|
Tribunale di Cuneo – G.U. Dr. A. Tetamo – 15
dicembre 2005, n. 638 – RG n. 131/2004.
Segnalazione
dell’Avv. Domenico Mirante
Revocatoria
bancaria – Scientia decoctionis – Elementi presuntivi – Crisi del gruppo –
Rilevanza.
Costituiscono
segni evidenti e più che idonei a provare la conoscenza dello stato di
insolvenza da parte della banca la revoca degli affidamenti, il congelamento
di fatto del conto corrente, l’accordo per un rientro rateale
dell’esposizione. La scientia decoctionis può, inoltre, essere desunta dal
fatto che la banca, all’epoca in cui sono state eseguite le rimesse oggetto
di revocatoria, era al corrente della crisi del gruppo cui apparteneva la
società fallita e conosceva la vita finanziaria delle imprese che ne facevano
parte. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con atto di citazione
ritualmente notificato, la Laterforni srl in amministrazione straordinaria,
con sede in Fossano, in persona del Commissario Straordinario, premesso che
il Tribunale di Cuneo con sentenza 3 aprile 2000 aveva dichiarato lo stato di
insolvenza ex artt. 3 e 81 D.Lgs. 8.7.1999 n. 270 di alcune società del c.d.
gruppo Bongiovanni, tra cui la stessa Laterforni srl, conveniva in giudizio la Banca Popolare dell'Emilia
Romagna - Società Cooperativa a r.l. - con sede in Modena, con cui la srl
amministrata aveva intrattenuto un rapporto di conto corrente bancario presso
la sede di Verona dell'istituto, onde sentir dichiarare la inefficacia ex
artt. 67 comma 2 legge fallimentare e 49 D.Lgs. 270/99 di alcune rimesse di
natura solutoria effettuate nell'anno antecedente la dichiarazione dello
stato di insolvenza, revocabili alla stregua di altrettanti pagamenti di
debiti liquidi ed esigibili.
Precisava l'attrice trattarsi di tre rimesse per
vecchie lire 13.000.000 ciascuna per complessivi € 20.141,82 avvenute in dota
8 aprile 1999, 6 maggio 1999 e, rispettivamente, 8 giugno 1999, che
riducevano il saldo negativo dei conto sino a vecchie lire 27.934,761; che la
Banca, in aggiunta alla riduzione, aveva incamerato somme a titolo di
commissioni, spese, competenze e bolli; che dal giugno 1999 la banca,
all'esito di un incontro tra gli istituti di credito e le società facenti
parte del "Gruppo Bongiovanni" diretto a verificare le possibilità
di un salvataggio del Gruppo, aveva congelato l'operatività del conto e
dunque della provvista esistente non consentendo prelievi, bonifici o
emissione di assegni; che non rilevava l'eventuale sussistenza di una o più
linee di affidamento destinate all'anticipo su carta commerciale; che andava
seguito il criterio della c.d. "interpolazione", elaborato dalla
Suprema Corte, per classificare le movimentazioni del conto in subiecta
materia; che la crisi del Gruppo Bongiovanni aveva acquisito pubblica
rilevanza anche alla luce delle concomitanti notizie di stampa che avevano
riferito anche dei menzionati incontri con gli istituti di credito,
ripetutisi nel luglio 1999, ed all'esito dei quali la convenuta aveva negato
la propria disponibilità ad un piano di salvataggio chiedendo il rientro immeditato.
Chiedeva pertanto la condanna della convenuta al
pagamento di somma corrispondente a quella delle rimesse revocate.
Si costituiva in giudizio la Banca convenuta che
contestava la pretesa eccependo la carenza di prova in ordine all'allegato
congelamento della operatività del conto su iniziativa dell'istituto, e
soprattutto, negando la conoscenza dello stato di insolvenza della srl
Laterforni all'epoca delle rimesse, rilevando che gli articoli di stampa
prodotti dalla procedura avevano avuto diffusione solo nell'ambito della
città di Fossano dove aveva sede la ditta, laddove il conto era stato aperto
a Verona; che l'impegno della Laterforni con l'istituto era stato modesto; di
non avere preso parte alla riunione tra le banche del 26 luglio 1999 presso l'Unione
Industriali di Cuneo, e che non rilevava la non adesione allo asserito piano
di salvataggio, come tale per altro non risultandole essendo stato inteso
solo come una semplice ristrutturazione finanziaria di un "gruppo"
dotato di sani fondamenti economici; che non vi erano neppure elementi che
potessero indurre una richiesta di chiarimento o delucidazioni.
All'esito della udienza ex art. 180 c.p.c.,
l'attrice depositava memoria con cui evidenziava: che dalla semplice lettura
delle movimentazioni del conto ne risultava il "congelamento", e
dunque la natura solutoria delle rimesse in quanto destinate a ridurre il
saldo negativo;
che con lettera
2.11.1998 la Banca aveva revocato tutti gli affidamenti concessi alla
Laterforni, in particolare uno da lire 100.000.000 concesso il 24.10.1996,
concordando in seguito un rimborso a rate mensili ciascuna di importo pari a
quello dei versamenti oggetto di causa; che le notizie di stampa erano
apparse anche su quotidiani a diffusione nazionale; che la Banca aveva ricevuto
lettere dal Gruppo Bongiovanni da cui emergeva lo stato di crisi anche delle
consociate; che affidamenti erano stati revocati nel 1999 anche alla
Bongiovanni System srl facente parte dello stesso "gruppo":
che la scientia decoctionis poteva essere provata mediante presunzioni e
dalla lettura dei bilanci depositati, ivi compresi quelli
consolidati del Gruppo.
Esaurite le attività
di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c., con ordinanza riservata 28.2.2005 erano
rigettate le istanze istruttorie avanzate da parte convenuta.
La causa era quindi
trattenuta in decisione all'udienza dei 15 luglio 2005 sulle conclusioni in
epigrafe trascritte, con termini ordinari per conclusionali e repliche.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Premesso che le
rimesse oggetto della azione revocatoria ammontano a vecchie lire 13.000.000
ciascuna. per complessivi € 20.141,82, e che è pacifico che siano state
eseguite nel periodo annuale rilevante ex art. 67 comma 2 l. fall. essendo
avvenute in data 8 aprile 1999, 6 maggio 1999 e, rispettivamente, 8 giugno
1999, a fonte di una dichiarazione dello stato di insolvenza della Laterforni
srl pronunciata dal Tribunale di
Cuneo con sentenza 3 aprile 2000, al fine di accertarne la revocabilità sotto
il profilo oggettivo, dovendosi equiparare a pagamenti di debiti liquidi ed
esigibili, occorre seguire il condivisibile criterio individuato dalla
Suprema Corte, secondo cui: "...In tema di revocatoria fallimentare, per
sancire la revocabilità delle rimesse del fallito su di un conto corrente
bancario è necessario far riferimento al criterio della disponibilità del
conto da parte del correntista al momento della rimessa, non necessariamente
coincidente con il saldo per valuta o con quello contabile delle operazioni
risultanti dall'estratto conto.
A tal fine, quando,
nel periodo considerato, emergano solo operazioni di rimesse di titoli
all'ordine o di carte commerciali, può legittimamente presumersi la coincidenza del saldo disponibile con il saldo
per valuta, salva la prova, da parte della banca, dell'anteriorità del
pagamento da parte del terzo rispetto alla valuta, o, comunque, della anteriorità della
disponibilità da parte del cliente; ove, invece, nel detto periodo emergano
soltanto operazioni implicanti disponibilità immediata da parte del
correntista, il dato contabile coincide con quello di disponibilità;
qualora, infine, nel ricordato periodo appaiano sul conto sia operazioni su
titoli, sia movimenti per i quali la disponibilità coincide con la data
dell'operazione (prelievi o versamenti in
contanti, emissione di assegni da parte del
correntista), il saldo disponibile deve
essere ricostruito secondo un'interpolazione tra
i dati per valuta e quelli contabili, o seconda del tipo di
operazione." (Cass. 19.1.1998 n.
462 e Cass. 26.1.1999
n. 686).
Orbene; nel caso in esame, sono dati documentali:
a)
che in dato 2.1 1.1998 - dunque ben prima delle
rimesse in esame - la Banca convenuta revocava con effetto immediato le linee
di credito concesse alla Laterforni, segnatamente: l'apertura di credito in
conto corrente n.659415 di lire 100.000,000; il fido promiscuo di lire
500.000.000 utilizzabile per accensione finanziamenti in valuta
all'esportazione, accensione anticipi fatture Italia ed estere, presentazioni
di portafoglio (doc. 19 attrice);
b)
che in data 22 dicembre 1998 (doc. 20 attrice)
veniva accettata dall'istituto la proposta di "rimborso rateale"
del credito. comprensivo di interessi, formulata dalla debitrice con
versamenti di "n. 8 rate mensili di lire 13.000.000 salvo conguaglio a
partire a partire dal 5.1.1999", con significativa coincidenza tra
l'ammontare delle rate e quello delle rimesse in esame;
c)
che nel successivo periodo, in quanto rilevante
ai fini della revocatoria, al di là dell'addebito periodico di commissioni,
competenze, spese e bolli, non si riscontra sul conto (doc. 9) alcuna
ulteriore operazione al di fuori delle rimesse in esame, eseguite mediante
giroconto o bonifico, che andavano dunque a ridurne il saldo negativo.
Agevole dunque attribuire natura solutoria alle
rimesse, in quanto inequivocabilmente dirette a ridurre la esposizione
debitoria non certo a ripristinare una provvista.
Quanto alla verifica della conoscenza dello stato
di insolvenza da parte della convenuta, occorre nuovamente attenersi al
costante insegnamento della Suprema Corte secondo cui: "...In tema di
revocatoria fallimentare di pagamenti relativi a crediti liquidi ed esigibili
(art. 67, comma secondo, legge
fallimentare), la prova della conoscenza, da parte del creditore, dello stato
di insolvenza del debitore poi fallito, può legittimamente fondarsi su
elementi indiziari caratterizzati dai requisiti della gravità, precisione e
concordanza".
In particolare, per quanto maggiormente interessa
"...per il raggiungimento della prova della "scientia
decoctionis" con il mezzo delle presunzioni non basta una astratta
conoscibilità oggettiva accompagnata da un presunto dovere di conoscere,
sicché la qualità di banca di colui che entra in contatto con l'insolvente
rileva, non di per sé, neppure se correlata al parametro, del tutto teorico,
del creditore avveduto, ma solo
in presenza di concreti collegamenti di quel creditore con i
sintomi conoscibili dello stato di insolvenza; in tal senso dovendosi dare rilievo ai presupposti ed alle condizioni in cui si è trovato ad
operare, nella specifica situazione, l' "accipiens", ed in
quest'ambito anche all'attività professionale da esso esercitata ed alle
regole di prudenza ed avvedutezza che caratterizzano concretamente,
indipendentemente da ogni doverosità, l'operare della categoria dl
appartenenza". (Nella specie la S.C., nell'enunciare il principio di cui
in massima, osservava che la sentenza impugnata aveva correttamente fondato
la prova della "scientia decoctionis", non sulla mera qualità
professionale della banca ma sulla esistenza di segni esteriori dello stato
di insolvenza - notizie di stampa;
risultati del bilancio; protesti - e sulla percezione di tali sintomi da
parte di quel soggetto professionalmente qualificato; cfr. Cass. 7.2.2001 n.
1719).
Orbene, nel caso di
specie, è individuabile una pluralità di elementi idonei a comprovare con
sicurezza la conoscenza dello stato di insolvenza della Laterforni da parte
dell'attuale convenuta al momento delle rimesse oggetto di causa.
In proposito, giova
altresì ricordare che la prevalente giurisprudenza di legittimità e di
merito, con orientamento pienamente condivisibile, ritiene che la prova della
scientia decoctionis di un'impresa che ha effettuato i pagamenti può essere
desunta in via presuntiva dalla dimostrazione della conoscenza da parte del
creditore della crisi del gruppo alla quale la società debitrice appartiene,
nonché della vita finanziaria di tutte le imprese del gruppo (cfr. App. Bari
31.12.2001 ed anche Cass. 3.6.1995 n. 6285).
Passando quindi ad
esaminare i singoli indizi rilevanti a questo proposito, si devono
evidenziare anzitutto la revoca degli affidamenti accompagnata dall'invito a
prendere contatto con l'istituto "...al fine di concordare le
modalità di rimborso della esposizione...", ed a successiva adesione al piano di rientro proposto
dalla debitrice in epoca anteriore alle rimesse cui si è poc'anzi accennato
(docc, 19 e 20), comportamenti univocamente rivelatori, in difetto di
elementi contrari che la Banca convenuta avrebbe dovuto offrire, della
conoscenza delle difficoltà finanziarie e patrimoniali che slava
attraversando la srl convenuta, e dunque del suo stato di insolvenza.
In secondo luogo, va sottolineato come nel luglio
1999 presso l'Unione industriale di Cuneo era stata organizzata una riunione
tra le banche che operavano con il "Gruppo Bongiovanni" di cui
faceva parte la Laterforni, e gli amministratori del Gruppo al fine di
concordare un piano di salvataggio.
Dalla documentazione relativa all'incontro emerge
che la Banca convenuta, pur non avendo presenziato (come altre) alla riunione
cui era stata ovviamente invitata (tanto che la relazione 27.7.1999 sullo
svolgimento della riunione le veniva inviata), in data 3 agosto 1998 aveva
chiesto il "rientro immediato" mostrando di non aderire ad alcun
progetto (cfr. docc. 15, 16 e 36 attorei).
Si tratta di atteggiamento tenuto dall'istituto a
strettissimo ridosso di tempo dalle operazioni considerate, precedenti di
solo pochi mesi, che non può che rafforzare il convincimento che, anche in
concomitanza con le rimesse, la Banca fosse a conoscenza delle gravi ed
irreversibili difficoltà finanziarie del Gruppo e dunque, in applicazione dei
principio giurisprudenziale poc'anzi menzionato, della stessa Laterforni che
ne faceva parte.
Aggiungasi che nella stessa relazione inviata
alla convenuta (docc. 15, 36) si legge che "...è stato
evidenziato e ben puntualizzato che si rende indispensabile e
improcrastinabile l'adesione entro il 7 agosto p.v. di tutti gli Enti bancari
alla richiesta da noi formulata in ordine ai mantenimento degli affidamenti
esistenti al 30 settembre 1998.... Qualora entro il 7
agosto p.v. ciò malauguratamente non dovesse verificarsi..... dovremmo
provvedere a richiedere l'applicazione
della Legge Prodi." (normativa che, come è noto presuppone lo stato di
insolvenza del debitore, che dunque non poteva giungere come "fulmine a
ciel sereno" alle orecchie degli organi di controllo dell'istituto
convenuto).
In tale chiarissimo contesto è superfluo
soffermarsi sugli ulteriori e elementi evidenziati dalla procedura attrice
(notizie di stampai notizie centrale rischio, analisi di bilancio: dunque
inutile il ricorso olia CTU), laddove è sufficiente richiamare il contenuto
della ordinanza 28.2.2005
che rigettava le istanze istruttorie avanzate dalla difesa
della convenuta, stante in particolare la irrilevanza delle circostanze di
cui ai capitoli 8 e ss. oggetto della prova testimoniale dedotta in quanto
comunque inidonee a smentire la efficacia probatoria degli elementi
esaminati, tratti da dati documentali.
Si devono quindi revocare. ex orti 67, comma 2,
I. fall., le rimesse indicate nel prospetto redatto dalla parte attrice e,
conseguentemente, condannare la convenuta a pagare alla Laterforni S.p.a., in
amministrazione straordinaria, la complessiva somma di E 20.141,82, oltre
agli interessi al tasso legale dalla data della domanda (l 7.1.2004) fino
all'effettivo saldo.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo come
da nota, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando tra le parti, casi
decide:
a)
dichiara
tenuta e condanna la Banca Popolare dell'Emilia Romagna - Società Cooperativa
a r.l. - a pagare alla Laterforni srl , in amministrazione straordinaria, la complessiva
somma di € 20.141,82", oltre agli interessi al tasso legale da 17.1.2004 fino all'effettiva saldo;
b)
condanna
la convenuta a rifondere all'attrice le spese tutte di lite che liquida come
da nota oltre IVA e CPA.
|
|