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Contratti, forma
Fattispecie negoziali
particolari, prodotti complessi
Tribunale di Taranto, Sez. II Civ. – Pres.
C. Lavegas, Rel. A. Pensato – 16 maggio 2005.
Segnalazione
dell’Avv. Marisa F. Costelli
Intermediazione
finanziaria – Mancata sottoscrizione del contratto normativo – Mancata
indicazione del prezzo base e del premio delle opzioni - Nullità – Sussistenza.
E’ nullo l’acquisto dei
prodotti finanziari “BTP Tel” e “BTP Index” effettuato in assenza del
contratto normativo di cui all’art. 30 reg. Consob n. 11522/98, non potendo a
tale nullità sopperirsi mediante gli ordini scritti di investimento i quali
peraltro non indicano né il prezzo base né il premio delle opzioni da cui i
prodotti in questione sono composti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con
atto di citazione notificato in data 1/4/2004 V. G. conveniva in giudizio la
Monte dei Paschi di Siena s.p.a. esponendo: che i funzionari della Banca del
Salento filiale di Sava, poi divenuta Banca 121 ed infine incorporata per
fusione nella convenuta, gli avevano venduto i prodotti finanziari denominati
BTP Tel per il valore nominale di euro 4000,00 e BTP Index per il valore
nominale di euro 5.000,00; che l'acquisto gli era stato presentato come
investimento collegato a titoli di Stato con rendimento sicuro mentre in
realtà si erano rivelati prodotti creati dalla convenuta e ad alto rischio
perchè collegati a valori mobiliari azionari; che l'acquisto era inefficace
per violazione dell'art.1469 bis c.c. atteso il notevole squilibrio economico
creato dalla complessiva operazione; che l'acquisto era nullo perché
sottoscritto in violazione dell'art. 29 del Regolamento Consob n.11522/1998
poichè non era stato preceduto dalla valutazione del profilo di rischio del
cliente e dall'accertamento di adeguatezza di tale profilo rispetto
all'operazione proposta; che l’acquisto era nullo per violazione de11 'art.
28 de1 regolamento n. 11522/1998 perchè non erano state previamente acquisite
le informazioni circa l'esperienza di esso attore in materia di investimenti
su strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, gli obiettivi
de11’investimento, nè gli era stato consegnato i1 documento sui rischi de11
'investimento di cui all'allegato n. 3 di tale regolamento; che gli ordini erano privi della
sottoscrizione della banca e comunque mancava del tutto il contratto previsto
dall'art. 30 del regolamento n. 11522/1998; che la convenuta aveva agito in
conflitto di interessi senza organizzarsi in modo da ridurre al minimo i
rischi collegati a tale conflitto per i clienti investitori; che anche se
ritenuto valido il contratto di acquisto era stato gestito dalla convenuta con
violazione dei doveri di diligenza e correttezza imposti dall’art. 21 de11a
1egge n. 58/1998 convincendo esso attore ad eseguire investimenti rivelatisi
disastrosi; che comunque i contratti di acquisto erano viziati per errore
sull'oggetto del contratto poichè erano stati conclusi nella convinzione che
si trattava di titoli a rendimento garantito o comunque per dolo in quanto
l’errore era stato provocato dalla convenuta che aveva taciuto la vera natura
dell’operazione al fine di indurre esso attore all’acquisto. Chiedeva
dichiararsi nulli o inefficaci i contratti di acquisto descritti con
condanna della convenuta alla restituzione delle somme imputate a perdite ed
in subordine condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni patiti pari
alle perdite subite. Si costituiva in giudizio la Monte dei Paschi di Siena
s.p.a. respingendo ogni addebito sull’assunto che il contratto fosse stato
stipulato nella forma scritta, che non vi fosse stata alcuna sua negligenza
nella relativa gestione, che l'attore fosse stato reso pienamente edotto del
contenuto dell'operazione propostag1i e che la stessa fosse del tutto lecita.
Chiedeva
il rigetto delle avverse domande. Esaurita l'attività istruttoria, consistita
nella produzione dei documenti agli atti, all'udienza collegiale del 4/4/2005, della previa
discussione orale, Il Collegio si riservava il deposito della sentenza nei
trenta giorni successivi ex art. 16 comma 5 del D. Lgs. n. 5/2003 data la
complessità della controversia determinata dalla pluralità di domande ed eccezioni
formulate dalle parti e dalla novità delle questioni in diritto da risolvere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La
domanda avanzata in via principale dal V., con cui lo stesso ha chiesto
dichiararsi nullo il patto di opzioni put collegato ad investimenti in Buoni
del Tesoro inizialmente di euro 9.000, merita accoglimento. In punto di fatto
costituisce circostanza pacifica, poichè allegata da entrambe le parti in
lite nei rispettivi successivi atti di costituzione e nei successivi atti
difensivi, che l’operazione finanziaria oggetto del contendere era consistita
nell'esercizio di un'opzione put concessa dal cliente all 'istituto di
credito con cui il secondo era divenuto titolare del diritto di alienare al
primo un paniere di azioni emesse da società estere operanti nel settore
tecnologico da esercitarsi entro un dato termine coincidente con la scadenza
di Buoni del Tesoro contestualmente sottoscritti dal cliente, nel caso di
specie per complessivi euro 9000.
La particolarità dell'operazione è rappresentata, secondo la
ricostruzione fattuale su cui le parti concordano nelle rispettive difese,
dal collegamento tra la sottoscrizione di Buoni del Tesoro e concessione di
opzioni put in quanto i titoli di stato avevano funzione di garantire, con i
loro contro valore in denaro, la provvista necessaria ad estinguere verso la
banca il debito maturato a carico del cliente al termine dell'operazione per
gli eventuali risultati negativi derivanti dall’esercizio dell’opzione put
concessa alla banca. Le prestazioni fin qui descritte, pertanto, connotano
l’operazione de qua come contratto concernente la prestazione di servizi di
investimento. Tale conclusione si impone per la considerazione che oggetto
dell'accordo sono contratti a termine collegati a valori mobiliari costituiti
sia da titoli di Stato e sia da azioni emesse da società estere secondo la
nozione fornita in proposito dall'art. 1 comma 2 lettere a), b) ed i) del D.
Lgs. n. 58/1998 e che esso riguarda la relativa negoziazione da cui deriva la
natura di investimento dell'operazione secondo la nozione desumibile
dall'art. 1 comma 5 del D. Lgs. n. 58/1998.Considerata, quindi, la natura di
investimento concernente strumenti finanziari l’intera operazione costituita
dalla contestuale sottoscrizione di titoli di Stato e concessione di opzioni
put doveva risultare da un accordo concluso in forma scritta e con il
particolare contenuto previsto dal 1 'art. 30 del regolamento n. 11522/1998.
Ciò, come esattamente eccepito dall’attore nel suo atto di citazione (rif.
pagg. 3 e 4) laddove ha lamentato la mancanza di sottoscrizione da parte
della banca dei documenti concernenti opzioni put per cui è causa e
l'assoluta mancanza del contratto regolato dall'art. 30 del regolamento
n.11522/1998, non è accaduto. A proposito di quest’ultima doglianza va
rilevato che l'art. 30 del regolamento n. 11522/1990, attuativo dell'art. 23
del D.Lgs. n. 58/1998, prevede che le operazioni di investimento in strumenti
finanziari siano precedute da un contratto, da concludersi in forma scritta
secondo quanto previsto dall’art. 23 citato, che deve avere il contenuto di
un vero e proprio accordo normativo tra intermediario e cliente investitore
privato nel senso che deve regolare in via generale le condizioni delle
future operazioni finanziarie precisando in particolare la natura del
servizio fornito e le sue caratteristiche, il periodo di validità del
contratto, le modalità di rinnovo e di sua modificazione, la forma con cui
devono impartirsi ordini ed istruzioni, frequenza, tipo e contenuto della documentazione
da fornire all’investitore a rendiconto dell’attività svolta. Sulla necessità
del contratto normativa quale fase necessariamente propedeutica alla valida
instaurazione di qualsiasi operazione di investimento finanziario tra privato
investitore e banca non dubitava la giurisprudenza (in tal senso la Corte di
Appello di Milano 13/6/2003 i n Banca Borsa e Titoli 2004, pag. 297 e segg.)
neppure nel vigore della legge n. 1/1991 i cui principi sono stati i n gran
parte trasfusi nel D.Lgs. 58/1998 e relativo regolamento di attuazione .
Nella specie, e come lamentato dall’attore, manca il contratto normativo con
il contenuto di cui all’art. 30 del regolamento n. 11522/1998 che doveva
essere redatto a pena di nullità in forma scritta secondo l'art. 23 del
D.Lgs. n. 58/1998. Tale conclusione si impone in quanto nè il fascicolo
dell’attore né quello della convenuta recano allagato detto contratto la cui
esistenza non poteva che risultare dal documento negoziale debitamente
sottoscritto da entrambe le parti in lite. Ed a tale carenza non possono
certo sopperire gli ordini di investimento risultanti dai documenti allegati
dall'attore sotto i nn. 3 e 5 della sua produzione, ai quali si riferiscono
le azioni proposte in questa sede. In particolare la proposta di contratto
concernente l'investimento denominato BTP Index di euro 5.000 allegato dal V.
come documento n. 3 della sua produzione non contiene alcuna indicazione né
circa la durata del rapporto concernente gli investimenti finanziari, nè
circa le modalità di rinnovo del rapporto e di modifica delle condizioni e nè
circa le modalità (di informazione del cliente circa l'andamento degli
investimenti e relativa rendicontazione. Inoltre il documento sottoscritto
dal V. e dal medesimo prodotto come allegato n. 5 del suo fascicolo a tali
carenze aggiunge quelle ulteriori, concernenti la specifica vendita di
opzioni put, di non recare né l’indicazione del valore nominale dei titoli
oggetto dell’opzione nè l'esplicitazione del premio di opzione pattuito.
Infine, come rilevato anche in parte qua dal V. (rif. atto di citazione pag.
3), la proposta di contratto di cui al documento n. 3 allegato al suo
fascicolo dall’attore non reca alcuna accettazione scritta della convenuta.
Tale requisito non può ritenersi integrato dall’avvenuta produzione in
giudizio del documento mancante della sua sottoscrizione da parte della della
Monte dei Paschi di Siena s.p.a. Sul punto si ritiene di aderire all'opinione
più volte espressa dalla Suprema Corte la quale ha avuto modo di chiarire che
la produzione in giudizio del contratto da parte di chi non l’ha sottoscritto
nella forma solenne a pena di nullità non vale ad integrare la sua
conclusione in tale forma ove
l’altra parte abbia revocato il proprio consenso al contratto prima della produzione
del documento da lei sottoscritto ( in tal senso ex multis Cass.civ. n.
2826/2000). Nel caso di specie il V. prima della produzione in giudizio da
parte della convenuta del documento da lui sottoscritto ha notificato a
quest'ultima l 'atto di citazione con cui proponendo domanda di nullità ha
implicitamente ma inequivocabilmente informato la controparte di non essere
più intenzionato ad assumere il vincolo negoziale cui si riferisce il
documento in questione, impedendo con ciò, attesa la revoca del consenso, il
perfezionarsi del vincolo negoziale. Con la sua comparsa conclusionale (rif. pag.13 e segg.) la convenuta ha
ammesso che i risultati negativi derivati dall’esercizio dell’opzione put
hanno portato ad un saldo a favore del V. per il conto corrente su cui
l’operazione è stata contabilizzata di euro 4.100.Ciò significa che la
convenuta in esecuzione delle operazioni invalide per cui è causa ha ricevuto
la somma di euro 4.900, quale risultato per lei favorevole dell'esercizio
dell 'opzione, essendo pacifico
che la somma impiegata nell’investimento dal cliente era di
complessivi euro 9.000. La convenuta va, quindi, condannata a restituire al
V. l’importo di cui sopra atteso che l’addebito in conto del medesimo, che ha
prodotto l'effetto di trasferimento della somma corrispondente dal cliente
alla banca, rappresenta indebito oggettivo per difetto di causa giuridica
giustificati va dell'operazione contabile (art. 2033 c.c.). Su detto importo
sono dovuti gli interessi legali dalla domanda al soddisfo dovendo presumersi
la buona fede della convenuta all'epoca in cui pose in essere le operazioni
finanziarie in contestazione (art. 2033 c.c.). Nella determinazione delle
prestazioni da restituire all'attore non può tenersi conto né del prezzo
dell’opzione put e né di interessi versati sull’investimento in buoni del
tesoro per due ordini di ragioni. In primo luogo perché la convenuta non ha
presentato il conto finale dell'operazione e non ha comunque dimostrato in
altro modo di aver versato all'attore somme in esecuzione del contratto
nullo. In secondo luogo perchè
la stessa convenuta non ha eccepito alcuna compensazione nè ha proposto a sua
volta domande riconvenzionali tese ad ottenere la contabilizzazione delle
somme a sua volta versate al V. in esecuzione del
contratto
nullo. Pertanto se ci ò è accaduto dovrà a sua volta promuovere l’azione
volta al recupero di tali indebiti sul presupposto di nullità del contratto
che ha dato luogo ad eventuali pagamenti in favore del V.. L'accoglimento
della domanda principale dell’attore rende assorbito l'esame di quelle
avanzate dal medesimo in via subordinata. Alla soccombenza della convenuta
segue la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del fattore liquidate e distratte come da
separato dispositivo con l'applicazione della tarriffa approvata con D.M.
127/2004 limitatamente ai diritti maturati dopo la sua entrata in vigore.
P.Q.M.
Il
Tribunale di Taranto seconda sezione civile in composizione collegiale come
in epigrafe specificato, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
V. G. nei confronti della Monte dei dei Paschi di Siena con atto di citazione notificato
l’1/4/2004, così provvede:
1)
accoglie la domanda proposta in via principale dall'attore e per l'effetto
dichiarando nulle le operazioni di opzione put cui si riferisce l'atto di
citazione concluse inter partes condanna la Monte dei Paschi di Siena s.p.a.
alla restituzione in favore V. G. della somma di euro 4900,00 con interessi
al tasso legale dalla domanda soddisfo;
2)
condanna la Monte dei Paschi di Siena s.p.a. alla rifusione ne delle spese di
lite
omissis
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