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Tribunale di Mantova – G.D. Dr. Laura De
Simone – 23 gennaio 2006. Appalto – Determinazione del prezzo a
corpo – Omessa descrizione delle opere – Nullità – Sussistenza. E’ nullo per indeterminatezza dell’oggetto
ai sensi dell’art. 1418 c.c. il contratto d’appalto che preveda il pagamento
del prezzo a corpo e nel quale la descrizione delle opere sia talmente
lacunosa da non consentire la determinazione dell’effettivo contenuto dei
lavori e delle opere in concreto da eseguirsi. (mb) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con
atto di citazione ritualmente notificato la società Impresa B. & C.
S.p.A. conveniva in giudizio il
Comune di **, esponendo: - di
aver ottenuto, a seguito di licitazione privata, in data 22.8.1986 dal Comune
di ** l’appalto dei lavori di recupero edilizio di Palazzo **, sito in **, I
lotto, per un importo di £.2.515.569.851, al netto del ribasso d'asta offerto
del 16,68%; - che
il contratto era nullo per indeterminatezza dell’oggetto concernente la
prestazione principale a carico dell’appaltatore, con contestuale necessità
di rideterminazione, anche ai sensi dell’art. 1657 c.c., del congruo
corrispettivo spettante alla B. per l’avvenuta esecuzione di fatto delle
opere richieste; - che
questo corrispettivo, tenuto conto da un lato delle tariffe all’epoca in vigore
per la tipologia e quantità delle opere eseguite e dall’altro considerata
l’incidenza dei maggiori oneri sopportati dall’impresa, doveva quantificarsi
in £.10.000.000.000, con conseguente domanda di condanna del Comune convenuto
al pagamento del residuo ammontare al netto di quanto già liquidato; - che
in via subordinata doveva accertarsi l’ammissibilità ed il fondamento delle
diverse e concorrenti richieste a suo tempo prospettate nelle 101 apposite
riserve, riportate in 83 specifici capi di domanda, con conseguente domanda
di condanna del Comune convenuto al pagamento della relativa somma
complessiva di £.4.448.312.197, oltre interessi di mora, rivalutazione
monetaria e/o ulteriore accessorio dovuto sino al saldo. Si
costituiva tempestivamente in giudizio il Comune di **, chiedendo nel merito il rigetto delle domande
attrici, infondate in fatto e in diritto e chiedendo in via riconvenzionale
la condanna della società attrice al pagamento dell’importo di £.342.119.585,
corrispondente al credito del Comune nei confronti dell’impresa, tenuto conto
di un limitato accoglimento delle riserve presentate, della penale dovuta per ritardata
ultimazione delle opere, degli oneri di esecuzione d’ufficio di opere non
completate, dei danni provocati
e dell’imperfetta esecuzione di opere previste dal forfait, oltre
all’ulteriore danno derivante dalla mancata utilizzazione degli alloggi, non
assorbito nella penale per il ritardo. La
causa veniva istruita mediante copiose allegazioni documentali e
l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio- protrattasi per anni e
anni - volta ad accertare la
sussistenza delle circostanze dedotte dall’attrice circa la corrispondenza
tra il progetto del lavoro appaltato e le opere di fatto eseguite e circa la
congruità delle riserve iscritte dall’appaltatrice sul registro di
contabilità. Sulle
conclusioni come riportate in epigrafe precisate all’udienza del 1.2.2005, la
causa veniva trattenuta per la
decisione alla successiva udienza del 25.10.2005. MOTIVI DELLA DECISIONE L’istruzione
probatoria svolta consente di valutare fondata la domanda di nullità del
contratto per indeterminatezza dell’oggetto. Deve
preliminarmente osservarsi che nel contratto per cui è causa il corrispettivo
dovuto all’impresa appaltatrice è stato convenuto a forfait. Ciò doveva comportare, con riguardo
all’oggetto del negozio, che le opere da eseguire avrebbero dovuto essere
dettagliatamente descritte,con maggior rigore rispetto all’ipotesi di
un’opera a misura, e questo per consentire alle parti un’esatta
individuazione delle qualità e quantità dei lavori da svolgere. Si
osservi che l’appaltatrice si
impegnava a realizzare un’opera per una corrispettivo economico rigido, non
avendo la possibilità di richiedere il compenso per eventuali lavori che non
fossero stati inseriti nel prezzo complessivo prefissato. Nell’appalto a
corpo l’appaltatore sopporta il rischio delle quantità atteso che il prezzo è
determinato in una misura fissa ed invariabile riferita all’opera considerata
globalmente e per questo il progetto deve presentare tutte le caratteristiche
dell’immediata realizzabilità (C. Stato 7.3.2001 n. 149). In
particolare, come osservato dal CTU nominato ing. Tommaso Ferrante nelle sue
relazioni in atti, le cui conclusioni in quanto adeguatamente motivate e
prive di vizi logici possono essere condivise, il progetto di un’opera a
forfait deve comprendere i seguenti elaborati: 1) capitolato speciale
d’appalto; 2) descrizione particolareggiata dell’opera; 3) elenco prezzi con
descrizione particolareggiata di ogni fornitura; 4) tavole e disegni
comprendenti piante, alzati e particolari costruttivi. Ognuno
di questi elaborati è interdipendente, non essendo sufficiente una puntuale
descrizione delle opere da eseguirsi in assenza di tavole di disegno contenenti
l’esatta indicazione di come queste opere sono da realizzarsi e di tutti i
luoghi e le posizioni in cui i lavori vanno compiuti. Solo
se al contratto è allegato un progetto esecutivo definitivo completo di tutti
gli elaborati necessari, l’impresa è nelle condizioni di poter determinare e
offrire un importo a “forfait”. Nella
prima consulenza tecnica espletata dall’ing. Tommaso Ferrante, depositata il
20.7.1998, nonché nell’allegato 6° alla consulenza depositata il 4.8.2004, il
consulente afferma che, nella
specie, mentre nel Capitolato Speciale d’Appalto, la descrizione
particolareggiata delle opere e la descrizione dei prezzi unitari dell’Elenco
prezzi possono ritenersi sufficientemente completi, le tavole disegni
relative ai “particolari costruttivi” sono carenti ed insufficienti e le
tavole di disegno delle piante e sezioni sono troppo generiche e mancanti
delle quote e misure. Egli rileva anche la mancanza dei particolari di
costruzione e decorazione esterna ed interna, nonché la indispensabile
coloritura tanto sulle piante che sulle sezioni delle parti da demolire (in tinta gialla) e da realizzare a
nuovo (in tinta rossa). Tenuto poi conto che il forfait doveva ricomprendere
“..opere di sottofondazione, fondazione,…” era necessario venisse fornito
l’elaborato riportante la sezione del suolo con indicati l’altezza ed il tipo
dei vari strati del terreno ed allegate prove penetro metriche in numero tale
e sufficiente per conoscere la reale portanza del terreno di fondazione. Analoghe
considerazioni sono svolte dal CTU con riguardo alla perizia suppletiva e di
variante, ove sia la relazione ai nuovi prezzi che le tavole disegno sono da
ritenere generiche ed insufficienti per il tipo di appalto esperito. Ciò ha anche comportato, secondo il CTU,
che la ditta si è trovata a realizzare molte opere (32 sono individuate nella
perizia del 20.7.1998 a pag. 9 e 10) che non erano state previste nella fase
progettuale in quanto non desumibili dai disegni consegnati in sede di
offerta. Senz’altro
è vero che, trattandosi di un imponente restauro di un edificio preesistente,
alcune imprecisioni progettuali avrebbero potuto ricollegarsi ad emergenze
sopravvenute nel corso dei lavori, ma la quantità e qualità delle carenze
riscontrate negli elaborati tecnici allegati al contratto - e considerati
parte integrante dello stesso con riguardo proprio alla determinazione del
suo oggetto - , porta a ritenere che geneticamente la stipulazione fosse
eccessivamente lacunosa, non consentendo la determinazione dell’effettivo
contenuto dei lavori e delle opere da eseguirsi in concreto. La
normativa di riferimento in tema di progetti di opere pubbliche, applicabile
alla fattispecie in esame, in considerazione del generico richiamo effettuato
in chiusura all’art. 8 del Capitolato Speciale d’appalto allegato al
contratto), è il D.M. 29.5.1895, che all’art. 23 prescrive: “Trattandosi
di nuovi fabbricati, il progetto dovrà inoltre comprendere i seguenti
disegni: 1) la
pianta di ogni pian del fabbricato colla indicazione precisa della
destinazione di ciascun ambiente; 2) i
prospetti esterni; 3) gli
spaccati occorrenti a far conoscere esattamente l’intera disposizione del
fabbricato e delle scale destinate a dar accesso ai vari piani; 4) la
sezione del suolo nella quale, con tratteggi speciali o con tinte
convenzionali, saranno indicate le qualità e l’altezza dei vari strati del
terreno che danno garanzia della stabilità della fondazione; 5) tutti
i particolari di costruzione e decorazione esterna ed interna. …Se il progetto concerne il restauro e
l’adattamento di un fabbricato si dovranno indicare esattamente tanto sulle
piante che sugli spaccati, con tinta gialla le parti da demolire e con tinta
rossa quelle da farsi a nuovo…”. Si
osservi che nel caso in esame, scorrendo l’elencazione delle carenze
progettuali riportata da CTU, si riscontrano diverse delle prescrizioni
essenziali evidenziate nella normativa sopra riportata, quali la mancanza dei
particolari di costruzione e decorazione esterna ed interna (decorazioni
tecniche:capitelli, gronde, profili, riquadrature..), l’individuazione
mediante diversa coloritura - tanto sulle piante che sulle sezioni - delle
parti da demolire e da realizzare ex novo, la sezione del suolo con
indicazione dell’altezza e del tipo dei vari strati del terreno. A riscontro delle valutazioni espresse
si possono vagliare le 101 riserve iscritte dall’impresa nei Registri di
Contabilità ed esaminate in maniera puntuale dal consulente tecnico nominato
nell’Allegato 2° all’elaborato depositato il 4.8.2004. Molte di esse non
riguardano varianti imposte nel corso dei lavori o maggiori difficoltà
esecutive riscontrate ma piuttosto opere necessariamente da eseguirsi e non
previste nei documenti contrattuali (v. riserve 2, 3, 4, 7, 17, 18 (v. in
particolare pag. 97 e 98 dell’Allegato 2° menzionato), 26, 27, 34, 51, 52,
70, 40, 60, 77 (v. in particolare pag. 248 e 249 dell’Allegato 2°), 55, 79, 86 (v. in particolare pag.
284 dell’Allegato 2°), 87, 89, 90, 99). E’
pertanto evidente che le carenze degli allegati tecnico-progettuali hanno
comportato una indeterminatezza dei lavori da eseguirsi, esponendo l’impresa
appaltatrice all’esecuzione di opere non prevedibili dal testo contrattuale. Per
le considerazioni sino ad ora svolte, in accoglimento della domanda
principale proposta dall’Impresa B. & C. S.p.A., deve essere dichiarata
la nullità del contratto di appalto stipulato tra le parti per
indeterminatezza dell’oggetto, a mente del disposto dell’art. 1418 c.c.. Non
può condividersi la tesi, peraltro avanzata da parte attrice solo in sede di
memoria di replica, per cui si
tratterebbe di nullità parziale, posto che - sia in astratto che in concreto
- l’oggetto del contratto è uno dei requisiti essenziali del negozio e non
può certo ritenersi una clausola in assenza della quale perdura l’utilità del
contratto per le parti. Peraltro
la determinazione del prezzo dell’appalto ex novo richiesta ai sensi
dell’art. 1657 c.c. presuppone un contratto valido sussistente tra le parti e
non può certamente effettuarsi in presenza di un contratto nullo. La norma
invocata trova applicazione per le ipotesi in cui il negozio presenti i
requisiti di forma e di sostanza previsti dalla legge e risulti carente
unicamente della determinazione del corrispettivo. Né
può affermarsi che le parti abbiano per facta concludentia concluso ed
eseguito un contratto d’appalto diverso da quello sino ad ora descritto,
posto che i contratti d’appalto conclusi con gli enti pubblici devono – per
giurisprudenza consolidata - necessariamente stipularsi per iscritto (Cass.
15.3.2004 n. 5234, Cass. 6.12.2001 n. 15.488, C. Stato 24.9.2003 n. 5444), e
questo, a pena di nullità, rispondendo tale requisito all’esigenza di
identificare con precisione il contenuto negoziale e di rendere possibili i
controlli previsti (Cass. 8.4.1998 n. 3662). Alla
nullità del contratto consegue la definitiva inidoneità dell’atto a produrre
gli effetti suoi propri, con la conseguenza che nessuna delle parti negoziali può agire per l’adempimento o per
l’inadempimento del contratto. Viceversa
ben avrebbe potuto l’attore accompagnare l’azione di nullità ad una domanda di risarcimento dei danni
o di condanna alla restituzione dell’attribuzione patrimoniale, o del valore
ad essa corrispondente, con azione di ripetizione dell’indebito oggettivo
prevista dall’art. 2033 c.c., ma non avendo svolto specifiche richieste in
merito nessuna statuizione sul punto risulta consentita. Anche
la domanda riconvenzionale svolta dal Comune di ** deve essere rigettata, trovando il proprio
fondamento nel regolamento negoziale di cui è stata accertata la nullità. Attesa la parziale soccombenza
reciproca le spese di lite sostenute dalle parti devono essere interamente
compensate tra le stesse. Le
spese relative alle consulenze tecniche espletate nel corso del giudizio sono
definitivamente poste a carico al 50% alle parti. P.Q.M. Il Tribunale, in persona del giudice dott.
Laura De Simone, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed
eccezione disattesa, così giudica: dichiara
la nullità del contratto perfezionato tra il Comune di ** e l’Impresa B.
& C. S.p.A. con il verbale di licitazione privata in data 22.8.1986
(registrato all’Ufficio del Registro di ** in data 9.9.1986 n. 3064) per
indeterminatezza dell’oggetto; rigetta
ogni altra domanda; compensa
tra le parti le spese processuali; pone definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna le spese relative alle consulenze tecniche espletate nel corso del giudizio. |