|
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez.
I Civ. – G.U. G. D’Onofrio – 5 febbraio 2006.
Segnalazione dell’Avv. Antonio Motti
Centrale rischi – Anatocismo – Erronea segnalazione di sofferenza – Periculum in mora – Sussistenza – Ricorso ex art. 700 c.p.c. – Ammissibilità.
Deve ritenersi oramai pacifica in giurisprudenza l’adottabilità del
ricorso ex art. 700 c.p.c. a fronte di una segnalazione illegittima
effettuata dall’istituto bancario alla centrale rischi, risultando tale
segnalazione potenzialmente idonea a pregiudicare in modo irreparabile la
posizione del soggetto segnalato. Qualora quest’ultimo sia un imprenditore,
il periculum in mora consiste nel
pericolo di danno causato dalla erronea segnalazione che mal si presta ad
essere oggetto di risarcimento per equivalente in quanto, per effetto della
segnalazione, la situazione patrimoniale dei soggetti potenzialmente censiti
in sofferenza potrebbe degenerare in senso negativo proprio in conseguenza
dell’erronea segnalazione, rimanendo il provvedimento d’urgenza l’unico rimedio
possibile ed idoneo a tutelare chi sia rimasto vittima di un’erronea
segnalazione dall’aggravamento del pregiudizio insito nel decorso del tempo
necessario per ottenere una decisione sul merito a cognizione piena.
(Nella specie, il ricorrente aveva agito al fine di ottenere la cancellazione
della segnalazione di sofferenza presso la centrale rischi deducendo che gran
parte della sua posizione debitoria era riconducibile alla illegittima
applicazione di interessi anatocistici).
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(omissis)
Il Giudice, visti gli atti osserva:
con
ricorso depositato in corso di causa la società P. & C. di P. C. in
accomandita semplice ha rilevato che la Banca Intesa, sebbene la ricorrente
avesse intentato azione legale al fine di eliminare gli illegittimi interessi
anatocistici in ordine all’apertura di credito ed al contratto di conto
corrente intrattenuto con l’istituto bancario convenuto, aveva inviato alla
Banca d’Italia la segnalazione del nominativo della società per il credito
dalla stessa vantato nei confronti dell’istante.
Ritenendo
si trattasse di condotta violatrice della correttezza e buona fede
contrattuale, in considerazione dell’intrapreso giudizio finalizzato proprio
all’accertamento dell’illegittimità del calcolo dell’anatocismo trimestrale,
concludeva perché il giudice adito provvedesse a disporre a carico della
resistente la cancellazione della segnalazione alla centrale rischi, lesiva
del diritto dell’impresa all’immagine e alla reputazione.
Si
costituiva nel procedimento incidentale l’istituto bancario che assumeva di
essere creditore della ricorrente di oltre 100.000,00 euro per cui concludeva
per il rigetto del ricorso, essendo stata la segnalazione un atto dovuto dal
quale l’istituto bancario non avrebbe potuto esimersi.
Concludeva
per il rigetto dell’avverso ricorso, vinte le spese di lite.
All’udienza
del 31 gennaio del 2006, il giudice riservava la decisione.
Deve
in primo luogo osservarsi che l’avanzato ricorso d’urgenza involge la
questione della segnalazione dei crediti in sofferenza alla Centrale Rischi.
Come
chiarito dalla più attenta dottrina, la Centrale Rischi costituisce uno
strumento di cui si avvale la Banca d’Italia per l’esercizio dell’attività
che le compete di vigilanza e controllo sulla funzione propria degli
intermediari creditizi.
Attraverso
la Centrale Rischi, in sintesi, la Banca d’Italia fornisce agli intermediari
creditizi gli strumenti necessari per evitare i rischi derivanti dal cumulo
di affidamenti in capo ad un unico soggetto.
Se,
per un verso, ciascun intermediario è tenuto mensilmente a comunicare alla
Banca d’Italia i rapporti in essere nei confronti di ciascun cliente,
dall’altro ciascuno di essi può interrogare di continuo i dati contenuti
dalla Centrale al fine di conoscere la posizione globale di rischio dei
singoli clienti.
Come
è stato autorevolmente sostenuto, l’attività svolta con la Centrale Rischi è
di interesse pubblico finalizzata essenzialmente a consentire agli istituti
bancari di valutare la solvibilità dei richiedenti il credito.
In
quest’ambito si inseriscono le segnalazioni di crediti cd. in sofferenza
laddove il concessionario del credito sia in sostanza segnalato dall’istituto
bancario alla Centrale Rischi per essere titolare di “un credito in
sofferenza”.
L’istituzione
della Centrale trae fondamento normativo negli articoli 53 comma 1 lettera b
67 comma 1 lettera b e 107 comma 2 del decreto legislativo 385\1993 che hanno
attribuito alla Banca d’Italia il potere di emanare, su conforme
deliberazione del Cicr, provvedimenti in materia di contenimento del rischio.
Ulteriori
fonti vanno ritrovate nella delibera del Cicr del 29 marzo del 1994, con cui
è stata affidata la gestione della centrale rischi alla Banca d’Italia, oltre
che nelle istruzioni per gli intermediari creditizi di cui alla circolare
della Banca d’Italia del 22 giugno del 1994.
Come
pure osservato in dottrina, il complesso sistema di disposizioni risulta
essere stato eretto al di fuori di qualsiasi intervento parlamentare, dal
momento che neppure nelle tre norme indicate del testo unico bancario si fa
alcun esplicito riferimento alla centrale rischi, essendo in esse demandato
in via esclusiva alla Banca d’Italia il compito di emanare disposizioni
aventi ad oggetto il contenimento del rischio, ma nulla esplicitamente o
implicitamente desumendosi in ordine alla istituzione di tale centrale.
Tale
delega in bianco senza alcun criterio direttivo ha fatto autorevolmente
parlare di sistema praeter legem (vedi commento a Tribunale di Patti del
17\9\2004 su Diritto & Giustizia,47,82 di Marco Rossetti).
Il
sistema, il cui corretto funzionamento si fonda sul senso di responsabilità e
sullo spirito di collaborazione degli intermediari partecipanti, impone agli
istituti bancari la puntuale osservanza delle norme che regolano il servizio
controllando le segnalazioni errare o incomplete, adempiendo in tal modo ai
propri doveri di bonus argentarius, adottando tutte le cautele necessarie per
il rispetto delle ragioni dell’utenza e delle altre imprese bancarie,
evitando di incorrere in responsabilità da false informazioni.
A
fronte dell’interesse pubblico – che si realizza e mezzo delle indicate
segnalazioni e comunicazioni – vi è poi il concessionario del credito
segnalato in sofferenza la cui posizione è indubbiamente quella di diritto
soggettivo.
Come
chiarito dalla dottrina, questo conflitto tra l’interesse pubblico
all’accrescimento del patrimonio informativo degli enti creditizi e quello
del cliente (spesso imprenditore) alla reputazione ed all’immagine deve
trovare soluzione attraverso l’equo bilanciamento delle libertà antagoniste
per modo che la tutela dell’una non escluda la tutela dell’altra.
Intanto
può ritenersi giustificato il sacrificio del diritto all’immagine o alla
reputazione in quanto il credito sia effettivamente in sofferenza dal momento
che, in caso contrario, in mancanza di tale posizione giustificativa, la
segnalazione effettuata dall’istituto bancario è illegittima e lesiva dei
diritto all’immagine e alla reputazione; tale lesione rivestirebbe maggiore
gravità ove si tratti di imprenditore, potendo condurre alla esclusione dello
stesso dal credito bancario ovvero a difficoltà per accedervi, incidendo
negativamente sull’attività imprenditoriale per la quale è essenziale
l’accesso al credito.
Come
ulteriormente chiarito, pertanto, l’istituto bancario deve procedere con più
che attenta diligenza all’istruttoria per l’accertamento della posizione di
sofferenza, anche in considerazione del fatto che attiva tale istruttoria
inaudita altera parte, senza contraddittorio con la parte interessata.
Va
altresì precisato che lo scrivente aderisce all’orientamento
giurisprudenziale secondo il quale non è corretto ritenere che la
segnalazione sia un fatto automatico e non implichi invece una valutazione
della banca in ordine all’insolvenza del cliente: il soggetto segnalante deve
verificare sulla base degli elementi oggettivi a sua disposizione se il
proprio debitore si trovi in una situazione che induca a ritenere la
riscossione del credito a rischio, dovendo tenere conto degli elementi quali
la liquidità del soggetto, la sua capacità produttiva e reddituale, la
situazione di mercato in cui opera, l’ammontare complessivo del credito,
fermo restando che non possono tali elementi integrare da soli i presupposti
per la segnalazione laddove la concreta situazione del cliente non crei
allarme quanto alla sua generale solvibilità (in questo senso Tribunale di
Napoli 18 marzo del 2005).
Nel
caso di specie, l’istituto bancario ha ritenuto di dovere inviare la
segnalazione di sofferenza del credito da parte della società ricorrente
nelle more del giudizio già intentato da parte della società attrice e
finalizzato a depurare dal proprio contratto di conto corrente gli interessi
anatocistici così come trimestralmente calcolati dall’istituto bancario.
L’espletata
consulenza tecnica d’ufficio, necessariamente espletata in sede di urgenza e
finalizzata a depurare l’anatocismo dal contratto di conto corrente, con la
rideterminazione del contratto di conto corrente 4477957\01\88 con
riferimento al periodo 23 gennaio del 1994 all’attualità (con la precisazione
che a partire dal primo luglio 2000 si è tenuto conto della capitalizzazione
trimestrale per effetto della delibera 9\2\00 del Cicr) ha consentito di
accertare una differenza complessiva a favore del correntista tra le
competenze addebitate dalla banca e quelle derivanti dal ricalcolo pari ad
euro 89.107,22 “che annulla il credito della banca nei confronti della ditta
P. rideterminando un credito di euro 12.410,73 in favore di quest’ultima”
(cfr. conclusioni in ctu).
Deve,
ai fini della comprensione delle determinazioni del consulente di ufficio,
rilevarsi, che con riferimento alla capitalizzazione
trimestrale degli interessi passivi prevista nelle condizioni del contratto
esaminato, deve ritenersi ormai conclamata l’illegittimità di tale forma
anatocistica.
Da ultimo, la Corte di Cassazione a sezioni
unite, con sentenza 7 ottobre\4 novembre 2004 n. 21095, ha nella sostanza
confermato l’orientamento giurisprudenziale, già consolidatosi anche presso
il giudice della legittimità, secondo il quale la previsione contrattuale
della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in
quanto basata su un uso negoziale, ma non su una vera e propria norma
consuetudinaria è nulla, in quanto anteriore alla scadenza degli interessi
(in questo senso da principio Cass. 16 marzo 1999 n. 2374 ; 30 marzo 1999, n.
3096; 1999\12507).
Si è in sintesi escluso che la capitalizzazione
degli interessi trimestrali costituisse un uso normativo fosse cioè munita
dei requisiti indispensabili della diuturnitas e soprattutto della opinio
iuris seu necessitatis, trattandosi e concretandosi essa in uso meramente
negoziale, in quanto tale, non in linea con l’art. 1283 cc e dunque
insanabilmente nullo.
Della insuperabile valenza retroattiva
dell’accertamento di nullità delle clausole anatocistiche, contenuto nelle
pronunzie del 1999, si è mostrato subito, del resto, ben consapevole anche il
legislatore il quale ‑ nell’intento di evitare un prevedibile diffuso
contenzioso nei confronti degli istituti di credito ‑ ha dettato, nel comma 3
dell’articolo 25 del già citato D.Lgs 342/99, una norma ad hoc, volta appunto
ad assicurare validità ed efficacia alle clausole di capitalizzazione degli
interessi inserite nei contratti bancari stipulati anteriormente alla entrata
in vigore della nuova disciplina, paritetica, della materia, di cui ai
precedenti commi primo e secondo del medesimo articolo 25. Quella norma di
sanatoria è stata, però, come noto, dichiarata incostituzionale, per eccesso
di delega e conseguente violazione dell’articolo 77 Costituzione, dal Giudice
delle leggi, con sentenza n. 425 del 2000. L’eliminazione ex tunc, per tal via, della
eccezionale salvezza e conservazione degli effetti delle clausole già
stipulate lascia queste ultime, secondo i principi che regolano la
successione delle leggi nel tempo, sotto il vigore delle norme anteriormente
in vigore, alla stregua delle quali, per quanto si è detto, esse non possono
che essere dichiarate nulle, perché stipulate in violazione dell’articolo
1283 Cc (cfr. Cassazione
4490/02).
Una volta accertata la nullità delle clausole di
capitalizzazione trimestrale degli interessi, deve per conseguenza ritenersi
integralmente applicabile l’art. 1283 cc con negazione di qualsiasi forma di
capitalizzazione, negandosi validità anche ad un eventuale capitalizzazione
annuale degli interessi cosa che, di per sé, comporterebbe di fatto la
sostituzione di un uso negoziale illegittimo con altro uso altrettanto
illegittimo e nullo.
In mancanza di prova dell’esistenza di un uso
normativo di capitalizzazione degli interessi (non essendovi prova
dell’esistenza di usi normativi annuali sul punto) non resta che ritenere del
tutto inapplicabile qualsiasi forma di anatocismo al contratto in
controversia.
È nulla la clausola dei contratti
bancari che prevede la capitalizzazione degli interessi, per cui sono dovuti
gli interessi semplici, con esclusione anche della capitalizzazione annuale (Tribunale Brindisi, 13 maggio 2002).
È nulla la clausola del contratto di conto corrente che prevede la
capitalizzazione trimestrale degli interessi, per cui il saldo passivo del
conto deve essere rideterminato sulla base degli interessi al tasso legale,
con esclusione della capitalizzazione trimestrale. La nullità è rilevabile d'ufficio
(Tribunale di Napoli 17 dicembre 2002).
Alla luce delle considerazioni suesposte e dell’espletata consulenza
risulta possibile evincere che non esiste alcuna debitoria della società
ricorrente con riferimento al contratto di conto corrente rilevandosi anzi un
saldo positivo di oltre 12.000 euro in favore della istante, residuando la
debitoria della attrice soltanto con riferimento agli effetti bancari per
euro 5776,54, 8226,54, e 26669,36 rispettivamente per effetti scontati o a
scadere, per effetti scontati scaduti in attesa di esito, per effetti o
ricevute bancarie salvo buon fine (così come appurato dalla domanda
riconvenzionale dell’istituto bancario).
Deve pertanto osservarsi come la segnalazione effettuata presso la
Banca d’Italia sia avvenuta in modo erroneo dal momento che, nelle more di
giudizio già intentato, si è proceduto alla segnalazione del credito in
sofferenza senza tener conto del fatto che, almeno con riferimento al
contratto di conto corrente, nessuna debitoria risulta essere ravvisabile,
quanto meno prima facie, e adottando il meccanismo della capitalizzazione
semplice a fronte dei due orientamenti allo stato evidenziatisi in sede di
giurisprudenza di merito (non è peraltro in dubbio che, pur adottando l’altro
criterio della capitalizzazione annuale, si perverrebbe ad una debitoria da
parte della ricorrente di gran lunga inferiore a quella contestatale da parte
della banca, conseguendo già a ciò soltanto la necessità di una rettifica
della segnalazione così come operata da parte dell’istituto).
Va ulteriormente rilevato, sempre con riferimento al caso di specie,
che è pacifica in giurisprudenza l’adottabilità dell’art. 700 cpc nella
materia de qua a fronte di una segnalazione illegittima effettuata dall’istituto
bancario alla centrale rischi, risultando essa potenzialmente idonea a
pregiudicare in modo irreparabile la posizione del soggetto segnalato (in
questo senso Tribunale di Cagliari 28 novembre del 1995 ; Tribunale di Lecce
25 agosto del 2003; Tribunale Palermo 16 giugno 2003; Tribunale di Napoli 22
ottobre del 2002 ; Tribunale Salerno 22\4\2002; Tribunale di Potenza
30\6\2001).
Nella specie risulta, in primo luogo, il fumus boni iuris
dell’intrapresa azione d’urgenza, dal momento che non è revocabile in dubbio
che la fattispecie considerata si inquadri nell’ambito delle segnalazioni di
crediti in sofferenza che, al contrario, si sono rilevati manifestamente
inferiori rispetto a quelli avanzati ed assunti dall’istituto bancario, non
potendosi anche per questa fattispecie negare la sussistenza del periculum in
mora inteso come pericolo di danno causato all’imprenditore dalla erronea
segnalazione che mal si presta ad essere oggetto di risarcimento per
equivalente in quanto, per effetto della segnalazione, la situazione
patrimoniale dei soggetti potenzialmente censiti in sofferenza potrebbe
degenerare in senso negativo per l’impresa proprio in conseguenza
dell’erronea segnalazione, rimanendo il provvedimento d’urgenza l’unico
rimedio possibile ed idoneo a tutelare chi sia rimasto vittima di un’erronea
segnalazione dall’aggravamento del pregiudizio insito nel decorso del tempo
necessario per ottenere una decisione sul merito a cognizione piena.
Alla luce dell’indubitabile erronea segnalazione da parte dell’istituto
bancario, tanto più perché avvenuta nelle more di giudizio avanzato da parte
ricorrente proprio al fine di depurare dal conto corrente l’illegittimo
anatocismo e in fase temporale nella quale può dirsi ormai conclamata la
illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, deve
procedersi all’accoglimento parziale del proposto ricorso con conseguente
ordine alla Banca Intesa spa di comunicare alla Centrale Rischi, con
riferimento alla segnalazione di credito in sofferenza per euro 104.551,85
vantato nei confronti della società ricorrente P. % C. s.a.s. di P. C., che
detto credito è in contestazione e che allo stato attuale risulta essere più
che dimezzato in considerazione dell’espletata consulenza tecnico contabile
disposta dall’intestato Tribunale, essendo peraltro sub iudice anche la
valutazione della sussistenza della residua creditoria.
Da ultimo, va soltanto rilevata la non necessità della presenza
nell’attuale giudizio della Banca d’Italia, dal momento che quest’ultima è
carente di legittimazione passiva atteso il suo ruolo di mero esecutore
materiale, in considerazione dell’obbligo espressamente posto a carico del
segnalante istituto bancario di provvedere alla rettifica delle segnalazioni
senza che la Banca d’Italia possa di propria iniziativa apportare variazioni
(in questo senso Tribunale di Napoli 18 marzo 2005).
Va infine fissata per la continuazione del giudizio di merito
l’udienza del
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente
pronunziando in ordine al ricorso in corso di causa avanzato da P. & C.
sas di P. C. nei confronti di Banca Intesa spa, così provvede:
accoglie parzialmente il proposto ricorso con conseguente ordine
alla Banca Intesa s.p.a. di comunicare alla Centrale Rischi, con riferimento
alla segnalazione di credito in sofferenza per euro 104551,85 vantato nei
confronti della società ricorrente P. % C. s.a.s. di P. C., che detto credito
è in contestazione e che, allo stato attuale, risulta essere più che
dimezzato in considerazione dell’espletata consulenza tecnico contabile
disposta dall’intestato Tribunale, rimanendo controversa anche la sussistenza
del residuo credito;
fissa per la continuazione della causa di merito l’udienza del
...
(omissis)
|