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Massimario, art. 1 l. fall.
Massimario, art. 5 l. fall.
Massimario, art. 354 c.p.c.
Corte d’Appello di
Brescia, 9 luglio 2010 – Est. Pianta.
Appello – Vizio di motivazione della sentenza di
primo grado – Casi di rimessione al primo giudice – Tassatività – Sentenza di
fallimento – Motivazione concisa rispondente al modello indicato dal
legislatore – Disamina di tutti presupposti necessari alla dichiarazione di
fallimento.
Fallimento –
Accertamento dello stato di insolvenza – Raffronto tra attivo e passivo
patrimoniale dell'impresa – Sbilancio negativo – Capacità di soddisfare
ugualmente le proprie obbligazioni – Eccedenza di attivo e beni di difficile
liquidazione – Presupposto dell'insolvenza – Sussistenza.
Fallimento –
Accertamento dell'insolvenza – Obbligazioni rilevanti ai fini della pronuncia
di fallimento – Crediti contestati – Cognizione in via incidentale delle
relative obbligazioni – Ammissibilità.
Premesso che ove il giudice dell'appello rilevi un vizio di motivazione della
sentenza di primo grado deve decidere la causa nel merito è non può rimetterla
al primo giudice - essendo le ipotesi di rimessione tassativamente previste
dall'articolo 354, codice di procedura civile riferite solo ai casi di
vizio nell'instaurazione del contraddittorio o di inesistenza della sentenza
per mancata sottoscrizione del giudice - non può ritenersi carente di
motivazione la sentenza che, sia pure con quell'esposizione concisa che
costituisce il modello cui si ispirano i più recenti interventi del
legislatore in tema di processo civile, abbia adeguatamente chiarito sotto
quali profili andava riconosciuta la sussistenza dei presupposti tutti,
oggettivi e soggettivi, per la dichiarazione di fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) (riproduzione
riservata)
L'accertamento dell'insolvenza non si identifica in modo necessario ed
automatico con il mero dato contabile fornito dal raffronto tra l'attivo ed il
passivo patrimoniale dell'impresa: è noto, infatti, che anche in presenza di
un eventuale sbilancio negativo è possibile che l'imprenditore continui a
godere di credito e sia di fatto in condizione di soddisfare regolarmente e
con mezzi normali le proprie obbligazioni, configurandosi l'eventuale
difficoltà in cui versa come meramente transitoria; e che, per contro, ove
l'eccedenza di attivo dipenda dal valore di beni patrimoniali non agevolmente
liquidabili, o la cui liquidazione risulterebbe incompatibile con la
permanenza dell'impresa sul mercato o con il puntuale adempimento di
obbligazioni già contratte, il presupposto dell'insolvenza ben possa ugualmente
essere riscontrato. Non di meno, l'eventuale eccedenza del passivo sull'attivo
patrimoniale costituisce pur sempre, nella maggior parte dei casi, uno dei
tipici "fatti esteriori" che dimostrano l'impotenza dell'imprenditore a
soddisfare le proprie obbligazioni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Ai
fini dell'accertamento dello stato di insolvenza richiesto per la
dichiarazione di fallimento, occorre tener conto del complesso delle
obbligazioni (già scadute al tempo della dichiarazione di fallimento) che si
possono ritenere allo stato ragionevolmente certe, ma non necessariamente solo
quelle che frattanto siano state definitivamente ammesse al passivo
nell'ambito della procedura di verifica dei crediti; né può, in via di
principio, escludersi che nel novero delle prassi delle passività da
considerare siano compresi in tutto o in parte dei crediti contestati (in
ordine ai quali eventualmente sia in corso un giudizio di opposizione allo
stato passivo), ogni qual volta - e nella misura in cui - il giudice
dell'opposizione alla dichiarazione di fallimento abbia ragione di ritenere
sufficientemente certi l'esistenza è l'ammontare di dette obbligazioni e ne
conosca, sia pur solo incidentalmente ai fini dell'accertamento
dell'insolvenza, non diversamente da quanto fa il giudice precedentemente
chiamato a pronunciarsi sull'istanza di fallimento proposto da un creditore
che tale si qualifica. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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