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Doveri informativi dell’intermediario, adeguatezza
dell’operazione, casi
Tribunale di Milano – Pres. A.
Vanoni, Rel. C.R. Raineri –16 novembre 2005.
Intermediazione finanziaria –
Obblighi di comportamento e informativi dell’intermediario – Disciplina
vigente prima dell’entrata in vigore del TUF – Sussistenza.
Intermediazione finanziaria –
Investimento dell’intero patrimonio in obbligazioni Argentina – Inadeguatezza
dell’operazione – Sussistenza.
I principi generali di
diligenza, correttezza, trasparenza, nonché gli obblighi informativi e,
segnatamente, la gestione dei conflitti di interesse non sono una novità del
TUF, che ha solo ridisegnato in modo più organico, ed in armonia con gli
orientamenti comunitari e internazionali, un impianto normativo già
sufficientemente completo nelle sue principali componenti nella legge n. 1/91
e nel D. lg. N. 415/96.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Si deve ritenere che
l’intermediario abbia violato l’obbligo di segnalare all’investitore
l’inadeguatezza dell’operazione qualora l’intero patrimonio liquido del
cliente, di importo pari a lire 2.100.000.000, sia stato investito in
obbligazioni Argentina.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
SENTENZA N° 546/2006
R. G. N. 2939/2004
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 13/1/04 secondo il rito
ordinario V. A. conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Milano la Banca
*** (da ora **) per sentir dichiarare nullo e/o annullabile l’acquisto di
obbligazioni Argentina 10% 97/07 acquistate in data 5/12/96 presso la Banca
** per il corrispettivo importo di £. 2.100.000.000.
A sostegno della domanda l’attrice imputava alla Banca una serie di
inadempimenti agli obblighi statuiti dal TUF e dai Regolamenti attuativi con
riferimento alla negoziazione di cui trattasi che assumeva aver riguardato
l’intero capitale di cui disponeva.
La Banca si costituiva in giudizio eccependo in via pregiudiziale la
mancata instaurazione del giudizio secondo le forme previste dal D.Lgs 5/2003
e contestando nel merito il fondamento delle avverse pretese e deduzioni.
Il G.I., con provvedimento 10/6/2004, disponeva il mutamento del
rito e la conseguente cancellazione della causa dal ruolo.
Riassunto il giudizio ed instauratosi il contraddittorio, a seguito
di istanza di fissazione di udienza, il Giudice relatore provvedeva come da
decreto 22/3/05.
Il Collegio, all’esito della discussione orale, con ordinanza
depositata in data 1/7/2004, dopo aver effettuato una serie di premesse in
diritto, ammetteva alcune delle prove orali dedotte dalla difesa attrice,
ritenendo tuttavia inaccoglibile l’istanza di esibizione della offering
circular relativa ai titoli di cui è causa perchè riferita ad una prospettazione
(conflitto di interessi da collocamento) tardivamente dedotta.
All’esito della espletata istruttoria, condotta dal Giudice
relatore, la causa veniva nuovamente rimessa al Collegio avanti al quale i
procuratori delle parti procedevano ad un’ulteriore discussione.
Il Collegio si riservava di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Contrariamente a quanto in limine affermato dalla difesa
attrice esiste ed è stato prodotto agli atti (cfr. doc. 2 di parte convenuta)
il contratto di negoziazione (cd. master agreement).
Al momento della conclusione di tale accordo (8/2/95) vigeva la L.
n. 1/91 che. all’art. 6 comma 1 lett. c) prevedeva, appunto, che i rapporti
con i clienti dovessero rivestire forma scritta.
La negoziazione dei titoli di cui è causa è invece avvenuta in data
5/12/96 e dunque nel vigore del D.Lgs n. 415/96 (cd. decreto Eurosim) il
quale (cfr. art. 66) ha pressocchè interamente abrogato la precedente
normativa sostituendosi ad essa.
Le norme del TUF invocate dalla difesa attrice alle pagg. 8 e ss.
del proprio atto di citazione devono stimarsi pertanto del tutto inconferenti
nella specie in quanto appartenenti ad un impianto normativo intervenuto
successivamente ai fatti di causa (D. Lgs n. 58/98).
Purtuttavia i principi generali di diligenza, correttezza,
trasparenza, nonchè gli obblighi informativi e, segnatamente, la gestione dei
conflitti di interesse non sono una novità del TUF che ha solo ridisegnato in
modo più organico, ed in armonia con gli orientamenti comunitari e
internazionali, un impianto normativo già sufficientemente completo nelle sue
principali componenti (cfr. art. 6 L. n. 1/91 e art. 17 Dlg. 415/96).
Ciò posto, e considerato che in tutte le disposizioni normative
susseguitesi nel tempo sino all’attuale TUF il principio cardine a presidio
della tutela dell’investitore è costituito dagli obblighi informativi, giova
preliminarmente soffermarsi sull’argomento, non senza evidenziare che la
verifica di tali adempimenti deve essere condotta in riferimento al singolo
prodotto finanziario di cui si discute e contestualizzata al tempo della sua
negoziazione.
La vicenda che ci occupa è temporalmente collocata nel dicembre
dell’anno 1996, e quindi in un’epoca di molto precedente all’abbassamento del
rating del debito pubblico del paese Argentina, comunicato in modo
pressocchè contestuale da Standard & Poor’s e Moody’s negli ultimi giorni
di marzo 2001.
Il rating che le principali agenzie internazionali (Moody’s,
Standard & Poor’s, Fitch) avevano accordato alle obbligazioni argentine è
stato, dal 1997 a quasi tutto l’anno 1999, “BB” (la migliore delle categorie
speculative) mentre nell’ottobre 1999 è divenne “BB-“ (sempre, seppure con un
lieve peggioramento, nell’ambito delle migliori categorie speculative).
Solo a decorrere dal marzo 2001, e dunque a distanza di oltre
quattro anni dall’acquisto effettuato dall’attrice, le agenzie declassarono
il rating delle obbligazioni della Repubblica Argentina da “BB-“ a
“B+” evidenziando l’accresciuta vulnerabilità dei titoli connessa alle
avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali del Paese), sino a
giungere, con ulteriori declassamenti, alla categoria “D” : default.
Non può dunque imputarsi alla Banca convenuta di avere omesso di
riferire notizie sulla “inaffidabilità” del titolo o su futuri sviluppi della
politica economica di uno stato estero poichè tali informazioni non erano al
momento disponibili presso gli analisti del settore.
Quanto alla omessa informazione in ordine alla progressiva perdita
di valore del titolo (cfr. citazione, pag. 10) deve rilevarsi che nessun
obbligo informativo grava sull’intermediario nelle ipotesi di mera
negoziazione e che la norma invocata dalla difesa attrice (che peraltro
appartiene ad un Regolamento attuativo successivo al TUF e dunque
inapplicabile ai fatti di causa ), riguarda il patrimonio affidato
nell’ambito di una “gestione”: fattispecie del tutto estranea al caso in
esame.
La difesa attrice lamenta altresì la mancata consegna da parte della
Banca del “prospetto” informativo relativo alle obbligazioni di cui è causa
(cfr. citazione, pag. 10)
Sul punto si ritiene necessaria una premessa.
I prestiti obbligazionari della Repubblica Argentina sono stati
emessi sull’Euromercato e sono stati assunti, inizialmente, “a fermo” da
investitori istituzionali (per i quali sussiste l’esenzione ex art. 100
T.U.F., comma a, in ordine al “prospetto”) e quindi venduti ad altri
intermediari e a soggetti privati.
La cessione delle obbligazioni a investitori istituzionali esaurisce
la fase del collocamento.
Successivamente, le obbligazioni divengono negoziabili sul mercato
secondario (regolamentato e/o non regolamentato) senza che sia prevista la
consegna del prospetto informativo.
Nè può dirsi nella specie sussistente una ipotesi di
“sollecitazione” all’investimento posto che per aversi “sollecitazione” al
pubblico occorre ravvisare (si è così pronunciata la Consob nella audizione
27/4/2004 alla Camera dei Deputati- Commissione Finanze):
- lo svolgimento di una attività di tipo promozionale qualificabile
come “offerta”, “invito ad offrire” o “messaggio di tipo promozionale”
- la sussistenza di un pubblico indifferenziato di soggetti (offerta
ad incertam personam)
- l’adozione di modalità uniformi e standardizzate
Attesa l’insussistenza di tali presupposti, Banca ** non aveva
l’obbligo di rilasciare alcun prospetto informativo relativamente ai titoli
di cui è causa.
Le ulteriori e più interessanti problematiche relative alla
violazione dei precetti contenuti nella “offering circular” ed alla
negoziazione sul “grey market” risultano invece tardive perchè dedotte
per la prima volta in comparsa conclusionale.
In ogni caso non può essere accolta la domanda di annullamento in
quanto, come già osservato nella ordinanza collegiale resa all’esito della
prima udienza di discussione, non sono stati minimamte dedotti i presupposti
su cui si fonda tale rimedio (essenzialità e riconoscibilità del preteso
vizio del consenso) e neppure può trovare ingresso la domanda di nullità per
le ragioni di seguito esposte.
Ed invero, in ossequio al generale ed indefettibile principio di
legalità (e, non di meno, di certezza del diritto) non appare lecito il
ricorso indiscriminato alla sanzione della nullità, che costituisce il più
severo rimedio civilistico, nei casi di violazione di norme comportamentali
generali (di diligenza, correttezza, trasparenza, indipendenza, equità ...)
che, in quanto prive di specificità, non risultano idonee ad individuare
precise regole di comportamento cui unifomare la condotta dell’agente.
Come già osservato da questo Tribunale in una recente sentenza, la
voluta distinzione fra adempimenti prescritti a pena nullità ed altri obbligi
di comportamento pure posti a carico dell’intermediario, impedisce una
generalizzata qualificazione di tutta la disciplina dell’intermediazione
mobiliare come di ordine pubblico e, ultimamente, presidiata dalla c.d.
nullità virtuale di cui all’art. 1418 1° comma c.c. (cfr. sentenza n. 555/05
Pres. Est. Vanoni).
Peraltro, non può sottacersi in proposito che la nota sentenza della
Suprema Corte che ha felicemente inaugurato il tema delle “nullità virtuali”
(cfr. Cass. 7/3/01 n. 3272) è stata emessa con riferimento ad una vicenda
peculiare concernente l’esercizio della attività di intermediazione posta in
essere da un “intermediario abusivo” e dunque in una fattispecie del tutto
estranea a quella relativa agli obblighi informativi previsti dalla
legislazione in materia.
Da ultimo soccorre al diverso inquadramento delle fattispecie di
violazione degli obblighi comportamentali l’argomento letterale desumibile
dall’art. 18, comma 5 della L. n. 415/96 e dall’attuale art. 23 comma 6 del
D.Lgs. n. 58/98 laddove l’inversione dell’onere probatorio viene riferito ai
“giudizi di risarcimento dei danni cagionati ai clienti nello svolgimento
dei servizi” (previsti dal decreto) ed è noto che il rimedio
riasarcitorio non appartiene alla categoria delle nullità , che prevedeno,
invero, l’effetti restitutori.
Appare per contro più appropriato, ad avviso di questo Tribunale,
applicare alle fattispecie di violazione delle norme comportamentali poste a
carico degli intermediari finanziari (per le quali non sia stata
espressamente prevista dal legislatore la sanzione della nullità) i generali
principi in tema di inadempimento.
Il Giudice, nell’esaminare i comportamenti tenuti dagli intermediari
nelle singole fattispecie, potrà e dovrà valutare l’importanza
dell’inadempimento dedotto dall’investitore, sia ai fini della condanna al
risarcimento dei danni, sia ai fini della eventuale risoluzione del contratto,
quando le violazioni commesse risulteranno di gravità tale da compromettere
del tutto l’equilibrio del rapporto negoziale, ovvero quando, pur
prescindendo dal singolo rapporto obbligatorio con l’investitore teso alla
tutela del soddisfacimento del suo interesse individuale, ledono il
prioritario principio della integrità del mercato.
Risoluzione che, quoad effectum, si risolverà, al pari della
nullità, per la sua efficacia retroattiva, nell’obbligo restitutorio.
La Corte di legittimità ha significatamente rammentato come l’art.
1455 c.c. riconduca la sanzione di scioglimento del vincolo contrattuale ad
una “regola di proporzionalità in virtù della quale la risoluzione del
vincolo contrattuale è legislativamente collegata all’inadempimento di
obbligazioni che abbiano notevole rilevanza nella economia del rapporto,
avuto riguardo sia all’esigenza di mantenere l’equilibrio fra prestazioni di
uguale importanza nei contratti con prestazioni corrispettive, sia
all’interesse dell’altra parte che non deve essere tanto inteso in senso
subbiettivo, in relazione alla stima che il creditore abbia potuto fare del
proprio interesse violato, quanto in senso obiettivo, in relazione
all’attitudine dell’inadempimento a turbare l’equilibrio contrattuale e a
reagire sulla causa del conatrtto, e perciò sul comune intento negoziale”
(così, ex plurimis, Cass. n. 5277/85).
Inoltre il Giudice, dopo avere valutato l’importanza
dell’inadempimento, non potrà prescindere dall’esame della entità del
pregiudizio sofferto, dall’eventuale concorso di colpa del creditore (art.
1227 c.c.) e, soprattutto, dalla verifica del nesso eziologico fra
inadempimento e danno in ordine al quale non può dirsi invertito l’onere
della prova ai sensi dell’art. 18 comma 5 L. n. 415/96 e 23 comma 6 del T.U.F.
Dovrà in particolare l’investitore provare che il danno patito è
conseguenza immediata e diretta della condotta colposa dell’intermediario (ad
es.dell’obbligo di informazione che assume violato) e non, semplicemente,
dell’andamento sfavorevole del mercato.
Nè varrebbe obiettare che, in tale prospettiva, l’inadempimento
sarebbe riferito non già alle prestazioni nascenti da un contratto
validamente concluso, ma con riferimento agli obblighi di informazione che
devono precedere l’incontro di volontà (c.d. momento genetico del rapporto).
Nessuno ostacolo si pone, infatti, nel considerare l’inadempimento
in riferimento agli obblighi assunti dall’intermediario finanziario con il
contratto di negoziazione (c.d. contratto quadro) quale fonte primaria degli
obblighi comportamentali previsti in tema di intermediazione finanziaria e
quale fonte regolatrice dei successivi rapporti.
Tornando ora all’esame delle censure mosse dalla difesa attrice in
ordine al comportamento
tenuto dall’intermediario apprezzabile e condivisibile la doglianza
concernente la non segnalata “inadeguatezza” dell’operazione di cui trattasi.
Ed invero, se da un canto l’obbligo di informazione non può dirsi
omesso secondo la prospettazione della difesa attrice (perchè nel 1996 il
“rischio Paese” era assolutamente inapprezzabile dagli operatori economici )
e se d’altro canto difetta un sicuro nesso eziologico fra la carente
informazione ed il danno da default (perchè una più compiuta
descrizione sulla tipologia dello strumento finanziario, resa alla luce dei
dati allora disponibili, non avrebbe ragionevolmente dissuaso l’attrice dalla
scelta operata) nondimeno appare gravemente violato l’obbligo, pure posto a
carico dell’intermediario, di segnalare l’inadeguatezza della operazione e di
sconsigliarne la effettuazione.
La Banca convenuta non ha contestato l’assunto secondo cui l’intero
patrimonio liquido della attrice è stato investito in obbligazioni Argentina
e per il rilevante importo di vecchie £. 2.100.000.000.
L’art. 6 della L. n. 1/91 alla lett. f) espressamente prevedeva che
le società di intermediazione mobiliare, nello svolgimento delle loro
attività, “non devono consigliare o effettuare operazioni con frequenza
non necessaria o consigliare o effettuare operazioni di dimensioni eccessive
in rapporto alla situazione finanziaria del cliente “
Il successivo DLgs. 415/96, all’art. 17, non ripropone
esplicitamente la questione di adeguatezza, purtuttavia prescrive, alla lett
e), lo svolgimento di una “gestione indipendente, sana e prudente” e
l’adozione di “misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sugli
strumenti finanziari e sul denaro affidati”.
Inoltre,
le disposizioni contenute nella precedente normativa (L. 1/91) ancorchè
abrogate o sostituite , continuarono ad essere applicabili proprio alla
stregua dell’art. 67 della citata legge, in quanto compatibili con la
disciplina comunitaria e con le norma del nuovo decreto, sino all’entrata in
vigore dei provvedimenti emanati nelle corrispondenti materie.
Da ultimo, e al solo fine di evidenziare la centralità del requisito
della adeguatezza (essendo la disposizione temporalmente successiva ai fatti
di causa e dunque inapplicabile alla fattispecie in esame), si rammenta che
l’art. 29 Reg. Consob n. 11522/99 attuativo del TUF prevede espressamente al
comma 1: “Gli intermediari autorizzati si astengono dall’effettuare con o
per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto,
frequenza o dimensione”; e al comma 3: “Gli intermediari autorizzati,
quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non
adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è
opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l’investitore intenda
comunque dare corso all’operazione, gli intermediari autorizzati possono
eseguire l’operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per
iscritto, ovvero, di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su
altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle
avvertenze ricevute”.
L’intermediario non ha dimostrato di aver segnalato l’inadeguatezza
dell’investimento che, si ribadisce, ha impegnato l’intero patrimonio della
attrice.
L’avvertimento non risulta dall’ordine e la circostanza non può
ritenersi provata alla stregua del generico contenuto del quarto capitolo
articolato dalla difesa convenuta e comunque non acclarata dalla
testimonianza raccolta nel corso della istruttoria.
Sul punto, anzi, il sig. V. ha affermato “ non sapevo, e per lungo
tempo non ho saputo, che si trattava dell’intero patrimonio della signora”.
E il comportamento della banca risulta tanto più negligente e
imprudente quanto più si consideri che neppure in occasione della telefonata
di cui hanno riferito i testi escussi (le versioni fra teste di parte attrice
e di parte convenuta sono sul punto assolutamente coincidenti) l’attrice
venne consigliata di vendere i titoli al fine di alleggerire l’esposizione e
procedere ad una più prudente diversificazione dell’investimento.
Giova evidenziare in proposito quanto riferito dallo stesso teste di
parte convenuta circa lo stato d’animo della V. “la signora era molto
allarmata, direi angosciata” allorchè, nell’estate del 2001, iniziarono a
circolare le prime notizie sulla crisi argentina.
Ritiene conclusivamente il Tribunale che sussista un inadempimento
colpevole della Banca convenuta in riferimento alla vicenda in esame, non
tale da giustifiare la risoluzione del contratto (domanda, peraltro, non
proposta), ma certamente idonea a fondare la pretesa risarcitoria.
Per la quantificazione del danno si dispone consulenza tecnica,
rimettendo la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle domande proposte,
rigetta la domanda di nullità e di annullamento formulate dall’attrice e
relativamente alla domanda risarcitoria parimenti proposta dispone la
rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Spese
al definitivo.
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