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Tribunale di Reggio Emilia – G. Des. Dr.
Stefano Scati – 13 gennaio 2006.
Nuovo diritto societario –
Trasformazione di società di persone in società di capitali – Applicazione
dell’art. 2500 ter c.c. a società costituite prima della riforma del diritto
societario – Esclusione.
Trasformazione di società di persone in
società di capitali – Ricorso ex art. 700 c.p.c. – Periculum in mora –
Sussistenza.
In ossequio al principio
dell’irretroattività della legge di cui all’art. 11 delle preleggi ed in
assenza di contraria disposizione di legge, l’art. 2500 ter c.c. - che
consente la trasformazione delle società di persone in società di capitali
con la semplice maggioranza delle quote anziché all’unanimità secondo quanto
prevede l’art. 2252 c.c. - è applicabile esclusivamente alle società
costituite dopo l’entrata in vigore della riforma del diritto societario.
Sono ravvisabili periculum in mora e fumus
boni iuris a fondamento di un ricorso ex art. 700 c.p.c. volto ad
impedire la trasformazione di una società di persone in società di capitali
in assenza dei requisiti di legge.
Il giudice designato, a scioglimento della riserva
OSSERVA
C. M., unico socio accomandatario della “F.illi C. di C. O., M.
& C. s.a.s.”, nonché i soci accomandanti C. S. e Co. Anna, titolari di
una partecipazione complessivamente pari al 38,93% hanno chiesto, a mezzo di
ricorso ex art. 700 c.p.c., di inibire agli altri soci di procedere a
maggioranza ex art. 2500 ter c.c. alla trasformazione della società da s.a.s.
a s.r.l.
Tale trasformazione dovrebbe avvenire tuttora all’unanimità in
considerazione della volontà espressa in tal senso dai soci in epoca
anteriore alla entrata in vigore della riforma del diritto societario.
A sostegno di tale assunto i ricorrenti hanno dedotto:
1) che l’art. 13 dello statuto sociale, introdotto ex novo con
l’atto di “adozione di nuovi patti sociali” del 21 aprile 1997, prevede che
“per tutto quanto non previsto si fa riferimento alle norme vigenti in
materia di società in accomandita semplice” e richiama quindi per implicito
il disposto di cui all’art. 2252 c.c. secondo cui, salvo diversa pattuizione,
il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti
i soci;
2) che gli artt. 9 e 10 dello statuto, in deroga alla regola posta
dall’art. 2322 c.c., stabiliscono l’assoluta intrasferibilità per atto fra
vivi delle quote (anche quelle degli accomandanti) senza il preventivo
consenso di tutti i soci e subordinano il subentro degli eredi del socio
accomandante al consenso dei soci superstiti;
3) che la volontà che qualsiasi modifica dello statuto e
dell’assetto della società potesse avvenire solo con il consenso di tutti i
soci era quindi chiaramente espressa dalle norme statutarie ed era, del
resto, logica conseguenza del fatto che la società era composta da due nuclei
familiari fra di loro parenti che vivevano della e nella società ove erano
stati conferiti parte dei loro beni, comprese le abitazioni.
Ciò posto il giudicante osserva quanto segue
Occorre premettere che la norma di cui all’art. 2500 ter c.c. è
indubbiamente di natura sostanziale e a carattere innovativo. Ne consegue
che, ai sensi dell’art. 11 delle preleggi al codice civile, la norma stessa
non ha efficacia retroattiva in mancanza di una espressa previsione in senso
contrario.
Vero è che secondo il costante orientamento della Corte di
legittimità ed alcune pronunce della stessa Corte Costituzionale le norme
aventi carattere innovativo si applicano comunque ai diritti e alle
obbligazioni che nascano successivamente all’entrata delle norme stesse.
È altrettanto vero, peraltro, che l’applicabilità dell’art. 2500 ter
c.c. alle società costituite antecedentemente alla riforma avrebbe come
effetto quello di modificare le componenti essenziali della società in
evidente contrasto con l’interesse del singolo socio a che siano mantenute
inalterate le basi organizzative, sia soggettive che oggettive,
originariamente convenute. E proprio perché si incide sulla originaria
regolamentazione del rapporto relativa alla stessa organizzazione dell’ente
-che deve ritenersi ormai cristallizzata all’atto della costituzione del
rapporto stesso- il ritenere applicabile l’art. 2500 ter c.c. alle società
già costituite significherebbe necessariamente attribuire a detta norma
quell’efficacia retroattiva che non è consentita dall’art. 11 delle preleggi.
E d’altronde la stessa previsione di “una diversa disposizione del
contratto sociale” (che impedirebbe la trasformazione a maggioranza) conferma
che la norma non può che ritenersi applicabile alle società costituite successivamente
alla sua entrata in vigore. Nelle società costituite prima della riforma,
infatti, non poteva nemmeno astrattamente prevedersi tale “diversa
disposizione del contratto sociale” (e cioè la necessità del consenso di
tutti i soci per la trasformazione) posto che nella previgente disciplina la
trasformazione, quale modifica dell’atto costitutivo, doveva avvenire con il
consenso di tutti i soci fatta salva una diversa volontà (art. 2252 c.c.).
Né il riconoscimento della facoltà di recesso compensa il diritto
del socio a veder mantenute inalterate le basi organizzative della società
quali volute originariamente. Tanto più che non è raro il caso che, come
nella specie, il socio che si oppone alla trasformazione riveste la qualità
di accomandatario e quindi di amministratore della società.
Deve pertanto concludersi, alla luce delle precedenti
considerazioni, che l’art. 2500 ter c.c. trova applicazione solo per le
società costituite in epoca successiva alla entrata in vigore della riforma
societaria. Né l’irretroattività di tale norma contrasta con il principio
della legge delega 366/01 di “introdurre disposizioni dirette a semplificare
e favorire la trasformazione di società di persone in società di capitale” il
quale non può che riferirsi alle società costituite in epoca successiva.
Sussiste pertanto, a prescindere dalle diverse ragioni esposte dai
ricorrenti anche mediante il richiamo ad un precedente di merito (cfr.
Tribunale Milano 8 luglio 2005) reso in analoga fattispecie, il fumus boni
iuris della domanda cautelare.
Quanto al periculum in mora, deve rilevarsi che una volta operata la
trasformazione ed eseguita la pubblicità presso il registro delle imprese non
può essere più pronunciata l’invalidità dell’atto di trasformazione ed il
soggetto che si è opposto a tale operazione ha solo la facoltà di richiedere
il risarcimento del danno (cfr. art. 2500 bis c.c.).
Il provvedimento inibitorio è pertanto l’unico strumento per
impedire che i ricorrenti subiscano l’irreparabile pregiudizio di veder
trasformata la forma della società in difetto dei requisiti di legge.
In accoglimento del ricorso deve essere quindi inibito ai resistenti
di procedere a maggioranza alla trasformazione della società.
La novità e controvertibilità della questione trattata consentono di
dichiarare l’integrale compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Visti gli artt. 669 ter
1° comma, 669 sexies 2° comma
e 700 c.p.c. conferma il decreto emesso inaudita altera parte l’8 novembre
2005 e, per l’effetto, inibisce a Carla Cocchi, Massimo C., Maria C. e
Claudio Galantini di procedere a maggioranza alla trasformazione della
società “F.lli C. di C. O., M. & C. s.a.s.- in società a responsabilità
limitata.
Dichiara l’integrale compensazione delle spese processuali
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