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Doveri informativi dell’intermediario, adeguatezza
dell’operazione, casi
Tribunale di Roma, Sez. IX Civ. – G.U. Dr.
Paolo Costa – 3 dicembre 2005.
Segnalazione dell’Avv. Federica Nicolini
Intermediazione
finanziaria – Acquisto di obbligazioni Cirio – Adeguatezza dell’operazione –
Sussistenza.
Deve
ritenersi adeguata l’operazione di acquisto di obbligazioni Cirio (nella
specie Cirio Fin 8% DC05) qualora l’incidenza della stessa non sia superiore
al 5% degli investimenti complessivi anche in titoli azionari operati dei
clienti e questi abbiano scelto e dichiarato un profilo di rischio elevato
finalizzato all’ottenimento della massima redditività.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
Sent. N. 26173/2005
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Assumevano gli attori di essere titolari di un conto di deposito
presso l'istituto bancario convenuto e che quest'ultimo, senza alcuna loro
autorizzazione, aveva inserito nel portafoglio titoli obbligazioni Cirio
denominate "Cirio Fin 8% DC05 Eur" per un controvalore d'acquisto
di €.49.000,00 ciascuno. Tale operazione, oltre a non essere mai stata
richiesta nemmeno era stata ratificata dai medesimi; inoltre
non era mai stato fornito alcun documento sui contenuti ed i rischi connessi
a tale tipo di investimento. Gli stessi venivano a conoscenza dell'operazione
solo in data 3.01.03 allorché la banca aveva comunicato l'infruttuosità della
relativa cedola a causa dell'inadempimento dell'emittente tali obbligazioni.
Chieste, anche tramite il proprio legale: le dovute spiegazioni di tale
operazione, oltre alla necessaria documentazione che non era stata consegnata
all'epoca dell'acquisto, ottenevano solo risposte elusive da parte della
banca, che solo successivamente e dopo reiterate richieste aveva finalmente
fornito parte della documentazione richiesta. Da questa
emergeva che i moduli usati dalla banca recavano la data del 5.12.2000 e gli
stessi risultavano privi degli elementi necessari alla
validità dell'operazione. Ciò induceva gli stessi a presentare denunzia penale per le gravi responsabilità
dell'istituto convenuto, giacché risultava, oltre tutto, il vero motivo che
aveva determinato tale operazione ossia di un piano dì ristrutturazione da
parte degli advisor del debito Cirio giacché le società del corrispondente
gruppo versavano in una disastrosa situazione
finanziaria e patrimoniale, nota agli istituti di credito al momento
dell'emissione di dette obbligazioni. In particolare, deduceva che le società
del gruppo Cirio avevano maturato un debito elevatissimo verso il sistema
bancario e che per tale motivo avevano tatto ricorso a forme di finanziamento
sempre più frequenti, sino all'emissione di titoli obbligazioni per oltre
1.000 di euro, che per ragioni di impedimenti normativi del mercato interno,
dovuto al forte indebitamento del gruppo, era stato collocato presso la borsa
di Lussemburgo e destinato agli investitori professionali, tra cui anche gli istituti
di credito, in modo da eludere il vincolo di mercato operante in Italia.
A seguito di tale collocamento obbligazionario, molti istituti di
credito procedevano a trasferire il debito Cirio sui propri clienti anche
piccoli risparmiatori privati, e ciò in contrasto con quanto indicato dallo
stesso collegio sindacale del gruppo Cirio a proposito della destinazione del
finanziamento agli investitori istituzionali ed alla preclusione della
vendita retail. Tale sistema aveva permesso ai vari istituti di
credito partecipi di tale complessa operazione di trasferire il debito di
tale gruppo mediante la collocazione delle obbligazioni sui piccoli
investitori. A tale attività speculativa e traslativa del debito Cirio aveva
preso parte anche l'istituto creditizio convenuto, che infatti aveva
trasferito sui propri clienti, semplici risparmiatori, detti titoli lucrando
anche le commissioni per la rivendita degli stessi. I titoli, che erano stati
emessi, in varie soluzioni all'evidente scopo di autofinanziare ogni
precedente emissione, a dicembre 2002 venivano dichiarati in default, giacché
la società emittente, messa in mora dallo stesso collocatore dei titoli, si
era resa inadempiente. Tale modo di operare aveva permesso di eludere le
prescrizioni normative dettate dal D.Lgs. 58/98, giacché tali titoli venivano
messi in circolazione senza alcun prospetto informativo mancando per essi
qualsiasi valutazione delle società di rating a ciò deputate proprio per
determinare il rischio dell'investimento. Pertanto, in buona sostanza, le
violazione commesse consisteva nell'aver collocato le obbligazioni Cirio sul
mercato italiano e ad investitori privati sapendo che ciò non era consentito,
nonché nell'aver occultato ai risparmiatori l'elevato livello di, rischio
insito in tale investimento in modo da trasferire su questi ultimi i titoli
che, viceversa, dovevano permanere; nel portafoglio della banca, come
specificato nello stesso prospetto informativo. Inoltre, in violazione
dell'art. 28 del citato teste normativo, non era stata acquisita dalla banca
alcuna informazione in ordine all'esperienza del cliente in materia di
investimenti mobiliari e sulla propensione al rischio assunta; ed in
violazione dell'art. 29 dello stesso testo, aveva compiuto operazioni non
adeguate al profilo finanziario e rischio posseduto dall'investitore, e ciò reso
ancor più grave dal fatto di essere stata edotta, la banca,
dell'illegittimità dell'investimento. Relativamente al danno subito,
deducevano gli attori che oltre al valore pecuniario dell'investimento, pari ad €.
49.000,00 per ognuno di essi, si era prodotto anche il danno per il
turbamento della serenità familiare derivato dalle notizie che pervenivano
dai mezzi di comunicazione di massa sullo stato ed andamento di detti titoli.
Tale tipologia di danno risarcibile, come riconosciuto anche dalla Corte di cassazione,
riguardava infatti l'angoscia e la paura derivata da tali eventi, ed era
suscettibile di produrre un danno esistenziale; ossia un danno non
patrimoniale comunque effetto negativo diretto della condotta illecita lesiva
di situazioni soggettive. A tale titolo, chiedevano pertanto il risarcimento
di €. 250.000,00 in favore di ognuno di essi, ovvero la diversa somma
accertata in giudizio.
Si costituiva il Credito Emiliano s.p.a. contestando la domanda
attrice e chiedendone il rigetto. Deduceva, infatti, un totale travisamento
dei fatti da parte attrice, oltre che una totale inconsistenza delle
argomentazioni giuridiche poste a base della domanda risarcitoria. In
particolare non rispondeva al vero che i titoli fossero stati inseriti nel
portafoglio senza alcuna autorizzazione o ratifica dei clienti, in quanto,
viceversa, gli stessi venivano acquistati in esecuzione del rapporto di
deposito titoli in amministrazione in relazione a specifici ordini scritti
del cliente, a fronte dei quali essa esponente non poteva omettere di
dare esecuzione agli stessi, pena la responsabilità per i
danni eventualmente subiti dal cliente. Nel caso di specie, inoltre, l'attore
B. aveva imposto che gli investimenti scelti dagli attori fossero comunicati
per telefono, non disponendo egli di tempo a sufficienza per recarsi presso
l'istituto essendo presidente e maggiore azionista della *** s.p.a. Gli
ordini così impartiti venivano confermati via fax dalla banca con il
riepilogo degli ordini eseguiti, dopo che gli attori provvedevano a
sottoscrivere l'elenco e solo una volta sottoscritti essa esponente
provvedeva alla loro esecuzione. Quanto al trasferimento sui clienti
investitori del rischio dal Gruppo Cirio deduceva che nel febbraio 2001 non
esisteva alcun rischio di questo tipo, ed i crediti di essa esponente verso
detto gruppo non erano stati mai trasferiti su
deduceva che nel febbraio 2001 non esisteva alcun rischio di questo tipo, ed
i crediti di essa esponente verso detto gruppo non erano stati mai trasferiti
su era estranea alla vicenda e comunque non era stata nemmeno citata nel
presente giudizio, inoltre la stessa aveva venduto tali titoli esclusivamente
ad investitori istituzionali, quindi perfettamente in osservanza del
prospetto informativo citato dagli attori. Peraltro, tale prospetto
contemplava due aspetti irrilevanti nella specie, ossia: le sole obbligazioni
degli enti collocatori e non anche quelle degli investitori istituzionali,
che a loro volta potevano vendere i titoli ai propri clienti nei limiti
stabiliti dalle legislazioni interne; gli obblighi dettati dall'art. 94 del
D.Lgs. 58/98 per la sollecitazione del pubblico risparmio, non ricorrente nel
caso degli attori in quanto gli stessi ne avevano fatto esplicita richiesta,
pertanto la vendita in contestazione doveva ritenersi perfettamente lecita.
In relazione alla mancata predisposizione del
prospetto informativo, eccepiva che tale obbligo nasceva solo in caso di
operazioni di sollecitazione al pubblico risparmio mentre nel caso di specie,
essa esponente, non aveva posto in essere alcuna condotta di tal genere,
dunque non poteva essere destinataria di un siffatto addebito, essendosi
limitata a compiere semplici operazioni individuali su espressa richiesta del
cliente. Relativamente alla dedotta conoscenza delle condizioni di dissesto
del gruppo Cirio da parte di essa convenuta, al febbraio 2001, deduceva la
totale mancanza di prova di tale affermazione, ed inoltre a tale epoca
l'andamento economico del gruppo per un verso non incideva sulla consistenza
patrimoniale dello stesso, come risultava dai bilanci approvati e certificati
da società terze specializzate; per altro verso gli esperti del settore
esprimevano piena tranquillità sulla solvibilità
del gruppo. Contestava, ancora, l'assenza di qualsiasi
nesso di causalità tra l'acquisto dei titoli in argomento e il danno lamentato,
giacché nei due anni circa intercorsi tra l'acquisto dei titoli (febbraio 01)
ed il loro default (dicembre
02) gli stessi ben avrebbero potuto rivenderli in ogni momento, avendo scelto
di gestire direttamente il patrimonio. Per altro verso, aggiungeva che il B.
era persona ben esperta in materia di negoziazioni finanziarie, ed aveva
impiegato ingenti somme in tale direzione, provvedendo anche alla gestione
del patrimonio intestato alla di lui moglie, sicché la situazione reale si
presentava ben diversa da quella viceversa prospettata con l'atto di
citazione. Lo stesso, infatti, aveva investiti circa quattro miliardi di lire
in titoli ed in quanto presidente e azionista di riferimento della ** s.p.a.,
operante proprio nel settore della valutazione del rischio, era
perfettamente capace di valutare il rischio connesso alle singole operazioni
mobiliari realizzate. Peraltro, nel caso di specie la quota riservata ai
titoli Cirio era di appena il 5% del patrimonio di quattro miliardi
investito.
Acquisiti i documenti, la causa era trattenuta in decisione
all'udienza del 2.11.05 a seguito della discussione orale richiesta dai
procuratori delle parti all'udienza di precisazione delle conclusioni, con
concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice è infondata e va integralmente rigettata.
Nessuna inadempienza negoziale o violazione
di legge appare, infatti, ravvisabile nella condotta della banca convenuta in
ordine al danno lamentato dagli odierni attori in conseguenza
dell'investimento finanziario in obbligazioni Cirio.
Va anzitutto rilevato come dalla documentazione
prodotta dalla convenuta risulti totalmente smentita l'affermazione degli attori
di non aver mai richiesto, ordinato o ratificato l'acquisto dei citati
titoli, dato che emerge, al contrario, la piena consapevolezza dei medesimi
di detta operazione d'acquisto. E' sufficiente esaminare le comunicazioni
scritte intercorse tra i medesimi ed il funzionario della banca (M.) per
rendersi conto che prima dell'acquisto delle obbligazioni Cirio gli stessi
sono stati edotti dell'investimento in questione, unitamente all'investimento
complessivo in titoli per circa quattro miliari di lire, e che il pacchetto
di investimento proposto agli stessi, e che appunto comprendeva espressamente
le obbligazioni Cirio, è stato debitamente sottoscritto dai predetti e
inviato alla banca (cfr. doc. da 1 a 3 conv.).
Peraltro, tale conferma scritta veniva preceduta da colloqui
telefonici tra gli stessi soggetti, come sostenuto dalla banca e non
contestato dagli attori.
A questo stesso riguardo, la convenuta, infatti, ha precisato che il
B. aveva chiesto ed ottenuto dalla banca di poter operare sui titoli per via
telefonica senza presentarsi nei locali dell'istituto in quanto
particolarmente impegnato essendo egli presidente di un'importante società
(la ** s.p.a.), sicché anche nel caso in questione l'ordine era stato
impartito per telefono e poi confermato via fax con sottoscrizione del
prospetto contenente i vari titoli oggetto dell'investimento complessivo
compiuto (cfr. doc. 3). In relazione a tale affermazione della banca nulla è
stato obiettato o contestato dagli attori, sicché tale ammissione dei diretti
interessati insieme alla documentazione probatoria sopra detta
rendono pacificamente accertato l'ordine di acquisto delle obbligazioni Cirio
in questione da parte degli attori.
A tale fondamentale elemento che sconfessa l'affermazione di non
aver mai chiesto l'acquisto dei titoli, si aggiunte, in
ogni caso, la ratifica implicita dell'operazione da parte degli
attori ai sensi dell'art. 1399 c.c. Questi, infatti, hanno
detenuto le obbligazioni Cirio per circa due anni nel proprio portafoglio, ossia
dal febbraio 2001 al gennaio 2003; senza mai contestare alcunché
e ritraendo in tale arco di tempo i rendimene forniti dal titolo
obbligazionario, a fronte delle numerose e periodiche comunicazioni
della banca dalle quali risultava a tutta evidenza il possesso dei titoli
Cirio.
Tale comportamento è dunque palesemente esaustivo della volontà
degli odierni attori di accettare nel proprio portafoglio detti titoli,
sicché anche se non vi fosse stato, come invece è avvenuto, l'ordine
specifico di acquisto da parte degli stessi l'operazione
sarebbe comunque valida attesa la incontestabile ratificata intervenuta.
Ciò dimostra l'inconsistenza dell'assunto attoreo di aver rilevato
l'esistenza dei titoli, nei loro portafogli, solo nel gennaio 2003, allorché
avevano ricevuto la comunicazione della banca del mancato pagamento delle
cedole scadute nel dicembre 2002 a causa dell'inadempimento della società
emittente le obbligazioni.
Infatti, per un verso, dalla copiosa documentazione prodotta dalla
banca emerge, come detto, il periodico invio degli estratti conto e dei
rendiconti sui conti correnti e conti di deposito titoli, dall'esame dei
quali si rileva agevolmente l'esistenza delle obbligazioni Cirio, per altro
verso, la tesi risulta oltremodo sconfessata dall'entità degli investimenti
compiuti dagli attori (circa quattro miliardi di lire) e dalle
specifiche qualità personali del B., in quanto componente del C.d.A. della **
.s.p.a. (cfr. doc. da 4 a 17 banca).
In altri termini, non può essere creduta l'assenza
anche di semplici verifiche superficiali da parte degli attori sui
rispettivi conti bancari e quindi dell'esistenza dei titoli in
parola per circa due anni senza alcuna presa di posizione
negativa verso la banca sul presupposto che, come dagli stessi affermato,
nessuna autorizzazione o ratificata vi era stata per l'acquisto dei medesimi
prodotti finanziari.
Le deduzioni svolte e i riscontri documentali indicati, rendono
quindi totalmente ragione alla tesi della banca convenuta, ossia di aver
proceduto all'acquisto dei titoli in parola su espressa disposizione dei
coniugi B.-M..
Va osservato, in proposito, che in apporto in essere con la banca
era di semplice custodia titoli e non di gestione degli investimenti (cfr.
doc. 28 e 29 banca), di talché le operazioni sui prodotti finanziati venivano
eseguite su esplicito ordine del cliente e non sulla base di decisioni
discrezionali della banca, come avviene nel caso di gestione titoli affidata
alla stessa, sicché coerentemente con tale tipo di rapporto la banca ha agito
sulla base dell'ordine che i clienti le hanno impartito nel corso del
rapporto.
Peraltro, come accennato, si è
trattato di un rapporto relativo a cospicui investimenti mobiliari (circa
quattro miliardi di lire, cfr. doc. da 22 a 27 banca) sul quale sono
intervenuti vari ordini di vendita ed acquisto da parte degli stessi clienti
ed odierni attori; ordini che evidentemente sono stati eseguiti correttamente
dalla banca, come può evincersi dall'assenza di contestazioni sugli altri
investimenti effettuati dagli attori. Sicché non è dato comprendere per quale
oscuro motivo la banca avrebbe dovuto, limitatamente alle obbligazioni Cirio,
operare all'insaputa dei clienti e senza un loro ordine per inserire nel loro
portafoglio tali titoli.
Una tale condotta avrebbe dovuto coerentemente determinare anche una
prosecuzione dell'attività simulatoria da parte della stessa e non invece,
come ha fatto, evidenziare ordinariamente in tutte le comunicazioni
l'esistenza dei titoli nel portafogli degli interessati, ma ignari
dell'operazione irregolare della banca.
Ciò non aveva alcun senso logico.
Peraltro, la stessa tesi attorea sull'esistenza di un interesse
della banca a far deflettere il rischio di insolvenza del gruppo Cirio sugli
investitori individuali, atteso l'elevato indebitamento dello stesso gruppo
verso il ceto bancario, appare nel caso in questione ugualmente privo di
senso, giacché se anche fosse dimostrata, il che non è, come si dirà
appresso, l'esistenza di un sfatto illecito interesse della banca ancor più
sarebbe dovuta essere celata la condotta della stessa nell'inserire i titoli
Cirio nel portafoglio dei clienti, e non darne continua comunicazione.
Né può seriamente sostenersi la consapevolezza ab origine della banca
convenuta dell'esistenza di programma criminoso di terzi per scaricare sugli
investitori individuali il grande debito avuto dal gruppo Cirio verso le
banche. Infatti, per un verso va subito rilevato che in tal senso non esiste
agli atti di causa la benché minima prova di tale partecipazione della banca
ad un illecito di tal fatta. Per altro verso, lo stesso illecito dedotto
dagli attori, pur avendo occupato le cronache nazionali giudiziarie e non,
non ha in questa sede ricevuto alcun riscontro probatorio in ordine alla sua
sussistenza obbiettiva e sull'incidenza concreta avuta per il caso che qui
interessa. Inoltre, l'arco di tempo compreso tra il dedotto inserimento dei
titoli nel portafoglio degli odierni attori (febbraio 01) e la scoperta del default (dicembre
02-gennaio 03) e tale da escludere ragionevolmente qualsiasi maliziosa
consapevolezza iniziale da parte della banca convenuta dell'insolvenza a cui
l'operazione su tali titoli andava incontro.
Dunque, anche sotto questo collegato profilo le doglianze e
contestazioni attoree si dimostrano prive di qualsiasi pregio.
Nello stesso alveo discorsivo va pure denegato ogni fondamento alla
pretesa violazione delle norme sulle operazioni di negoziazioni titoli
sostenuta dagli attori con riferimento all'obbligo di informazione gravante
sui soggetti abilitati, e sull'obbligo di una oculata gestione per garantire e tutelare costantemente gli investitori
non professionali in relazione al profilo di rischio dagli stessi adottato e
scelto.
Anche da questo punto di vista non sussiste alcuna violazione di
regole comportamentali da parte della banca convenuta.
Quanto al profilo di rischio scelto dagli attori, e quindi alla
coerenza e compatibilità dell'operazione sui titoli Cirio, risulta che gli
stessi hanno espressamente scelto un profilo di rischio elevato, come risulta
dalla documentazione prodotta dalla banca (cfr. doc.
21 banca) in cui è chiaramente evidenziata la scelta degli stessi di un
investimento con massima rischiosità finalizzati all'ottenimento di una
redditività massima, nonché specificata la pregressa esperienza in materia di
investimenti finanziari. Lo stesso riscontro può essere fatto in via
deduttiva dal complesso degli investimenti operati dai medesimi. Infatti, su
un patrimonio di circa quattro miliardi solo il cinque per cento è stato
investito in obbligazioni Cirio, ed il restante investimento è stato
destinato ugualmente a titoli obbligazionari ed azionari, quindi a prodotti
finanziari con rischio elevato e sopratutto coerente
con l'operazione che qui contestata.
Per ciò che concerne l'adeguata informazione va messo in luce il
fatto che la vendita di tali titoli è stata fatta in conto
proprio dalla banca e non mediante sollecitazione pubblica all'acquisto,
ragione per cui non era richiesta l'emissione e la consegna di un prospetto
informativo, giacché documento obbligatorio solo nelle ipotesi di
sollecitazione pubblica e non di transazione individuale o negoziazione di
titoli posseduti dal soggetto abilitato.
Nel caso di specie, peraltro, l'acquisto in discussione è stato
effettuato previa consegna del documento sui rischi generali degli
investimenti (cfr. doc. 30 banca) e dichiarazione degli attori di conoscenza
del conflitto di interessi della banca e di contestuale richiesta
dell'operazione anche in presenza di tale conflitto (cfr. doc. 3 citato).
Alla luce di tali risultanze documentali non sembra esservi dubbio
sulla regolarità dell'operazione oggi contestata dagli attori, ma di cui gli
stessi hanno avuto piena consapevolezza sin dall'origine e nel corso di circa
due anni di permanenza dei titoli nel loro portafoglio.
L'esito negativo dell'operazione, emerso come detto dopo due anni
circa, non può essere imputato in nessun modo alla odierna convenuta, in
quanto nessun inadempimento o violazione di legge è rilevabile nella condotta
operativa della stessa.
Le ragioni sopra illustrate rendono superfluo ogni ulteriore esame
della vicenda anche per ciò che concerne il danno richiesto dagli attori, il
quale certamente appare del tutto insensato per gli
aspetti del dedotto pregiudizio non patrimoniale subito, consideratoti
capitale investito dai medesimi, la perdita derivata dalle obbligazioni Cirio
e l'andamento complessivo degli investimenti fatti tramite la stessa banca,
che hanno prodotto un consistente guadagno nonostante il contestato default
Cirio. Sostenere, come fatto dagli attori., di aver subito un danno
esistenziale pari a € 250.000,00 in conseguenza di un'eventuale perdita di €.
49.000,00, su investimenti complessivi cospicui e che comunque producevano
guadagni per circa €. 38.000,00, risulta obiettivamente non credibile, unito
al fatto di non aver dedotto né provato alcunché a tale riguardo.
In conseguenza delle ragioni di rigetto della presente domanda, le
spese di lite vanno poste a totale carico della parte attrice, come da
liquidazione che segue in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, così provvede:
1. rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da B. G.
e M. M. F. nei confronti del Credito Emiliano s.p.a. con l'atto di citazione
notificato a quest'ultimo in data;
2. condanna B. G. e M. M. F., in solido tra loro, a rifondere
al Credito Emiliano s.p.a. le spese del presente giudizio che si
liquidano in complessivi €. 10.300,00, di cui E.
8.000,00 per onorari di avvocato, €. 2.300,00 per diritti e spese, oltre
spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
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