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Doveri informativi dell’intermediario,adeguatezza
dell’operazione
Doveri informativi dell’intermediario, violazione,
rimedi, nullità
Conflitto
di interessi
Sollecitazione
al pubblico risparmio
Tribunale di Trani – Pres. Dr. V. Savino,
Rel. Dr. Gaetano Labianca – 31 gennaio 2006.
cortese segnalazione degli Avv.ti Giuseppe Romano e Michele
Coratella
Sollecitazione
all’investimento – Tutela di una molteplicità di soggetti – Controllo della
Consob – Prospetto informativo – Negoziazione per conto proprio – Effetti.
Negoziazione in contropartita diretta –
Tutela dell’investitore – Verifica del comportamento dell’intermediario –
Contenuti.
Intermediazione
finanziaria - Inadeguatezza dell’operazione – Suitability rule – Violazione –
Sussistenza.
Intermediazione
finanziaria – Natura imperativa delle norme a tutela dell’investitore –
Violazione – Nullità – Sussistenza.
La
ratio della disciplina sulla sollecitazione all’investimento risiede nella
tutela di una molteplicità di soggetti che
potrebbero essere tratti in inganno da forme di pubblicità in prodotti
finanziari di dubbia solidità; in ragione di ciò, tale normativa prevede un
previo controllo di un ente pubblico (Consob) sulla veridicità delle
informazioni diffuse. Analoga tutela
non è, invece, prevista e reputata necessaria nel caso di un singolo
cliente che intende investire su un particolare prodotto o strumento
finanziario.
Sul punto, va detto che la Banca d'Italia, nel bollettino economico
n. 41/03 ha chiarito che "l'assenza del
prospetto informativo previsto per le offerte pubbliche impedisce
alle Banche, sia a quelle che sottoscrivono inizialmente
i titoli sia a quelle che li acquistano dalle banche collocatrici, di
sollecitare il pubblico a comprare i valori mobiliari.
Le
Banche possono tuttavia vendere i titoli del proprio portafoglio ai clienti
che ne facciano richiesta, nell'ambito di un'attività
di negoziazione per conto proprio".
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
I risparmiatori che negoziano titoli in
contropartita diretta con gli investitori istituzionali destinatari dei private
placement, sono tutelati dalle
norme riguardanti gli obblighi di comportamento che gravano sugli
intermediari nella prestazione dei servizi di investimento, costituite dagli
artt. 21 e ss. del T.U della finanza e dalla disciplina contenuta nel
Regolamento Consob n. 11522/98, norme che trovano la loro fonte comunitaria
nella Direttiva n. 93/22/CEE.
Pertanto, nell’ipotesi di acquisto in
contropartita diretta, si dovrò verificare se siano state rispettate le regole di comportamento degli
intermediari e quindi che i clienti siano adeguatamente informati sulle
operazioni poste in essere, venga assicurata al cliente la necessaria
trasparenza, riducendo al minimo le situazioni di conflitto di interessi,
vengano sconsigliate operazioni non adeguate all'investitore, gli strumenti
finanziari negoziati siano coerenti con le esigenze finanziarle, la
disponibilità economica, la propensione al rischio dei singoli
investitori.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La
presenza sul contratto di acquisto dei titoli della dicitura “operazione
inadeguata per dimensione” costituisce una vera e propria confessione
stragiudiziale sulla inadeguatezza (oggettiva) della operazione, quanto meno
sotto il profilo della “dimensione”. Qualora, poi, l’intermediario affermi
che tale l’informazione non sia aggiornata e non corrisponda alla reale
valutazione del titolo, si deve ritenere che non si sia puntualmente
adempiuto al dovere di consentire al cliente di valutare se l’operazione sia
compatibile con le sue capacità economiche.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Le norme di cui agli artt. 28 e
29 Reg. Consob hanno contenuto precettivo ed imperativo in ragione degli
interessi tutelati (integrità del mercato e tutela del risparmio). Gli ordini
impartiti in violazione di tali disposizioni devono pertanto ritenersi nulli,
con obbligo di retrocessione agli attori degli importi ricevuti dalla banca
per l'operazione.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data
10.6.2004, F. A. e M. I., premesso:
-
di aver acquistato, nel mese di febbraio del
2001, delle obbligazioni "Cirio H. 01. 04, ced. 6,25%", per un
controvalore di €.76.000;
-
di essersi determinati all'acquisto
esclusivamente a seguito di sollecitazione o attività di proposizione da
parte dell'istituto proponente, che, per il tramite dei propri funzionari,
aveva valorizzato nel prefato titolo la più valida e remunerativa alternativa
ai titoli di Stato, cui essi erano adusi fare riferimento;
-
che l'investimento in parola era stato
prefigurato come privo di rischio, a capitale garantito, e senza il minimo
accenno al fatto che si trattava invece di uno strumento finanziario privo di
"rating" o di prospetto informativo;
-
che, a mezzo delle comunicazioni dei mass-media,
avevano appreso del "default" dei titoli in parola, per cui, con
reclami datati 21 marzo 2003, 20 giugno 2003 e 18 ottobre 2003 (ex articolo
59 del regolamento Consob n. 11522/98), avevano contestato all'istituto di
credito la responsabilità per inesatte informazioni circa la natura
dell'investimento realizzato, con l'abuso del basso livello di specifica
competenza negli strumenti finanziari acquistati (Skill);
-
che, in particolare, una società di trustee
inglese aveva dapprima dichiarato il default della società emittente i titoli
- non avente sede in Italia, ma in Lussemburgo - e poi il cross default in
relazione ad altri prestiti obbligazionari emessi da società facenti parte
del gruppo Cirio e parimenti rimasti inadempiuti;
-
che, dopo aver richiesto all'Istituto finanziario
il talloncino attestante il rilascio dei documento sui rischi generali
dell'investimento, la scheda profilo cliente degli investitori, il contratto
di negoziazione e sottoscrizione di ordini su strumenti finanziari conforme
alla direttiva Eurosim, il contratto di norme di deposito dei titoli a
custodia ed amministrazione prescritti a pena di nullità dal Testo Unico
della Finanza e dai correlati disposti del Regolamento Consob di Attuazione,
avevano altresì contestato all'istituto di credito la
"inadeguatezza" dell'operazione conclusa, per "dimensione,
oggetto, tipologia e frequenza", ai sensi dell'articolo 29 del
regolamento Consob citato;
-
che l'inadeguatezza dell'operazione emergeva
dallo stesso fissato bollato inviato dalla Banca, nel quale si segnalava
l'inadeguatezza dell'operazione per "dimensione", e che costituiva
confessione stragiudiziale della violazione della norma di cui all'art. 29
Reg.to Consob;
-
che i reclami erano rimasti inascoltati dalla
Banca, per cui si profilava la necessità
di azione giudiziaria;
-
che l'inadeguatezza
del contratto concluso emergeva altresì in base alla circostanza che sui
menzionati titoli erano stati allocati
la gran parte dei loro risparmi, e ciò in spregio al disposto del regolamento Consob, che
avrebbe invece imposto alla Banca di verificare il profilo e l'esperienza del
cliente, onde poter valutare l'adeguatezza dell'investimento;
-
che risultava violato l'obbligo di correttezza e
trasparenza sancito dall'articolo 21, comma 1, lettera A) del testo unico
della finanza, posto che lo strumento finanziario era stato presentato come
un prodotto dal rendimento elevato, senza alcun rischio correlato, ben adatto
ai risparmiatori prudenti ed avvezzi ai titoli di Stato;
-
che risultavano violati i doveri informativi
previsti dall'articolo 21, comma 1, lettera B) del testo unico della finanza,
stanti le inesatte informazioni in ordine al prodotto venduto;
-
che risultava violato l'obbligo di diligenza
(gravante sul professionista qualificato dalla professionalità finanziaria),
dal momento che la Banca Monte dei Paschi di Siena non aveva operato al fine
di ottenere dal servizio "il miglior risultato possibile" (c.d. best execution) come
invece imponeva il Regolamento Consob, all'articolo 26, comma 1, lett. F), né
l'operazione era stata eseguita alle migliori condizioni possibili, con
riferimento al momento, alla natura e alle dimensioni delle operazioni stesse
(Reg. Consob art. 32, comma terzo);
-
che risultava violato
pure l'obbligo relativo al conflitto di interessi sancito dall'art.
27 del regolamento Consob 11522/98; che lo strumento finanziario acquistato
risultava, infine, privo di rating o di prospetto
informativo (e ciò in violazione
degli obblighi di indicazione completa, puntuale e costante dei
contenuti del contratto e delle modalità di svolgimento del servizio) e
collocato in violazione della "Circolar Offering", che imponeva la collocazione esclusivamente ad investitori istituzionali;
-
che, inoltre, era evidente nel concreto la
violazione, da parte dell'istituto preponente,
del principio della buona
fede nell'esecuzione del contratto, posto che il dipendente dell'istituto di
credito avrebbe dovuto loro dare una informativa completa circa la natura, le
caratteristiche, i rischi specifici del prodotto, la sussistenza di una
situazione di conflitto di interessi;
-
che, dunque, il contratto era nullo non solo per
la violazione delle norme imperative summenzionate, ma era altresì
annullabile per vizio del consenso (in particolare per errore essenziale e riconoscibile) e
violazione degli articoli 1427, 1428, 1429, 1431, 1439 del codice civile;
- che,
peraltro, essi avevano acquistato uno strumento finanziario in veste di consumatori e pertanto era applicabile la disciplina
prevista dagli artt. 1469 bis e ss cod. civ;
-
che, in ordine tale ultima normativa, doveva rimarcarsi
che le clausole del contratto sottoscritto non erano né chiare né
comprensibili, per cui doveva dichiararsi l'abusività delle clausole
contrattuali e la relativa inefficacia;
- che, a
causa di tale investimento, ne era derivata una lesione della loro integrità
psicofisica, come asseverato da una relazione medico legale che si produceva,
nella quale si evidenziava la sussistenza di un danno biologico apprezzabile
in venti punti percentuali ed avente nesso causale rispetto ai fatti per cui
è processo.
Tutto ciò premesso, convenivano dinanzi
all'intestato tribunale la Banca Monte dei Paschi di Siena, onde sentire
dichiarare:
1.
In via principale, la nullità del contratto di
acquisto dell'obbligazione "Cirio H. 01.04, per la violazione delle
norme imperative di cui al testo unico della finanza;
2.
In via gradata, dichiarare l'annullamento del
contratto. ex artt. 1439 e/o 1428 del codice civile;
3.
in ulteriore subordine, dichiarare l'inefficacia
ex artt. 1469-bis e seguenti del codice civile;
4.
dichiarare la retrocessione di ogni somma
conferita per l'operazione in parola, oltre interessi e rivalutazione dal
giorno dell'acquisto;
5.
condannare la banca convenuta al risarcimento del
danno biologico, morale ed assistenziale rivenienti dalla evidenziata colpa
nell'esecuzione del contratto, da quantificarsi in via equitativa, con
vittoria delle spese di lite.
Si costituiva la Banca Monte del Paschi di Siena,
la quale deduceva l'assoluta infondatezza delle avverse argomentazioni,
osservando:
a)
che, in rito, era anzitutto nulla la procura,
posto che la stessa conteneva un'elezione di domicilio diversa da quella
dichiarata in epigrafe ed inoltre non conteneva il mandato ad uno dei due
difensori, l'avvocato Michele Coratella;
b)
che, nel merito, gli attori erano anzitutto investitori
esperti, adusi alla negoziazione in obbligazioni c.d. "corporate",
impegnati nell'attività imprenditoriale e che l'acquisto fu suggerito dalla
stessa figlia degli attori;
c)
che il loro obiettivo di investimento era
costituito dalla volontà di realizzare più elevati rendimenti rispetto al
titoli di Stato;
d)
che furono chiaramente avvertiti dei rischi
connessi ai prestiti obbligazionari in generale, e a quelli relativi ai
titoli prescelti in particolare;
e)
che, ciò non pertanto, essi confermarono la loro
scelta e conferirono l'ordine di negoziazione per iscritto, riconoscendo
espressamente di essere stati "esaustivamente informati sulla natura sui
rischi e sulle implicazioni dell'operazione riportata, e di averne richiesto
l'esecuzione nella più completa consapevolezza", come da documentazione
allegata;
f)che, invero, lo stesso attore,
F. A., nel novembre 2001, decise addirittura di implementare l'investimento;
g)
che essa convenuta si premurò di indagare le
finalità di investimento e la propensione ai rischio degli attori, come
documentato dalle allegate schede per l'individuazione del profilo cliente,
da cui era emerso:
§
Che gli attori avevano precedenti investimenti in
azioni e in prodotti derivati;
§
obiettivi di rendimento medio - alto;
§
disponibilità finanziaria di oltre L. 200
milioni;
h)
che la banca non aveva alcuna operazione in corso
con il gruppo Cirio, nè operava come collocatrice delle obbligazioni emesse
da tale gruppo, per cui l'asserita violazione della norma relativa ai
conflitto dl interesse non aveva alcun fondamento;
i)
che le
obbligazioni in parola furono acquistate esclusivamente sulla base della
relativa quotazione, fuori mercato (c.d. listino interno);
j)
che,
in ordine alla circostanza del collocamento delle obbligazioni citate presso
investitori professionali o istituzionali, andava rimarcato che la circolare
di offerta (Circular offering) dell'emittente, riservando il collocamento
iniziale delle obbligazioni ad investitori istituzionali e vincolando
esclusivamente il comportamento del primo sottoscrittore - collocatore, non
vietava assolutamente ed in alcun modo l'ulteriore circolazione dei titoli a
trattativa o negoziazione privata;
k)
che, quanto alla asserita nullità del contratti
per mancanza di prospetto informativo o di rating, occorreva evidenziare che,
nel caso di specie, non si era in presenza di un mercato regolamentato, per
il quale era prevista la necessità di prospetto informativo o di rating;
l)
che,
in ordine alla presunta violazione degli obblighi di informazione,
correttezza, trasparenza e diligenza, andava evidenziato che, sino al
pubblicato default dei gruppo Cirio, la stampa specializzata aveva escluso la
possibilità dell'insolvenza, e nessun allarme fu sollevato dalle autorità di
vigilanza (Consob e Banca d'Italia) a ciò preposte;
m)
che non erano, sino a quel momento, mai emersi
indici di anomalia nell'andamento dei prezzi delle obbligazioni Cirio;
n)
che vi era dunque l'impossibilità di prevedere il
default all'epoca della sottoscrizione del citati titoli obbligazionari;
o)
che, quanto alla inadeguatezza dell'investimento,
era sufficiente sottolineare che l'ordine di acquisto venne impartito per.
iscritto, che il dipendente della Banca informò esaustivamente i clienti dei
rischi dell'operazione valutando i
profili di adeguatezza, che la loro propensione al rischio era elevata, come
il loro obiettivo di investimento;
p)
che infondata era
altresì la annullabilità del contratto per vizio del consenso, posto che il
consenso maturò in piena consapevolezza ed autonomia, non fu provocato dell'errore,
ne tanto meno carpito con dolo;
q)
che, in ordine
all'invocato dovere di "clare loqui", sancito dalla normativa posta e tutela del
consumatori, non poteva sottacersi dell'assoluta genericità delle
contestazioni;
tanto premesso,
richiedeva, in via pregiudiziale, la nullità della procura e, nei merito, il
rigetto della domanda degli attori.
Con istanza di
fissazione di udienza proposta dalla Banca convenuta,. ex articolo 8 dei D.
lgs. n. 5 del 2003, veniva richiesta al Giudice relatore designato la
fissazione dell'udienza collegiale per la discussione della causa; a tale
istanza, parte attrice replicava tempestivamente con nota ex articolo 10 del
Dlgs citato, richiedendo la declaratoria di improcedibilità della istanza di
fissazione dell'udienza, per la proposizione da parte della convenuta di
un'eccezione non rilevabile di ufficio (la nullità della procura), che
avrebbe obbligato te Banca a fissare termine per le memorie di replica e non
istanza di fissazione dl udienza.
L'eccezione di
inammissibilità dell'Istanza di fissazione di udienza veniva rigettata dal Presidente del Tribunale, sulla evidenza
che l'eccezione di nullità della
procura non configura eccezione in senso stretto, ma eccezione in senso lato
o rilevabile d'ufficio, per cui veniva confermata l'ammissibilità
dell'istanza di fissazione di udienza, ed assegnato termine per depositare
nota contenente la definitiva formulazione delle istanze istruttorie e delle
conclusioni già proposte.
La causa veniva
istruita con un ordine di esibizione dei documenti richiesti dall'attore, con il rigetto
della richiesta di interpello formale (perché afferente a delle circostanze
delle quali il legale rappresentante della Banca convenuta non poteva essere
a conoscenza, in quanto il rapporto si era svolto a suo tempo con la Banca
121) e di prova per testi (In quanto i capitoli non erano articolati per capi
specifici e separati e difettava il nominativo del testi da escutere).
Depositate le memorie
conclusionali, all'udienza del 19 aprile 2005, il Collegio si è riservato per
la decisione, con termine per il deposito entro trenta giorni ai sensi
dell'art. 16 del Dlgs. n. 5/03.
Con ordinanza
depositata in data 27.5,2005, la causa veniva rimessa sul ruolo e disposta
C.T.U. tecnica, affidata al dott. **, onde chiarire l'adeguatezza
dell'operazione in relazione ai titoli scelti per l'investimento ed ai
rapporto tra disponibilità finanziaria dei clienti ed importo investito
nell'operazione.
Depositata C.T.U.,
dopo rituale discussione, il Collegio, in data 25 ottobre 2005, si è
riservato per la decisione.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
1. La nullità della
procura.
Preliminarmente, deve
essere esaminata l’eccezione afferente la nullità della procura, sollevata da
parte convenuta nella comparsa di risposta.
L'eccezione è
infondata.
Nel concreto, il
mandato posto a margine dell'atto introduttivo contiene il conferimento
dell'incarico solamente all'Avv. Giuseppe Romano e l'elezione di domicilio
presso il suo studio; nell'epigrafe dell'atto di citazione, si dà atto che
l'Avv. Romano, unitamente all'altro Procuratore Michele Coratella - cui, per
la verità, non viene conferito alcun mandato è elettivamente domiciliato
presso lo studio di quest'ultimo procuratore, sicché, pur a voler considerare
inesistente il conferimento dell'incarico all'Avv. Coratella, risulta
comunque il mandato all'Avv. Romano (cui, pertanto, è stata attribuita la
piena rappresentanza processuale ed il potere di sottoscrizione dell'atto),
che l'elezione di domicilio in Andria, alla via L. Bonomo 51,
presso lo studio dell'Avv. Coratella.
2. Sulla sollecitazione al pubblico risparmio o
negoziazione su base individuale.
Venendo adesso al merito del giudizio, occorre
anzitutto accertare se, nel caso di specie, si sia trattato di una
sollecitazione al pubblico risparmio o di una negoziazione su base
individuale; tale chiarificazione è fondamentale per il prosieguo della
causa, poiché, dalla riconducibilità della negoziazione del titoli in
questione all'ipotesi della sollecitazione al pubblico risparmio ovvero a
quella della trattativa su base individuale, ne deriva l'applicabilità della
disciplina prevista dagli art. 94 e ss. del Testo Unico della Finanza.
Va premesso che la sollecitazione
all'investimento è stata individuata dall'articolo
94 del testo unico della finanza come "ogni
offerta, invito ad offrire, o messaggio promozionale, in qualsiasi
forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di
prodotti finanziari".
Rientrano, dunque, nella nozione di
sollecitazione all'investimento, le attività volte a promuovere
l'investimento in prodotti finanziari, ad incoraggiare cioè l'acquisto o la
sottoscrizione di tali prodotti da parte del pubblico.
La disciplina della sollecitazione
all'investimento, così come contenuta nella regolamentazione di attuazione
degli artt. 94 e ss. del t.u. della finanza emanata dalla Consob
(provvedimento n. 11971/1999), prevede, a carico dell'emittente,
dell'offerente e dei responsabili del collocamento, una serie di obblighi
informativi che presiedono alla esigenza di una maggiore tutela per il
"sollecitato", rendendo garante di tale protezione la Consob ed
attribuendo alla stessa un potere regolamentare molto penetrante: invero,
secondo l'articolo 94, comma 1, della legge predetta, "coloro che intendono effettuare una
sollecitazione investimento, ne danno preventiva comunicazione alla Consob,
allegando il prospetto destinato alla pubblicazione."
La suddetta comunicazione deve contenere la
sintetica descrizione dell'offerta e le indicazioni dei soggetti che la
promuovono, attestare i presupposti necessari per l'offerta, essere corredata
dalle informazioni richieste dall'allegato 1/A, e sottoscritta da coloro che
intendono effettuare la sollecitazione; il comma 2 dell'articolo 94, poi,
dispone che li prospetto contiene delle informazioni che - a seconda delle
caratteristiche dei prodotti finanziari e degli emittenti - sono necessarie
affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sulla
situazione patrimoniale, economica finanziaria e sull'evoluzione dell'attività
dell'emittente nonché sul prodotti finanziari e sui relativi diritti.
Si procede quindi alla pubblicazione del
prospetto informativo (disciplinata dall'articolo 8 Reg. Consob), che avviene
con modalità tali da consentire alla Consob forti poteri di controllo, sia
sul prospetto che sui soggetti.
È evidente, allora, che la ratio di tale
normativa è deputata a tutelare una molteplicità di soggetti, i quali potrebbero essere
tratti in inganno da forme di pubblicità in prodotti finanziari di dubbia solidità,
e pertanto si prevede un previo controllo di un ente pubblico (Consob) sulla
veridicità delle informazioni diffuse; analoga tutela non è prevista, e reputata necessaria, nel caso di un
singolo cliente che intende investire su un particolare prodotto o strumento
finanziario.
Nel caso delle euro-obbligazioni Cirio,
acquistate dagli odierni attori, non è superfluo rammentare che - una volta
emesse sull'euromercato - esse sono state inizialmente assunte "a
fermo" da alcune Banche, le quali le hanno, successivamente, vendute ad investitori istituzionali e a
soggetti privati, analogamente a quanto avvenuto per le principali emissioni
internazionali effettuate da gruppi italiani.
Sul punto, va detto che la Banca d'Italia, nel
bollettino economico n. 41/03 ha chiarito che "l'assenza del prospetto informativo previsto per le
offerte pubbliche impedisce alle Banche, sia a quelle che sottoscrivono inizialmente i titoli
sia a quelle che li acquistano dalie banche collocatrici di
sollecitare il pubblico a comprare i valori mobiliari.
Le Banche possono tuttavia vendere i titoli del
proprio portafoglio ai clienti che ne facciano richiesta, nell'ambito di un'attività di negoziazione per conto
proprio".
La sequenza "assunzione
a fermo - negoziazione sul mercato secondarlo" è perfettamente
lecita e non implica in alcun modo violazione dell'obbligo di prospetto; la
Banca d'Italia, nel bollettino predetto, non ha messo infatti in discussione
né la liceità della vendita dei titoli suddetti sul mercato (neppure nella
fase c.d. di grey market), né la presenza di attività in qualche modo
propositive da parte degli intermediari.
In particolare, deve rilevarsi come, in relazione
alla vendita delle eurobbligazioni agli odierni attori, nulla impediva alla
banca di poter vendere i titoli agli investitori privati che ne facevano
richiesta, e ciò nell'ambito di un'attività di negoziazione individuale; non
è stata, invero, in qualche modo dimostrata, da parte attrice, un'attività di
proposizione o di effettiva promozione da parte dei funzionari della Banca
121, né risulta che i titoli fossero nel portafoglio della Banca, che li
acquistò - come da documentazione in atti - fuori mercato, su richiesta degli
investitori: non vi sono, pertanto, gli estremi per poter ritenere che, nel
concreto, la vendita delle obbligazioni Cirio H. 01-04 possa essersi
configurata in termini di sollecitazione al pubblico risparmio, con la
conseguente applicazione della disciplina prevista dalle regole del T.U. della finanza sulla
sollecitazione all'investimento.
Esclusa allora la sussistenza di una
sollecitazione al pubblico risparmio, non possono essere condivise le
argomentazioni di parte attrice, relative alla impossibilità di collocare
tali prodotti ad investitori non istituzionali ed alla assenza di rating e/o
di prospetto informativo sui titoli per cui è causa, E' del tutto evidente, invece, che nella specie
debba trovare applicazione la diversa disciplina della c.d. negoziazione su
base individuale, prevista dall'art. 32 del
Reg. Consob.
2. Sull'attività di
negoziazione individuale per conto proprio.
Nello specifico, la Banca si è posta
in contropartita diretta con i clienti, operando nello svolgimento del servizio
di negoziazione c.d. "per conto proprio".
E' bene rammentare che
tale servizio può dar luogo a una differenza tra prezzo di acquisto del
titolo da parte dell'intermediario e il prezzo di vendita ai clienti, in
quanto l'intermediario, nell'operatività per conto proprio, ha l'obbligo di
comunicare al cliente il prezzo al quale è disposto a concludere la
transazione, ma non può applicare alcuna commissione; nel concreto, la Banca
121 ha acquistato le eurobbligazioni Cirio H. 01.04 emesse in Lussemburgo e,
successivamente, ha venduto i titoli agli attori, per un controvalore di €
76.000,00; l'acquisto in esame non si colloca, pertanto, nella fase c.d. di
mercato "primario" (o di emissione), bensì nella fase, successiva,
di mercato c.d. "secondario",
in cui il titolo, già in possesso
dell'investitore, viene negoziato con un altro soggetto privato.
Quand'anche, poi,
volesse accedersi alla tesi in base alla quale gli strumenti finanziari In
questione furono "consigliati" dai funzionari, e ciò sulla base di un'attività
di consulenza da parte della Banca, deve rilevarsi che comunque l'attività di
consulenza si caratterizza per la sostanziale "neutralità" dell'intermediario rispetto alla conclusione
delle operazioni eventualmente conseguenti all'esercizio della consulenza; è
evidente, infatti, che, nel caso della consulenza (a differenza dell'attività
di gestione, che comporta l'obbligo di effettuare valutazioni discrezionali
circa l'opportunità di investimenti e l'obbligo di predisporre la possibilità
che dette valutazioni si traducano in
operazioni), la scelta di tradurre in operatività i consigli rimane sempre in capo al cliente, e così
è avvenuto nella specie (v. doc. all. e in particolare ordine di acquisto).
Né, sul punto, parte
attrice ha dimostrato la sussistenza di un precedente accordo o convenzione,
tra l'emittente e la Banca, in base al quale la seconda si impegnava a
sollecitare la sottoscrizione dei contratti di obbligazioni Cirio nei
confronti della clientela; dalle risultanze probatorie, è emerso, piuttosto,
che l'attività si è concretizzata in una vera e propria negoziazione
individuale di titoli effettuata su richiesta del cliente e nell'ambito di
una attività di consulenza, che tuttavia non implicava (e di ciò non è stata
fornita alcuna prova) alcuna attività promozionale e/o di gestione.
Risulta a questo punto
opportuno evidenziare che, in generale, nell'ipotesi di acquisto dei titoli
dagli investitori istituzionali destinatari dei private
placement, i risparmiatori non restano
comunque privi di forme di tutela, ma quest'ultima si rinviene nelle norme
riguardanti gli obblighi di comportamento gravanti sugli intermediari nella
prestazione dei servizi di investimento, costituite dagli artt. 21 e ss. del
T.U, della finanza e la disciplina contenuta nel Regolamento Consob n.
11522/98. La fonte comunitaria di tali disposizioni è la Direttiva n.
93/22/CEE (in particolare, l'art. 11).
Si tratta pertanto di
verificare se, nel caso di specie, siano state rispettate le regole di
comportamento degli intermediari.
Invero, come per il
collocamento, anche per la negoziazione di titoli occorre che:
1)
i clienti siano
adeguatamente informati sulle operazioni poste in essere;
2)
venga assicurata al
,cliente la necessaria trasparenza, riducendo al minimo le situazioni di
conflitto di interessi;
3)
vengano sconsigliate
operazioni non adeguate all'investitore;
gli strumenti
finanziari negoziati siano coerenti con le esigenze finanziarle, la
disponibilità economica, la propensione al rischio dei singoli
investitori.
5. Sui doveri di cui all'art. 21, 22, 23, 2G e 29
T.u.f.
Di tali disposizioni vanno precisati e ricostruiti
i confini di applicazione.
A tal fine, si può sottolineare come la norma di
cui all'art. 21 (e in parte di cui agli artt. 22 e 23) t.u.f. ponga a carico
degli intermediari il dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e
trasparenza nell'interesse dei clienti e per la integrità del mercati.
Tali clausole generali costituiscono gli standard
basilari per garantire la chiusura e la necessaria elasticità del sistema,
individuando i beni dl carattere generale (interesse dei clienti; integrità
dei mercati) sottesi alla disciplina.
La diligenza richiesta all'intermediario è quella
specifica, esigibile dagli intermediari professionali del settore (art. 1176,
secondo comma, del cod. civ.).
Sul punto, va rimarcato che la Banca ha documentato
di aver consegnato ai clienti la documentazione necessaria a renderli edotti
della natura, delle caratteristiche e dei rischi dell'investimento; in
particolare, lo stesso contratto sottoscritto dal cliente costituisce, nella
specie, veicolo di informazioni sul piano dei contenuti dell'investimento.
Risulta, poi, dai documenti prodotti, che fu
consegnato agli attori:
-
il documento sui rischi generali
dell'investimento;
-
una copia dell'ordine di negoziazione degli
strumenti finanziari, con il visto dell'operatore per l'adeguatezza
dell'operazione;
-
la scheda per l'individuazione del profilo
cliente, da cui risulta: la precedente esperienza in strumenti finanziari
strutturati e derivati; un obiettivo a lungo termine; l'obiettivo di rendere
fruttifero il risparmio; una disponibilità finanziarla di oltre 200 milioni;
la volontà di investire il 50% in titoli azionari; un rendimento atteso medio
alto con oscillazioni medie.
Orbene, alla luce della documentazione
consegnata, deve ritenersi che sia stato rispettato il requisito della forma
scritta ad substantiam, sancito dall'art. 23, primo comma, d. leg. 58/98 (che
stabilisce che "i contratti relativi alla prestazione dei servizi di
investimento e accessori sono redatti per iscritto e l'inosservanza della forma
scritta è sanzionata con la nullità").
6. Sul giudizio di adeguatezza ex art. 29 Reg.
Consob n. 11522/98 dell'operazione conclusa.
L'istituto bancario ha asserito di aver
rispettato il principio della adeguatezza, soggettiva ed oggettiva,
conformemente all'art. 11, della direttiva 93/22/Cee, che richiede
all'intermediario finanziario di "... informarsi sulla situazione
finanziaria dei clienti, sulla loro esperienza In materia di investimenti e sui
loro obiettivi per quanto concerne I servizi richiesti".
In proposito non è superfluo rammentare che la
regola di condotta della c.d. adeguatezza, o "suitability",
riassunta nella nota espressione anglossassone "Know your customer
rule", impone all'intermediario di esprimere un giudizio sulla
operazione, avuto riguardo ai criteri della "tipologia, oggetto,
dimensione e frequenza".
L'obiettivo perseguito nella disposizione di
legge in esame - vale a dire "la possibilità di valutare se l'operazione
dal cliente proposta o allo stesso suggerita sia compatibile con le sue
capacità economiche" (v. Cass. n. 11279/97) - consiste nel garantire ai
clienti le informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle
implicazioni della specifica operazione, la cui conoscenza è necessaria ai
cliente per effettuare scelte consapevoli.
E' quindi su tali principi che, trasfusi nel
contratto di acquisto, deve essere valutato il comportamento della banca,
tenendo presente altresì che l'onere della prova, a norma dell'art, 23, comma
sesto, dei Dlgs. n. 58/1998, è invertito, incombendo sulla banca la prova di
aver adempiuto con la specifica diligenza professionale richiesta ad un
soggetto che opera nella qualità professionale di intermediario.
Ciò posto, a parere del Collegio, si deve
escludere che la banca abbia agito, in relazione all'operazione in questione,
in ossequio al combinato disposto degli
artt. 28 e 29 del Reg. Consob n. 11522/98.
Risulta, invero, dal
contratto di acquisto dei titoli in parola, un visto del funzionario di banca
"anche per l'adeguatezza dell'operazione"; tale giudizio risulta,
però, successivamente contraddetto dallo stesso istituto di credito nel
fissato bollato inviato agli investitori, in cui spicca la dicitura "operazione inadeguata
per dimensione".
Ora, è indubitabile
che tale documento - nel quale è contenuto, sulla base delle informazioni
inserite nell'elaboratore della banca, il giudizio di inadeguatezza
dell'operazione - costituisca una vera e propria confessione stragiudiziale
sulla inadeguatezza (oggettiva) dell'operazione, quanto meno sotto il profilo
della "dimensione"; a nulla vale, sul punto, sostenere che il
fissato bollato era datato e che teneva conto di informazioni acquisite
all'atto dell'apertura del contratto di conto corrente e del dossier titoli,
dunque diverso tempo prima dell'ordine di acquisto dei titoli per cui è
giudizio; è evidente che tale affermazione, oltre ad essere rimasta
assolutamente indimostrata da parte della banca, individua comunque una
ulteriore negligenza della banca, posto che, in quest'ultima ipotesi,
l'istituto di credito avrebbe dovuto aggiornare le informazioni acquisite,
onde poter esprimere valutazioni attuali e congrue sull'adeguatezza degli
investimenti operati dal loro clienti, e ciò in considerazione
dell'eventualmente mutato profilo di rischi; invero, la regola della c.d. "suitability"
impone all'intermediario di "controllare
le informazioni rilasciate dai clienti attraverso un processo dinamico, che
non si esaurisce dell'apertura del rapporto, ma che richiede necessari
aggiornamenti" (v. Com. Consob DI/98087230 del
6 novembre 1998).
Pertanto, l'obiettivo
perseguito nella disposizione di legge in esame (vale a dire "la
possibilità di valutare se l'operazione dal cliente proposta (o allo stesso
suggerita) sia compatibile con le sue capacità economiche" (v. Cass. n. 11279/97), non risulta puntualmente
adempiuto dalla banca, laddove si consideri, da un lato, che il fissato
bollato reca chiara indicazione di inadeguatezza dell'operazione per dimensione
e, dall'altro - anche a voler ammettere, per ipotesi, la tesi della
acquisizione di informazioni "datate" - che vi sarebbe comunque un
profilo di negligenza della banca per non aver aggiornato le notizie ed
informazioni sul clienti per cui è causa.
Quanto ai documenti in fotocopia (espressamente e
formalmente disconosciuti da parte attrice), contenenti il profilo di rischio
degli attori - pur volendo considerare le copie conformi agli originali -
occorre però rimarcare che in essi è del tutto carente la data di
sottoscrizione, sicché non v'è neppure la prova che la banca - su cui
incombeva il relativo onere - abbia fatto sottoscrivere le schede di
individuazione del profilo cliente all'atto dell'ordine di acquisto delle
obbligazioni Cirio.
Per completezza, l'intestato Tribunale ha
disposto consulenza, avente lo scopo dl appurare - sulla scorta delle
acquisizioni documentali, delle disponibilità degli investitori e delle loro
competenze e informazioni in materia - l'adeguatezza dell'operazione di
acquisto dei titoli in parola; secondo quanto risulta dall'indagine affidata
al CTU, l'operazione è risultata inadeguata sotto tutti e quattro i profili:
-
per tipologia ed oggetto, in quanto si è trattato
della prima operazione "corporate" sottoscritta dagli attori (per
giunta avente un profilo estremamente elevato di rischio, accentuato
dall'assenza di rating e di prospetto informativo) e considerato il livello
di bassa scolarizzazione degli attori (casalinga la M., con licenza
elementare e operaio
metalmeccanico il F., anch'egli con la sola licenza elementare);
-
per dimensione, in quanto è stato investito nella
singola operazione circa il 60% delle disponibilità liquide degli attori, con
un portafoglio titoli che, anziché essere diversificato, comprendeva per il
73% le sole obbligazioni Cirio H.;
-
per frequenza, in quanto nel periodo antecedente
al 6.2.2001 gli attori avevano effettuato solo altre tre operazioni in
strumenti finanziari.
Alla stregua di tali considerazioni, deve
ritenersi che l'operazione sia stata
eseguita in palese violazione dell'obbligo di adeguatezza contenuto nel Reg.
Consob agli artt. 28 e 29; non è superfluo poi rammentare che tali norme
hanno contenuto precettivo ed imperativo in ragione degli interessi tutelati
(integrità del mercato e tutela del risparmio), come del resto ha
sottolineato la stessa Suprema Corte, nella nota sentenza n. 3272/2001.
Gli ordini impartiti
devono pertanto ritenersi nulli, con obbligo di retrocessione agli attori
degli importi ricevuti dalla banca per l'operazione in questione, pari ad un controvalore
di C 76.000,00, maggiorati degli interessi legali a far data dal versamento e
sino al soddisfo.
Non sussistono i
presupposti per il maggior danno, trattandosi di debito di valuta per il
quale è necessaria la prova da parte del creditore di aver subito un maggior
danno (quale, ad esempio, quello derivante da uno specifico investimento
programmato e non attuato) rispetto a quello individuato dagli interessi
legali.
L'accoglimento della
domanda principale assorbe gli altri profili di invalidità evidenziati da
parte attrice, con l'esonero di motivazione sul punto da parte del Collegio.
In ordine al
risarcimento del danno biologico, deve ritenersi che la domanda sia rimasta
indimostrata, non essendo stato provato il nesso di causalità tra la sindrome
ansioso depressiva dell'attore e l'investimento in questione, ben potendo la
stessa preesistere all'investimento in parola ovvero derivare da altre cause,
non correlate con il default del titoli acquistati.
In ordine alle spese
di lite, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti
le spese di lite, data la novità della questione,
tranne quelle di CTU, che devono essere poste, nella misura liquidata, a carico dl parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani,
prima sezione civile, in composizione collegiale definitivamente pronunziando
nel contraddittorio tra le parti sulla causa n. 1811/04 promossa da F. A. e
M. I. nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena, così
statuisce:
1)
accoglie la domanda proposte da parte attrice e,
per l'effetto, dichiara la nullità del contratti di acquisto delle
obbligazioni Orio Holding Luxemburg S.A. 01.04, acquistate in data per un
controvalore di € 76.000 in data 6.2.2001;
2)
condanna la convenuta a corrispondere agli attori
la somma di € 75.000,00 oltre gli interessi legali dalla data del
pagamento al saldo;
3)
rigetta ogni altra domanda;
4)
dichiara integralmente compensate tra le parti le
spese di lite, tranne quelle di CTU, come liquidate dal Tribunale, che devono
essere poste a carico di parte convenuta.
Così deciso in Trani, il 31 gennaio 2006.
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