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Contratti, forma
Fattispecie negoziali
particolari, My way e 4you
Tribunale di Prato, Sez. Civile – Pres. Rel. Dr. Salvatore Palazzo – 28 luglio 2005.
Segnalazione
dell’Avv. Pierluigi Parrini
Piano
finanziario 4you – Forma scritta – Necessità – Nullità – Sussistenza.
Deve
essere dichiarata la nullità a’ sensi dell’art. 23 del TUF del piano
finanziario 4you qualora il relativo contratto non sia stato stipulato per
iscritto.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Sent. 861/05
R.G. n. 6721/2004
omissis
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo posta il 18.11.04, B. R.
chiamava in giudizio, davanti al Tribunale di Prato, la Banca Monte dei
Paschi di Siena facendo presente che nel mese di giugno 2001 era stato
"approcciato" dai sig. L. funzionario del servizio privati presso
il Monte dei Paschi di Siena, sede di Prato, che gli aveva proposto di
investire in un piano finanziario denominato 4YOU, indicato come ottimo
investimento dal quale sarebbe potuto uscire in ogni omento.
In quella occasione gli veniva consegnato un modulo a stampa non
compilato e che successivamente gli sarebbe stato sottoposto per la
sottoscrizione il contratto.
In data 05/07/01 riceveva una lettera del Monte dei Paschi di Siena
sul cui contenuto non faceva troppo caso.
Solo nel marzo 2003 in seguito alla trasmissione televisiva "Mi
manda Raitre" cominciava a preoccuparsi del prodotto finanziario
attivato dal Monte dei Paschi di Siena e si rendeva conto con sconcerto e
meraviglia che:
a) il
Monte dei Raschi di Siena gli aveva concesso un finanziamento a titolo
oneroso per € 25.819,33 da rimborsare in n. 175 rate di € 232,41 comprensive
dei tasso di interesse del 6,75999% annuo;
b) il
tasso di rendimento effettivo netto era circa il 2% inferiore a quello di
finanziamento e che quindi su questa parte dell'investimento (che rappresenta
circa il 60% del capitale finanziato) l'attore subiva una perdita certa:
c) anche
volendo chiudere il prodotto, il piano prevedeva che il cliente dovesse
versare comunque tutte le rate future attualizzate in base ad un tasso
inferiore rispetto a quello di finanziamento
con la conseguenza che questa differenza di tassi, comportava una notevole
penalizzazione di cui il B. non era mai stato informato dalla Banca.
d) si
ritrovava quindi costretto a continuare a pagare le rate di un prodotto dalle
caratteristiche completamente diverse rispetto a
quello che gli erano state
prospettate quando verbalmente aveva acconsentito all'apertura del piano
finanziario che credeva essere un normale piano di accumulo di capitale.
e) interrompendo
i pagamenti avrebbe subito una segnalazione in centrale rischi: la
risoluzione del contratto comportava non solo la perdita del totale dei
versamenti, ma addirittura ulteriori penali.
Egli chiedeva quindi una copia del contratto alla banca con
raccomandata 22.04.03.
Nel mese di ottobre 2003, non avendo ricevuto alcuna documentazione,
si rivolgeva all'associazione federconsumatori per tentare una conciliazione
stragiudiziale con la banca e quindi al proprio legale.
Concludeva chiedendo dichiararsi la nullità del contratto per
mancanza dell'atto scritto e in subordine l'annullamento per vizio del
consenso o per conflitto d'interessi o infine che ne venisse dichiarata
l'inefficacia ai sensi degli artt. 1469 bis e seguenti c.c. con conseguente
condanna dell'istituto di credito a restituire tutto quanto da lui pagato in
esecuzione del contratto oltre agli interessi legali e al maggior danno da
svalutazione, o in subordine, che venisse dichiarata l'inefficacia della
clausola penale di cui all'art. 8 sez. II del contratto e, in ogni caso, che
la banca venisse condannata al risarcimento del danno anche non patrimoniale.
A sostegno della domanda l'attore deduceva che il contratto di cui
si discuteva si poneva in contrasto con numerose norme non solo dei codice
civile ma anche della disciplina di settore (TUF e TUB) in particolare: a) l'art.
23 del TUF prevede la forma scritta a pena di nullità sia per il
contratto che per gli allegati.
Il contratto che io riguardava non era stato da lui sottoscritto ed
inutilmente ne aveva chiesto una copia.
a)
Gli artt. 30 e seg. del TUF impongono il
contratto scritto e una copia deve essere consegnata all'investitore.
b)
l'art. 24 I comma del TUF, il regolamento CONSOB
e il regolamento della Banca d'Italia sanciscono il diritto dell'investitore
a disporre liberamente del proprio investimento, mentre nel contratto «4YOU»
sono stabiliti limiti a tale facoltà e si costringe l'investitore
a fare versamenti periodici; c) gli artt. 21 1 comma lett a), 23 I comma del
TUF impongono all'intermediario di comportarsi con diligenza;
correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei
mercato; contravvenendo a tali disposizioni, il MPS ha effettuato una
campagna pubblicitaria ingannevole per collocare il prodotto finanziario
promesso come un'operazione a basso rischio e lanciate sotto lo slogan «L'innovazione
nella previdenza» con ciò nascondendo la vera natura dell'operazione,
consistente in un mutuo di scopo. Per di più l'esponente non ha ricevuto la
copia della documentazione relativa all'operazione ed è stato
violato il canone della diligenza in quanto l'intermediario non ha agito al
fine di contenere i costi a carico dell'investitore e per ottenere da ogni
servizio d'investimento il miglior risultato possibile; d) sono stati anche
disattesi i precetti in tema di adeguatezza delle operazioni (art. 21 I comma
lett. b) del TUF) e gli art. 28 e 29 del regolamento
CONSOB, il quale impone all'intermediario di acquisire le informazioni
necessarie dai clienti e di operare in modo che essi siano sempre
adeguatamente informati.
La banca avrebbe dovuto proporre un prodotto «adeguato» al cliente
che aveva dinanzi dopo avere fornito tutte le informazioni necessarie a fare
conoscere le caratteristiche essenziali dell'operazione proposta; sul piano
processuale, poi, è onere dell'istituto di credito dimostrare che il cliente
abbia realmente acquisito tale conoscenza; e) il finanziamento ricevuto
dall'esponente, pari a € 25.819,33, al tasso annuo del 6,76%, rimborsabile in
175 rate mensili di € 322,41, aventi scadenza alla fine di ogni mese,
vincolato ad essere investito in obbligazioni zero coupon e in fondi comuni
di investimento emessi da società collegate all'istituto di
credito; detti investimenti sono stati realizzati dalla banca in conflitto d'interessi
e, perciò, in violazione dell'art. 21 I comma lett. c) del TUF
(oltrechè degli artt. 27, 32 del regolamento CONSOB), che impone
all'intermediario di informare per iscritto il cliente dell'esistenza di un
interesse nell'operazione e prescrive che, a sua volta, l'investitore esprima
per iscritto il proprio consenso all'acquisto. Nella proposta di adesione al
contratto «4YOU» la clausola sul conflitto d'interessi è riportata nel corpo
del contratto, in violazione delle norme richiamate che stabiliscono,
altresì, che, in situazioni di conflitto, l'intermediario finanziario
assicuri al cliente «trasparenza ed equo trattamento».
f)è ravvisabile la
violazione dell'art. 26 I comma lett.
c, f dei TUF che sancisce l'obbligo di diligenza,
giacché il contratto comporta per il sottoscrittore un inutile aggravio di
costi e di rischi rispetto ad un semplice piano d'accumulo, in ragione della
natura dell'investimento - con la duplice componente obbligazionaria ed azionaria
- da porsi in relazione al fatto che il capitale investito trae origine da un
finanziamento; h) il contratto è nullo in relazione agli artt.
1322, 1343 e 1325 CC posto che le norme di settore
(del TUF etc.) in precedenza richiamate mirano non solo alla tutela dell'interesse
degli investitori ma anche alla tutela dell'interesse pubblico
all'integrità dei mercati; si tratta, quindi, di norme imperative le cui
violazione comporta l'illiceità della causa del negozio ai sensi dell'art.
1343 CC.
g) Si è
anche in presenza di un negozio privo di meritevolezza (art. 1322 CC) e, più in generale
privo di causa, con
particolare riferimento alla componente obbligazionaria dell'investimento,
visto lo scarto tra il tasso d'interesse sulla somma prestata dalla banca
(6,76%) ed il minore rendimento annuo delle obbligazioni acquistata con una
parte del finanziamento: g) Il contratto è altresì inefficace perché
stipulato dall'esponente, nella veste di consumatore, in violazione delle
disposizioni di cui agii artt. 1469 bis e ss. CC che
dettano una disciplina fondata sui principi cardine della trasparenza,
dell'equilibrio e della buona fede. Il testo
a presunta sottoscrizione dell'attore è ambiguo nella definizione della sua
natura giuridica (mutuo di scopo/piano d'investimento) e privo di chiarezza
nell'individuazione dell'alea dell'operazione. Entrambi elementi
caratterizzanti l'oggetto del contratto che, pertanto, è da considerarsi
abusivo e perciò insussistente (abusività dell'oggetto del contratto per
mancanza di trasparenza). In ogni caso il contratto è
inefficace per il sostanziale squilibrio a
carico del consumatore che, a fronte degli enormi vantaggi
della banca - interessi sul finanziamento; acquisto di prodotti dello stesso
gruppo MPS; commissioni ed estinzione anticipata del mutuo -, in caso di
andamento stabile della borsa ovvero nell'ipotesi di recesso anticipato è
destinato a perdere;
h) il
contratto, anche se considerato valido nel suo complesso,
è affetto da inefficacia parziale rispetto alla clausola
d'estinzione anticipata che nasconde una vera e propria penale (ad. 8 sez. II), espressa
in termini assolutamente oscuri - addirittura con una complicatissima formula
di matematica finanziaria -, priva di sottoscrizione e comunque non conforme
al principio di cui all'art. 1469 bis III comma, n. 6 CC, secondo cui si
presume abusiva la clausola d'importo
manifestamente eccessivo; i) il negozio è annullabile ai sensi degli artt.
1427 e ss. CC per vizio del consenso non avendo il cliente compreso
le caratteristiche e l'elevato rischio del contratto che si
accingeva a sottoscrivere per la contemporanea azione di questi quattro
fattori: l'atteggiamento del funzionario che gli aveva assicurato che si
trattava di un investimento sicuro e a basso rischio; la mancanza di
cognizioni bancarie e finanziarie; l'oggettiva complessità del testo e delle singole
clausole; il
depliant fornito dalla banca per pubblicizzare
il prodotto «4YOU», che
in prima pagina reca scritto «L'innovazione nella previdenza» nonché un
bollino verde con la formula «Rischio basso»; in
realtà il piano finanziario de quo implica un elevato rischio
intrinseco in quanto il tasso d'interesse del mutuo è notevolmente superiore
al rendimento dei titoli obbligazionari nei quali è investito il 60% del
capitale finanziato.
E’ inoltre ravvisabile l'errore essenziale del contraente
connesso sia alle false informazioni ricevute - che
l'avevano indotto a credere di accettare un normale piano di
risparmio da cui avrebbe potuto svincolarsi
in ogni momento subire un grave pregiudizio economico -
sia all'opaca formulazione del testo e all'ingannevolezza del messaggio
pubblicitario. Detto errore è essenziale perché riguarda la natura del
contratto, che non è un semplice investimento ma un mutuo di scopo; esso
inoltre è riconoscibile
da un intermediario specializzato che avesse usato la diligenza
richiesta nell'esercizio della sua attività professionale. E' infine
ravvisabile nel comportamento dell'intermediario la violazione del dovere di
buona fede, sia in
fase contrattuale che precontrattuale, per mancata osservanza delle regole di
comportamento stabilite dagli artt. 28, 29 reg. CONSOB n. 11522 secondo cui
questi operatori debbono consigliare agli investitori operazioni adeguate.
Argomentazioni e richieste della banca.
Il MPS ha chiesto la reiezione della domanda facendo rilevare che:
a) il piano finanziario è stato correttamente descritto al cliente; b) l'investitore
è stato informato per iscritto dell'esistenza del conflitto d'interessi; c)
il cliente, ha un portafoglio titoli di tutto rispetto e dunque ben conosce
la materia finanziaria e i prodotti azionari ed obbligazionari.
Il B. risulta avere in deposito fondi azionari, obbligazioni
strutturate ed inoltre è titolare di una polizza vita e di una index linked.
Dalla natura degli investimenti, con profili di rischio piuttosto
elevati, si desume che si tratta di soggetto con conoscenza finanziaria
medio-alta e con propensione al rischio piuttosto elevata, e tanto potrebbe
desumersi anche eventualmente in assenza della scheda anche attestante la
personale esperienza finanziaria.
Il prodotto «4 YOU» prospettato al cliente, e dal medesimo
accettato, si attaglia perfettamente alla sua persona ed è dunque priva di
fondamento ogni argomentazione contraria; d) il contenuto del contratto è
chiarissimo né si può affermare che il cliente - soggetto con conoscenza finanziaria
medio - alta - abbia firmato «alla cieca» la documentazione fidandosi dei
dipendenti della banca; d) il piano «4YOU» ha una causa assolutamente degna
di tutela, consistente nell'erogazione di un finanziamento per l’acquisizione
di strumenti finanziari con finalità previdenziale; e) la clausola
che prevede il corrispettivo per il recesso anticipato non è criptica ed
esprime un favor verso il cliente perché disciplina una facoltà che
altrimenti gli sarebbe preclusa visto che il termine
di rimborso è posto a garanzia di entrambe le parti (art.
1816 CC).
Ciò premesso, è stata chiesta la fissazione di udienza dall'attore e
le parti hanno precisato le loro conclusioni come in epigrafe.
E' stata fissata l'udienza comparizione con decreto 13.05.05.
Nell'udienza di comparizione delle parti del 06.07.05 si provvedeva
a tentativo di conciliazione fra le parti e cioè tra il B. R. ed il dr. F.
rappresentante in loco del Monte dei Paschi e quest'ultimo si dichiarava
disponibile alla restituzione del capitale versato dal ricorrente ma la
proposta veniva rinviata per l'accettazione ad altra udienza soprattutto in
considerazione delle spese giudiziarie da pagare.
All'udienza del 27.07.05 veniva confermata la proposta di
restituzione del capitale senza pagamento di interessi e con la compensazione
di 1/3 delle spese processuali. Il B. non accettava la proposta.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
Parte convenuta pur non discutendo la bontà del tipo di operazione
posta in essere e cioè della validità del piano finanziario «4
YOU», ha ugualmente accettato di restituire quanto versato dal B. non potendo
produrre copia del contratto sottoscritto da quest'ultimo.
Per la validità dell'operazione, per tutti i principi esposti nella
premessa di questa sentenza necessita l'esistenza di un contratto scritto a
pena di nullità.
Poiché detta prova non è stata fornita va dichiarato nullo il
rapporto intervenuto fra le parti con diritto dell'attore alla restituzione
di quanto versato con interessi legali dal giorno della domanda.
Le
spese seguono la soccombenza compensate nei limiti di 1/3 attesa la
disponibilità della banca convenuta a sistemare la posizione in via
conciliativa.
P.Q.M.
Il Tribunale dl Prato, in composizione collegiale, ogni altra
domanda reietta, definitivamente pronunciando.
dichiara la nullità dei contratto, denominato piano
finanziario «4YOU» concluso tra R. B. e il Monte dei Paschi S.p.A.
nel giugno/luglio 2001, e per l'effetto condanna la banca Monte dei Peschi di
Siena Spa, in persona del legale rappresentante pro
tempore a corrispondere a B. R. tutto quanto versato
relativamente al piano finanziario di cui sopra,
con interessi legali dal giorno della domanda.
Condanna parte
convenuta al pagamento delle spese di giudizio che, compensate nei limiti di
1/3, si liquidano in € 1.300,00 per diritti, € 1.800,00 per onorari €
400,00 per spese più IVA e CAP.
Così deciso in
Prato, il 28/07/2005.
Presidente rel.
Salvatore Palazzo.
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