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Doveri informativi dell’intermediario, natura e
contenuto
Doveri informativi dell’intermediario,adeguatezza dell’operazione
Doveri informativi dell’intermediario, adeguatezza
dell’operazione, casi
Doveri
informativi dell’intermediario, violazione, rimedi, resp. contrattuale
Tribunale di Alba, Sez. II – Pres. Rel. Dr. Fabrizio Pasi – 4 luglio 2005.
Segnalazione dell’Avv. Paolo Fiorio
Intermediazione
finanziaria – Adeguatezza dell’operazione – Propensione al rischio – Valutazione
– Modalità.
Intermediazione
finanziaria – Propensione al rischio – Valutazione – Pregressa operatività in
fondi azionari – Effetti.
Intermediazione
finanziaria – Adeguatezza dell’operazione – Obbligo di informazione –
Sussistenza.
Intermediazione
finanziaria – Violazione dei doveri informativi dell’intermediario –
Conseguenze – Inadempimento – Risarcimento del danno.
Le
caratteristiche di idoneità soggettiva dell’operazione al profilo
dell’investitore non professionale prescindono dal tipo di attività o dal
grado di istruzione dello stesso. Tali caratteristiche devono pertanto essere
valutate in concreto avendo riguardo principalmente alla propensione al
rischio manifestata in precedenza ed alle modalità di approccio
all’investimento.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La
circostanza costituita dal fatto che un investitore abbia detenuto un
investimento in fondi azionari per oltre 250.000 euro induce a ritenere che
si tratti di soggetto con elevata propensione al rischio.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La
circostanza che una determinata operazione in strumenti finanziari si riveli
adeguata al profilo di rischio dell’investitore non esime l’intermediario dal
fornire al cliente tutte le informazioni necessarie per consentire allo
stesso di effettuare consapevoli
scelte di investimento o di disinvestimento.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La
violazione dei doveri informativi di cui agli artt. 21 del TUF e 28 reg.
Consob n. 1522/98 non integrano profili di nullità del contratto, ma assumono
rilievo in termini di inadempimento dell’intermediario per violazione dei
doveri specifici sullo stesso gravanti e comportano conseguentemente
l’insorgere di un obbligo risarcitorio.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Sent. N. 320/05
R.G.
n. 1419/04
omissis
Svolgimento del Processo
Con
atto di citazione ai sensi del D. Lgs. n. 5/2003, ritualmente notificato, i
signori ** convenivano in giudizio la Banca ** s.p.a innanzi alla Sede
Distaccata di Bra di questo Tribunale ed esponevano che: in data 15/2/2001 la
Banca aveva loro addebitato l'acquisto di € 52,396,80 di obbligazioni Cirio
Holding Luxembourg con scadenza 2004 e tasso di interesse 6,25%; che, in
conseguenza della nota insolvenza del gruppo Cirio, tali obbligazioni non
erano state rimborsate né lo sarebbero più state; che il contratto era nullo
per difetto della forma scritta; che i servizi dì investimento prestati dalla
banca erano viziati da illegittimità per violazione delle norme relative alla
sollecitazione dell'investimento, violazione dei doveri di
diligenza, correttezza e trasparenza e degli obblighi di informazione
necessari affinché i risparmiatori possano effettuare consapevoli scelte di
investimento, violazione del dovere di non agire in conflitto di interessi.
Pertanto chiedevano accertarsi l'intervenuta violazione da parte della Banca
della normativa prevista dal T.U.F. (art. 23 quanto alla forma del contratto,
art. 94 circa le regole della sollecitazione all'investimento, artt. 21 e 95,
anche in relazione agli artt. 26 e 28 Regolamento CONSOB 11522/98 in ordine
ai doveri di correttezza, diligenza, trasparenza ed informazione, ed in
relazione all'art. 27 Reg. CONSOB per quel che riguarda il dovere di non
agire in conflitto di interessi. Conseguentemente chiedevano dichiararsi
nullo e/o annullarsi il contratto e, accertata la responsabilità
(precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale) della Banca,
condannarsi la stessa alla restituzione del prezzo versato per l'acquisto
delle obbligazioni ovvero al risarcimento del danno in eguale misura, oltre
interessi, lucro cessante e maggior danno.
La
Banca convenuta si costituiva con comparsa di risposta del 28/5/2004,
contestando la domanda attorea di cui chiedeva il rigetto.
Contestava
l'eccepito difetto di forma scritta, producendo copia dell'ordine di acquisto
sottoscritto in data 812/2001, che assumeva peraltro avere già trasmesso alla
controparte con il carteggio antecedente all'instaurazione del contenzioso;
respingeva ogni rilievo in punto doveri di diligenza, correttezza,
trasparenza ed informazione, precisando di non essere creditrice del gruppo
Cirio, di non avere fatto parte del consorzio di collocamento delle
obbligazioni per le quali è causa e di essersi limitata ad eseguire un ordine
di acquisto dei clienti, affermando inoltre l'adeguatezza dell'operazione in considerazione
della loro propensione al rischio, quale risultante dai precedenti
investimenti presso lo stesso istituto; assumeva ancora che la non inclusione
della BRE nel consorzio di collocamento e l'assenza di titoli Cirio nel
proprio portafoglio escludevano ogni responsabilità in punto sollecitazione
all'investimento, sia diretta che mediante offerta indiretta; contestava
infine l'interpretazione avversaria circa l'interpretazione dell'art. 23, 6°
comma T.U.F. in ordine all'onere probatorio e, in subordine, la
quantificazione dei danni ex adverso proposta.
Intervenuta
la trasmissione degli atti alla Sede principale del Tribunale, trattandosi di
procedimento di competenza del Tribunale in composizione collegiale, avveniva
lo scambio di memorie di replica e controreplica, ai sensi degli
artt. 6 e 7 D. Lgs. n. 5/2003 e quindi erano presentate, rispettivamente da
parte degli attori e della convenuta, l'istanza di fissazione dell'udienza ex
art. 8 e la nota ex art. 10.
Con
decreto 1011/2005 il presidente relatore pronunciava in ordine alle prove
dedotte dalle parti e fissava per il 15/2/2005 l'udienza
collegiale, all'esito della quale il collegio, con ordinanza 17/2/2005
modificava parzialmente il suddetto decreto e fissava l'udienza di assunzione
delle prove orali innanzi al relatore e la successiva udienza di discussione.
Assunte
il 29/3/2005 le prove dedotte dalle parti e svoltasi all'udienza del
19/4/2005 la discussione innanzi al collegio, la causa veniva trattenuta a
decisione sulle conclusioni precisate così come riportate in epigrafe.
Motivi
§.
1 Come è pacificamente emerso in causa, non si versa in ipotesi
di nullità per violazione dell'art. 23, 1° comma T.U.F., in quanto,
contrariamente all'originario assunto degli attori, il contratto fu redatto
per iscritto. Conseguentemente, seppure in modo tutt'altro che sollecito,
parte attrice non ha riproposto tale domanda in sede di conclusioni
definitive.
§. 2. Per
quanto attiene alla pretesa violazione delle norme in tema di sollecitazione
dell'investimento, la prospettazione attorea è sensibilmente mutata in corso
di causa.
Se
infatti originariamente la tesi era avanzata essenzialmente in stretta
connessione con quella relativa alla violazione dell'obbligo di non agire in
conflitto di interessi, in corso di causa e nelle argomentazioni svolte in
memoria conclusionale la questione è stata sostenuta sotto diverso profilo.
Non
è stata più coltivata l'accusa alla Banca di avere venduto ai clienti dei
titoli che essa possedeva nel proprio portafoglio: la circostanza è stata
infatti pacificamente smentita sia perché la BRE non faceva parte del
consorzio di collocamento dei titoli in questione, sia perché è risultato
documentalmente provato che a seguito dell'accordo intervenuto con gli
attori, l'istituto provvide ad acquistare i titoli sul mercato.
§.
3.1. Appare necessario, a questo punto, esaminare la normativa in materia.
L'art. 21 D. L.gs. 24/2/1998, n. 58 (T.U.F.) impone agli intermediari i
seguenti obblighi:
a. comportarsi con
diligenza, correttezza, e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per
l'integrità dei mercati;
b. acquisire le
informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre
adeguatamente informati;
c. organizzarsi in
modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in
situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti
trasparenza ed equo trattamento;
d. disporre di risorse
e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente
svolgimento dei servizi;
e. svolgere una
gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a
salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.
Le
disposizioni di cui alle lettere b) (dovere di informazione, nel duplice
significato di acquisizione e comunicazione delle informazioni), e)
(particolare attenzione e cautela in situazioni di conflitto di interesse) e
d) (predisposizione di strumenti idonei di gestione del servizio) altro non
sono che una specificazione dei criteri generali enunciati alla lettera a)
(diligenza, correttezza e trasparenza), mentre la disposizione di cui alla
lettera e) si presenta come una sorta di norma di chiusura, di carattere generale,
come emerge dall'uso di termini volutamente non specifici quali
"gestione indipendente, sana e prudente" e "misure
idonee".
La
norma di cui alla lettera b) trova una maggiore determinazione nelle
disposizioni contenute nell'art. 28 Reg. CONSOB 17/1998, n. 11522, ed in
particolare al comma 1 per quanto riguarda il dovere di acquisire
"notizie dall'investitore circa la sua esperienza in materia di
investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi
obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio"
(lett. a) ed alla consegna agli investitori del "documento
sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari" (lett.
b), ed al comma 2 con la previsione del divieto di "effettuare
operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito
all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle
implicazioni della specifica operazione e del servizio, la cui conoscenza sia
necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o di
disinvestimento".
Il
disposto della lettera c) è oggetto di chiarificazione nell'art. 27 Reg.
CONSOB, che disciplina dettagliatamente e rigorosamente le modalità secondo
le quali può essere effettuata un'operazione in situazione di conflitto di interessi.
Le
procedure di controllo enunciate alla lett. d) sono dettagliatamente regolate
dall'art. 56 Reg. CONSOB.
L'adeguatezza
dell'operazione, criterio da ritenersi compreso sia nei concetti di diligenza
e correttezza (lett. a), che in quelli di adozione di misure idonee a
salvaguardare i diritti dei clienti (lett. e), trovano opportuna
specificazione nel disposto dell'art. 29 Reg. CONSOB, laddove si prescrive
che "gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per
conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto,
frequenza o dimensione" (comma 1), che a tal fine essi "tengono
conto delle informazioni di cui - all'art. 28 e di ogni altra informazione
disponibile in relazione ai servizi prestati" (comma 2) e che "quando
ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non
adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è
opportuno procedere alla sua esecuzione" (comma 3).
§.
3.2. Come si è detto in precedenza, non vi è luogo
di affrontare il disposto di cui alla lettera c), posto che non si è in
presenza di una situazione di conflitto (peraltro, contrariamente all'assunto
degli attori, non vietata dalla norma, ma necessariamente soggetta a estremo
rigore nella gestione del rapporto con il cliente).
Occorre
dunque analizzare se siano stati dalla Banca osservati i doveri generali
dettati dalla lettera a) e dalle sue richiamate specificazioni di cui alle
lett. b), d) ed e).
Si tratta, all'evidenza, di disposizioni che
mirano ad apprestare la maggiore tutela possibile al
risparmiatore-investitore al fine di preservarlo dal coinvolgimento in
operazioni speculative che possono arrecare un rilevante ingiusto danno
patrimoniale; esse, peraltro, non possono essere interpretate come un
"ombrello" che comporti una copertura assoluta ed incondizionata,
posto che ciò comporterebbe di affermare una sorta di assoluta
deresponsabilizzazione dell'investitore e di sostanziale responsabilità
oggettiva del soggetto abilitato.
§.
3.3. Escluso, per quanto detto in precedenza, ogni
riferimento ad ipotesi di conflitto di interessi e di sollecitazione
all'investimento, la vicenda processuale si incentra dunque sulla disamina
dell'avvenuta o meno osservanza dell'obbligo di diligenza e
correttezza (la trasparenza attiene essenzialmente al conflitto di
interessi), nel senso che deve desumersi dal coordinamento tra la
disposizione generale dell'art. 21 T.U.F. e le correlate e sopra richiamate
disposizioni del Regolamento CONSOB e dunque essenzialmente sui seguenti
profili: se sia stato osservato l'obbligo di informazione (acquisita e
fornita); se vi sia stata una valutazione di inadeguatezza dell'operazione e,
in caso affermativo, quali misure siano state assunte.
Logicamente
antecedenti a tali considerazioni, sì pongono le questioni se sia stata la
Banca a proporre l'acquisto delle obbligazioni Cirio e se siano state
rispettate le norme dettate in tema di valutazione da parte dell'istituto
della propensione al rischio dei clienti, avendo riguardo all'attribuzione
dell'onere probatorio stabilito dall'art. 23
T.U.F.
Posto
che (e lo si ribadisce, in quanto gli attori hanno reiteratamente sostenuto
la tesi contraria, abbandonandola quanto mai tardivamente) non è ravvisabile
alcuna violazione né dell'art. 30, 1° comma del Regolamento CONSOB n.
11522148, posto che il contratto fu stipulato per iscritto, né dell'art. 27
dello stesso Regolamento, atteso che non è ravvisabile alcun interesse,
nemmeno indiretto, tale da comportare una situazione di conflitto in capo
alla Banca, è evidente che si è dunque in presenza di una ipotesi di
intermediazione nella quale l'istituto provvide all'acquisto di titoli per
conto dei propri clienti, in fase di secondo mercato.
Dal
punto di vista documentale, la circostanza è del tutto pacifica, avendo
l'istituto prodotto (doc. 2 del sottofascicolo Moduli e Corrispondenza) la
scheda di negoziazione con cui in nome e per conto dei clienti ebbe ad
ordinare alla Arcadia Securities s.a. l'acquisto delle obbligazioni per
l'ammontare di € 52.176,80.
§.
3.4. Per quanto attiene all'iniziativa
per l'acquisto dei titoli, se cioè si sia trattato di una scelta autonoma dei
clienti ovvero di una proposta da parte del funzionario della banca, la
questione non può che essere valutata sulla base della prova testimoniale
assunta,
L'eccezione
di incapacità del teste sollevata dagli attori dopo l'assunzione della
testimonianza del direttore di agenzia, è palesemente infondata.
È
principio assolutamente pacifico che le disposizioni che comminano la nullità
delle deposizioni testimoniali assunte in violazione del divieto di cui agli
artt. 246 e 247 c.p.c. sono dettate nell'esclusivo interesse delle parti,
sicché le nullità ivi previste si considerano sanate sia se le parti stesse
vi hanno dato causa, sia se non sono state tempestivamente dedotte subito
dopo l'espletamento della prova (tra le molte, si vedano Cass. 15/11/1999, n.
12634; id. 1/7/2002, n. 9553).
Il
che è ciò che accaduto nel caso di specie.
Infatti,
in primo luogo, l'eccezione proviene dai soggetti che avevano essi stessi
indicato come teste il soggetto di cui ora lamentano l'incapacità; per altro
verso essa avrebbe dovuto essere sollevata al termine dell'assunzione della
prova, alla quale era presente il procuratore degli attori.
In
ordine alla asserita inattendibilità del teste, essa non è assolutamente
ricavabile dall'esame della deposizione resa.
Premesso
che il rag. ** non è più dipendente della BRE e che pertanto la sua
credibilità non potrebbe essere riferita al condizionamento derivante dal
rapporto di lavoro, bensì unicamente ad una ipotizzabile responsabilità
aquiliana ove venisse sancita la responsabilità contrattuale dell'istituto, a
ben vedere quanto dichiarato dal teste è risultato pienamente credibile, con
le inevitabili lacune dovute all'affievolirsi dei ricordi a cagione del
passare del tempo.
È
cioè del tutto verosimile che gli attori, investitori con alta propensione al
rischio (come meglio si specificherà in seguito) e che avevano subito perdite
in investimenti azionari, abbiano inteso rivolgere una parte del proprio
portafoglio su titoli comportanti un rischio minore e che, esaminando le
ultime emissioni, avendo come parametri le esigenze dei clienti (titoli di
recente emissione, che consentivano di evitare di pagare sovrapprezzo, e di
durata limitata), la scelta, tra le varie opzioni disponibili, sia caduta sui
titoli Cirio, che corrispondevano a dette esigenze.
Il
rag. non sarebbe stato credibile laddove avesse dichiarato che la scelta era
stata del tutto autonoma da parte del cliente e che egli si era limitato ad
eseguirne passivamente l'ordine, ma così non è stato come risulta chiaramente
dalla lettura della sua deposizione; allo stesso modo appare priva di
fondamento anche logico la tesi attorea, secondo cui vi sarebbe stata una
sollecitazione all'acquisto di titoli nei confronti dei quali la Banca non
aveva, come è documentalmente provato, alcun interesse particolare.
§. 3.5.
Se dunque la fase dell'acquisto dei titoli si
è svolta nel modo riferito dal teste, occorre valutare se il comportamento
del funzionario sia stato osservante delle disposizioni in materia.
La
questione se al sig. oltre al "documento sui rischi generali degli
investimenti in strumenti finanziari", sia stata consegnata anche copia
della "scheda cliente" che risulta sottoscritta soltanto nella
"sintesi" è, ad avviso del collegio, del tutto irrilevante.
Infatti,
in ordine al dato essenziale su cui vi è stato contrasto tra le parti e cioè
la propensione al rischio, gli attori non possono essere considerati, in
quanto artigiano e casalinga "soggetti del tutto sprovvisti di quelle
competenze tecniche necessarie per effettuare consapevoli scelte di
investimento" (da ultimo, a pag. 14 della memoria conclusionale
integrativa 12/412005).
Trattandosi di soggetti non
investitori professionali, le caratteristiche di idoneità soggettiva
dell'operazione prescindono dal tipo di attività o dal grado di istruzione,
ma devono essere valutate in concreto e ciò non può avvenire se non avendo
riguardo principalmente, anche se non esclusivamente, alla propensione
manifestata antecedentemente nel modo di approccio all'investimento.
Il
portafoglio relativo agli investimenti degli attori sino al momento
dell'acquisto dei titoli Cirio, così come è stato dettagliatamente
evidenziato alle pagg. 20-23 della memoria conclusionale integrativa
12/4/2005 di parte convenuta, evidenzia un profilo di investitori portati ad
impegnare i capitali in fondi quasi interamente ad alto rischio, per la ]oro
natura azionaria.
L'avere
disinvestito la quota di capitale precedentemente impegnata in due fondi, uno
azionario ed uno obbligazionario, per investirla in obbligazioni, rappresenta
in astratto un'operazione di maggiore prudenza.
Peraltro, anche in
relazione all'entità dell'investimento, la tesi attorea non è convincente: la
percentuale impegnata nell'operazione di acquisto dei titoli Cirio costituiva
una percentuale inferiore ad un quinto dell'intero capitale investito in
titoli, precisamente il 18,3%, e dunque di rilevanza alquanto contenuta; in
proposito, è fuorviante e non corretto il calcolo effettuato a pag. 18 della
memoria conclusionale integrativa 12/4/2005 di parte attrice, laddove la
percentuale è artatamente aumentata al 22,4%, sottraendo inopinatamente dal
complessivo capitale investito (E 284.269,00) il prezzo sborsato per
l'acquisto dei suddetti titoli (€ 52.000,00), prima di calcolare quale
incidenza tale esborso rivestisse sul monte complessivo.
Le
considerazioni che precedono consentono di ritenere del tutto irrilevante la
questione, oggetto di contrasto tra le parti, circa la valenza da attribuire
alla doppia sottoscrizione apposta dagli attori sul terzo foglio del
documento prodotto sub 5) dalla convenuta, in relazione al quale sostiene la
banca e contestano gli attori che la firma in calce alla voce "sintesi
della documentazione ricevuta" costituisca prova dell'avvenuta consegna
ai signori della documentazione preceduta dalle caselle contenenti la
spuntatura.
Il grado di propensione
dell'investitore al rischio non discende dall'annotazione che ne fa
l'intermediario nella scheda sulla base di una affermazione del cliente, ma
può e deve desumersi da ogni utile elemento al riguardo; nel caso di specie,
il sostenere che investitori che tenevano oltre mezzo miliardo di lire impegnato
in fondi per la quasi totalità azionari, quali quelli risultanti dai
documenti prodotti dalla convenuta, non erano soggetti con elevatissima
propensione al rischio equivale a negare l'evidenza.
§. 3.6.
Se dunque da parte dell'istituto vi fu osservanza
delle regole che presiedono alla valutazione dell'idoneità dell'operazione
quanto alle caratteristiche soggettive degli investitori, non altrettanto può
dirsi in ordine alla adeguatezza oggettiva dell'operazione e, soprattutto,
all'osservanza dei doveri inerenti alla relativa informazione nei confronti
dei clienti, obblighi specifici rientranti nel più generale dovere di
diligenza.
L'aspetto
nodale è quello relativo alla valutazione dell'operazione, se cioè essa fosse
ritenuta o meno adeguata da parte dell'intermediario. Sul punto la posizione
della convenuta è contraddittoria.
A
pag. 23 della memoria conclusionale integrativa, a conferma di quanto già
sostenuto nei precedenti atti, si legge infatti che "appare assai arduo
ritenere che l'investimento in obbligazioni societarie con remunerazione
semestrale a tasso fisso potesse, all'epoca, apparire come un 'operazione
inadeguata", con ciò evidentemente sostenendo la tesi della sua
adeguatezza.
Alla
successiva pag. 25 si fa invece esplicito riferimento all'apposizione, da
parte dell'attore, di una doppia sottoscrizione sull'ordine di acquisto,
circostanza che ad avviso della Banca "rappresenta l'ultima e definitiva
dimostrazione del fatto che il sig. **, dopo aver effettuato tutte le
comparazioni con altri valori analoghi ..., dopo aver saputo che il rischio
era comunque superiore a titoli obbligazionari statali o bancari, dopo tutte
le avvertenze ricevute, ha ribadito la propria volontà di chiedere alla banca
di provvedere all'acquisto di quello specifico titolo".
Occorre
allora analizzare il documento cui fa riferimento la convenuta in tale sua
difesa.
L'ordine
di sottoscrizione di valori immobiliari, datato 8/12/2001, presenta una serie
di annotazioni prestampate, precedute ciascuna da un riquadro: nessuno di
tali riquadri risulta contrassegnato.
Delle
due l'una: o la mancanza di spuntatura è ritenuta elemento irrilevante, di
talché la sottoscrizione comporta un'accettazione di tutto quanto la precede,
ovvero l'annotazione ha un valore soltanto se contrassegnata. L'affermazione
della banca a pag. 25 della memoria conclusionale integrativa, sopra
riportata testualmente, non può che leggersi che nel senso della prima di
tali opzioni. Infatti la seconda sottoscrizione è apposta sotto le seguenti
diciture:
II
Nonostante l'avvertenza che la suddetta operazione non appaia a
me/noi adeguata sono/siamo a richiederVi comunque l'esecuzione
dell'operazione.
Dichiariamo
inoltre che:
I
è stata fornita, preventivamente da parte Vostra, specifica e adeguata conoscenza
della situazione economico-finanziaria dell'emittente i suddetti valori
mobiliari.
II
abbiamo preso visione in ogni sua parte del prospetto
informativo/nota informativa sintetica che ci è stato/a preventivamente
consegnato/a.
Posto
che il ** ha riferito di non avere avuto (e dunque di non avere potuto
fornire) specifiche informazioni sui titoli poi acquistati dal cliente, non
si capisce a quale "specifica e adeguata conoscenza della
situazione economico-finanziaria dell'emittente" ci si possa riferire.
Inoltre,
l'espresso riferimento alla "avvertenza" circa la non adeguatezza
della disposizione contraddice insanabilmente l'affermazione contenuta alla
citata pag. 23 della memoria di parte convenuta, laddove si sostiene
esattamente il contrario.
La
seconda sottoscrizione del è dunque priva di valore alcuno, essendo stata
apposta in calce a diciture che è provato non rappresentino la realtà.
D'altronde,
che tali diciture, ove non contrassegnate, siano prive di valenza è
dimostrato ulteriormente dal fatto che la prima delle sottoscrizioni del sig.
Delmondo è apposta, tra l'altro, sotto l'annotazione: "II L'
operazione è in conflitto di interessi", circostanza questa
pacificamente non corrispondente al vero, come si è più volte rimarcato.
Indipendentemente,
comunque, dal fatto che l'operazione sia stata ritenuta adeguata ovvero
inadeguata, nell'uno e nell'altro caso
deve ritenersi che l'istituto,
nell'esecuzione del contratto, abbia tenuto un comportamento non conforme
alle disposizioni in materia.
Se infatti l'investimento nei titoli
de quibus fu ritenuto operazione adeguata, è evidente la responsabilità della
banca per violazione del disposto degli artt. 21; letta a) e lett.
b) seconda parte T.U.F. e 28, comma 2 Reg. CONSOB, per avere consentito ai
clienti l'acquisto di titoli di recente emissione, quindi privi di rating, in
fase di cd. mercato grigio ed in ordine ai quali non disponeva (e non poteva
disporre) di alcuna valida informazione, come è stato onestamente confermato
anche dal teste, in palese violazione del divieto di "effettuare
operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore
informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni,
della specifica operazione e del servizio, la cui conoscenza sia necessaria
per effettuare consapevoli scelte di investimento o di disinvestimento".
Se,
al contrario, l'operazione venne ritenuta inadeguata, la responsabilità
sussiste ugualmente, e maggiormente, anche sotto il diverso profilo della
violazione dell'art. 29 Reg. CONSOB che, come detto, impone agli intermediari
di astenersi dall'effettuare per conto degli investitori operazioni non
adeguate, di tenere conto di ogni informazione disponibile in relazione ai
servizi prestati, di informare l'investitore circa l'inadeguatezza
dell'operazione e le ragioni di non opportunità di procedere alla sua
esecuzione.
§.
4. Tali
violazioni (per le quali il legislatore non ha ritenuto di comminare una
espressa sanzione di invalidità, come invece è avvenuto per la mancanza di
forma scritta) non integrano, ad avviso del collegio, profili di nullità del
contratto, ma assumono carattere di inadempimento dello stesso nella sua
esecuzione per violazione di specifici doveri gravanti sull'intermediario e
comportano, conseguentemente, l'insorgere di un obbligo risarcitorio in
favore degli investitori.
La
convenuta deve essere pertanto condannata al pagamento, a tale titolo, della
somma di € 49.112,36, derivante dalla differenza tra l'importo del capitale
investito (€ 52.371,26) e la cedola di interessi percepita il 18/2/2001 (€
3.258,90), come correttamente sostenuto dalla Banca ed ammesso, anche se
soltanto da ultimo, anche dagli attori.
Sulla
somma competono gli interessi al tasso legale, dalla data del contratto sino
al saldo.
Nulla
invece può riconoscersi a titolo di maggior danno, in difetto di prova dello
stesso, non essendo in alcun modo provato che un diverso investimento avrebbe
comportato una maggiore rendita dal capitale; anzi, potrebbe persino
ritenersi il contrario, in considerazione del disinvolto atteggiamento tenuto
dagli attori nelle loro operazioni, non dovendosi dimenticare che essi
conservarono oltre l'80% del capitale destinato ad investimento in titoli
essenzialmente azionari e dunque a rischio elevato o molto elevato.
§. 5.
Per quanto riguarda infine
il regolamento delle spese, è ovvio che deve in primo luogo aversi riguardo
alla soccombenza.
Peraltro,
non può non considerarsi che il comportamento preprocessuale processuale
degli attori non sì è distinto per correttezza e linearità.
Sotto
il primo profilo va ascritto l'avere tentato di approfittare del mancato
temporaneo reperimento della copia del contratto da parte della banca per
sostenerne l'assenza ab origine.
Prova
documentale di ciò è desumibile dal carteggio prodotto dalle parti: nella
prima lettera inviata il 28/11/2003 alla banca dal legale degli attori (doc.
9 di parte convenuta), dopo una elencazione delle violazioni asseritamente
commesse dalla banca, si fa richiesta di invio, tra l'altro, di copia del
contratto di acquisto, non mettendone dunque in dubbio l'esistenza; avendo la
banca risposto, in data 10/1/2003 (recte 2004) (doc. 10), di non essere in
grado di inviare l'ordine di acquisto "che non è possibile, ad oggi,
reperire presso i locali della banca", nella successiva missiva
20/1/2004 di parte attrice (doc. 11) la circostanza viene rilevata (e lo sarà
poi per buona parte della causa) al fine di contestare la violazione
dell'art. 23 T.U.F. con l'affermazione "contratto d'acquisto da Voi
asseritamente smarrito, secondo i miei assistiti mai sottoscritto".
Anche
il contenzioso più aspro (e tale comunque non era, in allora, quello tra le
parti) non giustifica il venir meno al basilare principio di lealtà.
Dal
punto di vista della linearità, non può non rilevarsi che parte attrice ha
impostato la sua difesa originariamente sul fatto che la banca, ben informata
e quindi conscia dell'elevata rischiosità dell'operazione essendo notoria la
situazione di difficoltà dell'emittente, non portò a conoscenza del cliente
le proprie informazioni; da ultimo, la contestazione è stata specularmente
contraria, essendosi addebitato il comportamento esattamente opposto, e cioè
di avere dato corso all'operazione in assenza assoluta di informazioni.
La
domanda attorea ha poi riguardato una serie di presunti profili di
responsabilità della banca, uno solo dei quali era, come si è visto, fondato;
ciò ha comportato un appesantimento del contenzioso anche su punti
pacificamente infondati ab origine, quali l'asserita mancanza del contratto
scritto, il preteso ed inesistente conflitto di interessi, l'altrettanto non
provata sollecitazione all'investimento, il tentativo degli attori di
accreditarsi, contrariamente al vero, quali sprovveduti e prudenti
investitori. Infine, la domanda originariamente formulata non ha tenuto conto
del pur non ingente rateo di interessi già riscosso.
Tutto
ciò giustifica una parziale compensazione delle spese, in misura che non può
essere inferiore alla metà, rimanendo le restanti a carico della convenuta
soccombente.
P.Q.M.
il
Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in
contraddittorio tra le parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione
disattesa, dichiara la responsabilità da inadempimento contrattuale della convenuta
Banca ** s.p.a. per violazione degli artt. 21, lett. a) e lett. b) seconda
parte D. Lgs. 24/211998, n. 58 e art. 28 Reg. CONSOB 117/1998, n. 11522 e
conseguentemente la condanna al risarcimento in favore degli attori nella
somma di € 49.112,36, con gli interessi legali dall'8/2/2001 al saldo.
Dichiara
compensate per la metà le spese processuali e condanna la convenuta alla
rifusione delle restanti spese processuali e di patrocinio sostenute dagli
attori, che si liquidano, per intero, in complessivi € 4.908,44, di cui €
2.797,50 per onorari, € 1.290,00 per diritti, € 510,94 per rimborso spese
generali e € 310,00 per esposti, oltre CPA ed IVA come per legge. Così deciso
in data 4/07/2005 nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione del
Tribunale di Alba.
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