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Sezione I - Giurisprudenza

documento 246/2005

 

 

 

 

 

Tribunale di Mantova – G.D. Dr. Laura De Simone – 29 dicembre 2005.

Attività pericolosa ex art. 2050 c.c. – Commercializzazione di cosmetici – Esclusione.

Non può considerarsi pericolosa l’attività commercializzazione di un prodotto di tipo cosmetico, non finalizzato a curare malattie ma da utilizzarsi per l’igiene quotidiana della pelle. Va peraltro esclusa dall’ambito di applicazione dell’art. 2050 c.c. l’attività che non è pericolosa di per sé ma resa tale dall’azione di cause esterne, quali la presenza di componenti nel prodotto – non noti al distributore - che rendono il medesimo potenzialmente nocivo per la salute umana. (fb)

 

Danni alla salute - Responsabilità del distributore di cosmetici – Diligenza – Esclusione.

Deve essere esclusa la responsabilità del distributore di un prodotto potenzialmente dannoso per la salute qualora non venga dimostrato che il distributore era a conoscenza della pericolosità del prodotto ed anzi risulti che abbia chiesto al produttore particolare garanzia circa il contenuto del preparato e svolto autonomamente analisi per riscontrare la presenza di sostanze vietate dalla normativa sui cosmetici. (fb)

 

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

       Con atto di citazione ritualmente notificato G. E. conveniva in giudizio la N. R. s.a.s., per sentirla condannare, previa dichiarazione di responsabilità ex art. 2043 e 2050 c.c., al risarcimento dei danni dallo stesso subiti a cagione dell’utilizzo di un prodotto denominato SKIN CAP effettuato nel mese di settembre del 1997, prodotto commercializzato e distribuito in Italia dalla società convenuta.

       Nel periodo menzionato il G., affetto sin dal 1996 da “psoriasi”, ricorreva al suddetto preparato, appositamente prescritto per il benessere cutaneo in caso di prurito, irritazione, arrossamento, desquamazione, associati a forfora.

       L’attore utilizzava il prodotto attenendosi alle modalità suggerite nel foglietto illustrativo e, in particolare, lo applicava per tre settimane, sospendendone quindi l’utilizzo. A distanza di circa sette giorni dalla sospensione G. accusava un aggravamento della patologia pre-sofferta a cagione del quale subiva due ricoveri, rispettivamente nel mese di novembre e dicembre del 1997. La storia clinica dell’attore culminava quindi con la diagnosi, da ultimo effettuata all’atto della seconda dimissione dalla struttura sanitaria,  di una “psoriasi eritrodermica”, ovvero di una degenerazione della patologia pregressa determinata, a dire di G. nella presenza, nel preparato, di un componente cortisonico, il clobetasolo propinato, e dello zinco piritione, sostanza  ammessa solo nelle preparazioni eliminate con risciacquo, circostanze, queste ultime, che avrebbero determinato il Ministero della Sanità a ritirare Skin Cap dal mercato.

       L’attore subiva a causa dell’utilizzo del prodotto in questione gravi danni in termini di menomazione della propria integrità psicofisica e della capacità lavorativa specifica.

       Concludeva, pertanto, la difesa del G. affinché fosse affermata l'esclusiva responsabilità della N. R. s.a.s per i danni dallo stesso subiti con consequenziale condanna al risarcimento dei danni fisici, morali e patrimoniali subiti, da quantificarsi in corso d’istruttoria.

       Si costituiva in giudizio la N. R. s.a.s., la quale proponeva istanza ex art. 269 c.p.c., onde essere autorizzato alla chiamata in causa della C. Internacional , nella sua qualità di società produttrice affinché questa fosse condannata a rimborsare alla convenuta la somma che quest’ultima fosse, eventualmente, condannata a pagare all’attore.

       Nel merito, la società distributrice chiedeva il rigetto integrale delle pretese attoree in quanto infondate in fatto e in diritto. Eccepiva, in particolare, la N. R. S.a.s. l’inapplicabilità del disposto dell’art. 2050 c.c., per non essere attività pericolosa, l’attività svolta di importazione e vendita di prodotti cosmetici. Rilevava, inoltre, di aver eseguito adeguati controlli sul prodotto commercializzato, di aver accertato l’assenza di componenti vietati dalla legge e quindi la potenziale nocività del preparato.

       Con ordinanza del 5.10.1999 il Giudice disponeva il rinvio della prima udienza di comparizione, autorizzando la chiamata in causa della C. Internacional.

       Quest’ultima non si costituiva in giudizio, nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione, e all'udienza del 12.02.2002 ne era dichiarata la contumacia.

       Nel corso del procedimento era espletata una consulenza medico legale d'ufficio affidata al dott. Antonio Verrastro il quale all’udienza del 2.11.2004 veniva convocato a chiarimenti in contraddittorio con i consulenti di parte.

       All'udienza del 21.6.2005, sulle conclusioni come sopra riportate, la causa veniva trattenuta per la decisione ed erano concessi alle parti i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

       La ricostruzione dei fatti oggetto del presente giudizio può essere effettuata sulla scorta della missiva del Ministero della Sanità del 28 ottobre 1998, della documentazione medica prodotta da G., nonché della CTU effettuata dal dott. Antonio Verrastro.

       Nella comunicazione indicata, il Ministero della Sanità, su richiesta del G., ha attestato la presenza nel preparato Skin Cap di un componente anomalo quale il clobestasolo propinato e di una sostanza, lo zinco piritione, ammessa solo nelle preparazioni eliminate con risciacquo.

       La cartelle cliniche dell’attore, relative ai due ricoveri subiti nell’autunno del  1997 e a quello successivo del mese di settembre 2000, nonché i certificati medici a firma della dott.ssa Truzzi, hanno consentito di verificare come G., a seguito dell’utilizzo, nel mese di settembre 1997 del preparato Skin Cap, prodotto in Spagna dalla C. Internacional  e commercializzato in Italia dalla N. R. s.a.s., ha sviluppato una reazione ad un componente non segnalato nel foglietto illustrativo, il clobetasolo propionato, che ha provocato un aggravamento della preesistente patologia psoriasica in modo irreversibile.

       In particolare la dott.ssa Truzzi, specialista dermatologa, alla quale il G. si era rivolto ripetutamente nell’immediatezza dei fatti, e precisamente il 3 e il 27 ottobre 1997 e il 3 novembre 1997 ha attestato che la psoriasi sofferta dall’attore da oltre un anno era degenerata in eritrodermia, in seguito ad una reazione all’utilizzo di Skin Cap. Le cartelle cliniche hanno poi confermato la diagnosi della dermatologa all’esito di due ricoveri e di analisi specifiche in tal senso.

       La Ctu espletata nel corso dell’istruttoria sottolinea come la presenza nel preparato in questione, di zinco piritione, e del clobetasolo propionato, peraltro non segnalato nel foglietto illustrativo, attribuiscono a Skin Cap la connotazione di un vero e proprio farmaco e, come tale, ne rendevano necessaria la somministrazione previa sorveglianza e controllo medico.

       In merito alla sussistenza di un nesso eziologico, tra l’utilizzo di Skin Cap e l’aggravamento della pregressa patologia psoriasica afferente G., il CTU conclude in termini positivi con argomentazioni ampiamente condivisibili. Il consulente osserva, infatti, come la psoriasi sia una malattia per la cura della quale la letteratura medica sconsiglia l’uso di trattamenti steroidi, quali il preparato in questione, se non con modalità peculiari, come l’utilizzo di molecole a bassa-media potenza, sospensione della somministrazione in modo molto graduale e un monitoraggio medico apposito. Nella fattispecie queste precauzioni non sono state adottate, anche alla luce della qualificazione del trattamento come semplice cosmetico.

       Il CTU osserva, inoltre, come il nesso di causalità sia confermato anche in base ad un criterio cronologico e topografico: l’aggravamento delle condizioni di G. ha seguito la somministrazione-sospensione di Skin Cap e l’estensione delle chiazze ha preso le mosse dai punti interessati in origine dalla psoriasi.

       Questo osservato con riguardo alla ricostruzione del fatto ed alla sussistenza di un nesso di causalità tra l’utilizzo di Skin Cap e la malattia accertata, occorre ora verificare a quale titolo sia chiamata a rispondere dei danni provocati la società convenuta.

       Parte attrice afferma l’applicabilità alla presente fattispecie dell’art. 2050 c.c., ma la prospettazione non risulta provata.

       Per giurisprudenza consolidata vanno considerate attività pericolose quelle che determinano per i terzi situazioni di rilevante possibilità di danno, ma nella specie non è fornito riscontro al fatto che la N. R. S.a.s. importasse farmaci o comunque prodotti potenzialmente pericolosi per la salute.

       Il preparato di cui si discute, dalla sua presentazione e dal foglietto illustrativo si proponeva come prodotto di tipo cosmetico, non finalizzato a curare malattie ma da utilizzarsi per l’igiene quotidiana della pelle “per alleviare prurito, irritazione, arrossamento, desquamazione, associati a forfora”.

 In linea con il disposto dell’art. 1 L.11.10.1986 n. 713, la descrizione non vanta, quindi,  finalità terapeutiche e pertanto, l’attività di commercializzazione di questo e di analoghi prodotti, non poteva ritenersi pericolosa. Va peraltro esclusa dall’ambito di applicazione dell’art. 2050 c.c.  l’attività che non è pericolosa di per sé ma resa tale dall’azione di cause esterne, quali nella specie dalla presenza di componenti nel prodotto – non noti al distributore - che rendono il medesimo potenzialmente nocivo per la salute umana.

       Esclusa la responsabilità oggettiva disciplinata dall’art. 2050 c.c., deve ora riscontrarsi se sussistono i presupposti dell’illecito aquiliano stabiliti dall’art. 2043 c.c..

       Ritiene il giudicante che parte attrice non abbia in alcun modo dedotto un comportamento colposo o doloso in capo alla convenuta e lo stesso non sia altrimenti emerso nel corso dell’istruzione probatoria svolta.

       Il G., che ha convenuto in giudizio unicamente la distributrice e non la produttrice del prodotto, si limita a prospettare il nesso causale tra l’utilizzo dello Skin Cap e la malattia conseguita, senza delineare in quale condotta attiva od omissiva della società distributrice  si sia concretato l’elemento soggettivo dell’illecito.

       Non è dedotto il dolo, che ad esempio avrebbe potuto consistere nell’aver distribuito un preparato che in Spagna era prodotto e commercializzato come farmaco, modificandone la confezione e il foglietto illustrativo. E neppure è dedotta la colpa, non essendo delineati profili di imprudenza, di imperizia e inosservanza di norme da parte della N. R. S.a.s., quali ad esempio potrebbero concretarsi nella prospettazione di una carente diligenza dell’importatore nell’accertare la natura del prodotto commercializzato.

       Si osservi anche che il D.leg.17.3.1995 n. 115, di attuazione della direttiva 92/59/CEE relativo alla sicurezza generale dei prodotti, all’epoca dei fatti in vigore (oggi abrogato e  sostituito dal D.leg.21.5.2004 n. 172 di attuazione della direttiva n. 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti) all’art. 3 prevedeva in capo al distributore unicamente l’obbligo di agire con diligenza nell'esercizio della sua attività per garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri. In particolare onerava il distributore: a ) a non distribuire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale; b) a favorire il controllo sulla sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi derivanti dall'uso del prodotto al produttore, alle autorità competenti e collaborando alle azioni intraprese per evitare tali rischi.

       Nel caso in esame non è emerso che la convenuta conoscesse la pericolosità del prodotto e abbia ostacolato i controlli sulla sicurezza del medesimo, risultando al contrario che abbia richiesto particolare garanzia al produttore circa il contenuto del preparato, nonché svolto autonomamente analisi per riscontrare la presenza di sostanze vietate dalla normativa sui cosmetici (doc. 1 e 2 di parte convenuta).

       Nessun ulteriore obbligo di diligenza poteva, quindi, farsi carico alla convenuta.

       Ciò posto, in assenza di prova in ordine al dolo o alla colpa della società convenuta, la domanda proposta deve essere rigettata.

       La statuizione che precede rende superfluo l’esame della chiamata in garanzia formulata.

       La complessità e particolarità della vicenda giustifica l’intergale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del giudice dott. Laura De Simone, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudica:

rigetta la domanda proposta;

compensa tra le parti le spese processuali.