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Contratti, forma
Tribunale di Torino –25 maggio 2005.
Segnalazione dell’Avv. Paolo Fiorio
Intermediazione finanziaria – Ordini
di negoziazione – Forma scritta – Necessità.
Sono nulli per violazione dell’art. 23
T.U.I.F. gli ordini di negoziazione di strumenti finanziari per i quali non
sia stata adottata la forma scritta, essendo tale disposizione applicabile
non solo al
contratto quadro, bensì anche ai singoli ordini che sostanziano il contenuto
di tale rapporto. La violazione in questione,
trattandosi di nullità, non può essere sanata dal comportamento concludente
delle parti.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
cron. 3246
Il Giudice Designato
-
sciogliendo la riserva assunta in data odierna;
-
rilevato che parte attrice ha chiesto la condanna della convenuta alla
restituzione della somma di €.2.223,94 per effetto della nullità del
contratto d'acquisto di titoli Cirio Finanziaria s.p.a. 8%, ai sensi
dell'art. 23 T.U,F., non essendo stati gli ordini di acquisto di strumenti
finanziari impartiti per iscritto;
- rilevato che parte convenuta ha chiesto il rigetto di
tale domanda, allegando la malafede di parte attrice e la sua negligenza,
nonché sollevando una exceptio doli generalis;
- rilevato
che, come ammesso dalla parte convenuta, non vi è prova che gli ordini
relativi al contratto per cui è causa siano stati impartiti per iscritto;
- ritenuta
la violazione da parte della convenuta del disposto dell'art. 23 T.U.F., che
prescrive, ad substantiam, il rispetto della forma scritta in relazione ai
«contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e
accessori», comminando expressis verbis la sanzione della nullità per il
mancato rispetto di tale requisito formale;
- ritenuta
l'applicabilità di tale disposizione non solo al contratto quadro, bensì
anche ai singoli ordini, che sostanziano il contenuto del predetto rapporto;
-
ritenuta l'irrilevanza del comportamento tenuto dalle parti in esecuzione del
rapporto controverso, comportamento che parte convenuta vorrebbe rilevante ai
fini di una sorta di «convalida» per fatti concludenti del negozio medesimo,
convalida che però è, notoriamente, inapplicabile ai vizi che danno luogo a
nullità;
- ritenuta l'inapplicabilità alla fattispecie in esame
dell'art. 1712 c.c., pure invocato da parte convenuta, atteso che, nel caso
in oggetto, si verte in ipotesi di nullità che, per definizione, non può
ritenersi in alcun modo sanata dal comportamento delle parti, in difetto di
una specifica previsione normativa;
- ritenuto che non possa configurare ipotesi di mala fede,
né di abuso del diritto, il comportamento del soggetto che si astenga
dall'immediato esercizio del diritto di chiedere l'accertamento della nullità
di un negozio, persino qualora tale comportamento s'accompagni, per un certo
periodo, ad un atteggiamento di «accettazione» degli effetti di un contratto
nullo per difetto di forma, atteso che il legislatore, comminando la sanzione
della nullità, manifesta nella maniera più evidente l'intento di consentire a
chiunque sia interessato (e, nell'ipotesi di nullità relativa,
specialmente legittimato) a far valere senza limiti di tempo il vizio che
interessa il sinallagma genetico del rapporto;
-
ritenuto che argomentare diversamente significherebbe stravolgere la
categoria stessa della nullità, che verrebbe in tal modo a perdere le sue
caratteristiche essenziali e dunque la sua stessa ragion d'essere;
ritenuto
fuori luogo il richiamo operato da parte convenuta all'art. 1227 c.c., norma
dettata in tema di responsabilità (contrattuale) e, come tale, in materia
diversa da quella della nullità negoziale che, per definizione, deve poter
sempre essere azionata senza limiti di tempo;
-
ritenuto, che, contrariamente a quanto pare adombrare la difesa della parte convenuta,
l'esercizio del diritto d'azione di nullità è oggetto di un (sacrosanto)
diritto e non certo di un onere, né tanto meno di un obbligo;
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ritenuti, in considerazione di quanto sopra, sussistenti i fatti costitutivi
della domanda e manifestamente infondata la contestazione della parte
convenuta;
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ritenuta la nullità, per le ragioni illustrate, del contratto d'acquisto dei
titoli Cirio Finanziaria s.p.a, 8% per cui è causa;
P.Q.M.
Visto
l'art. 19, comma 2-bis d.lgs. 5/2003;
Contrariis
reiectis;
CONDANNA
parte convenuta a restituire agli attori la somma di €.20.556,50, oltre agli
interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
CONDANNA
parte convenuta al rimborso in favore degli attori delle spese dei presente
giudizio, che liquida in complessivi €.2.223,94 (di cui €.510,00 per diritti
ed €.187,81 per esposti).
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