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Massimario,
l. fall. art. 101
Tribunale di Mantova 21 febbraio 2006 – G.D.
Dr. Mauro Bernardi.
Fallimento
– Dichiarazione tardiva di credito – Udienza ex art. 180 c.p.c..
Nel giudizio
per ammissione tardiva del credito ex art. 101 l.f., l’udienza ex art. 180
c.p.c. è quella che viene fissata in prosecuzione dopo la conclusione della
fase cd. amministrativa, nella quale il curatore può presenziare senza avere
l’onere di costituirsi e che si può chiudere con l’ammissione del credito ove
né il curatore né il giudice delegato vi si oppongano.
(Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)
omissis
Il Giudice Istruttore,
sciogliendo la riserva di cui al verbale dell’udienza del 7-2-2006
così provvede:
rilevato che, proposta domanda di insinuazione ex art. 101 l.f., era
stata fissata quale prima udienza quella del 8-11-2005 nel corso della quale
il Curatore, senza costituirsi, era comparso opponendosi all'ammissione e che
il G.D. aveva rinviato il procedimento al 7-2-2006 per tentativo di
conciliazione assegnando termine al fallimento opposto sino a venti giorni
prima per dedurre eventuali eccezioni non rilevabili d'ufficio;
rilevato che il fallimento si costituiva con comparsa in data
25-1-2006 sollevando eccezioni non rilevabili d'ufficio (di inadempimento, di
prescrizione e di compensazione) e che, all'udienza del 7-2-2006, la difesa
della società ricorrente deduceva la decadenza della controparte dalla
facoltà di proporre siffatte eccezioni per maturata decadenza stante l'inosservanza
del termine di cui all'art. 183
c.p.c.;
considerato che l'udienza fissata in esito al ricorso per la
comparizione del Curatore (che non ha alcun onere di costituirsi) e del
ricorrente attiene ad una fase considerata come amministrativa non avendo il Curatore
l'onere di costituirsi e potendo chiudersi con l'ammissione del credito ove
né il Curatore né il Giudice Delegato vi si oppongano;
considerato che, in caso di mancata ammissione del credito, come nel
caso di specie, si apre una nuova e distinta fase di natura contenziosa
(tenuta ben distinta anche nel nuovo sistema delineato dal d. lgs. 5/06) cui
vanno applicate le ordinarie regole del giudizio di cognizione (cfr. Cass.
18-1-2001 n. 689; Cass. 5-12-1998 n. 12326; Cass. 24-1-1997 n. 758);
ritenuto pertanto che l'udienza ex art. 180 c.p.c., nei giudizi di
ammissione tardiva del credito, è solo quella che viene fissata in
prosecuzione dopo la conclusione della fase amministrativa (v. Trib. Milano
4-3-2004 in Fall.,461,2005) coincidente, nel caso di specie, con quella
tenutasi il 7-2-2006, sicché erroneamente era stato fissato in venti giorni
prima di quest'ultima il termine per svolgere le attività di cui all'art. 180 u.c. c.p.c.;
p.t.m.
fissa ex art. 183 c.p.c. per la comparizione personale delle parti
l'udienza del 11-4-2006 ore 11.15 assegnando al fallimento opposto termine
sino a venti giorni prima per proporre le eventuali eccezioni di merito e/o
di rito non rilevabili d'ufficio.
Si comunichi.
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