IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 2509

 

 

data pubblicazione 15/11/2010

 

 

 

Tribunale Pordenone, 08 novembre 2010 - - Est. Petrucco Toffolo.

 

Concordato fallimentare - Termine ultimo per la comunicazione ai creditori della proposta - Provvedimento del giudice delegato che dispone la comunicazione - Rilevanza di proposte tardive nell'ipotesi di mancata approvazione di quella comunicata ai creditori o di annullamento del provvedimento che dispone la comunicazione.
Concordato fallimentare - Decreto del giudice delegato che dispone la comunicazione ai creditori della proposta - Revoca da parte del giudice delegato - Ragioni di legittimità e regolarità formale della procedura - Ammissibilità - Valutazione da parte del giudice delegato della convenienza della proposta sopravvenuta - Potere di arresto - Esclusione.

 

Il termine ultimo per la comunicazione ai creditori della proposta di concordato fallimentare (sia questa l'unica presentata o quella scelta dal comitato dei creditori in caso di pluralità di proposte) deve essere individuato nel provvedimento con il quale il giudice delegato dispone tale comunicazione. Decorso detto termine, non possono essere depositate nuove proposte, le quali potranno tuttavia acquisire rilevanza nell'ipotesi in cui il procedimento regredisca a seguito di un evento sopravvenuto, quale la mancata approvazione od omologazione della proposta sottoposta al voto dei creditori o l'annullamento a seguito di reclamo ai sensi dell'art. 26, legge fallimentare, del decreto del giudice delegato che ha avviato l'iter di approvazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il decreto che dispone la comunicazione ai creditori della proposta di concordato fallimentare può essere revocato dallo stesso giudice delegato che lo ha emesso esclusivamente per ragioni di legittimità attinenti alla sussistenza dei presupposti formali ed alla regolarità della procedura; il potere di arresto del procedimento non potrà, invece, essere esercitato dal giudice delegato nell'ipotesi in cui sopravvenga una nuova proposta di concordato più favorevole di quella comunicata ai creditori, posto che la valutazione di convenienza da parte del giudice delegato è palesemente incompatibile con la nuova ripartizione dei poteri degli organi del concordato fallimentare dopo la riforma, la quale attribuisce ai creditori (direttamente tramite il voto ed indirettamente tramite il potere di diritto di scelta attribuiti al comitato) le valutazioni aventi ad oggetto la convenienza della proposta di sottrarre al giudice delegato il controllo di merito sulla stessa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

Segnalzione del Prof. Massimo Fabiani

Massimario, art. 125 l. fall.


Il testo integrale

 

 














 

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