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Tribunale di Mantova – G. Des. Dr. Mauro
Bernardi – 10 marzo 2006. Società
di persone – Esclusione del socio per gravi inadempienze – Periculum in mora
– Provvedimento d’urgenza ex art. 700 e 23 d. lgs. n. 5/2003 – Ammissibilità. Ha
natura anticipatoria la domanda cautelare volta a richiedere, ex artt. 700
c.p.c. e 23 d. lgs. n. 5/03, l'esclusione di un socio ai sensi dell'art. 2286 c.c. (mb) Il Giudice Designato, sciogliendo la riserva di cui al verbale
dell’udienza del 7-3-2006 così provvede: letta l’istanza con cui l’accomandante chiede, ex artt. 700 c.p.c. e
2287 c.c., che venga disposta l’esclusione dalla società UB di B. M. P. e C.
s.a.s. (svolgente attività di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande) del socio accomandatario; rilevato, in ordine al fumus, che dagli atti
emerge come il socio accomandatario abbia da mesi omesso di svolgere ogni
attività lavorativa ed amministrativa e ciò in violazione degli obblighi di
legge e del contratto sociale (v. artt. 7 e 12), comportamento che deve
considerarsi grave ai sensi dell’art. 2286 c.c. per la natura e la durata
degli inadempimenti; ritenuto che l’irreparabilità del pregiudizio
deriva dalla impossibilità di prosecuzione dell’attività imprenditoriale
tanto che l’esercizio è chiuso da mesi, circostanza che espone la società
anche al rischio di dichiarazione di fallimento per la protratta mancanza di
entrate a fronte dei debiti in precedenza contratti; osservato che l’art. 23 del d. lgs. 5/03 prevede
la possibilità che vengano emessi, in via cautelare, provvedimenti idonei ad
anticipare gli effetti della decisione di merito quale deve considerarsi
quello richiesto nella fattispecie in esame; p.t.m. visti gli artt. 700 c.p.c. e 23 d. lgs. 5/03 dispone l’esclusione
dalla società UB di B. M. P. e C. s.a.s. di B. M. P.. |