IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 245/2006

 

 

 

 

 

Massimario, l. fall. art. 101

 

Tribunale di Mantova 21 febbraio 2006 – G.D. Dr. Mauro Bernardi.

 

Fallimento Dichiarazione tardiva di credito – Udienza ex art. 180 c.p.c..

 

Nel giudizio per ammissione tardiva del credito ex art. 101 l.f., l’udienza ex art. 180 c.p.c. è quella che viene fissata in prosecuzione dopo la conclusione della fase cd. amministrativa, nella quale il curatore può presenziare senza avere l’onere di costituirsi e che si può chiudere con l’ammissione del credito ove né il curatore né il giudice delegato vi si oppongano. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)

 

 

omissis 

Il Giudice Istruttore,

sciogliendo la riserva di cui al verbale dell’udienza del 7-2-2006 così provvede:

rilevato che, proposta domanda di insinuazione ex art. 101 l.f., era stata fissata quale prima udienza quella del 8-11-2005 nel corso della quale il Curatore, senza costituirsi, era comparso opponendosi all'ammissione e che il G.D. aveva rinviato il procedimento al 7-2-2006 per tentativo di conciliazione assegnando termine al fallimento opposto sino a venti giorni prima per dedurre eventuali eccezioni non rilevabili d'ufficio;

rilevato che il fallimento si costituiva con comparsa in data 25-1-2006 sollevando eccezioni non rilevabili d'ufficio (di inadempimento, di prescrizione e di compensazione) e che, all'udienza del 7-2-2006, la difesa della società ricorrente deduceva la decadenza della controparte dalla facoltà di proporre siffatte eccezioni per maturata decadenza stante l'inosservanza del termine di cui all'art. 183 c.p.c.;

considerato che l'udienza fissata in esito al ricorso per la comparizione del Curatore (che non ha alcun onere di costituirsi) e del ricorrente attiene ad una fase considerata come amministrativa non avendo il Curatore l'onere di costituirsi e potendo chiudersi con l'ammissione del credito ove né il Curatore né il Giudice Delegato vi si oppongano;

considerato che, in caso di mancata ammissione del credito, come nel caso di specie, si apre una nuova e distinta fase di natura contenziosa (tenuta ben distinta anche nel nuovo sistema delineato dal d. lgs. 5/06) cui vanno applicate le ordinarie regole del giudizio di cognizione (cfr. Cass. 18-1-2001 n. 689; Cass. 5-12-1998 n. 12326; Cass. 24-1-1997 n. 758);

ritenuto pertanto che l'udienza ex art. 180 c.p.c., nei giudizi di ammissione tardiva del credito, è solo quella che viene fissata in prosecuzione dopo la conclusione della fase amministrativa (v. Trib. Milano 4-3-2004 in Fall.,461,2005) coincidente, nel caso di specie, con quella tenutasi il 7-2-2006, sicché erroneamente era stato fissato in venti giorni prima di quest'ultima il termine per svolgere le attività di cui all'art. 180 u.c. c.p.c.;

p.t.m.

fissa ex art. 183 c.p.c. per la comparizione personale delle parti l'udienza del 11-4-2006 ore 11.15 assegnando al fallimento opposto termine sino a venti giorni prima per proporre le eventuali eccezioni di merito e/o di rito non rilevabili d'ufficio.

Si comunichi.














 

Nuova pagina 1
   Tutto  IL CASO.it

CODICE DELLA MEDIAZIONE, CONCILIAZIONE, ARBITRATO

 

 

 

 

 

Massimari e codici

Codice civile

Legge fallimentare

Codice di proc. civile

Contr. e mercati finanz.

Processo societario

Fallimentare

Novità

Archivi

Leasing e Fallimento

Dottrina

Trust e crisi impresa

Legge fallimentare

Processo civile

Novità

Cass. S.U. 19246/2010

Archivi

Dottrina

Processo societario

Codice di proc. civile

Diritto societario

Novità

Archivi

Dottrina

Registro Imprese

Codice civile

Processo societario

Finanziario e bancario

Novità

Arch. finanzario

Arch. bancario

Dottrina

Contr. e mercati finanz.

Normativa comunitaria

Diritto civile

Persone e famiglia

Diritto civile

Archivi

Lavoro

Sez. Un. Civ. C. Cassaz.

Archivi

 

Giurisprudenza ABF

Novità

Ricerca documenti

Ricerca

Tutti gli archivi

Diritto Fallimentare

Diritto Finanziario

Diritto Bancario

Procedura Civile

Diritto Societario

Registro Imprese

Diritto Civile

Persone e Famiglia

Sez. Un. Civ. Corte di
  Cassazione

In libreria

In libreria

Vendite competitive

Prossime vendite

Convegni

Prossimi convegni


 

IL CASO.it

Foglio di giurisprudenza

Direttore responsabile: Dott. Paola Castagnoli

Editore: Centro Studi Giuridici

Sede: Luzzara (RE), Via Grandi n. 5. Associazione di promozione sociale, senza fini di lucro costituita con atto n. 4066 di Rep. Notaio Mazzetti in Reggio Emilia in data 06/11/1995,registrato presso l'Ufficio del Registro di Guastalla al n. 740, serie 2, in data 14/11/1995. Iscritta nel Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale della Provincia di Reggio Emilia  al n. 53298/31 a far tempo dal 02/11/11.

P.Iva: 02216450201

e-mail: assistenza@ilcaso.it