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Sezione I - Giurisprudenza

documento 237/2006

 

 

 

 

 

Tribunale di Mantova, Sez. II – G.U. Dr. Laura De Simone – 9 gennaio 2006.

Fallimento – Amministrazione controllata – Pagamenti non autorizzati – Azione di inefficacia e di ripetizione - Prescrizione – Decorrenza.

L'azione di inefficacia proposta dalla curatela fallimentare ex art. 167 l.f., in quanto azione di accertamento, è per sua natura imprescrittibile essendo soggetta a prescrizione (decennale) solo l’azione di ripetizione, termine che decorre dal momento del compimento dell’atto e non dalla dichiarazione di fallimento, atteso che l’art. 167 L.F. specifica che gli atti compiuti senza l’autorizzazione scritta del giudice delegato sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori. (mb)

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

       Con atto di citazione notificato in data 6.11.2003 il Fallimento Belleli S.p.A., in persona del curatore fallimentare, conveniva in giudizio la C. B. S.p.A.,  affinché fosse dichiarata  l’inefficacia - ex  art. 64 L.F. ed  in  subordine  ex artt. 188, 167, 168 L.F. - del pagamento della somma di £.16.873.856 eseguito dalla società fallita in favore della convenuta  a mezzo di bonifico bancario in data 24.1.1996 e quindi condannata la C. B. S.p.A. alla restituzione dell’importo, oltre interessi e rivalutazione, in favore del Fallimento procedente.

       Esponeva il Fallimento attore che il pagamento indicato era stato posto in essere dalla Belleli S.p.A. nel periodo in cui la società era in amministrazione controllata ed era stato effettuato per estinguere un debito della D. C. S.r.l. nei confronti della società convenuta, sorto in relazione alle forniture rese dalla C. B. S.p.A. nell’ambito del rapporto contrattuale in essere con la società di Vimodrone. Il pagamento in questione doveva considerarsi inefficace in quanto atto a titolo gratuito e relativo ad un debito sorto prima dell’amministrazione controllata, ed eseguito durante l’amministrazione controllata, senza autorizzazione del giudice delegato.

       Si costituiva in giudizio la C. B.  S.p.A. eccependo la prescrizione del diritto azionato, rilevando l’inapplicabilità del disposto dell’art. 64 L.F. e l’insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inefficacia ex artt. 188, 166 e 167 L.F. rientrando il pagamento effettuato tra gli atti di ordinaria amministrazione, non abbisognevoli quindi dell’autorizzazione del giudice delegato.

       Con memoria ex art. 183 ul. co. c.p.c. del 10.11.2004 parte attrice integrava la domanda  inizialmente formulata chiedendo che fosse dichiarata l’inefficacia altresì del pagamento di £.28.625.520 effettuato da Belleli S.p.A. in data 27.3.1996.

       Parte convenuta insisteva affinché fosse dichiarata l’inammissibilità della stessa.  

       Il procedimento veniva solo documentalmente istruito.

       Sulle conclusioni come sopra riportate, la causa veniva trattenuta per la decisione all’udienza del 20.9.2005, ove era concesso alle parti il termine di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

       L’eccezione di inammissibilità dell’integrazione della domanda effettuata dalla curatela con la memoria ex art. 183 ul. co. c.p.c. è fondata.

       In sede di atto di citazione il Fallimento Belleli S.p.A.  ha individuato chiaramente  una rimessa ritenuta inefficace e  successivamente ha chiesto la declaratoria di inefficacia di un ulteriore pagamento. Mediante l’individuazione di una ulteriore rimessa la curatela non ha operato una modificazione solo integrativa del petitum, ma ha inteso allargare il thema decidendum a questo ulteriore pagamento, ma ciò costituisce domanda nuova ed in quanto tale inammissibile.

       Passando al merito deve osservarsi che l'attore, dopo aver specificato che, nel caso de quo, il c.d. "periodo sospetto" è da individuarsi nell'anno precedente la data di ammissione della Belleli S.p.A. alla prima procedura di amministrazione controllata e quindi intercorre tra il 16.11.1994 e il 15.11.1995, chiede la declaratoria di inefficacia ex art. 64 L.F. di un pagamento successivo a tale periodo ed esattamente eseguito in data 24.1.1996.

       Deve senz'altro condividersi l'orientamento giurisprudenziale per cui, nel caso di consecuzione di procedure concorsuali il termine per la revoca dei pagamenti compiuti dall’imprenditore decorre dalla data del provvedimento di ammissione alla prima procedura -nel caso di specie l’amministrazione controllata a cui la Belleli S.p.A. è stata ammessa con decreto del 16.11.1995- (Cass. 2.9.1996 n. 7994, Cass. 6.6.1997 n. 5071- nello stesso senso Corte Costituzionale nella sentenza n.110/1995 e nelle ordinanze n.224/1995 e n.12/1997), ma si tratta sempre di un termine a ritroso al quale, pertanto, restano  estranei i pagamenti compiuti durante le procedure concorsuali. E' proprio il sistema revocatorio fallimentare che è finalizzato a colpire tutti gli atti compiuti dal fallito ancora in bonis, nel periodo fissato dalla legge, sempre precedente la procedura concorsuale, che, in presenza di specifici presupposti, risultino pregiudizievoli per la massa dei creditori.

Certamente anche gli atti compiuti  durante la procedura di amministrazione controllata potranno risultare lesivi per i creditori anteriori, ma questo a mente del combinato disposto degli artt. 188, 167 L.F. ed in presenza dei presupposti indicati dalla norma da ultimo richiamata, come di seguito si dirà.

       La domanda formulata, in via principale, ex art. 64 L.F. deve dunque essere rigettata.

       Con riguardo alla domanda proposta in via subordinata ex artt. 188 e 167 L.F., deve innanzi tutto ritenersi  provato, dalla documentazione in atti, che in data 24.1.1996 Belleli S.p.A. - che era stata ammessa all’amministrazione controllata nel novembre del 1995 - ha effettuato un bonifico bancario per l’importo di £.16.873.856  in favore della C. B. S.p.A., società di cui la fallita non era debitrice, saldando un debito facente capo alla controllata D. C. S.r.l. (doc. 1, 2, 3 di parte attrice).

       In virtù dei principi ricavabili dal disposto dell’art. 188 L.F. e dalle norme in esso richiamate, deve ritenersi che con l’ammissione del debitore all’amministrazione controllata egli conservi l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa ma con un  potere di disposizione che può dirsi limitato, non potendo egli compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione ed incidenti  negativamente sul proprio patrimonio senza l’autorizzazione scritta del giudice delegato (art. 167 II co. L.F.).

       Certamente il pagamento di un debito di un terzo, di cui non sia possibile valutare la significatività ai fini del risanamento dell’impresa, attesa l’assenza di qualsiasi riscontro probatorio offerto sul punto, deve presumersi che  pregiudichi la consistenza del patrimonio del debitore, in quanto verosimilmente compromette la capacità di soddisfare le ragioni dei creditori dello stesso, alla cui tutela la misura della preventiva autorizzazione è disposta.

       Nella specie non vi è riscontro in atti di alcuna autorizzazione al pagamento di cui si discute.

       Sussistono, pertanto,  tutti  i  presupposti  previsti dagli artt. 188, 167, 168 L.F. per la declaratoria di inefficacia del pagamento per cui è processo.

       Quanto all’eccezione di prescrizione formulata, la stessa deve essere rigettata atteso che l’azione di inefficacia, in quanto azione di accertamento è per sua natura imprescrittibile, essendo soggetta a prescrizione solo l’azione di ripetizione.

       Ma anche con riguardo a questa azione deve ritenersi che il termine non sia maturato, decorrendo il termine ordinario decennale di prescrizione dal momento del compimento dell’atto (24.1.1996).

       Osserva sul punto il giudicante che non può trovare adesione la tesi della curatela per cui il termine dovrebbe decorrere dalla dichiarazione di fallimento, atteso che l’art.167 L.F. specifica che gli atti compiuti senza l’autorizzazione scritta del giudice delegato sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato (e all’amministrazione controllata - per richiamo operato dall’art.188 L.F.), ai quali pertanto deve essere riconosciuta  la legittimazione all’azione finalizzata proprio alla declaratoria di inefficacia di tali atti (Cass.5.7.2004 n.12.286; Cass.3.8.1990 n.7807). E’ vero che il curatore fallimentare, quale organo pubblico dell’esecuzione collettiva, subentra nella titolarità dell’azione e gli effetti della stessa ora si estendono a vantaggio di tutti i creditori ammessi al passivo, ma l’azione preesiste al fallimento e questo comporta la decorrenza del termine per l’esercizio della domanda di restituzione dal compimento dell’atto della cui inefficacia si discute, analogamente a quanto avviene per l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria a mente del disposto dell’art.66 L.F. (C.App.Torino 6.4.2004, Cass.5.12.2003 n.18.607, Cass.14.1.1980 n.322).

       Tutto questo considerato, deve essere dichiarata l’inefficacia del pagamento della somma di £.16.873.856  eseguito dalla società fallita in favore della convenuta a mezzo di bonifico bancario in data 24.1.1996 e condannata la C. B. S.p.A., alla restituzione dell’importo indicato, pari a €8.714,62) oltre interessi legali dalla domanda al saldo, ai sensi dell’art. 2033 c.c., presumendosi la buona fede dell’accipiens.

       Nulla compete al Fallimento a titolo di rivalutazione monetaria essendo stato dedotto un debito di valuta e non avendo provato l’attore il maggior danno subito  ai sensi dell’art. 1224 II co. c.c..

       Le spese legali sostenute dal Fallimento attore, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del giudice dott. Laura De Simone, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudica:

       dichiara inammissibile la domanda di inefficacia relativa al pagamento di £. 28.625.520 eseguito dalla società fallita in favore della convenuta in data 27.3.1996;

       dichiara l’inefficacia, ex art. 188, 167 e 168 L.F., del pagamento della somma di £. 16.873.856 eseguito dalla società fallita in favore della convenuta a mezzo di bonifico bancario in data 24.1.1996;

       condanna la C. B. S.p.A. alla restituzione dell’importo di € 8.714,62 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

       condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute  dal  Fallimento  attore  e liquidate in € 3.468,83 di cui € 217,58 per spese, € 1.390,00 per diritti, € 1.500,00 per onorari, € 361,25 per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.