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Tribunale di Mantova – G.D. Dr. Laura De
Simone – 29 dicembre 2005. Attività pericolosa ex art. 2050 c.c.
– Commercializzazione di cosmetici – Esclusione. Non può considerarsi pericolosa l’attività
commercializzazione di un prodotto di tipo cosmetico, non finalizzato a
curare malattie ma da utilizzarsi per l’igiene quotidiana della pelle. Va
peraltro esclusa dall’ambito di applicazione dell’art. 2050 c.c. l’attività
che non è pericolosa di per sé ma resa tale dall’azione di cause esterne,
quali la presenza di componenti nel prodotto – non noti al distributore - che
rendono il medesimo potenzialmente nocivo per la salute umana. (fb) Danni alla salute -
Responsabilità del distributore di cosmetici – Diligenza – Esclusione. Deve essere esclusa la responsabilità del distributore
di un prodotto potenzialmente dannoso per la salute qualora non venga
dimostrato che il distributore era a conoscenza della pericolosità del
prodotto ed anzi risulti che abbia chiesto al produttore particolare garanzia
circa il contenuto del preparato e svolto autonomamente analisi per
riscontrare la presenza di sostanze vietate dalla normativa sui cosmetici. (fb) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con
atto di citazione ritualmente notificato G. E. conveniva in giudizio la N. R.
s.a.s., per sentirla condannare, previa dichiarazione di responsabilità ex
art. 2043 e 2050 c.c., al risarcimento dei danni dallo stesso subiti a
cagione dell’utilizzo di un prodotto denominato SKIN CAP effettuato nel mese
di settembre del 1997, prodotto commercializzato e distribuito in Italia
dalla società convenuta. Nel
periodo menzionato il G., affetto sin dal 1996 da “psoriasi”, ricorreva al
suddetto preparato, appositamente prescritto per il benessere cutaneo in caso
di prurito, irritazione, arrossamento, desquamazione, associati a forfora. L’attore
utilizzava il prodotto attenendosi alle modalità suggerite nel foglietto
illustrativo e, in particolare, lo applicava per tre settimane, sospendendone
quindi l’utilizzo. A distanza di circa sette giorni dalla sospensione G. accusava
un aggravamento della patologia pre-sofferta a cagione del quale subiva due
ricoveri, rispettivamente nel mese di novembre e dicembre del 1997. La storia
clinica dell’attore culminava quindi con la diagnosi, da ultimo effettuata
all’atto della seconda dimissione dalla struttura sanitaria, di una “psoriasi eritrodermica”,
ovvero di una degenerazione della patologia pregressa determinata, a dire di
G. nella presenza, nel preparato, di un componente cortisonico, il
clobetasolo propinato, e dello zinco piritione, sostanza ammessa solo nelle preparazioni
eliminate con risciacquo, circostanze, queste ultime, che avrebbero
determinato il Ministero della Sanità a ritirare Skin Cap dal mercato. L’attore
subiva a causa dell’utilizzo del prodotto in questione gravi danni in termini
di menomazione della propria integrità psicofisica e della capacità
lavorativa specifica. Concludeva,
pertanto, la difesa del G. affinché fosse affermata l'esclusiva
responsabilità della N. R. s.a.s per i danni dallo stesso subiti con
consequenziale condanna al risarcimento dei danni fisici, morali e
patrimoniali subiti, da quantificarsi in corso d’istruttoria. Si
costituiva in giudizio la N. R. s.a.s., la quale proponeva istanza ex art.
269 c.p.c., onde essere autorizzato alla chiamata in causa della C.
Internacional , nella sua qualità di società produttrice affinché questa
fosse condannata a rimborsare alla convenuta la somma che quest’ultima fosse,
eventualmente, condannata a pagare all’attore. Nel
merito, la società distributrice chiedeva il rigetto integrale delle pretese
attoree in quanto infondate in fatto e in diritto. Eccepiva, in particolare,
la N. R. S.a.s. l’inapplicabilità del disposto dell’art. 2050 c.c., per non
essere attività pericolosa, l’attività svolta di importazione e vendita di
prodotti cosmetici. Rilevava, inoltre, di aver eseguito adeguati controlli
sul prodotto commercializzato, di aver accertato l’assenza di componenti
vietati dalla legge e quindi la potenziale nocività del preparato. Con
ordinanza del 5.10.1999 il Giudice disponeva il rinvio della prima udienza di
comparizione, autorizzando la chiamata in causa della C. Internacional. Quest’ultima
non si costituiva in giudizio, nonostante la ritualità della notifica
dell'atto di citazione, e all'udienza del 12.02.2002 ne era dichiarata la
contumacia. Nel
corso del procedimento era espletata una consulenza medico legale d'ufficio
affidata al dott. Antonio Verrastro il quale all’udienza del 2.11.2004 veniva
convocato a chiarimenti in contraddittorio con i consulenti di parte. All'udienza
del 21.6.2005, sulle conclusioni come sopra riportate, la causa veniva
trattenuta per la decisione ed erano concessi alle parti i termini di cui
all’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e note di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE La
ricostruzione dei fatti oggetto del presente giudizio può essere effettuata
sulla scorta della missiva del Ministero della Sanità del 28 ottobre 1998,
della documentazione medica prodotta da G., nonché della CTU effettuata dal
dott. Antonio Verrastro. Nella
comunicazione indicata, il Ministero della Sanità, su richiesta del G., ha
attestato la presenza nel preparato Skin Cap di un componente anomalo quale
il clobestasolo propinato e di una sostanza, lo zinco piritione, ammessa solo
nelle preparazioni eliminate con risciacquo. La
cartelle cliniche dell’attore, relative ai due ricoveri subiti nell’autunno
del 1997 e a quello successivo
del mese di settembre 2000, nonché i certificati medici a firma della
dott.ssa Truzzi, hanno consentito di verificare come G., a seguito
dell’utilizzo, nel mese di settembre 1997 del preparato Skin Cap, prodotto in
Spagna dalla C. Internacional e
commercializzato in Italia dalla N. R. s.a.s., ha sviluppato una reazione ad
un componente non segnalato nel foglietto illustrativo, il clobetasolo
propionato, che ha provocato un aggravamento della preesistente patologia
psoriasica in modo irreversibile. In
particolare la dott.ssa Truzzi, specialista dermatologa, alla quale il G. si era
rivolto ripetutamente nell’immediatezza dei fatti, e precisamente il 3 e il
27 ottobre 1997 e il 3 novembre 1997 ha attestato che la psoriasi sofferta
dall’attore da oltre un anno era degenerata in eritrodermia, in seguito ad
una reazione all’utilizzo di Skin Cap. Le cartelle cliniche hanno poi
confermato la diagnosi della dermatologa all’esito di due ricoveri e di
analisi specifiche in tal senso. La
Ctu espletata nel corso dell’istruttoria sottolinea come la presenza nel
preparato in questione, di zinco piritione, e del clobetasolo propionato,
peraltro non segnalato nel foglietto illustrativo, attribuiscono a Skin Cap
la connotazione di un vero e proprio farmaco e, come tale, ne rendevano
necessaria la somministrazione previa sorveglianza e controllo medico. In
merito alla sussistenza di un nesso eziologico, tra l’utilizzo di Skin Cap e
l’aggravamento della pregressa patologia psoriasica afferente G., il CTU
conclude in termini positivi con argomentazioni ampiamente condivisibili. Il
consulente osserva, infatti, come la psoriasi sia una malattia per la cura
della quale la letteratura medica sconsiglia l’uso di trattamenti steroidi,
quali il preparato in questione, se non con modalità peculiari, come
l’utilizzo di molecole a bassa-media potenza, sospensione della
somministrazione in modo molto graduale e un monitoraggio medico apposito.
Nella fattispecie queste precauzioni non sono state adottate, anche alla luce
della qualificazione del trattamento come semplice cosmetico. Il
CTU osserva, inoltre, come il nesso di causalità sia confermato anche in base
ad un criterio cronologico e topografico: l’aggravamento delle condizioni di
G. ha seguito la somministrazione-sospensione di Skin Cap e l’estensione
delle chiazze ha preso le mosse dai punti interessati in origine dalla
psoriasi. Questo
osservato con riguardo alla ricostruzione del fatto ed alla sussistenza di un
nesso di causalità tra l’utilizzo di Skin Cap e la malattia accertata,
occorre ora verificare a quale titolo sia chiamata a rispondere dei danni
provocati la società convenuta. Parte
attrice afferma l’applicabilità alla presente fattispecie dell’art. 2050
c.c., ma la prospettazione non risulta provata. Per
giurisprudenza consolidata vanno considerate attività pericolose quelle che
determinano per i terzi situazioni di rilevante possibilità di danno, ma
nella specie non è fornito riscontro al fatto che la N. R. S.a.s. importasse
farmaci o comunque prodotti potenzialmente pericolosi per la salute. Il
preparato di cui si discute, dalla sua presentazione e dal foglietto
illustrativo si proponeva come prodotto di tipo cosmetico, non finalizzato a
curare malattie ma da utilizzarsi per l’igiene quotidiana della pelle “per
alleviare prurito, irritazione, arrossamento, desquamazione, associati a
forfora”. In linea con il
disposto dell’art. 1 L.11.10.1986 n. 713, la descrizione non vanta,
quindi, finalità terapeutiche e
pertanto, l’attività di commercializzazione di questo e di analoghi prodotti,
non poteva ritenersi pericolosa. Va peraltro esclusa dall’ambito di
applicazione dell’art. 2050 c.c.
l’attività che non è pericolosa di per sé ma resa tale dall’azione di
cause esterne, quali nella specie dalla presenza di componenti nel prodotto –
non noti al distributore - che rendono il medesimo potenzialmente nocivo per
la salute umana. Esclusa
la responsabilità oggettiva disciplinata dall’art. 2050 c.c., deve ora
riscontrarsi se sussistono i presupposti dell’illecito aquiliano stabiliti
dall’art. 2043 c.c.. Ritiene
il giudicante che parte attrice non abbia in alcun modo dedotto un
comportamento colposo o doloso in capo alla convenuta e lo stesso non sia
altrimenti emerso nel corso dell’istruzione probatoria svolta. Il
G., che ha convenuto in giudizio unicamente la distributrice e non la
produttrice del prodotto, si limita a prospettare il nesso causale tra
l’utilizzo dello Skin Cap e la malattia conseguita, senza delineare in quale
condotta attiva od omissiva della società distributrice si sia concretato l’elemento
soggettivo dell’illecito. Non
è dedotto il dolo, che ad esempio avrebbe potuto consistere nell’aver
distribuito un preparato che in Spagna era prodotto e commercializzato come
farmaco, modificandone la confezione e il foglietto illustrativo. E neppure è
dedotta la colpa, non essendo delineati profili di imprudenza, di imperizia e
inosservanza di norme da parte della N. R. S.a.s., quali ad esempio
potrebbero concretarsi nella prospettazione di una carente diligenza
dell’importatore nell’accertare la natura del prodotto commercializzato. Si
osservi anche che il D.leg.17.3.1995 n. 115, di attuazione della direttiva
92/59/CEE relativo alla sicurezza generale dei prodotti, all’epoca dei fatti
in vigore (oggi abrogato e
sostituito dal D.leg.21.5.2004 n. 172 di attuazione della direttiva n.
2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti) all’art. 3
prevedeva in capo al distributore unicamente l’obbligo di agire con diligenza
nell'esercizio della sua attività per garantire l'immissione sul mercato di
prodotti sicuri. In particolare onerava il distributore: a ) a non
distribuire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la
pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di
operatore professionale; b) a favorire il controllo sulla sicurezza del
prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i
rischi derivanti dall'uso del prodotto al produttore, alle autorità
competenti e collaborando alle azioni intraprese per evitare tali rischi. Nel
caso in esame non è emerso che la convenuta conoscesse la pericolosità del
prodotto e abbia ostacolato i controlli sulla sicurezza del medesimo,
risultando al contrario che abbia richiesto particolare garanzia al
produttore circa il contenuto del preparato, nonché svolto autonomamente
analisi per riscontrare la presenza di sostanze vietate dalla normativa sui
cosmetici (doc. 1 e 2 di parte convenuta). Nessun
ulteriore obbligo di diligenza poteva, quindi, farsi carico alla convenuta. Ciò
posto, in assenza di prova in ordine al dolo o alla colpa della società
convenuta, la domanda proposta deve essere rigettata. La
statuizione che precede rende superfluo l’esame della chiamata in garanzia
formulata. La
complessità e particolarità della vicenda giustifica l’intergale
compensazione tra le parti delle spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale, in persona del giudice dott. Laura De Simone,
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così giudica: rigetta la domanda proposta; compensa tra le parti le spese processuali. |