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Contratti, forma
Fattispecie negoziali
particolari, contratti derivati, swap
Corte di Cassazione, Sez. I civ. – Pres. G.
Losavio, Rel. L. Panzani - 19 maggio 2005, n. 10598.
Intermediazione mobiliare – Valore
mobiliare – Definizione – Natura finanziaria – Domestic currency swap – Forma
scritta – Contratto normativo - Necessità.
L'art. 1 l. 2 gennaio 1991 n. 1 (recante "Disciplina
dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione
dei mercati mobiliari": cosiddetta legge Sim), accedendo ad una nozione
aperta di "strumento finanziario", comprensiva anche degli scambi
su valute, rispetto alla definizione tradizionale di "valore
mobiliare" che lo identificava con i titoli di massa, agganciati al
carattere della negoziabilità degli stessi, ha introdotto una definizione di
valore mobiliare che non tiene più conto della sua struttura o natura
cartolare, bensì della finalità perseguita dalle parti, rilevando il
carattere finanziario dello strumento adoperato con caratteristiche tali da
poter interferire sull'allocazione degli strumenti e del risparmio. Nel concetto
di valore mobiliare ai fini dell'assoggettamento alla predetta legge rientra,
quindi, anche il domestic currency swap, inteso come contratto aleatorio, con
il quale due parti si obbligano, l'una all'altra, a corrispondere alla
scadenza di un termine, convenzionalmente stabilito, una somma di denaro (in
valuta nazionale) quale differenza tra il valore (espresso in valuta
nazionale) di una somma di valuta estera al tempo della conclusione del
contratto e il valore della medesima valuta estera al momento della scadenza
del termine stabilito. Detta contratto, pertanto, da distinguere rispetto
alle operazioni di compravendita a pronti o a termine aventi direttamente ad
oggetto valute, è nullo ove non stipulato in forma scritta, come prescritto
dall'art. 6, comma 1, lett. c, della legge n. 1 del 1991, fermo restando che
è sufficiente che in forma scritta sia stato stipulato il contratto normativo
di servizi, nel quale risultino la natura dei servizi forniti, le modalità di
svolgimento dei servizi stessi e l'entità e i criteri di calcolo della loro
remunerazione, nonché le altre condizioni particolari convenute con il
cliente; sicché, una volta assolto l'onere del rispetto della forma per il
contratto normativo di servizi, i singoli negozi speculativi di esecuzione
del contratto di servizi non debbono necessariamente essere stipulati per
iscritto.
omissis
Fatto
Il 2.5.1994
A.I.P.A. - Azienda Italiana Pubbliche Affissioni s.r.l. di Milano stipulava
con la Banca Popolare di Luino e Varese un contratto di conto corrente di
corrispondenza. Il giorno successivo tra le parti veniva sottoscritta una
polizza - contratto di anticipazione/apertura di credito con facoltà di
utilizzo in valuta estera, assistito da garanzia pignoratizia su libretti di
risparmio per 300 milioni di lire. Dopo alcune operazioni di acquisto/vendita
di valute estere, la banca chiedeva ad A.I.P.A. la sottoscrizione di un
ordine, datato 13.5.1994, concernente l'acquisto di 500.000 dollari US contro
FS al cambio di 1,4335, sostenendo che l'operazione era stata in precedenza
raccolta dal suo funzionario M.L. A.I.P.A. contestava di aver mai autorizzato
tale ordine. La banca prorogava l'operazione sino al 16.6.1995, chiudendola
con l'addebito in conto della somma di lire 189.259.000. Sulla base di queste
premesse, A.I.P.A. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano la
banca ed il M.L. chiedendo accertarsi e dichiararsi che l'azienda di credito
non poteva addebitare la somma all'attrice, con conseguente condanna allo
storno della posta passiva dal conto corrente ed alla restituzione della
garanzia pignoratizia. Nei confronti del M. l'attrice chiedeva la condanna ai
danni.
Costituitosi il
contraddittorio, il Tribunale di Milano con sentenza 17.6.1999 accoglieva le
domande attoree nei confronti della banca qualificando il contratto
intercorso tra le parti come "swap" su valute, precisando che
l'ordine per l'operazione USD contro FS doveva ritenersi non conferito per
difetto della forma scritta richiesta dalla legge ad substantiam. Il Tribunale
respingeva invece la domanda nei confronti del Manzo.
Su appello della Banca
Popolare di Luino e Varese la Corte d'appello di Milano con sentenza
19.5.2001 confermava la sentenza di primo grado. Osservava che il contratto
di conto corrente prevedeva genericamente l'utilizzo da parte del cliente del
credito concesso "anche in valuta", non contemplando la
stipulazione di contratti di compravendita a pronti o a termine in cambi ed
operazioni su divise estere del tipo di quella dedotta in giudizio. Esso pertanto
non poteva costituire il contratto normativo di cui l'operazione in valuta
sarebbe stata soltanto una modalità esecutiva. Tale operazione andava
pattuita per iscritto, non potendo comunque dubitarsi che si trattasse di
contratto di swap e precisamente di domestic currency swap, assimilabile agli
strumenti finanziari riservati alla gestione delle s.i.m, soggetto quindi
alla disciplina della legge 1/1991 in vigore all'epoca della stipulazione del
contratto, secondo la previsione dell'art. 1, comma 2, della legge stessa.
Erano quindi applicabili i requisiti di forma, in particolare la forma
scritta ad substantiam, richiesti dall'art. 6, commi 1 e 2, della legge, con
conseguente nullità del contratto.
Ha proposto ricorso per
cassazione la Banca Popolare di Luino e Varese formulando sei motivi di
ricorso. Resiste con controricorso l'A.I.P.A..
Con memoria 4.2.2005 la Banca
Popolare Commercio e Industria s.p.a., esponeva che era intervenuta fusione
della Banca Popolare Industria e Commercio S.c.r.l., della Banca Popolare di
Bergamo - Credito Varesino S.c.r.l., e della Banca Popolare di Luino e Varese
s.p.a. in Banche Popolari Riunite - BPU banca S.c.r.l., e che, prima
dell'atto di fusione, la Banca Popolare di Luino e Varese aveva scorporato
l'azienda bancaria conferendola nella Banca Popolare Commercio e Industria
s.p.a., subentrata a titolo particolare alla Banca Popolare di Luino e Varese
oltre che ad altra banca che aveva effettuato la medesima operazione di
scorporo, e che era subentrata alla Banca Popolare di Luino e Varese nel
contenzioso attivo e passivo relativo ai rapporti bancari correnti, tra cui
quello oggetto di causa. Tanto premesso, la Banca Popolare Commercio e
Industria s.p.a., definendosi successore a titolo particolare della Banca
Popolare di Luino e Varese, depositava memoria formulando osservazioni
adesive all'accoglimento del ricorso. Depositava inoltre, ex art. 372 c.p.c,
procura speciale e certificato notarile attestante l'avvenuta fusione.
Diritto
Con il primo
motivo la banca ricorrente deduce violazione degli artt. 1322, 1470, 1552
c.c. nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.
Afferma che la Corte di merito non avrebbe considerato che il contratto
stipulato tra le parti non era un contratto atipico di swap, ma una compravendita
di valuta contro altra valuta, con esecuzione a termine e, nel caso
specifico, regolamento per differenza. Negli swaps, a differenza dal
contratto in esame, vi sarebbe qualcosa di più e cioè lo scambio di due
flussi finanziari relativi ad attività o passività specifiche espressi
rispettivamente in valute o tassi d'interesse diversi. Le operazioni in
cambi, dove non c'è questo scambio di flussi, non sarebbero annoverabili tra
i contratti su strumenti finanziari o tra i c.d. contratti derivati.
Con il secondo motivo la
ricorrente lamenta violazione dell'art. 1, comma 2, legge 1/1991, dell'art.
1, 1° e 2° comma, nn. 7 e 10 t.u. bancario nonché omessa ed insufficiente
motivazione su un punto decisivo della controversia. Premesso che in numerose
comunicazioni la Consob aveva chiarito che gli swaps dovevano essere
considerati contratti a termine su strumenti finanziari, a differenza dalle
operazioni in cambi, a pronti ed a termine, la banca precisa che questa
distinzione era stata ripresa dall'art. 1, 2° comma, lett. f) n. 7 D.lgs.
481/1992 e poi dal t.u. bancario. Corrispondentemente l'art. 1, 2° comma,
D.lgs. 415/1996 e l'art. 1 D.lgs. 58/1998, t.u. finanziario, avevano previsto
che i mezzi di pagamento non sono considerati strumenti finanziari.
L'assimilazione delle
operazioni in cambi agli swaps contrasterebbe con questo assetto normativo.
Con il terzo motivo la
ricorrente deduce violazione dell'art. 2, 1° comma, in combinazione con l'art.
1, legge 1/1991 nonché dell'art. 106 t.u. bancario e del D.M. Tesoro
6.7.1994.
Se fosse vera
l'interpretazione accolta dalla Corte d'appello le operazioni in cambi
sarebbero riservate alle s.i.m. e non potrebbero essere compiute neppure
dalle banche autorizzate ai sensi dell'art. 16 della legge 1/1991. In senso
contrario starebbe il fatto che l'intermediazione in cambi, nei termini
indicati dall'art. 3 del D.M. Tesoro citato, poteva essere svolta oltre che
dalle banche abilitate, anche dagli intermediari finanziari di cui all'art.
106 t.u. bancario. Del resto l'art. 2, 2° comma, legge 1/1991 indicava le
attività "connesse e strumentali", cioè le attività non riservate
che le s.i.m. potevano svolgere accanto a quelle riservate, tra cui era indicata
la negoziazione per conto terzi di valute in borsa, come prevedeva anche il
Regolamento Banca d'Italia 2.7.1991. Con il quarto motivo di ricorso la
ricorrente deduce violazione degli artt. 1708, 1710, 1852, 1856 c.c. nonché
omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.
Afferma che, contrariamente a
quanto ritenuto dalla Corte di merito, il contratto di conto corrente di
corrispondenza faceva espressa menzione della possibilità di compiere
operazioni in cambi a pronti ed a termine, come la ricorrente non aveva
mancato di sottolineare. La sentenza impugnata avrebbe inoltre ignorato il
carattere omnibus del contratto di conto corrente, con prevalenza di elementi
del mandato ex art. 1856 c.c.
Con il quinto motivo la
ricorrente lamenta violazione dell'art. 117 t.u. bancario, del D.M. Tesoro
24.4.1992 e del provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 24.5.1992.
Il vincolo della forma scritta riguarderebbe, ai sensi dell'art. 117, il
contratto base, cioè il contratto di conto corrente di corrispondenza.
Osservata la forma vincolata per questo contratto, il comando non si
estenderebbe alle operazioni che ad esso si riconducono. Le Istruzioni di
vigilanza preciserebbero che l'obbligo della forma scritta non si estende
alle operazioni e servizi già previsti in contratti redatti per iscritto. Lo
stesso regolamento Consob 5387/1991 consentirebbe gli ordini di borsa
telefonici.
Con il sesto motivo la banca
ricorrente deduce violazione dell'art. 1712 c.c. ed omessa motivazione su un
punto decisivo della controversia. L'eccezione d'invalidità del contratto per
difetto della forma scritta sarebbe stata sollevata da A.I.P.A. soltanto un
anno dopo il compimento dell'operazione in cambi, sì che sul punto si sarebbe
formato il silenzio approvazione/ratifica previsto dalla norma citata.
Va preliminarmente osservato
che nella memoria 4.2.2005 la Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a. ha
chiarito di essere successore a titolo particolare della Banca Popolare di
Luino e Varese nel diritto controverso, quale conferitaria dell'azienda
bancaria di cui quest'ultima era titolare. Ai sensi dell'art. 111 c.p.c. se
nel corso del processo il diritto controverso è trasferito per atto tra vivi
a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. Di
conseguenza la memoria depositata dalla Banca Popolare Commercio e Industria
s.p.a. non può essere considerata memoria illustrativa del ricorso,
depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c.
Tuttavia l'atto può essere
qualificato come intervento adesivo della banca in parola al ricorso proposto
dalla Banca Popolare di Luino e Varese. Questa Corte ha più volte affermato
che è inammissibile l'intervento volontario del terzo in sede di giudizio per
cassazione, mancando, in proposito, una espressa previsione normativa, e
riferendosi l'art.105 del codice di rito esclusivamente al giudizio di
cognizione di primo grado (da ultimo Sez. V, 7.7.2004, n. 12448, rv. 574250).
Tale condivisibile principio non può peraltro applicarsi all'intervento
adesivo, potendosi osservare da un lato che l'art. 105 c.p.c. è inserito nel
libro primo del codice, che si riferisce alle disposizioni sul processo in
generale e non soltanto al giudizio di primo grado, e dall'altro che non pare
risolutiva, di fronte all'ampia portata del principio affermato dall'art.
105, la mancata espressa previsione dell'intervento adesivo tra le
disposizioni che regolano il giudizio di cassazione, anche in ragione del
fatto che il legislatore non ha previsto per il giudizio di cassazione una
norma limitativa analoga a quella dettata, per il giudizio d'appello,
dall'art. 344 c.p.c.
Venendo ora ai motivi di
ricorso, conviene esaminare per primo il quarto motivo, che involge questione
che costituisce antecedente logico di quelle sollevate con gli altri motivi.
Va infatti premesso che la
Corte milanese ha escluso che l'operazione su cambi posta in essere dalla
banca potesse rientrare nella previsione del contratto di conto corrente di
corrispondenza in essere tra le parti, contratto che nella prospettazione
della banca avrebbe svolto il ruolo di contratto normativo, esonerando quindi
le parti dal rispetto della forma scritta ad substantiam, richiesta per i
contratti relativi a valori mobiliari o su beni ad essi equiparati dall'art.
6 della legge 1/1991.
In senso contrario la banca
ricorrente afferma che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di
merito, il contratto di conto corrente di corrispondenza faceva espressa
menzione della possibilità di compiere operazioni in cambi a pronti ed a
termine, come essa non aveva mancato di sottolineare.
Il motivo è inammissibile.
La Corte d'appello ha
espressamente affermato (p. 5 della sentenza) che il contratto di conto
corrente "prevede genericamente l'utilizzo da parte del cliente del
credito concesso anche in valuta, ma non contempla affatto la stipulazione di
contratti di compravendita a pronti o a termine in cambi, e, in particolare,
di operazioni in divise estere del tipo di quella dedotta in giudizio".
Nell'affermare che, contro le risultanze testuali ricavabili dalla prova
documentale, il giudice di merito è incorso in errore che si traduce in vizio
della motivazione, la parte ha l'onere, in forza del principio di
autosufficienza del ricorso, di indicare con chiarezza il documento ed il
passo dello stesso sul quale si sarebbe determinato l'errore. È infatti
indispensabile, ove si censuri l'omessa valutazione di un elemento di prova,
la specifica indicazione del contenuto del documento che si assume trascurato
dal giudice di merito al fine di consentire il controllo della decisività del
fatto da provare (Cass. 10.8.2004, n. 15412, rv. 575934).
È poi del tutto generico il
richiamo al carattere omnibus del contratto di conto corrente. Se è vero
infatti che molteplici incarichi del cliente alla banca, incarichi che di regola
seguono la disciplina del mandato, possono essere regolati in conto corrente,
occorre pur sempre dimostrare che quello specifico incarico sia stato
regolato in conto corrente e, soprattutto, che il mandato conferito abbia
ricevuto compiuta disciplina nell'ambito del contratto di conto corrente.
Tale prova con riferimento all'operazione in valuta per cui è causa, ad
avviso della Corte di merito non è stata fornita, senza che il richiamo al
carattere tendenzialmente onnicomprensivo del contratto di conto corrente
valga ad inficiare le conclusioni cui sono pervenuti i giudici d'appello.
Occorre ora esaminare i primi
tre motivi di ricorso, che, in ragione della loro connessione, possono essere
trattati congiuntamente.
La Corte d'appello ha
affermato che il contratto di cui si discute, e che A.I.P.A. afferma di non
aver mai sottoscritto, deve essere qualificato come contratto di swap. In
base all'ordine che assume di aver ricevuto, la banca ebbe ad acquistare
500.000 dollari USA contro 6.750 franchi svizzeri al cambio di 1,4335, valuta
del giugno 1994. Se alla data del 16.6.1994 il dollaro si fosse rivalutato in
rapporto alla lira rispetto al franco svizzero, l'A.I.P.A. avrebbe
guadagnato; in caso di svalutazione, invece, come in concreto avvenne,
avrebbe perso.
Così descritta l'operazione,
la sentenza impugnata ha affermato che essa è del tutto conforme allo schema
dello swap, inteso come quel contratto aleatorio con cui "le parti si
obbligano reciprocamente all'esecuzione, l'una nei confronti dell'altra, alla
scadenza di un termine prestabilito, di una prestazione pecuniaria il cui
ammontare è determinato da un evento incerto".
Il contratto di swap è
contratto innominato, anche se il legislatore, senza descriverlo ne ha tenuto
conto nella disciplina degli strumenti finanziari entrata in vigore in tempi
successivi alla legge 1/1991, che è invece applicabile alla fattispecie in
esame. L'art. 1, comma 1, del D.lgs. 415/96, ora art. 1, co. 2, D.Lgs. n.
58/98, stabilisce alla lett. g) che sono strumenti finanziari i
"contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di
interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps),
anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in
contanti". Un giudice straniero l'ha definito come "il contratto
attraverso il quale due parti convengono di scambiarsi, in una o più date
prefissate, due somme di denaro calcolate applicando due diversi parametri
(generalmente tassi di interesse e/o di cambio) ad un identico ammontare di riferimento.
Di regola, alla scadenza o alle scadenze concordate, viene effettuato un
unico pagamento, su base netta, in forza di una compensazione volontaria. Il
contratto di swap comporta necessariamente un profitto o una perdita a
seconda della fluttuazione dei tassi di interesse e/o di cambio ed è sempre
sorretto da un intento speculativo (così House of Lords Gran Bretagna,
24/01/1991, Hazell C. Hammersmith).
L'art. 49 del regolamento
della Banca d'Italia 2.7.1991, non forniva definizione diversa, indicando lo
swap come il contratto col quale le parti si scambiano due flussi finanziari
relativi ad attività e passività specifiche espresse rispettivamente in
valuta o tassi d'interesse diversi.
La dottrina sottolinea che lo
scambio tra le due prestazioni pecuniarie, esigibili a determinate scadenze
periodiche, può avere ad oggetto esposizioni debitorie denominate in valuta
diversa da quella di residenza del debitore, con chiare conseguenze dal punto
di vista delle oscillazioni sui cambi. In questo caso il contratto prende il
nome di currency swap.
È poi sottolineato che lo
scambio delle prestazioni pecuniarie non avviene necessariamente attraverso
lo scambio dei due flussi, bensì attraverso la liquidazione per compensazione
dell'importo differenziale.
È normalmente riconosciuto il
carattere aleatorio del contratto, sovente utilizzato anche in funzione di
contenimento del rischio, in ragione della possibilità di porre in essere
operazioni di segno opposto, in modo da ridurre l'esposizione connessa alla
fluttuazione degli interessi o dei cambi.
La ricorrente osserva (primo
motivo) che nelle operazioni in cambi non vi è scambio di flussi finanziari e
ne trae la conclusione che il contratto in esame non sarebbe annoverabile tra
i contratti su strumenti finanziari né su contratti derivati.
In proposito occorre ancora
premettere che l'art. 1 della legge 1/1991, in vigore al momento in cui
sarebbe stato stipulato il contratto oggetto di causa, dopo aver definito al
primo comma le attività d'intermediazione mobiliare riservate alle s.i.m. (ed
alle banche abilitate ai sensi dell'art. 16 della legge stessa), al secondo
comma dispone "ai fini della presente legge i contratti a termine su
strumenti finanziari collegati a valori mobiliari, tassi di interesse e
valute, ivi compresi quelli aventi ad oggetto indici su tali valori
mobiliari, tassi di interesse e valute, sono considerati valori
mobiliari". Questa Corte ha affermato che nella previsione della norma
ora citata rientrano anche i contratti di swap. L'art. 1 della legge 2 gennaio
1991, n. 1, dopo aver annoverato fra le attività di intermediazione mobiliare
regolate dalla stessa quelle aventi ad oggetto veri e propri titoli di
investimento (lett. a) ed altre per le quali la negoziabilità è meramente
eventuale, pone un'esplicita regola di assimilabilità, ai "valori
mobiliari", di altri specifici strumenti", fra i quali, non ponendo
la norma in questione alcun requisito di standardizzazione e negoziabilità in
mercato aperto, rientra senz'altro il cosiddetto contratto di
"swap" (Sez. I, 14.11.1997, n. 11279, rv. 509893). Nell'ipotesi
considerata dalla sentenza citata era stato stipulato un finanziamento in
marchi, negoziato ad un determinato cambio lira-marco. Per regolare il
differenziale - da corrispondere alla scadenza - tra l'importo finanziato
espresso in moneta italiana alla data della stipula ed a quella della
scadenza stessa, era stato concluso un accordo di "swap" (nella
variante di "domestic currency swap"), per cui i contraenti si
impegnavano a versare la differenza alla controparte ove il controvalore in
lire di tal importo fosse - alla scadenza - ad esso inferiore o superiore.
Ha osservato la Corte, con
motivazione che questo Collegio condivide, che la sez. B dell'allegato alla
Dir. Cee 93/22 annovera tra gli "strumenti", oggetto dei servizi
principali di investimento, gli swaps, alla pari dei valori mobiliari propri,
dei contratti a termine (futures) e delle opzioni, e che l'art. 1 della legge
1/1991, dopo aver annoverato tra le attività di intermediazione regolate
dalla stessa quelle aventi ad oggetto veri e propri titoli di investimento
(lett. a) ed altre per le quali la negoziabilità è meramente eventuale, pone
all'art. 1, comma 2, una esplicita regola di assimilabilità ai "valori
mobiliari" di altri specifici "strumenti", regola che, non
ponendo nessun requisito di standardizzazione e negoziabilità in mercato
aperto ma sol perseguendo l'obiettivo di assicurare pari protezione e
garanzia, appare certamente applicabile allo strumentò "swap".
L'esplicita precisazione che l'assimilazione ai valori mobiliari è operata ai
(soli) fini di legge (tra i quali si staglia quello di assicurare il rispetto
delle pur precisate regole di garanzia) toglie rilevanza alla difficoltà
concettuale di operare una assimilazione tra strumenti di investimento e
contratti a termine su valute. In secondo luogo, non par di ostacolo alla
ricomprensione in discorso la lettera della norma, che fa oggetto della
cennata assimilazione i "contratti a termine su strumenti
finanziari", posto che se è ben vero che lo swap è esso stesso uno
strumento finanziario (costituito da contratto a termine) è anche vero che è
la cennata disposizione normativa ad essere affetta da palese improprietà
terminologica, agevolmente superabile, al fine di dare all'espressione l'unico
significato possibile, con la mera inversione dei termini della frase (...gli
strumenti costituiti dai contratti a termine collegati a...).
Ad analoga conclusione è
pervenuta questa Corte nell'ipotesi di un contratto di domestic indexed swap
(Sez. I, 6.4.2001, n. 5114, rv. 545658), che presentava caratteristiche
analoghe.
Se queste sono le ragioni per
cui il contratto di swap deve essere ritenuto ricadere nella previsione delle
attività d'intermediazione mobiliare, riservate alle s.i.m. ed alle banche abilitate,
deve escludersi che la circostanza che nel contratto di domestic currency
swap non vi sia scambio di due flussi finanziari, possa portare a conclusioni
diverse. È infatti evidente che l'assimilazione ai valori mobiliari compiuta
dal legislatore dei contratti a termine su strumenti finanziari, intesi come
strumenti costituiti da contratti a termine collegati a valori mobiliari,
tassi d'interesse, valute, comporta che anche il domestic currency swap debba
essere ricompreso nella previsione legislativa. Invero il legislatore del
1991, accedendo ad una nozione aperta di "strumento finanziario"
comprensiva anche degli scambi su valute, rispetto alla definizione
tradizionale di "valore mobiliare" che lo identificava con i titoli
di massa, agganciati al carattere della negoziabilità degli stessi, ha
introdotto una definizione di valore mobiliare che non tiene più conto della
sua struttura o natura cartolare, bensì della finalità perseguita dalle
parti. Rileva, infatti, il carattere finanziario dello strumento adoperato
con caratteristiche tali da poter interferire sull'allocazione degli
investimenti e del risparmio. Nel concetto di valore mobiliare ai fini
dell'assoggettamento alla legge SIM, pertanto, rientra anche il domestic
currency swap inteso come contratto aleatorio, nei termini prima indicati,
con il quale due parti si obbligano, l'una all'altra, a corrispondere alla
scadenza di un termine, convenzionalmente stabilito, una somma di denaro (in
valuta nazionale) quale differenza tra il valore (espresso in lire) di una
somma di valuta estera al tempo della conclusione del contratto e il valore
della medesima valuta estera al momento della scadenza del termine stabilito.
Va poi aggiunto che la normativa
successivamente intervenuta ha chiaramente confermato quest'orientamento
interpretativo, perché l'art. 1, comma 1, del D.lgs. 415/96, ora art. 1, co.
2, D.Lgs. n. 58/98, t.u. finanziario, ha precisato alla lett. g) che sono
strumenti finanziari i "contratti di scambio a pronti e a termine
(swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari
(equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di
differenziali in contanti".
Correttamente pertanto la
Corte d'appello ha ritenuto, sulla base di un'indagine sulle caratteristiche
specifiche dell'accordo che la banca ricorrente assumeva essere intervenuto
tra le parti (né avrebbe potuto essere diversamente, stante il carattere
innominato del contratto di swap) che, trattandosi di un contratto a termine
su valori mobiliari soggetto alla disciplina della l. n. 1 del 1991, esso
fosse nullo ove non stipulato in forma scritta ed ove non contenesse
l'indicazione della natura dei servizi forniti, delle modalità di svolgimento
dei servizi stessi e dell'entità e dei criteri di calcolo della loro
remunerazione.
Né in senso contrario
potrebbe essere invocata la recente pronuncia di questa Corte secondo la
quale "il contratto di compravendita a termine di valuta estera non è
caratterizzato dalla funzione di scambio al fine di contenimento del rischio
che, normalmente, connota i cd. 'swaps' e neppure configura un'operazione
avente ad oggetto valori mobiliari nell'accezione con cui questo termine era
contenuto nella legge n. 1 del 1991 (nella specie, applicabile 'ratione
temporis') e, quindi, per esso non sussiste l'obbligo della forma scritta,
richiesta dall'art. 6, lettera c), di detta legge esclusivamente per i
cosiddetti "contratti quadro" o "normativi", aventi ad
oggetto la regolamentazione generale del servizio prestato dall'intermediario
in favore del cliente" (Sez. I, 9.1.2004, n. 111, rv. 569326). Tale
sentenza, infatti, si riferisce ad un caso diverso da quello in esame, in cui
tra le parti era stata pattuito un semplice acquisto a termine di dollari
statunitensi, ad un cambio prefissato. Si trattava di contratti identificati,
come risulta dalla motivazione della sentenza citata, nel corso del giudizio
di merito, come semplici compravendite a termine di valuta estera, in cui non
si ponevano le questioni oggetto del presente giudizio.
In senso contrario alle
conclusioni qui raggiunte la banca ricorrente oppone ancora (secondo motivo)
alcune Comunicazioni Consob, a far tempo da quella 18.12.1991 n. 91007444
sino a quella 23.9.1996, n. 96008578, comunicazioni in cui l'Autorità di
vigilanza ha precisato che, mentre gli swaps in senso proprio dovevano
considerarsi "contratti a termine su strumenti finanziari",
soggetti alla disciplina di cui alla legge 1/1991, tali non erano le
operazioni in cambi, a pronti ed a termine.
È peraltro agevole osservare,
a prescindere dal carattere non vincolante per l'interprete delle
comunicazioni Consob in proposito, che non vi è contrasto tra le indicazioni
fornite dall'Authority e l'orientamento ora prospettato. È infatti evidente
che altro sono le operazioni di compravendita a pronti o a termine aventi
direttamente ad oggetto valute rispetto al contratto a termine sopra
considerato, ove ha valore fondamentale al fine dell'equiparazione agli strumenti
finanziari, in rapporto alla previsione contenuta nell'art. 1, comma 2, della
legge 1/1991, la natura del contratto, che assume il carattere di pura
operazione finanziaria in cui si regola alla scadenza soltanto la differenza
attiva o passiva rispetto alla fluttuazione della valuta di riferimento.
La banca ricorrente a
sostegno delle proprie argomentazioni richiama ancora l'art. 1, 2° comma,
lett. f) n. 7 del D.lgs. 481/92, poi trasfuso nel t.u. bancario, che
definisce le attività ammesse al mutuo riconoscimento, intese come attività
bancarie, definite (n. 7) come "operazioni per proprio conto o per conto
della clientela in: ...strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali,
certificati di deposito, ecc.); cambi; strumenti finanziari a termine e opzioni;
contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse; valori mobiliari".
È peraltro evidente che la
circostanza che le banche italiane possano svolgere all'estero le attività
ammesse al mutuo riconoscimento e che, a determinate condizioni, analogo
beneficio spetti alle banche estere in Italia, non comporta che i contratti
assimilati agli strumenti finanziari non debbano essere assoggettati alle
condizioni stabilite da altra norma di legge.
Va poi aggiunto, con
riferimento ad ulteriore rilievo della ricorrente, che la circostanza che
l'art. 1, secondo comma, D.lgs. 415/1996, peraltro successivo ai fatti di
causa, precisi che "i mezzi di pagamento non sono considerati strumenti
finanziari", è del tutto irrilevante. La norma, poi trasfusa nel t.u.
58/1998 si riferisce ai mezzi di pagamento, dove il pagamento può avvenire
anche in valuta estera, non alle operazioni speculative, come quella in
esame.
Ad avviso della ricorrente le
conclusioni raggiunte dalla Corte d'appello porterebbero a risultati
illogici, perché se fosse vero che il contratto di domestic currency swap
rientra nell'ambito delle attività d'intermediazione mobiliare riservate alle
s.i.m., ne deriverebbe (terzo motivo) che neppure le banche potrebbero
effettuare le operazioni in cambi aventi queste caratteristiche. Al
contrario, si osserva, l'intermediazione in cambi, così come definita
dall'art. 3 D.M. Tesoro 6.7.1994, poteva essere svolta, oltre che dalle
banche abilitate, dai soggetti operanti nel settore finanziario autorizzati
dalla Banca d'Italia ed iscritti nell'apposito elenco presso il Ministero del
Tesoro - ora Ufficio Italiano Cambi - previsto dall'art. 106 t.u. bancario.
In proposito è sufficiente
rilevare che dal combinato disposto degli artt. 1 e 16 legge 1/1991 si ricava
che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività di
cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1/1991 era consentito, con
esclusione di quella di cui alla lettera a) relativamente ai valori mobiliari
diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato, quotati in borsa e
negoziati al mercato ristretto, anche alle aziende ed istituti di credito,
previa autorizzazione della Banca d'Italia da rilasciarsi secondo le modalità
e alle condizioni da questa stabilite. Dal tenore dell'art. 1 della legge emergeva
pertanto che le banche erano autorizzate a svolgere tutte le attività
previste dal primo comma dell'art. 1 della legge, eccezion fatta per la
negoziazione per conto proprio o per conto terzi, ovvero sia per conto
proprio che per conto terzi, di valori mobiliari, relativamente ai valori
mobiliari diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato, quotati in
borsa e negoziati al mercato ristretto.
In ragione della
parificazione dei contratti a termine su strumenti finanziari collegati a
valori mobiliari, tassi di interesse e valute, ivi compresi quelli aventi ad
oggetto indici su tali valori mobiliari, tassi di interesse e valute ai
valori mobiliari, operata dal secondo comma dell'art. 1, le banche erano
autorizzate a porre in essere siffatte operazioni, perché la riserva a favore
delle s.i.m. riguardava le sole attività di negoziazione di valori mobiliari
diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato, quotati in borsa e
negoziati al mercato ristretto. Né interessa qui stabilire se l'attività d'intermediazione
in cambi, oggi considerata dall'art. 106 t.u. bancario come attività
consentita agli intermediari finanziari, comprenda o comprendesse nella
legislazione precedentemente in vigore anche i contratti di swap su valuta.
Ciò che rileva, infatti, è che a prescindere dal soggetto abilitato, tali
contratti erano soggetti, nella disciplina dettata dalla legge 1/1991 a
specifici requisiti di forma scritta.
Parte ricorrente argomenta
ancora (quinto motivo) dall'art. 117 t.u. bancario e dalle Istruzioni di
vigilanza della Banca d'Italia per sostenere che il contratto per cui è causa
non avrebbe richiesto la forma scritta perché tale forma sarebbe stata
necessaria soltanto per il contratto base, non per le operazioni ad esso
riconducibili. L'art. 117, primo comma, del t.u. bancario, in effetti, dopo
aver stabilito che i contratti sono redatti per iscritto ed un esemplare è
consegnato ai clienti, prevede al secondo comma che il CICR possa prevedere
che, per motivate ragioni tecniche particolari contratti possano essere
stipulati in altra forma. Parte ricorrente ricorda che le Istruzioni di
Vigilanza della Banca d'Italia stabiliscono che "i contratti relativi
alle operazioni ed ai servizi sono redatti per iscritto ed un loro esemplare
deve essere consegnato ai clienti. La forma scritta non è tuttavia
obbligatoria: ...b) per le operazioni e servizi già previsti in contratti
redatti per iscritto (ad esempio conto corrente di corrispondenza).
Aggiunge ancora la ricorrente
che analogo principio è stato affermato da questa Corte (Sez. I, 7.9.2001, n.
11495) con riferimento all'art. 6 lett. c) della legge 1/1991 osservando che
la norma, da cui la Corte d'appello ha fatto discendere la nullità per vizio
di forma del contratto oggetto di causa, richiede la forma scritta soltanto
per i contratti che disciplinano i servizi, cioè per i contratti quadro o
normativi, e non per i negozi speculativi conclusi in loro esecuzione.
Poiché la nullità del
contratto di domestic currency swap è stata fatta discendere dalla sentenza
impugnata dalla violazione della disciplina dettata dalla legge 1/1991 ed in
particolare dell'art. 6 ora citato, nessuna rilevanza può avere in materia
quanto stabilito dall'art. 117 t.u. bancario, che prescrive obblighi di forma
per i contratti bancari e non per le attività d'intermediazione mobiliare,
cui sono equiparati, per quanto s'è detto, i contratti swap sui cambi.
L'art. 6, lett. c) della
legge 1/1991 fa obbligo alle società d'intermediazione mobiliare ed ai
soggetti equiparati di "stabilire i rapporti con il cliente stipulando
un contratto scritto nel quale siano indicati la natura dei servizi forniti,
le modalità di svolgimento dei servizi stessi e l'entità e i criteri di
calcolo della loro remunerazione, nonché le altre condizioni particolari
convenute con il cliente; copia del contratto deve essere consegnata
contestualmente al cliente".
La norma ha carattere
imperativo, sì che ne discende la nullità del contratto di servizi
d'investimento che non rispetti l'obbligo della forma scritta.
In proposito il Collegio non
può condividere quanto affermato, in via di obiter dictum, da una recente
sentenza di questa Sezione (la già citata Sez. I, 9.1.2004, n. 111, rv.
569326), secondo la quale il legislatore del 1991 non avrebbe introdotto una
prescrizione di forma ad substantiam, che avrebbe semmai dovuto riferirsi a
ciascuna contrattazione in sé considerata, bensì una disposizione volta a
disciplinare la correttezza dei comportamenti dell'intermediario in funzione
dell'obbligo di adeguata informazione del cliente: una disposizione, cioè, la
cui eventuale inosservanza non avrebbe potuto esser causa di nullità dei
contratti oralmente stipulati, ma solo di sanzioni amministrative a carico
dell'intermediario scorretto e, se dal caso, di un obbligo di risarcimento in
favore dal cliente danneggiato.
Cass. 111/04 ha argomentato
sia dal titolo e dalla formulazione letterale dell'art. 6 legge 1/1991
(rispettivamente riferiti ai "principi generali e regole di
comportamento dagli intermediari" ed allo "svolgimento delle loro
attività"), sia dalla disposizione del successivo art. 9, comma 3^, che
abilitava la Consob ad ulteriormente determinare con proprio regolamento le
regole di comportamento in caso di mancata predeterminazione per iscritto dei
termini del contratto. Ha tratto inoltre spunto dal raffronto con la
normativa posteriore, perché solo successivamente il legislatore, prima con
l'art. 18 del d. lgs. n. 415 del 1996, e poi con l'art. 23 del d. lg. n. 58
del 1998, ha dettato norme specificamente riferite alla forma dei contratti
aventi ad oggetto servizi d'investimento prestati in favore degli
investitori, specificando che si tratta di nullità relativa di cui solo il
cliente è legittimato a dolersi.
In senso contrario si può
rilevare che l'art. 6 lett. c) legge 1/1991 fa espresso obbligo
all'intermediario autorizzato di stipulare il contratto per iscritto,
imponendo un preciso obbligo di forma, obbligo che rende applicabile l'art.
1350 n. 13 c.c., che comporta la nullità per difetto di forma scritta degli
"altri atti specialmente indicati dalla legge". Proprio la
circostanza che la disciplina successivamente intervenuta con i D.lgs.
415/1996 e 58/1998, preveda la nullità (invocabile dal solo cliente) del
contratto che non abbia rispettato l'obbligo di forma, è chiaro indice che
anche la disciplina precedentemente in vigore non abbia disposto
diversamente.
L'art. 9, comma 3, della
legge 1/1991 stabilisce che Consob determina con il regolamento previsto dal
secondo comma della norma "le regole di comportamento da osservare nel
caso in cui il cliente non abbia preventivamente e per iscritto conferito gli
ordini di acquisto o di vendita ovvero non abbia predeterminato per iscritto
in tutto o in parte gli elementi dell'operazione da porre in essere nonché
ogni altra regola da osservare al fine di regolare le ipotesi di conflitto di
interessi".
Il regolamento in parola è
stato emanato da Consob con deliberazione 9.2.1994, n. 8850. Esso peraltro,
pur disciplinando al capo III, negli 'artt. 5-11, i rapporti
dell'intermediario con i clienti, e pur regolando in particolare all'art. 7 i
contratti con i clienti, non contiene alcuna norma che stabilisca le sorti
dei contratti stipulati in violazione dell'obbligo di forma scritta. Ne
discende che deve trovare applicazione la regola generale sancita dall'art.
1350 n. 13 c.c. Anche a voler ritenere che il legislatore del 1991 abbia
lasciato a Consob la facoltà di stabilire le specifiche ipotesi in cui la
violazione dell'obbligo di forma non comportava nullità del contratto, resta
che l'Autorità competente non si è avvalsa di tale possibilità, e che debbono
pertanto trovare applicazione le regole generali. La violazione della forma
scritta non può non comportare la nullità del contratto.
Una volta assolto l'onere del
rispetto della forma scritta, i singoli negozi di esecuzione del contratto di
servizi non debbono necessariamente essere stipulati per iscritto, perché la
tutela del cliente è assicurata dall'avvenuta stipulazione per iscritto del
contratto di servizi, dove debbono risultare, come recita l'art. 6 lett. c),
"la natura dei servizi forniti, le modalità di svolgimento dei servizi
stessi e l'entità e i criteri di calcolo della loro remunerazione, nonché le
altre condizioni particolari convenute con il cliente".
La validità del singolo negozio
speculativo posto in essere dall'intermediario con il cliente presuppone
peraltro l'avvenuto rispetto del principio sancito dall'art. 6 lett. c). Nel
caso in esame, come risulta dalla sentenza impugnata, non era stato stipulato
alcun contratto di servizi per iscritto. Parte ricorrente ha anzi sostenuto,
come si è visto infondatamente, che tale funzione potesse essere svolta dal
contratto di conto corrente di corrispondenza. Correttamente pertanto la
Corte d'appello ha ritenuto la nullità del contratto di domestic currency
swap, per non aver assolto i requisiti di forma previsti dall'art. 6 lett. c)
legge 1/1991. Né potrebbe sostenersi che tale contratto non sarebbe nullo
perché non integrerebbe i requisiti del contratto di servizi considerato
dall'art. 6, ma sarebbe un mero negozio esecutivo di una singola operazione e
quindi non un contratto normativo. È infatti evidente che la ratio dell'art.
6 sta nella tutela del cliente che deve conoscere le condizioni che regolano
il rapporto con la particolare garanzia rappresentata dalla forma scritta e
dall'obbligo dell'intermediario di consegna di una copia del contratto, sì
che l'omessa stipulazione del contratto normativo di servizi non può che
comportare la nullità del contratto che disciplini lo svolgimento di una
singola operazione.
Con il sesto ed ultimo motivo
di ricorso la banca ricorrente lamenta la violazione dell'art. 1712 c.c.
affermando che l'eccezione d'invalidità per difetto di forma scritta sarebbe
stata sollevata da parte di A.I.P.A. oltre un anno dopo il compimento
dell'operazione in cambi. Ai sensi dell'art. 1712 c.c. la mancata
contestazione del mandante dell'avvenuta esecuzione del mandato per un tempo
superiore a quello richiesto dalla natura dell'affare, comporterebbe
approvazione.
Il motivo non è fondato. La
Corte d'appello ha osservato che la ritenuta nullità del contratto per vizio
di forma assorbiva l'esame delle domande subordinate delle parti, in
particolare, all'osservanza da parte della banca ricorrente delle norme
codicistiche sul mandato. È infatti evidente che non può parlarsi di mancata
contestazione tempestiva dell'avvenuta esecuzione del mandato, ove si debba
escludere che tra le parti sia sorto un valido vincolo contrattuale.
La ricorrente e l'intervenuta
Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a. vanno condannate in solido alla
rifusione delle spese in favore della controricorrente, liquidate in euro
8.100, di cui euro 8.000 per onorari di avvocato, oltre alle spese generali
ed accessorie come per legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta
il ricorso e condanna la ricorrente e l'intervenuta in solido al pagamento
delle spese, liquidate in euro 8.100, di cui 8.000 per onorari di avvocato,
oltre alle spese generali ed accessorie di legge.
Così deciso in Roma, nella
camera di consiglio della prima Sezione civile, addì 11 febbraio 2005.
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