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Massimario, art. 645 c.p.c.
Tribunale di Torino, sez. I civ. 11 ottobre 2010 – Est. Liberati.
Opposizione a decreto ingiuntivo –
Costituzione dell’opponente – Dimezzamento automatico dei termini – Sezioni
Unite 19246/2010 – Mutamento giurisprudenziale “innovativo” – Cd. Overruling
– Tutela della parte incorsa in errore incolpevole – Applicazione dell’art.
153 c.p.c. – Remissione in termini.
Alla luce del principio costituzionale del
giusto processo (art. 111 Cost.), l’errore della parte che abbia fatto
affidamento su una consolidata (al tempo della proposizione della opposizione
e della costituzione in giudizio) giurisprudenza di legittimità sulle norme
regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di
orientamento interpretativo, non può avere rilevanza preclusiva, sussistendo i
presupposti per la rimessione in termini (art. 153 c.p.c. nel testo in vigore
dal 4.7.2009), alla cui applicazione non osta la mancanza dell’istanza di
parte, essendo conosciuta, per le ragioni evidenziate, la causa non imputabile
(così, Cass., sez. II, ordinanze interlocutorie nn. 14627/2010, 15811/2010
depositate il 17.6.2010 ed il il 2.7.2010). Pertanto, la tardiva costituzione
dell’opponente e la decadenza che ne è derivata sono riconducibili ad un causa
non imputabile all’opponente stesso, con la conseguente sussistenza dei
presupposti per rimettere in termini l’opponente, di guisa che la sua
costituzione, effettuata oltre il suddetto termine dimidiato ma entro quello
ordinario di dieci giorni, deve essere ritenuta tempestiva, e che quindi non
occorre assegnare un ulteriore termine per provvedervi, trattandosi di
attività già compiuta (nel caso di specie viene esclusa la retroattività del
principio di diritto enunciato da Cass. civ. SS.UU. 9 settembre 2010 n. 19246
in materia di costituzione dell’opponente nel giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo, ricorrendo allo strumento della remissione in termini). (gb)
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