irregolare di titoli –
Facoltà di disposizione della banca – Sussistenza – Compensazione –
Ammissibilità.
La
costituzione in pegno dei titoli compresi nel piano finanziario denominato For
You a favore della banca, la quale poteva disporne per soddisfare i propri
crediti senza l'espletamento delle modalità di cui all'art. 2796 c.c. ed
aveva, a seguito della loro vendita, unicamente l’obbligo di restituire
l’eccedenza, integra la fattispecie di cui all’art. 1851 c.c., atteso che i
titoli erano stati dedotti nella loro fungibile valenza economica ed
individuati solo nella loro appartenenza ad un genus. Ne consegue che il
creditore garantito non è tenuto a richiedere l'accertamento del proprio
credito nelle forme previste dalla legge fallimentare mentre l'effetto
estintivo può operare senza i limiti posti dall'art. 56 l.f..
(Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)
omissis
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato in data 6-10-2003 MPS
Gestione Crediti proponeva tempestiva opposizione avverso le statuizioni del
decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento Cipiemme s.n.c.
nonché dei soci illimitatamente responsabili in quanto a)il credito
chirografario di euro 19.050,13 era stato ammesso al passivo della società e
dei soci con riserva di produzione di documenti anziché in maniera piena;
b)non era stata riconosciuta, nel fallimento personale di F. S., la deduzione
di € 10.410,09 per effetto della realizzazione di un pegno in quanto non
documentato e difettando le condizioni per la compensabilità delle partite ed
infine c)perché identica motivazione, nell'ambito del fallimento personale di
C. C., era stata adottata con riguardo alla deduzione dell'importo di €
48.307,01.
L'opponente sosteneva l'illegittimità della
decisione adottata atteso che la documentazione dimessa sarebbe stata
sufficiente a dimostrare la congruità delle somme di cui alla voce a)
derivanti da uno scoperto di conto corrente e che, con riguardo alle altre
posizioni, essendo stata ammessa al passivo per un importo maggiore di quello
da essa stessa richiesto, il Giudice Delegato avrebbe violato il principio di
cui all'art. 112 c.p.c.: in ogni caso l'opponente sosteneva che gli importi
non dedotti erano stati detratti per effetto della realizzazione da parte
della BAM, in data anteriore al fallimento, di titoli costituiti in pegno.
La curatela si costituiva chiedendo il rigetto
dell'opposizione evidenziando che gli estratti prodotti non consentivano di
ricostruire il completo andamento del rapporto di conto corrente ed inoltre
che nessuna documentazione era stata fornita in ordine alla regolare
costituzione degli atti di pegno, alla legittimità del realizzo ed alla
sussistenza delle condizioni per l'operatività della compensazione.
Ordinata all'opponente la produzione di alcuni
documenti e dichiarati utilizzabili quelli allegati all'istanza di
insinuazione, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle
conclusioni in epigrafe riportate.
Motivi
L'opposizione è in larga misura fondata e merita
accoglimento nei limiti che seguono.
Per quanto riguarda lo scoperto di conto corrente
quantificato dall'opponente nell'importo di euro 19.050,13 ed ammesso con
riserva di produzione della documentazione attestante i movimenti del conto
dal 31-12-2001 al 5-2-2003 va osservato che, a seguito dell'ordine di
esibizione impartito nel corso dell'istruttoria, la banca, per il periodo
31-12-2001/31-3-2002 ha provveduto a depositare un informale documento di
movimentazione tratto dal proprio archivio informatico mentre per il periodo
successivo ha dedotto che non poteva produrre nessuna altra scrittura stante
la chiusura del rapporto.
In proposito, premesso che non può riconoscersi
valore probatorio agli estratti conto non contestati nei rapporti fra la banca
e la curatela fallimentare del correntista in considerazione dell'estraneità della curatela sia al
rapporto intercorso fra quei soggetti sia a quel regime che l'art. 1832 c.c.,
applicabile ex art. 1857 c.c. alle altre operazioni regolate in conto
corrente, ha configurato allo scopo di rendere il conto periodicamente certo e
definito fra le parti (cfr. Cass. 9-5-2001 n. 6465; Trib. Monza 9-4-2002 in
Fall.,2003,199), occorre rilevare che gli estratti del conto erano stati
prodotti sino alla data del 30-12-2001, che il Curatore non aveva sollevato
obiezioni di sorta in relazione alle annotazioni ivi riportate (né risultano
contestazioni da parte dei falliti) e che nel decreto di esecutività dello
stato passivo il credito in questione era stato ammesso con riserva di
integrazioni documentali per il periodo successivo al 30-12-2001: stante
l'inidoneità a fungere da prova della lista movimenti depositata
dall'opponente in corso di causa, il credito può ritenersi provato nei limiti
dell'importo corrispondente al saldo risultante alla data del 30-12-2001 pari
ad € 15.534,53 che va quindi ammesso al passivo definitivamente in via
chirografaria.
Quanto alla censura circa la violazione del
disposto di cui all'art. 112 c.p.c. in relazione all'ammissione dell'intero
credito senza riconoscere le deduzioni operate dalla banca a seguito della
affermata realizzazione dei pegni, va preliminarmente osservato che, secondo
il prevalente l'orientamento di legittimità, la compensazione è deducibile in
sede di verifica dei crediti e ciò comporta che il G.D. è tenuto a
pronunciarsi sulla relativa istanza (verificando quindi esistenza, validità ed
opponibilità del titolo da cui sorge il credito opposto in compensazione),
accogliendola e, quindi, ammettendo il credito per il residuo ovvero
respingendola ammettendo in tal caso il credito per l'intero atteso che
l'istanza va interpretata come domanda di ammissione dell'intero credito
originario (cfr. Cass. 5-3-2004 n. 4522; Cass. 21-3-1991 n. 3006; Cass.
10-3-1975 n. 882): da ciò consegue che non vi è stata violazione del disposto
di cui all'art. 112 c.p.c..
Per quanto riguarda la mancata deduzione di euro
10.410,09 va osservato che l'opponente solamente nel corso del giudizio ha
prodotto atto, avente data certa, di pegno su certificato di deposito
costituito da un terzo non fallito (M. C.) a garanzia del mutuo chirografario
concesso dalla B.A.M. alla Cipiemme s.n.c., sicché la deduzione di tale
importo dal credito originario deve ritenersi correttamente effettuata.
Con riguardo poi al fallimento C., premesso che
gli atti di pegno dei titoli acquistati in esecuzione del piano finanziario
denominato For You hanno data certa risultando su di essi apposto il timbro
postale, il testo negoziale prevedeva che "Il pegno, in caso di vendita,
estinzione liquidazione delle quote, si trasferirà sul relativo controvalore"
ed inoltre che" In caso di inadempimento delle obbligazioni derivanti dai
finanziamenti concessi agli aderenti, alle condizioni previste nei singoli
contratti di adesione al piano finanziario dagli stessi sottoscritti…, la
Banca potrà provvedere, con preavviso di due giorni, a richiedere alla società
Ducato Gestioni s.p.a./Gigest. il rimborso delle quote (o degli strumenti
finanziari) il cui relativo controvalore è costituito in pegno, al prezzo che
risulterà il giorno di effettuazione dell'operazione, utilizzando le somme
ricavate per rimborsarsi di ogni credito dipendente dal finanziamento medesimo
o comunque dipendente dalla sottoscrizione del contratto di adesione al piano
finanziario".
Atteso che il C. aveva vincolato a favore della
banca dei titoli specificamente individuati conferendo alla stessa il potere
di disporre dei beni per soddisfare i propri crediti senza l'espletamento
delle modalità di cui all'art. 2796 c.c. ed arguendosi dal tenore del testo
sopra riportato che essa, a vendita avvenuta, aveva l'obbligo di restituire
solo l'eccedenza, ne deriva che i titoli erano stati dedotti nella loro
fungibile valenza economica ed individuati solo nella loro appartenenza ad un
genus conseguendone che la fattispecie rientra nell'ambito di disciplina di
cui all'art. 1851 c.c. (cfr. Cass.
24-5-2004 n. 10000; Cass. 9-5-5845 n. 2000; Cass. 18-5-1996 n. 5592).
In proposito va detto che, per consolidato
orientamento della giurisprudenza di legittimità, nella compensazione,
automatica in quanto coessenziale allo schema del pegno irregolare in cui
pertanto viene anticipato, con l'accordo negoziale, l'effetto finale della
tutela processuale, può individuarsi lo strumento tipico di realizzazione di
tale tipo di prelazione, sostitutivo del complesso congegno satisfattivo
previsto invece per il pegno regolare, il che comporta che il creditore
garantito non è tenuto a richiedere l'accertamento del proprio credito nelle
forme previste dalla legge fallimentare mentre l'effetto estintivo può operare
senza i limiti posti dall'art. 56 l.f. (cfr. Cass. 3-4-2003 n. 5111; Cass.
14-5-2001 n. 202): sotto l'indicato profilo è stato quindi corretto il
conteggio contenuto nella domanda di ammissione al passivo con deduzione del
ricavato dei titoli di cui al piano finanziario denominato 4 You.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte
l'istituto di credito va ammesso definitivamente al passivo in via
chirografaria per euro 119.001,41 nell'ambito del fallimento sociale, per euro
255.507,28 nel fallimento di C. C. ed infine per euro 250.920,50 nel
fallimento di F. S., ferme restando le statuizioni concernenti il credito
ipotecario contenute nel decreto di esecutività dello stato passivo.
In considerazione della parziale reciproca
soccombenza e del fatto che soltanto nel corso del presente giudizio la banca
ha depositato tutta la documentazione relativa al rapporto, appare equo
compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Mantova, in composizione
collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione
reietta, così provvede:
ammette definitivamente MPS Gestione Crediti
s.p.a. al passivo, in via chirografaria, per euro 119.001,41 nel fallimento
della società Cipiemme s.n.c., per euro 255.507,28 nel fallimento di C. C. ed
infine per euro 250.920,50 nel fallimento di F. S., ferme restando le
statuizioni concernenti il credito ipotecario contenute nel decreto di
esecutività dello stato passivo;
ordina la conseguente modificazione degli stati
passivi;
compensa integralmente fra le parti le spese di
lite.
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