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Tribunale di Mantova, Sez. II – G.U. Dr.
Laura De Simone – 9 gennaio 2006. Fallimento – Amministrazione
controllata – Pagamenti non autorizzati – Azione di inefficacia e di
ripetizione - Prescrizione – Decorrenza. L'azione
di inefficacia proposta dalla curatela fallimentare ex art. 167 l.f., in
quanto azione di accertamento, è per sua natura imprescrittibile essendo
soggetta a prescrizione (decennale) solo l’azione di ripetizione, termine che
decorre dal momento del compimento dell’atto e non dalla dichiarazione di
fallimento, atteso che l’art. 167 L.F. specifica che gli atti compiuti senza
l’autorizzazione scritta del giudice delegato sono inefficaci rispetto ai
creditori anteriori. (mb) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con
atto di citazione notificato in data 6.11.2003 il Fallimento Belleli S.p.A.,
in persona del curatore fallimentare, conveniva in giudizio la C. B.
S.p.A., affinché fosse
dichiarata l’inefficacia -
ex art. 64 L.F. ed in subordine ex
artt. 188, 167, 168 L.F. - del pagamento della somma di £.16.873.856 eseguito
dalla società fallita in favore della convenuta a mezzo di bonifico bancario in data 24.1.1996 e quindi
condannata la C. B. S.p.A. alla restituzione dell’importo, oltre interessi e
rivalutazione, in favore del Fallimento procedente. Esponeva
il Fallimento attore che il pagamento indicato era stato posto in essere
dalla Belleli S.p.A. nel periodo in cui la società era in amministrazione
controllata ed era stato effettuato per estinguere un debito della D. C.
S.r.l. nei confronti della società convenuta, sorto in relazione alle
forniture rese dalla C. B. S.p.A. nell’ambito del rapporto contrattuale in
essere con la società di Vimodrone. Il pagamento in questione doveva
considerarsi inefficace in quanto atto a titolo gratuito e relativo ad un
debito sorto prima dell’amministrazione controllata, ed eseguito durante
l’amministrazione controllata, senza autorizzazione del giudice delegato. Si costituiva
in giudizio la C. B. S.p.A.
eccependo la prescrizione del diritto azionato, rilevando l’inapplicabilità
del disposto dell’art. 64 L.F. e l’insussistenza dei presupposti per la
declaratoria di inefficacia ex artt. 188, 166 e 167 L.F. rientrando il
pagamento effettuato tra gli atti di ordinaria amministrazione, non
abbisognevoli quindi dell’autorizzazione del giudice delegato. Con
memoria ex art. 183 ul. co. c.p.c. del 10.11.2004 parte attrice integrava la
domanda inizialmente formulata
chiedendo che fosse dichiarata l’inefficacia altresì del pagamento di £.28.625.520
effettuato da Belleli S.p.A. in data 27.3.1996. Parte
convenuta insisteva affinché fosse dichiarata l’inammissibilità della
stessa. Il
procedimento veniva solo documentalmente istruito. Sulle
conclusioni come sopra riportate, la causa veniva trattenuta per la decisione
all’udienza del 20.9.2005, ove era concesso alle parti il termine di cui
all’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di
replica. MOTIVI DELLA DECISIONE L’eccezione
di inammissibilità dell’integrazione della domanda effettuata dalla curatela
con la memoria ex art. 183 ul. co. c.p.c. è fondata. In
sede di atto di citazione il Fallimento Belleli S.p.A. ha individuato chiaramente una rimessa ritenuta inefficace
e successivamente ha chiesto la
declaratoria di inefficacia di un ulteriore pagamento. Mediante
l’individuazione di una ulteriore rimessa la curatela non ha operato una
modificazione solo integrativa del petitum, ma ha inteso allargare il thema
decidendum a questo ulteriore pagamento, ma ciò costituisce domanda nuova ed
in quanto tale inammissibile. Passando
al merito deve osservarsi che l'attore, dopo aver specificato che, nel caso
de quo, il c.d. "periodo sospetto" è da individuarsi nell'anno
precedente la data di ammissione della Belleli S.p.A. alla prima procedura di
amministrazione controllata e quindi intercorre tra il 16.11.1994 e il
15.11.1995, chiede la declaratoria di inefficacia ex art. 64 L.F. di un
pagamento successivo a tale periodo ed esattamente eseguito in data
24.1.1996. Deve
senz'altro condividersi l'orientamento giurisprudenziale per cui, nel caso di
consecuzione di procedure concorsuali il termine per la revoca dei pagamenti
compiuti dall’imprenditore decorre dalla data del provvedimento di ammissione
alla prima procedura -nel caso di specie l’amministrazione controllata a cui
la Belleli S.p.A. è stata ammessa con decreto del 16.11.1995- (Cass. 2.9.1996
n. 7994, Cass. 6.6.1997 n. 5071- nello stesso senso Corte Costituzionale
nella sentenza n.110/1995 e nelle ordinanze n.224/1995 e n.12/1997), ma si
tratta sempre di un termine a ritroso al quale, pertanto, restano estranei i pagamenti compiuti durante
le procedure concorsuali. E' proprio il sistema revocatorio fallimentare che
è finalizzato a colpire tutti gli atti compiuti dal fallito ancora in bonis,
nel periodo fissato dalla legge, sempre precedente la procedura concorsuale,
che, in presenza di specifici presupposti, risultino pregiudizievoli per la
massa dei creditori. Certamente anche gli atti compiuti durante la procedura di
amministrazione controllata potranno risultare lesivi per i creditori
anteriori, ma questo a mente del combinato disposto degli artt. 188, 167 L.F.
ed in presenza dei presupposti indicati dalla norma da ultimo richiamata,
come di seguito si dirà. La
domanda formulata, in via principale, ex art. 64 L.F. deve dunque essere
rigettata. Con
riguardo alla domanda proposta in via subordinata ex artt. 188 e 167 L.F.,
deve innanzi tutto ritenersi
provato, dalla documentazione in atti, che in data 24.1.1996 Belleli
S.p.A. - che era stata ammessa all’amministrazione controllata nel novembre
del 1995 - ha effettuato un bonifico bancario per l’importo di
£.16.873.856 in favore della C.
B. S.p.A., società di cui la fallita non era debitrice, saldando un debito
facente capo alla controllata D. C. S.r.l. (doc. 1, 2, 3 di parte attrice). In
virtù dei principi ricavabili dal disposto dell’art. 188 L.F. e dalle norme
in esso richiamate, deve ritenersi che con l’ammissione del debitore
all’amministrazione controllata egli conservi l’amministrazione dei suoi beni
e l’esercizio dell’impresa ma con un
potere di disposizione che può dirsi limitato, non potendo egli
compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione ed incidenti negativamente sul proprio patrimonio
senza l’autorizzazione scritta del giudice delegato (art. 167 II co. L.F.). Certamente
il pagamento di un debito di un terzo, di cui non sia possibile valutare la
significatività ai fini del risanamento dell’impresa, attesa l’assenza di qualsiasi
riscontro probatorio offerto sul punto, deve presumersi che pregiudichi la consistenza del
patrimonio del debitore, in quanto verosimilmente compromette la capacità di
soddisfare le ragioni dei creditori dello stesso, alla cui tutela la misura
della preventiva autorizzazione è disposta. Nella
specie non vi è riscontro in atti di alcuna autorizzazione al pagamento di
cui si discute. Sussistono,
pertanto, tutti i presupposti
previsti dagli artt. 188, 167, 168 L.F. per la declaratoria di inefficacia
del pagamento per cui è processo. Quanto
all’eccezione di prescrizione formulata, la stessa deve essere rigettata
atteso che l’azione di inefficacia, in quanto azione di accertamento è per
sua natura imprescrittibile, essendo soggetta a prescrizione solo l’azione di
ripetizione. Ma
anche con riguardo a questa azione deve ritenersi che il termine non sia
maturato, decorrendo il termine ordinario decennale di prescrizione dal
momento del compimento dell’atto (24.1.1996). Osserva
sul punto il giudicante che non può trovare adesione la tesi della curatela
per cui il termine dovrebbe decorrere dalla dichiarazione di fallimento,
atteso che l’art.167 L.F. specifica che gli atti compiuti senza
l’autorizzazione scritta del giudice delegato sono inefficaci rispetto ai
creditori anteriori al concordato (e all’amministrazione controllata - per
richiamo operato dall’art.188 L.F.), ai quali pertanto deve essere
riconosciuta la legittimazione
all’azione finalizzata proprio alla declaratoria di inefficacia di tali atti
(Cass.5.7.2004 n.12.286; Cass.3.8.1990 n.7807). E’ vero che il curatore
fallimentare, quale organo pubblico dell’esecuzione collettiva, subentra
nella titolarità dell’azione e gli effetti della stessa ora si estendono a
vantaggio di tutti i creditori ammessi al passivo, ma l’azione preesiste al
fallimento e questo comporta la decorrenza del termine per l’esercizio della
domanda di restituzione dal compimento dell’atto della cui inefficacia si
discute, analogamente a quanto avviene per l’esercizio dell’azione
revocatoria ordinaria a mente del disposto dell’art.66 L.F. (C.App.Torino
6.4.2004, Cass.5.12.2003 n.18.607, Cass.14.1.1980 n.322). Tutto
questo considerato, deve essere dichiarata l’inefficacia del pagamento della
somma di £.16.873.856 eseguito
dalla società fallita in favore della convenuta a mezzo di bonifico bancario
in data 24.1.1996 e condannata la C. B. S.p.A., alla restituzione
dell’importo indicato, pari a €8.714,62) oltre interessi legali dalla domanda
al saldo, ai sensi dell’art. 2033 c.c., presumendosi la buona fede
dell’accipiens. Nulla
compete al Fallimento a titolo di rivalutazione monetaria essendo stato
dedotto un debito di valuta e non avendo provato l’attore il maggior danno
subito ai sensi dell’art. 1224
II co. c.c.. Le
spese legali sostenute dal Fallimento attore, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale, in persona del giudice dott. Laura
De Simone, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione
disattesa, così giudica: dichiara
inammissibile la domanda di inefficacia relativa al pagamento di £.
28.625.520 eseguito dalla società fallita in favore della convenuta in data
27.3.1996; dichiara
l’inefficacia, ex art. 188, 167 e 168 L.F., del pagamento della somma di £.
16.873.856 eseguito dalla società fallita in favore della convenuta a mezzo
di bonifico bancario in data 24.1.1996; condanna
la C. B. S.p.A. alla restituzione dell’importo di € 8.714,62 oltre interessi
legali dalla domanda al saldo; condanna
parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dal Fallimento
attore e liquidate in €
3.468,83 di cui € 217,58 per spese, € 1.390,00 per diritti, € 1.500,00 per
onorari, € 361,25 per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge. |