|
Doveri informativi dell’intermediario, natura e
contenuto
Doveri informativi dell’intermediario,adeguatezza dell’operazione
Doveri
informativi dell’intermediario, violazione, rimedi, resp. contrattuale
Tribunale di Modena, Sez. I° civ. – Pres. E.
Salvatore, Rel. A. Gherardi – 14 ottobre 2005.
Segnalazione del Prof. Avv. Sido Bonfatti
Intermediazione
finanziaria – Natura imperativa delle norme del T.U.I.F. – Tutela di
interessi generali – Inderogabilità – Sussistenza.
Intermediazione
finanziaria – Doveri di informazione – Integrazione delle norme contrattuali
– Sussistenza.
Intermediazione finanziaria – Violazione dei doveri informativi –
Conseguenze – Inadempimento contrattuale – Sussistenza.
Intermediazione
finanziaria – Specifica diligenza richiesta – Riferimento al caso concreto –
Necessità.
La normativa
contenuta nel T.U.I.F. e nelle delibere Consob persegue un fine ulteriore
rispetto a quello meramente privatistico e di profitto dell'investitore,
tutelando tanto l'interesse generale di trasparenza e protezione del mercato,
di rilievo anche costituzionale, (art. 47 Cost.), quanto la posizione di chi,
professionalmente o meno, si trova ad operarvi.
La finalità
pubblicistica delle predette norme consente pertanto di affermare la loro
natura imperativa - non derogabile, anche con riferimento alle disposizioni
di cui agli artt. 21 e 23 D.L.gs. 58/1998 e artt. 26 ss. delibera Consob
01.07.1998 n. 11522 e succ. modifiche.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
I doveri di
informazione attiva e passiva che competono agli intermediari, proprio in
ragione della funzione pubblicistica ad essi sottesa, vincolano sempre il
soggetto abilitato anche ed indipendentemente da un espresso richiamo agli
stessi nel documento negoziale, svolgendo un ruolo di eterointegrazione
contrattuale ai sensi dell'art. 1339 c.c..
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Benché le norme del
T.U.I.F., che impongono all’intermediario i doveri informativi, abbiano
natura imperativa, non può condividersi la tesi della nullità quasi
“necessitata” che dovrebbe seguire ad ogni violazione delle citate norme.
L’omessa comunicazione di informazioni da parte dell’intermediario deve
invece essere qualificata in termini di inadempimento contrattuale acquisendo
i citati obblighi contrattuale rilevanza in termini di esatta esecuzione del
rapporto contrattuale concluso tra le parti.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il richiamo
contenuto nell’art. 23 del T.U.I.F. alla “specifica diligenza richiesta”
comporta un necessario riferimento al caso concreto non potendosi individuare
un comportamento standard sempre e comunque uguale. I criteri di adeguatezza
e correttezza enunciati dall’art. 21 sono volutamente ampi ed a carattere
generale che, come tali, non possono che sostanziarsi, volta per volta, in
base alle caratteristiche del risparmiatore e del regolamento negoziale
prescelto (intermediazione mobiliare, gestione patrimoniale ecc.).
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con
atto di citazione 12.06.2004, ritualmente notificato il 23.06.2004, N. A.
conveniva in giudizio la Banca Popolare della Emilia Romagna s.c.a.r.l. per
sentire dichiarare la invalidità e/o inefficacia del contratto di acquisto
titoli - conclusosi inter partes nel mese di settembre 2000, con cui aveva
tra l'altro acquistato obbligazioni Argentine et azioni Cirio - Oltre al
risarcimento del danno, materiale e morale, subito.
Esponeva,
in particolare parte attrice di essersi determinata all'investimento citato a
seguito delle rassicurazioni ricevute dal Direttore della Banca, Rag. V.,
circa "l'ottimo rendimento finanziario" di tali prodotti; con ciò,
alla presenza del marito e dell'amico F. F., disinvestendo le somme già
vincolate presso la medesima Banca per ottenere una maggiore realizzazione
economica. Scopo quest'ultimo di cui aveva previamente edotte lo stesso
V. in precedenti colloqui inter
partes.
Contestava,
quindi, principalmente l'attrice il mancato rispetto del dovere di
informazione da parte dell'Istituto Bancario unitamente alla violazione della
lealtà e della buona fede negoziale che non le avrebbero consentito di
valutare in modo pieno e consapevole la natura dell'investimento propostole e
la opportunità di tale scelta.
Costituitasi
in giudizio, la convenuta Banca Popolare dell'Emilia Romagna s.c.a.r.l.
chiedeva la reiezione delle domande attoree, in particolare, deducendo che:
1) la scelta di tale tipologia di investimento era stata effettuata
autonomamente et in via esclusiva dalla odierna attrice. Ciò, anche in
considerazione del rapporto di deposito titoli in amministrazione e non di
gestione patrimoniale che ella aveva con la Banca, in base al quale nessun
potere discrezionale/valutativo, né alcun rapporto di consulenza si instaura
tra le parti: gli ordinativi sono unicamente il frutto delle direttive
impartite dai clienti, senza ulteriore attività di assistenza e gestione dei
titoli da parte della Banca successivamente all'acquisto. 2) il default dello
Stato Argentino e, successivamente, del gruppo Cirio, non era conosciuto né
era conoscibile con l'uso della ordinaria diligenza già nel mese di settembre
2000 - allorquando cioè la N. si determinò a tale operazione finanziaria, né
le più autorevoli agenzie di rating facevano pensare a un tale possibile
tracollo; 3) le caratteristiche dei citati titoli furono debitamente
illustrate alla cliente prima dell'investimento, in base ai dati economico -
finanziari conoscibili in quel dato momento storico, (era i] mese di
settembre 2000); 4) la Signora N. non era un "ingenuo
risparmiatore", tanto in ragione delle disponibilità finanziarie che
aveva già da tempo in deposito presso la stessa Banca, quanto in
considerazione del fatto che anche in passato aveva sempre deciso
autonomamente le tipologie di investimento da fare, senza mai usufruire del
servizio di gestione patrimoniale titoli.
Instauratosi
regolarmente il contraddittorio fra le parti, previo scambio degli atti
difensivi di rito ex artt. 6 ss. D. L.gs 5/2003 e celebrazione della prima
udienza di comparizione delle parti, ove si dava atto della impossibilità di
addivenire ad una soluzione conciliativa della vertenza, all'udienza del 17
maggio 2005 venivano escussi i testi così come ammessi ed effettuato
l'interrogatorio formale della attrice pure presente.
Su
richiesta congiunta delle parti, concessi i termini per il deposito di note
riepilogative, all'udienza del 23.09.2005 venivano precisate le conclusioni,
come in epigrafe trascritte, all'esito delle quali la causa veniva trattenuta
dal Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)
Quanto alla domanda di nullità contrattuale
Parte
attrice chiede, in primo luogo, la declaratoria di nullità del contratto
inter partes concluso per violazione di norme imperative, in particolare
delle disposizioni di cui al T.U.I.F. ed alle delibere attuative Consob, che
- dettate a presidio dell'ordine pubblico economico - impongono numerosi
doveri comportamentali e di informazione, dalla cui violazione ne
conseguirebbe la nullità del contratto per cui é causa.
Tale
domanda deve ritenersi infondata e non meritevole di accoglimento.
Corrisponde senz'altro al vero che la normativa contenuta nel testo unico
citato nonché nelle delibere della Consob persegue un fine ultroneo rispetto
a quello meramente privatistico e di profitto dell'investitore, tutelando
tanto l'interesse generale di trasparenza e protezione del mercato, di
rilievo anche costituzionale, (art. 47 Cost.), quanto la posizione di chi,
professionalmente o meno, si trova ad operarvi.
La
finalità pubblicistica delle predette consente senz'altro di potere
condividere, con la difesa attorea, la loro natura imperativa - non
derogabile, anche con riferimento alle disposizioni qui specificamente
invocate di cui agli artt. 21 e 23 D.L.gs. 58/1998 e artt. 26 ss. delibera
Consob 01.07.1998 n. 11522 e succ. modifiche.
In
particolare, le medesime impongono ai soggetti abilitati di "comportarsi
con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per
l'integrità dei mercati", (art. 21. lett. a T.U.I.F.) e di
"acquisire le informazioni necessarie dai clienti e di operare in modo
che essi siano sempre adeguatamente informati" (lett. b, art. 21
T.U.I.F.).
L'obbligo
comportamentale di informazione - ivi previsto in modo ampio- si specializza,
alla stregua della normativa Consob, che - in attuazione ed integrazione
della fonte primaria - impone, tra l'altro, l'obbligo di "chiedere
all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in
strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di
investimento nonché la sua propensione al rischio, dovendo fare risultare
l'eventuale rifiuto da apposita dichiarazione scritta, nonché di consegnare
il documento rischi generali.
Con
ciò, dunque, delineandosi a carico della Banca un vero e proprio dovere di
"informazione passiva et attiva", avente ad oggetto tanto
l'acquisizione di notizie dai clienti in punto agli aspetti predetti e la
comunicazione, in modo completo e veritiero, di informazioni utili per
garantire un più consapevole investimento.
Tali
doveri legali, proprio in ragione della funzione pubblicistica ad essi
sottesa, vincolano sempre il soggetto abilitato anche ed indipendentemente da
un espresso richiamo nel documento negoziale, svolgendo un ruolo di
eterointegrazione contrattuale ai sensi dell'art. 1339 c.c.
Ciò,
pure se in limitazione della autonomia privata, in ragione ed a bilanciamento
della asimmetria informativa oggettivamente esistente fra le parti, l'una che
opera quale operatore professionale, l'altra come soggetto privo, nella quasi
totalità dei casi, di approfondite conoscenze tecniche.
Ciò
premesso, deve rilevarsi come dalla contestata violazione dei doveri di
informazione legale, non possa, neppure in astratto, conseguire la nullità
del contratto inter partes.
E'
noto al giudicante il dibattito dottrinale e giurisprudenziale in punito a
quale debba essere la reazione dell'ordinamento giuridico rispetto alle
indicate violazioni legali di comportamento.
La
tesi della nullità, in specie della nullità virtuale, pure condivisa da
alcuni Tribunali di merito, (tra questi: Tribunale di Venezia, 22 novembre
2004, in/ contratti. n. 1/2005, pgg. 5 ss., Tribunale di Mantova, 01 dicembre
2004, in Danno e Resp 2005, pgg. 604 ss.), trova fondamento nella
disposizione di cui al 1° co. dell'art. 1418 c.c., in base al quale "il
contratto è nullo quando è contrario a norme imperative", da ciò
argomentandosi che quando la norma di rilievo sia cogente, perché posta a
protezione di interessi generali, la sua violazione comporti la nullità del
contratto così detta "virtuale".
Pur
non nascondendosi la ragionevolezza di tale approccio interpretativo, non può
condividersi la tesi della nullità - quasi "necessitata" - che
dovrebbe seguire ad ogni violazione delle norme del T.U.I.F., stante la
condivisa natura pubblicistica delle stesse.
Inoltre,
la nullità virtuale - secondo l'orientamento seguito anche in giurisprudenza,
(ad esempio: Corte Cass. n. 5114/2000 - è stata elaborata per sanzionare i
casi di difformità fra la fattispecie legale e quella di fatto, in carenza di
una espressa comminatoria legislativa, non potendosi dunque invocare - se non
forzando la ratio dell'istituto - nell'ipotesi di contestata violazione di un
obbligo di informazione ex T.U.I.F. In tale caso, infatti, il giudicante è
tenuto ad un accertamento di fatto e non di mero confronto fra fattispecie
tipica di legge e fattispecie concreta, considerato che l'obbligo di
informazione, la sua adeguatezza e l'ampiezza dello stesso, non può
prescindere dalle circostanze del caso concreto non potendosi dettare un
obbligo di informazione di uguale tenore a favore di tutti gli investitori.
V'è,
infine, da rilevare che le uniche ipotesi di nullità espressamente previste
dal T.U.I.F. sono quelle di cui all'art. 23, per mancanza nel contratto della
forma scritta ah substantiam o per il rinvio agli usi per la determinazione
dei corrispettivo e di ogni altro onere posto a carico dell'investitore. Trattasi di nullità relative rilevabili
solo su istanza della parte debole.
Fare
discendere dunque dalla violazione di altre norme imperative, tra cui gli
obblighi di informazione di cui all'art. 21, la nullità assoluta - virtuale
del contratto, significherebbe introdurre in via interpretativa una nullità
rilevabile d'ufficio, anche a danno dell'investitore, certamente tradendo -
ad avviso dello scrivente - quella finalità di protezione che caratterizza
anche la normativa in questione.
2)
Quanto alla domanda di annullamento del contratto
Parte
attrice così come specificato nella memoria di replica 13.09.2004, (pgg.3) -
fonda alternativamente, l'annullamento del contratto ai sensi del 1427 c.c.,
per errore, violenza o dolo, contestando espressamente nel libello
introduttivo, il "contegno fraudolento" della Banca che, a fare
tempo dall'anno 2000, sarebbe stata a conoscenza "dell'insolvenza dello
Stato argentino".
Tali
domande devono ritenersi non accoglibili perché infondate.
Non
provata, infatti, la violenza, anche solo morale della Banca, deve altresì
ritenersi privo di dimostrazione l'errore - vizio del consenso, non
sussistente se, come nella specie, ha per oggetto la maggiore o minore
convenienza economica dell'affare. (così: Corte Cass. 5139/2003, n.
5900/1997, n. 5773/1996, n. 9067/1995). Vero è infatti che l'errore
sull'identità e sulla qualità dell'oggetto del contratto, ex art. 1429 n. 2
c.c., inerisce alla sola identità del bene nella sua conformazione giuridica
e materiale, neppure allegata nel caso in esame, in cui, invece, si è
contestato il mancato realizzo economico per violazione del dovere di
informazione.
Né,
d'altra parte si può dire provata la condotta dolosa della Banca in termini
di artifizi e raggiri tali da incidere sulla libera formazione della volontà
negoziale della N.. In particolare, il contestato "contegno
fraudolento" per omesse informazioni è risultato contraddetto
dall'istruttoria processuale.
Vero
è, da un lato, che all'udienza del 17.05.2005 il teste Rag. Venturelli,
escusso sui capitoli ammessi, ha comunicato di avere dato informazioni alla
N. sulle caratteristiche dei titoli che -- all'epoca del suo investimento,
(mese di settembre 2000), in base alle informazioni in possesso degli
operatori - era da ritenersi sicuro, così come altresì confermato dalla
stessa attrice in sede di interrogatorio formale.
Tali
dichiarazioni trovano riscontro documentale nei report giornalieri di
autorevoli agenzie di rating, prodotti da parte convenuta, relativi ad epoche
antecedenti, contestuali e successive l'investimento, (doc. n. 25 convenuta),
da cui non emerge, al mese di settembre 2000, la conoscenza degli operatori
dello stato di insolvenza in termini di prossimo default dello Stato
Argentino. La sfiducia dei mercati nei confronti delle obbligazioni Argentine
risulta essere emersa solo a fare tempo dal mese di dicembre 2000, alcuni
mesi dopo l'operazione finanziaria posta in essere dalla N..
3)
Quanto all'inadempimento contrattuale
Fa'
proprio il giudicante quell'orientamento che, in generale, qualifica l'omessa
comunicazione di informazioni da parte della Banca in termini di
inadempimento contrattuale, (così di recente: Tribunale di Roma, Sez. II^,
sentenza 25 maggio 2005, Rel. Lamorgese, in Corr. Giur., N. 9/2005, pgg.
1275).
I
citati obblighi legali di comportamento e di informazione, (c.d.
"suitability rule ", di cui già al par. 1), acquisiscono rilevanza
in termini di esatta esecuzione del rapporto contrattuale concluso fra le
parti.
L'avvenuto
rispetto dei predetti et il relativo onere della prova grava in capo alla
Banca convenuta, ai sensi dell'art. 23, 6° co, il quale espressamente prevede
che nei giudizi di risarcimento del danno è onere del soggetto abilitato
dimostrare di avere agito con la "specifica diligenza richiesta".
Tale
ultima locuzione porta con sé problematiche interpretative di non poca
complessità, in quanto è in base ad essa che si deve misurare il grado di
esigibilità del comportamento richiesto all'intermediario.
li
riferimento alla "specifica diligenza" evoca un necessario
riferimento al caso concreto non potendosi individuare un comportamento
standard sempre e comunque uguale. E' vero inoltre che lo stesso art. 21 fa'
riferimento a criteri volutamente ampi di adeguatezza e correttezza che non
possono che sostanziarsi, volta per volta, in base alle caratteristiche del
risparmiatore e del regolamento negoziale prescelto, (intermediazione
mobiliare, gestione patrimoniale. ecc...).
Ciò,
in quanto, opinando diversamente e facendo leva solo sulle clausole generali
di buona fede e correttezza contrattuale senza tenere presente la natura del
contratto stipulato, si potrebbe addivenire in via ad un'alterazione dello
stesso schema negoziale prescelto dalle parti il quale, salvo ogni eventuale
vizio di volontà, è il frutto di una libera scelta e rappresenta il limite
entro cui valutare il comportamento doveroso della contro parte.
Obbligo
di informazione, dunque, da leggersi quale obbligo di protezione accessorio
rispetto a quello principale di prestazione. (nel nostro caso: l'esecuzione
dell'ordine di acquisto dei titoli), da valutarsi nei limiti dei poteri -
doveri che lo schema contrattuale perfezionato conferisce a ciascuna delle
parti.
Passando
alla disamina del case di specie, per quanto infra motivando, i predetti
obblighi di informazione devono ritenersi assolti con conseguente
infondatezza della domanda risarcitoria qui azionata.
Risulta
infatti provato dall'istruttoria orale che il Direttore Rag. V. in epoca
precedente alla sottoscrizione dell'ordine di acquisto titoli, abbia
conferito più volte con la odierna attrice recandosi presso la sua abitazione
e spiegando le caratteristiche dei proponendi titoli obbligazioni ed
azionari.
Il
fatto che egli - per concorde dichiarazione delle parti - abbia riferito
della sicurezza degli stessi non può ritenersi probante dell'avvenuta
violazione dell'obbligo legale di protezione.
Vero
è che essendo egli tenuto ad un'obbligazione di mezzi e non di risultato, era
certamente obbligato a comunicare la situazione dei titoli in quel dato
momento storico e le loro caratteristiche peculiari, (l'ordine risale al mese
di settembre 2000, - doc. n. 2 convenuta), dovendosi riferire la sicurezza
predetta al momento dell'acquisto in questione.
E'
insito nella stessa natura di investimento azionario - obbligazionario la
possibile oscillazione verificabile nel corso del tempo di cui era stata data
contezza alla medesima attrice mediante la consegna del documento rischi
generali, (doc. n. 4 convenuta).
Per
quanto detto al par. 2), inoltre, le stesse agenzie di rating davano il
titolo argentino come ancora positivamente negoziabile a parecchi mesi
successivi. Si consideri inoltre che - così come risultante da contabile
bancaria prodotta dalla convenuta in udienza 23.09.2005 - la attrice incassò,
per un primo periodo, sino al default della Cirio ed al tracollo dello Stato
Argentino delle cedole, con ciò avvalorandosi il fatto che al momento
dell'ordine 22.09.2000 tali titoli erano ancora meritevoli di collocazione sui
mercati regolamentati.
L'obbligo
di informazione c.d. attiva della banca in epoca precedente la stipulazione
dell'ordine deve dunque dirsi adempiuto, in ragione dei plurimi colloqui
intercorsi fra le parti, della natura delle informazioni comunicate e della
loro corrispondenza alla specifica diligenza richiesta nel periodo storico in
esame.
Ciò,
anche tenendo in considerazione gli obiettivi di rendimento che la stessa
cliente aveva prospettato al V. - (di insoddisfazione dei titoli di Stato e
di desiderio di una maggiore realizzazione) - così come risultante dalle
prove orali assunte in corso di causa e dalla medesima personalmente
dichiarato.
Si
rileva infine, come anche gli obblighi di documentazione contrattuale siano
stati adempiuti, essendo stato documentato il rifiuto della cliente di
fornire le informazioni di cui all'art. 28, lett. a), delibera Consob 1998;
avendo le parti stipulato per iscritto il contratto di investimento e essendo
stato consegnato alla cliente il documento sui rischi generali dello stesso,
attività tutte documentate dalla convenuta e non contestate ex adverso, (doc.
n. 2 e 4).
4)
Quanto alle spese di giudizio
Ricorrono
giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il
Tribunale di Modena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando
nella causa iscritta al N. 3428/2004 R.G. sulle domande proposte da N. A. nei
confronti di Banca Popolare dell'Emilia Romagna, in persona del Vice -
Presidente e legale rappresentante pro - tempore **, con atto di citazione
12.06.2004, notificato in data 23.06.2004, così provvede:
RIGETTA
le domande;
DICHIARA
le spese di giudizio integralmente compensate fra le parti.
|