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Tribunale di Mantova – G.U. Dr. Andrea Gibelli – 10 novembre
2005.
Responsabilità
civile – Cose in custodia – Responsabilità ex art. 2051 c.c. –
Configurabilità – Condizioni – Presunzione di colpa – Insussistenza –
Responsabilità oggettiva – Sussistenza.
La responsabilità
da cose in custodia di cui all’art. 2051 c.c. non si fonda su un
comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione (di custodia)
intercorrente tra questi e la cosa dannosa. Solo il "fatto
della cosa" è rilevante e non il fatto dell'uomo; solo lo stato di fatto
e non l'obbligo di custodia può assumere rilievo nella fattispecie. Il
profilo del comportamento del responsabile è di per sè estraneo alla
struttura della normativa, nè può esservi reintrodotto attraverso la figura
della presunzione di colpa per mancata diligenza nella custodia. Il
limite di tale responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso
fortuito) che non attiene ad un comportamento del responsabile (come nelle
prove liberatorie degli artt. 2047, 2048, 2050 e 2054 c.c.), ma alle modalità
di causazione del danno. Si deve pertanto ritenere che, in tale tipo di
responsabilità, la rilevanza del fortuito attenga al profilo causale, in
quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento
esterno, anziché alla cosa che ne è fonte immediata, il danno concretamente
verificatosi.
Si
intende, così, anche la ragione dell'inversione dell'onere della prova
previsto dall'art. 2051 c.c., il quale prevede che all'attore compete provare
l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e che il
convenuto per liberarsi dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla
sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.
(Nel
caso di specie, Il Tribunale ha affermato la responsabilità oggettiva del
gestore di un supermercato per le lesioni riportate da una cliente scivolata
sul pavimento bagnato dei locali dell’area di vendita).
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
R.G.
n. 2229/2001
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in data 14/6/2001 ritualmente notificato C. B.
L., residente in Mantova, evocava in giudizio Bernardi s.r.l. con sede in San
Pietro in Gu (PD) esponendo:
1)
che il giorno 2/4/1994
alle ore 12.30 circa l'attrice si trovava presso l'Ipermercato Vivo
in località Ponterosso allo scopo di dar corso
ad una serie di acquisti;
2)
che, giunta in prossimità del banco dei
surgelati, era scivolata su una macchia di liquido denso che si trovava sul
pavimento cadendo pesantemente a terra;
3)
che, dolorante al braccio, alla mano e alla gamba
destri si era premurata di segnalare l'accaduto, assente il direttore
dell'ipermercato, all'addetto del banco carni, ad una delle
cassiere e successivamente a mezzo raccomandata a.r. alla direzione
dell'ipermercato;
4)
che da perizia medico legale allegata risultava
avere riportato nel sinistro trauma contusivo alla spalla destra e all'anca
destra nonché rottura della cuffia dei rotatori;
5)
che a seguito dell'evento occorsole l'attrice era
stata costretta ad un lungo periodo di degenza che le aveva impedito si
svolgere la propria attività di imprenditrice e a sottoporsi a lunghe quanto
dispendiose terapie che non avevano comunque potuto farle recuperare
completamente la funzionalità degli arti lesi;
6)
che la Toro Assicurazioni Spa impresa assicuratrice
dell'Ipermercato Vivo non aveva mai provveduto nonostante i solleciti a
risarcire il danno che veniva quantificato in £ 96.312.300.
Ciò premesso C. L. chiedeva l'accoglimento delle seguenti
conclusioni: "dichiarata la Bernardi s.r.l responsabile civile del
sinistro in premessa descritto dirsi la stessa tenuta al risarcimento di
tutti i danni sofferti dall'attrice nella misura di £ 96.312.300 o quella che
sarà ritenuta di giustizia con gli interessi sulla somma rivalutata dal dì
del fatto al saldo per i titoli dedotti. Spese ed onorari rifusi".
Si costituiva La Rinascente Spa rilevando che Bernardi srl era stata
fusa per incorporazione in La Rinascente con atto 1.12.2000 n. 30080 Rep.
Notaio F. Guasti e pertanto si era verificato il subingresso della società
incorporante in tutti i rapporti per successione a titolo universale.
La Rinascente Spa contestava quanto ex adverso dedotto sia in
relazione all'an che in relazione al quantum e chiedeva il differimento dell'
udienza di prima comparizione al fine di consentire la citazione di Toro
Assicurazioni Spa.
Fissata nuova udienza di prima comparizione si costituiva
ritualmente Toro Assicurazioni Spa chiedendo il rigetto della domanda attorea
siccome infondata.
Assunta prova per testi veniva disposta ctu medico legale.
Precisate le conclusioni come sopra riportate all'udienza del 716105
la causa veniva trattenuta per la decisione previa concessione dei termini di
cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle
memorie di replica.
Motivi della decisione.
La difesa dell'attrice ha precisato le conclusioni richiamando
quelle dell'atto introduttivo del giudizio e non quelle della memoria ex art.
183 c.p.c.. Deve ritenersi peraltro che si sia trattato di una mera svista
atteso che con la citata memoria si era preso atto della fusione per
incorporazione di Bernardi S.r.l. in La Rinascente S.p.A come da comparsa di
costituzione e risposta di quest'ultima in data 281912001.
Ciò premesso si osserva quanto segue.
La fattispecie dedotta in lite è disciplinata dall'art. 2051 c.c..
Non può condividersi la tesi di Toro Assicurazioni Spa secondo cui
non potrebbe farsi riferimento alla citata norma e si verterebbe in materia
di ordinaria responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. atteso che "quanto
lamentato dalla C. non è riconducibile all'intrinseca pericolosità
del pavimento del locale (ad esempio per sconnessure, dislivelli, et similia)
ma ad un posterius rispetto allo stato del medesimo ovvero ad una condotta
omissiva in astratto addebitabile al personale del supermercato".
Come ha avuto modo di statuire la Suprema in fattispecie del tutto
analoga alla presente la norma di cui all'art. 2051 c.c. " non richiede
necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua
natura, cioè per un suo intrinseco potere, in quanto, anche in relazione alle
cose prive di un dinamismo proprio, sussiste il dovere di custodia e
controllo, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano
prevedibilmente intervenire, come causa esclusiva o come concausa, nel
processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo
di un agente, che conferisce alla cosa l'idoneità al nocumento". Nella
stessa decisione la Suprema Corte ha ribadito che "è del tutto priva di
fondamento, agli effetti della norma in questione, la distinzione tra cose
pericolose ed inerti, ben potendo anche queste ultime inserirsi in un
complesso causale, produttivo di danno, in ordine al quale il legislatore ha
inteso apprestare a favore del soggetto, che lo abbia subito, la tutela
rafforzata, di cui alla norma citata" (Cass. Civ. Sez. III 4/8/2005 n.
16373 in motivazione).
Ciò precisato ulteriormente si osserva quanto segue.
La responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia
stabilita dall'art. 2051 c.c. si fonda, secondo il più recente orientamento
della dottrina, condiviso dalla giurisprudenza della Suprema Corte, non su un
comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione (di custodia)
intercorrente tra questi e la cosa dannosa.
Nel dibattuto tema concernente la natura soggettiva o oggettiva
della responsabilità ex art. 2051 c.c. prevale quindi oggi chi sostiene la
natura oggettiva della responsabilità in questione; ciò significa che solo il
"fatto della cosa" è rilevante e non il fatto dell'uomo e che la
responsabilità si fonda sul mero rapporto di custodia; solo lo stato di fatto
e non l'obbligo di custodia può assumere rilievo nella fattispecie.
Come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte "ai sensi
dell'art. 2051 c.c., il profilo del comportamento del responsabile è di per
sé estraneo alla struttura della normativa; né può esservi reintrodotto
attraverso la figura della presunzione di colpa per mancata diligenza nella
custodia, giacché il solo limite previsto dall'articolo in esame è l'esistenza
del caso fortuito ed in genere si esclude che il limite del fortuito si
identifichi con l'assenza di colpa.
Va, quindi, affermata la natura oggettiva della responsabilità per
danno di cose in custodia. La dottrina, parla, al riguardo di
"rischio" da custodia, più che di "colpa" nella custodia
ovvero, seguendo l'orientamento della giurisprudenza francese di
"presunzione di responsabilità" e non di "presunzione di
colpa" .... il dato lessicale della norma in esame ritiene sufficiente,
per l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto di custodia tra
il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Sempre dalla
lettera dell'art. 2051 c.c., emerge che il danno è cagionato non da un
comportamento (per quanto omissivo) del custode, ma dalla cosa, per cui detto
comportamento è irrilevante.
Responsabile del danno cagionato dalla cosa è colui che
essenzialmente ha la cosa in custodia, ma il termine non presuppone né
implica uno specifico obbligo di custodire la cosa, e quindi non rileva la
violazione di detto obbligo (eguale discorso vale per la responsabilità del
proprietario dell'edificio, che con la sua rovina procura danno, ex art. 2053
c.c.).
Ciò è tanto più rilevante se si osserva il contesto ove trovasi la
norma in questione e cioè tra altre (art. 2047, 2048, 2050, 2054 1° comma,
c.c.) ben diversamente strutturate, in cui la presunzione non attiene alla
responsabilità, ma alla colpa, per cui la prova liberatoria, in siffatte
altre ipotesi, ha appunto ad oggetto il superamento di detta presunzione di
colpa.
Il limite della responsabilità del custode, costituito dal fortuito,
integra il punto nodale (e per certi versi l'approdo) del dibattuto tema
concernente la natura (soggettiva o oggettiva) della responsabilità ex art
2051 c.c..
Se si sostiene la natura soggettiva della responsabilità in
questione (presunzione di colpa) il fortuito dovrebbe consistere solo nella
situazione in cui il custode è esente da colpa, essendo, invece irrilevante,
l'efficacia causale del fattore esterno sul nesso causale. Sennonché tale
assunto contrasta con il principio che la prova del fortuito non si
identifica con l'assenza di colpa (Cass. 6.1.1983, n. 75) e può apparire
artificioso, come rilevato dalla dottrina, in quanto la presunzione è
logicamente costruibile solo sull'oggetto della prova contraria.
Se così è, il fatto che il custode sia stato diligente non esclude
la sua responsabilità per danno dalla cosa, se non è provato il fortuito.
Poiché la responsabilità si fonda non su un comportamento o
un'attività del custode, ma su una relazione (di custodia) intercorrente tra
questi e la cosa dannosa, e poiché il limite della responsabilità risiede
nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un
comportamento del responsabile (come nelle prove liberatorie degli artt.
2047, 2048, 2050 e 2054 c.c.), ma alle modalità di causazione del danno, si
deve ritenere che la rilevanza del fortuito attiene al profilo causale, in
quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre
all'elemento esterno, anziché alla cosa che ne è fonte immediata, il danno
concretamente verificatosi.
Si intende, così, anche la ragione dell'inversione dell'onere della
prova prevista dall'art. 2051 c.c., relativa alla ripartizione della prova
sul nesso causale. All'attore compete provare l'esistenza del rapporto
eziologico tra la cosa e l'evento lesivo; il convenuto per liberarsi dovrà
provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo
ad interrompere quel nesso causale (Cass. Civ. Sez. III 1 I/1/2005 n. 376).
Nel caso di specie la domanda può trovare accoglimento.
Pacifica essendo la custodia del supermercato in questione in capo a
Bernardi Srl e ora a La Rinascente Spa e ricordato che in tema di prova
testimoniale l'insussistenza a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 248 del 1974 del divieto di testimoniare sancito per il
coniuge, i parenti e gli altri soggetti indicati dall'art. 247 c.p.c. rende
impossibile ogni aprioristica valutazione di non credibilità delle
deposizioni rese dalle persone indicate da tale norma (Cass. Civ. Sez. 11
15/5/2002 n. 7061), il fatto e il nesso causale debbono ritenersi provati in
base alla deposizione di B. Walter.
Quest'ultimo (ud. 6/6/03) ha tra l'altro dichiarato: ". . .Ho
accompagnato mia moglie al supermercato per fare la spesa e la seguivo
spingendo il carrello. . . mia moglie è scivolata su una macchia di liquido
oleoso cadendo dalla parte destra ...".
Il nesso causale risulta quindi provato tra il pavimento bagnato e
il danno subito dall'attrice per la caduta a terra.
A seguito dell'espletata ctu è risultato che, in nesso causale con l'infortunio
del 2/4/1994, C. B. L. ha riportato lesioni personali che hanno causato
inabilità temporanea totale di gg. 30, inabilità temporanea parziale di gg.
30 e danno biologico nella misura del 7%.
In particolare il ctu ha affermato che l'attrice, in occasione e a
causa dell'infortunio de quo, ha riportato "contusione e distorsione
della spalla destra con lesione della cuffia dei rotatori e contusione coscia
destra" e che i " postumi che costituiscono il danno alla validità
psicosomatica sono sostenuti da: -ipotrofia della muscolatura del cingolo
scapolo omerale destro con deficit perimetrico di 2 cm al braccio;
-limitazione funzionale dolorosa della spalla destra nei movimenti di
elevazione anteriore, retropulsione, abduzione, intrarotazione ed
extrarotazione ...; -ipovalidità dell'arto superiore destro".
Il ctu ha anche aggiunto che i postumi accertati "non
comportano diminuzione della
capacità lavorativa con particolare riferimento alla capacità lavorativa
specifica".
All'attrice va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno
biologico in quanto menomazione dell'integrità psicofisica della persona in
sé considerata da porsi in relazione all'evento lesivo. Ai fini della
liquidazione può essere adottato il criterio previsto per il danno cagionato
da sinistro stradale di cui alla legge n. 57/2001 che appare idoneo a
consentire la liquidazione anche per illeciti non rientranti nella previsione
della citata legge.
Tenuto conto del decreto Ministeriale 10/6/2005 relativo
all'aggiornamento annuale previsto dal comma 6 dell'art. 5 della legge
5/3/2001 n. 57 deve riconoscersi a favore dell'attrice l'importo liquidato
all'attualità di € 6.596,31 a titolo di danno biologico per le lesioni
permanenti, di € 1.181,11 a titolo di danno biologico per l'inabilità
temporanea totale e di € 590,40 a titolo di danno biologico per l'inabilità
temporanea parziale.
Va inoltre riconosciuto il danno morale non potendosi condividere la
tesi della difesa di Toro Assicurazioni Spa secondo cui, in difetto di
accertato comportamento colposo costituente fatto reato a carico della
società convenuta, tale voce di danno non sarebbe risarcibile.
Invero, come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte, in
relazione alla questione cruciale del limite, al quale l'art. 2059 c.c.
assoggetta il risarcimento del danno non patrimoniale mediante la riserva di
legge (originariamente esplicata dal solo art. 185 c.p.), deve escludersi,
allorquando vengano in considerazione valori personali di rilievo
costituzionale, che il risarcimento del danno non patrimoniale, che ne
consegua, sia soggetto al limite derivante dalla riserva di legge correlata
all'art. 185 c.p.: ciò che rileva, ai fini dell'ammissione a risarcimento, in
riferimento all'art. 2059 c.c., è l'ingiusta lesione di un interesse alla
persona, dal quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione
economica. In particolare una lettura della norma costituzionalmente
orientata impone di ritenere inoperante detto limite, se la lesione ha
riguardato valori della persona costituzionalmente garantiti (Cass. Civ. Sez.
III 31/5/2003 n. 8828; Cass. Civ. Sez. III 31/5/2003 n. 8827).
Tale danno può essere quantificato equitativamente nel 30% dell'importo
liquidato a titolo di danno biologico e quindi pari a € 2.510,37,
somma attualizzata.
A titolo di danno biologico e di danno morale spettano quindi
all'attrice € 10.878,19 all'attualità, all'epoca del fatto pari a € 8.140,00.
Gli esborsi per spese mediche possono essere riconosciuti per €
978,43.
Nulla può essere liquidato a titolo di danno patrimoniale da lesione
del reddito.
Invero, per le microlesioni, dalla natura del danno si presume che
le lesioni non abbiano avuto incidenza sui redditi da lavoro del danneggiato,
per cui costituisce onere del danneggiato dimostrare l'eventuale contrazione
di reddito (Cass. Civ. Sez. III 21/11/2000 n. 15027).
Nel caso di specie dalla documentazione prodotta si ricava che
nell'anno dell'infortunio (1994) il reddito di C. L. anziché diminuire è
aumentato (si confrontino i quadri N delle due dichiarazioni relative ai
redditi 1993 e 1994 in atti).
La somma spettante a C. L. è quindi pari a € 11.856,62 (€ 10.878,19
+ € 978,43) e al pagamento di tale importo va condannata La Rinascente Spa.
Sulla predetta somma come determinata alla data del 2/4/1994 devono
essere calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data
del fatto.
Toro Assicurazioni Spa va condannata a manlevare La Rinascente Spa
dalla condanna come sopra pronunciata.
Le
spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo dovendosi
dichiarare Toro Assicurazioni Spa tenuta a manlevare La Rinascente Spa anche
da tale condanna.
Le spese di ctu come liquidate vanno poste definitivamente a carico
di La Rinascente S.p.A..
P.Q.M.
Il Tribunale ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa
così provvede:
1) Ritenuta
la responsabilità di Bernardi srl ora La Rinascente Spa nella causazione del
sinistro per cui e causa condanna La Rinascente
Spa al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 11.856,62 oltre
rivalutazione monetaria e interessi come in motivazione;
2) Condanna
La Rinascente S.p.A alla rifusione delle spese che liquida in € 4.677,12 di
cui € 867,28 per esborsi, € 1.686,53 per diritti, € 1.700,00 per onorari, €
423,31 per rimborso spese generali oltre a quanto dovuto per legge;
3) Pone
definitivamente le spese di ctu come liquidate a carico di La Rinascente Spa;
4)
Condanna Toro Assicurazioni Spa a manlevare La
Rinascente Spa dalle condanne di cui sub 1), 2 ) e 3).
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