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Tribunale di Cuneo – G.U. Dr. V. Lanza – 2
novembre 2005, n. 559 – RG n. 816/2004.
Segnalazione
dell’Avv. Domenico Mirante
Revocatoria fallimentare –
Rilevanza della crisi del gruppo – Diffusione di notizie a livello locale –
Conoscenza dello stato di insolvenza – Sussistenza.
La pubblicazione di notizie
relative al dissesto dell’impresa su pubblicazioni con diffusione in località
territorialmente vicina a quella in cui operava l’accipiens, implica che
quest’ultimo non può ragionevolmente ignorare le precarie condizioni patrimoniali
del contraente fallito, specialmente quando si tratta di azienda con oltre
mille dipendenti e facente parte di un gruppo le cui difficoltà economiche
erano note in tutta la provincia.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
Svolgimento
del processo
Con atto di
citazione del 23/3/2004 la FOMB OFFICINE MECCANICHE BONGIOANNI S.r.l. in
amministrazione straordinaria conveniva in giudizio avanti a questo Tribunale
la O. S.n.c. chiedendo che venissero dichiarati inefficaci e revocati ex
artt. 49 D. Lgs 270199 e 67, L.F. i pagamenti eseguiti a favore della stessa
per complessivi E 3.128,08 in esecuzione di un piano di rientro che era stato
concordato dalle due società condannando la convenuta al pagamento in suo
favore della predetta somma.
A sostegno del suo
assunto l'attrice esponeva che con sentenza del 14/2/2000 questo Tribunale
aveva dichiarato il suo stato di insolvenza e l'aveva ammessa alla procedura
di amministrazione straordinaria, procedura alla quale erano state
successivamente ammesse altre imprese operative del gruppo.
L'Autorità Vigilante
aveva poi autorizzato ex artt. 49 e 27 D. Lgs 270/99 il programma di cessione
del complesso aziendale, facente capo alla Fomb Officine Meccaniche
Bongioanni, compiutamente eseguito.
Dall'esame della
documentazione sociale era emersa l'esistenza di una serie di tre pagamenti
eseguiti dal novembre 1999 al febbraio 2000 per complessivi € 3.128,08 a
favore della O. a fronte di fatture emesse nel corso del 1999 - 2000.
I detti pagamenti
erano stati effettuati nell'anno anteriore alla dichiarazione dello stato di
insolvenza e, sul piano soggettivo, numerosi elementi inducevano a ritenere
fondatamente che la O. al momento del pagamento fosse a conoscenza dello
stato di insolvenza nel quale versava la sua debitrice.
In particolare, la
O., aveva accettato sin dal 1999 un piano di rientro (doc. 15 dell'attrice)
volto a disciplinare la pregressa esposizione debitoria della FOMB, che aveva
eseguito solo in parte i pagamenti previsti dal detto piano, e la
giurisprudenza dì merito e di legittimità, delle quali l'attrice citava
alcune pronunce, aveva più volte ritenuto che la richiesta di una dilazione
di pagamento era circostanza idonea ad integrare la prova della scientia
decoctionis e che la consapevolezza iniziale si proiettava sulla successiva
attività solutoria ove non fossero intervenuti dei fatti nuovi atti a
comprovare un mutamento della situazione.
La O. aveva poi
preteso significativamente il pagamento anticipato delle proprie fatture
(doc. 16 dell'attrice) nonostante le parti avessero concordato in ;precedenza
delle diverse modalità di pagamento.
Erano infine state
diffuse molte notizie a mezzo stampa (scioperi dei lavoratori, ammissione
alla Cassa Integrazione Guadagni, riunione con gli istituti di credito e
sospensione delle linee di credito da parte delle stesse) dalle quali (la
FOMB produceva copia di alcuni articoli di stampa) ulteriormente si poteva
facilmente arguire quale fosse il reale stato della FOMB OFFICINE MECCANICHE
BONGIOANNI S.r.l. e della Holding.
Si costituiva in
giudizio la O.C.M. depositando comparsa di costituzione e risposta con la
quale chiedeva la reiezione delle domande dell'attrice.
Sosteneva la
convenuta di non aver avuto conoscenza dello stato di insolvenza della FOMB e
disconosceva il "piano di rientro" di cui sopra sostenendo che non
le era mai pervenuto. Aggiungeva la O. di aver sempre chiesto il pagamento
delle sue fatture con ricevuta bancaria con scadenza a 90 giorni e di non
aver mai variato tali modalità di pagamento e, quanto agli articoli di stampa
citati dall'attrice, la convenuta sosteneva che gli stessi erano stati
pubblicati su giornali locali, la cui diffusione era limitata a Possano, e
che, comunque, i fatti oggetto degli articoli non potevano avere rilevanza,
come anche il "caso Fiat", impresa che aveva subito vicende
analoghe, dimostrava.
Dopo le udienze ex
artt. 180 - 183 e 184 il G.I. con ordinanza del 1514/2005, non ammetteva le
prove orali dedotte dalla convenuta, ritenendole irrilevanti o relative a
fatti pacifici, e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del
23612005 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe ed il G.I.
concedeva loro i termini di cui all'art. 190 CPC per il deposito di comparse
conclusionali e di memorie di replica, termini scaduti, tenuto conto della
sospensione feriale dei termini, il 27/10/2005.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Ai fini della
decisione della controversia, occorre anzitutto precisare che, nella verifica
della conoscenza dello stato di insolvenza da parte della convenuta, occorre
attenersi al costante insegnamento della Suprema Corte secondo cui: "In
tema di revocatoria fallimentare di pagamenti relativi a crediti liquidi ed
esigibili (art. 67, comma secondo, legge fallimentare), la prova della
conoscenza, da parte del creditore dello stato di insolvenza del debitore poi
fallito, può legittimamente
fondarsi su elementi
indiziari caratterizzati dai requisiti della gravità, precisione e
concordanza." (Cass. 7.2.2001 n. 1719).
Orbene, nel caso di
specie, sono individuabili una pluralità di elementi indiziari idonei a
comprovare con sicurezza la conoscenza dello stato di insolvenza della FOMB
Officine Meccaniche Bongioanni S.r.l. da parte della convenuta, al momento
del pagamento oggetto di causa.
Per maggior completezza
si deve osservare che la giurisprudenza di legittimità e di merito, con
orientamento pienamente condivisibile, ritiene che la prova della scientia
decoctionis di un'impresa che ha effettuato i pagamenti può essere desunta in
via presuntiva dalla dimostrazione della conoscenza da parte del creditore
della crisi del gruppo alla quale la società debitrice appartiene, nonché
della vita finanziaria di tutte le imprese del gruppo (cfr. App. Bari
31.12.2001 ed anche Cass. 3.6.1995 n. 6285).
Orbene, nel caso di
specie, in primo luogo, occorre premettere che la FOMB era, per Fossano e per
il cunese in generale, una realtà nota a tutti "che impiegava circa 1000
dipendenti e dava lavoro a moltissime aziende dell'indotto" (pag. 2
comparsa O. di costituzione e risposta).
Le vicende della
FOMB interessavano quindi a tutta la provincia e tale interesse non era certo
limitato alla più ristretta realtà fossanese: non solo le 1.000 famiglie dei
dipendenti dei quali si è detto parlavano - e, come sì vedrà, a partire da un
certo periodo di tempo si preoccupavano - della FOMB, ma la situazione
economica del Gruppo era in provincia di Cuneo fonte di interessamento da
parte di politici, di commenti della gente in genere di, verosimilmente
preoccupate, considerazioni da parte delle "moltissime aziende
dell'indotto" delle quali si è detto, aziende dell'indotto che hanno
normalmente dei contatti tra di loro e che ben si può ritenere cercassero di
scambiarsi informazioni e previsioni sullo stato e sulla sorte della FOMB.
Con una notevole
evidenza gli organi di stampa avevano pubblicato, già nel corso dell'anno
1999, degli articoli in cui si evidenziavano, a proposito della crisi del cd.
gruppo Bongioanni, non solo gli scioperi dei lavoratori ed il ricorso alla
C.I.G. da parte della FOMB fin dal giugno di quell'anno, ma anche il fatto,
per esempio, che gli amministratori del Gruppo avevano avuto un incontro con
le banche, che queste vantavano crediti per complessivi 250 miliardi di lire
e che avevano sospeso le linee di credito (doc. 23 dell'attrice).
Già anche solo i
titoli di alcuni articoli Bongiovanni in mani tedesche?" 11/6/1999 -
doc. 18; "La Fomb non è più dei Bongiovanni?" 16/6/1999 – doc. 19;
"Fomb: accordo per superare la crisi di liquidità" "E' in
gioco il pane di 1000 famiglie" – doc. 24) erano evidentemente gravidi
di rilevanti preoccupazioni come non potevano non esserlo quelli che
parlavano di "Attesa tra gli operai per l'esito delle trattative"
(doc. 20), attesa che non c'è mai quando l'azienda è sana e produce, ma che
c'é in situazioni come quella di "ingresso di nuovi soci con l'apporto
di ingenti capitali; l'operazione era però subordinata all'approvazione da
parte delle banche del piano industriale presentato dal gruppo" come si
dice nell'articolo di cui al citato doc. 20.
E' chiaro per
chiunque che in condizioni normali l'ingresso di nuovi soci non è certo
un'operazione subordinata all'approvazione delle banche, ma lo è quando
"l'apporto di ingenti capitali" è evidentemente frutto quanto meno
di dolus bonus (che nel caso di specie è poi ampiamente risultato malus).
E' vero che tali
notizie erano apparse su pubblicazioni aventi diffusione soprattutto locale,
ma si deve notare che la convenuta ha sede nella stessa provincia nella quale
operava la FOMB, a pochi chilometri da Fossano, ed appare quindi del tutto
inverosimile che essa non fosse venuta a conoscenza, direttamente o
indirettamente, anche di tali notizie giornalistiche.
Può essere utile, a
questo proposito, ricordare l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui:
"In materia di prova presuntiva della conoscenza dello stato di
insolvenza, ai fini dell'accoglimento della revocatoria fallimentare,
l'utilizzazione della pubblicazione di notizie relative al dissesto
dell'impresa, poi fallita, in località territorialmente vicina a quella in
cui opera l'accipiens", con l'implicazione che anche quest'ultimo non
può ragionevolmente ignorare le precarie condizioni patrimoniali del
contraente, non integra una ipotesi di "praesumptio de praesumptio",
ma dà luogo ad un'unica presunzione, sia pure articolata su autonome
circostanze di fatto, come tale pienamente valida secondo i principi della
prova per presunzioni." (Cass. 6.11.1993 n. 11013).
A ciò si aggiunga
che, pur a fronte della formali rassicurazioni alla situazione finanziaria da
parte dei dirigenti della convenuta, il comportamento della FOMB non poteva
certo dirsi tale da non manifestare un grave stato di insolvenza.
In proposito,
infatti, si deve notare che la debitrice non solo non aveva adempiuto
tempestivamente il proprio debito, relativo a singoli importi veramente
limitati, ma aveva anche proposto alla controparte un piano di rientro del
debito già scaduto prevedendo un pagamento dilazionato nel tempo.
Infatti, con lettera
datata 21.6.1999 (doc. 15 attrice) - della quale la procedura ha rinvenuto
nella documentazione della FOMB copia e che non è verosimile ritenere che non
fosse stata inviata al destinatario - il legale rappresentante della FOMB
Officine Meccaniche Bongioanni S.r.l. aveva comunicato all'attuale convenuta
che, a seguito di un intervenuto accordo relativo all'ingresso di un nuovo
socio (il quale avrebbe dovuto versare nella casse sociali un consistente
finanziamento in conto aumento capitale), era in grado di poter pianificare
il pagamento del credito della O. secondo certe scadenze. E la convenuta,
"per molti anni fornitrice delle società del gruppo Bongiovanni"
(pag. 2 memoria di replica) proprio per tale fatto non avrebbe potuto non
nutrire degli ulteriori sospetti, oltre a quelli derivanti dagli altri
clementi dei quali si è detto, sulla situazione economica della debitrice.
La comunicazione di
cui sopra è assolutamente univoca nel manifestare al destinatario la grave
situazione del debitore che si confessa non in grado di adempiere ai debiti
già scaduti (per di più di importo modesto) e prevede modalità dì soddisfo
degli stessi in modo rateale e soltanto dopo alcuni mesi, modalità che non
potevano non far comprendere alla O. che "del prestigio e della credibilità
di cui il gruppo godeva, non soltanto a livello locale" (pag. 2 memoria
di replica) non si poteva più tenere conto.
Appare anche
significativo che i due ultimi pagamenti (€ 814,35 ed € 665,20) siano
relativi a fatture emesse qualche giorno dopo. Si sarebbe trattato di
pagamenti, a differenza dei precedenti che erano stati concordati a 90
giorni, fatti "su spontanea iniziativa dell'attrice" (pag, 5
comparsa conclusionale O.), circostanza che non solo non è però provata in
alcun modo (è vero che la successiva fattura dell'8/2/2000, prevedeva
nuovamente il pagamento a 90 giorni, ma in realtà il pagamento era stato
effettuato, come si è visto, il giorno prima, il 7/2/2000), ma che appare,
alla luce di quelle che pacificamente erano le condizioni. economiche della
FOMB all'epoca, chiaramente inverosimile.
l pagamenti in
questione con natura solutoria risultano quindi sicuramente revocabili - ex
art. 67, comma 2, 1. fall. - posto che sono pacificamente intervenuti
nell'anno anteriore alla declaratoria di insolvenza (intervenuta il 14
febbraio 2000). La convenuta afferma, in memoria di replica "Nulla
quaestio in ordine alla sussistenza dei presupposti oggettivi",
circostanza sulla quale giustamente, nella sua ottica essa sorvola, non
volendo chiaramente evidenziare che gli ultimi due dei pagamenti in questione
sono stati effettuati il 24-28/1/2000 (doc. 13) e il 7/2/2000 (doc. 14)
quando la dichiarazione di insolvenza della FOMB ì stata pronunziata il
14/2/2000 !!, una settimana dopo l'ultimo dei pagamenti di cui sopra, il che,
quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo, non richiede ulteriori
commenti.
Senza necessità di
ulteriore attività istruttoria, quindi, si deve condannare la convenuta a
pagare alla FOMB Officine Meccaniche Bongioanni S.r.l., in amministrazione
straordinaria, la complessiva somma di E 3.128,08, oltre agli interessi al
tasso legale dalla data della domanda (1/14/2004) fino all'effettivo saldo.
Le spese seguono la
soccombenza e vanno quindi poste a carico della \convenuta.
P.Q.M
IL
TRIBUNALE
ogni diversa istanza
respinta
DICHIARA
inefficaci e revoca
ex artt. 49 D Lgs 270/99 e 67, comma 2°, L.F. i pagamenti eseguiti a favore
della società convenuta per complessivi E 3.128,08 e
CONDANNA
la convenuta O.
S.n.c., in persona del legale rappresentante, a pagare all'attrice FOMB -
OFFICINE MECCANICHE BONGIOANNI S.r.l. in amministrazione straordinaria, in
persona del Commissario straordinario Dr E Stasi, la somma di E 3.128,08, con
gli interessi, nelle misure di legge dalla data della domanda (1/4/2004) al
saldo,
(omissis)
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