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Contratti, natura e contenuto
Contratti, forma
Doveri informativi dell’intermediario, violazione,
rimedi, nullità
Ordini di negoziazione, forma
Tribunale di Catania – Pres. B. Macrì, Est.
N. La Mantia – 25 novembre 2005.
Segnalazione dell’Avv. Gaia Mattini -
nota
Intermediazione finanziaria – Danno subito dall’investitore che sia
creditore nella procedura concorsuale dell’emittente l’obbligazione non
rimborsata – Interesse ad agire nei confronti dell’intermediario –
Sussistenza.
Obblighi di comportamento degli intermediari finanziari – Norme a
tutela del risparmio – Natura imperativa ed inderogabile – Sussistenza.
Intermediazione finanziaria – Forma scritta degli ordini di
negoziazione – Necessità – Insussistenza.
Intermediazione finanziaria – Contratto quadro – Legittimazione
dell’intermediario al servizio – Forma scritta – Necessità.
L’obbligazionista Parmalat il
quale non abbia percepito alcun rimborso, neppure parziale, del titolo,
mantiene l’interesse ad agire in giudizio, nei confronti della banca
intermediaria, ex art. 100 c.p.c., pur se il concordato sia stato omologato.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Le norme che disciplinano la
materia della intermediazione finanziaria (D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58 -
TUF e Deliberazione CONSOB 1 luglio 1998, n. 11522 – Adozione del Regolamento
di Attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) ed, in
particolare, gli artt. 21 e 23
del D. Leg. n. 58/98 e gli artt. da 26 a 30 del citato reg. Consob hanno
carattere imperativo, essendo poste a tutela del risparmio, bene di sicuro
rilievo costituzionale, e costituiscono il contenuto specifico dei
comportamenti esigibili e degli obblighi inderogabili da parte di chi offre
servizi di investimento, operatori professionali “abilitati” a cui si
richiede alta competenza specifica e una superiore (rispetto a quella comune
del “buon padre di famiglia”) diligenza, correttezza e trasparenza nei
rapporti contrattuali.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Come evidenziato da attenta
dottrina ed anche da una parte della giurisprudenza di merito (v. Tribunale
di Venezia sent. 22 novembre 2004, Giudice Caprioli, e Tribunale Mantova
sent. 1 dicembre 2004, Giudice Bernardi, entrambe in Danno e Responsabilità
n. 6, 2005), il vincolo legale di forma scritta vale soltanto per il c.d.
“contratto quadro” per la negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini relativi
a strumenti finanziari, e non anche per i singoli ordini di compravendita
impartiti dall’investitore, che consistono in dichiarazioni non negoziali di
volontà (cc.dd. determinative) cui fa seguito una mera attività esecutiva
(l’acquisto o il disinvestimento) che non concreta un ulteriore accordo
(proprio perché l’intermediario “esegue” e non “accetta di eseguire”
l’ordine). Solo il “contratto quadro”, quindi, rientra fra i contratti
relativi alla prestazione dei servizi di investimento, cui si riferisce
l’art. 23 D.L.vo 58/98 e, pertanto, il vincolo legale della forma scritta non
vale anche per i singoli ordini di acquisto “a valle”, in relazione ai quali
la forma della conclusione è quella prevista in via pattizia dallo stesso
contratto quadro.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
È opinione del Tribunale che
l’omessa sottoscrizione del “contratto quadro” alla data di esecuzione
dell’ordine di acquisto determini la nullità di quest’ultimo. In proposito
occorre richiamare il contenuto dell’art. 30 del Reg. Consob 1.7.1998, già
sopra trascritto, a mente del quale gli intermediari “non possono fornire i
propri servizi se non sulla base di un apposito contratto scritto”. La citata
norma del Reg. individua, quindi, nella previa conclusione del “contratto
quadro” un requisito di legittimazione dell’intermediario a fornire servizi
di investimento ai propri clienti in mancanza del quale la banca non può
ritenersi legittimata ad accettare ed eseguire l’ordine di acquisto del
cliente.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
12619/04 RG
TRIBUNALE
DI CATANIA
IV
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, IV sezione civile, composto dai
signori Magistrati
Dott. Giovanni B. Macrì, Presidente;
dott. Nicola La Mantia, Giudice
Rel./Est.;
dott. Pietro A. Currò, Giudice
ha emesso la seguente
S E N T
E N Z A
Ai sensi dell’art. 16 D.L.vo 5/2003, nella causa civile
iscritta al n. 12619/04 RG. Promossa da:
T. A., n. a Catania il xxxxxxx, cod. fisc. xxxxxxxxxx, e
B. S., n. a Catania il xxxxxxxxx, cod. fisc. xxxxxxxxxxxx, rappresentati e
difesi, congiuntamente e disgiuntamente, giusto mandato a margine dell’atto di citazione, dagli avv.ti
Gaia Matteini del foro di Palermo e Antonio Cannata del foro di Catania ed
el.te domiciliati presso lo studio di quest’ultimo sito in Catania, via
Umberto n. 187.
Attori
Contro
Banco di Sicilia S.p.A., con sede in Palermo, via
Generale Magliocco n. 1, in persona del responsabile della funzione legale,
avv. Mario Giudice, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in
calce all’atto di citazione, dagli avv.ti prof. Francesco Carbonetti, prof.
Natalino Irti e Ugo Monterosso ed el.te domiciliato presso lo studio di
quest’ultimo sito in Catania, via Asilo S. Agata n. 26.
Convenuto
Venuta la causa all’udienza collegiale di discussione
dell’11.11.2005 il Tribunale statuiva come da motivazione di seguito
riportata ed, attesa la particolare complessità della controversia, disponeva
con ordinanza, di cui dava lettura in udienza, il differimento del deposito
della sentenza ai sensi dell’art. 16, comma V, D.L.vo 5/2003 nel termine
massimo ivi sancito
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con atto notificato il 13/17/2004 T. A. e B. S. citavano
in giudizio il Banco di Sicilia S.p.A. chiedendo accogliersi le seguenti
conclusioni: “1) Accertare e dichiarare che la operazione di acquisto delle
obbligazioni Parmalat Finance Corporation bv, codice ISIN XS 0132599175,
posta in essere dal sig. T. in data 15.1.2002, riveste i caratteri di
«operazione non adeguata» ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 reg.
Consob 1.7.1998; 2) Accertare e dichiarare la nullità, o inefficacia del
contratto di vendita delle obbligazioni Parmalat Finance Corporation bv,
codice ISIN XS 0132599175, stipulato dal sig. T. con il Banco di Sicilia, per
le causali meglio specificate in narrativa (violazione del combinato disposto
degli artt. 1418 e 1343 c.c., artt. 21 D. L.vo 58/1998 e 26, 27, 28, 29 del
reg. Consob 1/7/1998), con conseguente condanna della società convenuta alla
restituzione del capitale investito, ed al risarcimento danni da liquidarsi
secondo equità, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria, dal
diritto al soddisfo, 3 in linea subordinata, accertare e dichiarare che nella
operazione di collocamento delle obbligazioni summenzionate, la banca
convenuta ha tenuto, per le motivazioni in narrativa, in particolare per la
omissione di informazioni doverose, una condotta inadempiente al dovere di
buona fede pre-contrattuale, ed all’obbligo di diligenza specifica (artt.
1337, 1375 c.c., art. 21 e art. 23, comma 6, D. L.vo 58/1998, art. 28, comma
2 e art. 96, comma 2, lettera 3, del reg. Consob 1/7/1998); per l’effetto,
condannare le convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi, da
liquidarsi in misura pari all’investimento sollecitato, oltre interessi e
danno da svalutazione monetaria, dal diritto al soddisfo, ai sensi dell’art.
1224 c.c.; 4) ancora, in linea ulteriormente subordinata, ritenere e
dichiarare l’annullabilità del contratto ut supra per dolo contrattuale, ex
art. 1439 c.c., per le motivazioni esposte in narrativa; per l’effetto
condannare il Banco di Sicilia alla integrale restituzione del capitale
investito, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal diritto al
soddisfo; 5) infine, in ulteriore subordine, ritenere e dichiarare che, nella
operazione di collocamento del bond Parmalat Finance Corporation bv, codice
ISIN XS 0132599175, la banca convenuta ha agito in posizione di conflitto di
interessi con la risparmiatrice e, pertanto, annullare l’ordine di acquisto
ex artt. 1394, 1395 c.c., e, per l’effetto, condannare la banca alla
integrale restituzione del capitale investito, oltre interessi e
rivalutazione monetaria, dal diritto al soddisfo”.
A supporto delle rassegnate conclusioni gli attori
esponevano che:
- in data 15.01.2002, presso la filiale di Catania del
Banco di Sicilia, agenzia “A” in corso Sicilia n. 6, ove intrattenevano
rapporti di correntisti già da diversi anni, avevano acquistato obbligazione
della società Parmalat Finance Corporation BV, codice ISIN XS 0132599175, per
un valore nominale di € 10.000,00 con annessa pattuizione convenzionale della
misura del tasso degli interessi creditori del 6,8% annuo, in scadenza al
25.07.2008;
- l’investimento era stato caldeggiato dall’impiegata
dell’istituto bancario, la quale aveva prospettato l’opportunità di
acquistare un “titolo italiano”, parificato, quanto a sicurezza e assenza di
rischio, ai BOT, con la possibilità di conseguire guadagni medio-alti e di
riscattare il capitale in qualsiasi momento, anche prima della scadenza dei
titoli, a semplice richiesta;
- esso T. aveva manifestato la propria scarsa
propensione al rischio, ma era stato rassicurato dalle parole dell’impiegata,
che aveva fatto riferimento alla storica solidità aziendale del gruppo
Parmalat;
- in occasione dell’acquisto dei bond Parmalat la banca
convenuta non aveva fornito ad esso T. il questionario relativo agli
obiettivi di investimento ed alla propensione al rischio;
- dichiarata, nel dicembre 2003, l’insolvenza di una
serie di società facenti capo al gruppo Parmalat, fra cui la Parmalat Finance
Corporation BV, esso T. si era recato presso l’istituto bancario per
richiedere informazioni, ottenendo risposte vaghe e sfuggenti;
- la Commissione di Conciliazione, adita al fine di
ottenere, quanto meno, la restituzione della sorte capitale investita, aveva
formulato la proposta di ristoro per un importo di € 4.471,45, non accettata
da essi attori.
Così ricostruita la vicenda i sigg. T. e B., richiamate
le disposizioni contenute nel TUF (D. Lvo 58/98) e nel reg. Consob
dell’1.07.1998 n. 11522 in materia di obblighi a carico dell’intermediario
preliminari alla stipula del contratto di gestione e consulenza in materia di
investimenti ed all’inizio della prestazione di servizi di investimento,
eccepivano:
1) la nullità dell’ordine di acquisto dei bond Parmalat:
a) per le caratteristiche del titolo (mancanza di “rating”); b) per il fatto
che l’emittente fosse una società di nazionalità estera e, dunque non
soggetta al limite dell’art. 2410cc nella formulazione allora in vigore; c)
per la situazione patrimoniale dell’e4mittente (la società finanziaria
Parmalat Finance Corporation BV aveva un capitale sociale di € 1.242.000,00
ed aveva emesso e collocato sul mercato obbligazione per un valore nominale
complessivo di € 500.000.000,00); d) per la natura di essi attori,
investitori privi di esperienza, per come desumibile dalla quasi totale
assenza di pregresse operazioni sul mercato dei valori mobiliari e dalla non
titolarità di altri prodotti finanziari, eccezione fatta per i titoli di
stati e per le obbligazioni.
2) La violazione degli artt. 1337 e 1375 cc per non
avere la banca convenuta impiegato l’adeguato sforzo, diligente e
professionale, per procurarsi le notizie idonee ad evitare di ledere la
libertà negoziale altrui e in particolare, ad evitaredi ledere la libertà
negoziale altrui e, in particolare, ad evitare di indurre il risparmiatore ad
acquistare strumenti finanziari che altrimenti non avrebbe acquistato ove
fosse stato correttamente informato circa la vera situazione economica e
finanziaria dell’ente emittente e circa la reale natura dei titoli in
oggetto. Il comportamento della banca integrava – secondo l’assunto di parte
attrice – quanto meno una responsabilità precontrattuale, individuata, nel
caso di specie, in una omissione, se non fuorviante, lesiva della libertà negoziale,
consistita nell’avere espresso giudizi positivi, o comunque nell’avere
sollecitato la sottoscrizione di obbligazioni delle quali conosceva, o
avrebbe dovuto conoscere, la rischiosità.
3) L’annullabilità per dolo contrattuale, atteso che le
omissioni informative sull’ente emittente e sulla sua situazione finanziaria,
l’avere spacciato i bond per un titolo italiano, emesso da una società
italiana, storica e solida, l’avere utilizzato espressioni (quali
“investimento sicuro” e “privo di alcun rischio”) avevano rappresentato un
vero e proprio inganno per essi attori che altrimenti non avrebbero mai
aderito alla sollecitazione. In particolare, nel coso di specie, secondo la
prospettazione di parte attrice, la banca convenuta non poteva non sapere
che: a) la Parmalat S.p.A era un gruppo multinazionale piramidale, con a capo
la Parmalat Finanziaria S.p.A. e che erano quasi esclusivamente le società
estere, tra cui Parmalat Finance Corporation BV, ad emettere sempre sui
mercati esteri prestiti obbligazionari, con varie scadenze; b) all’atto
dell’emissione queste obbligazioni non avevano il giudizio sul merito di
credito della società (rating); c) tali obbligazioni non avevano alcun avallo
da parte della Consob; d) detti titoli erano destinati ad investitori professionali;
e) il valore nominale delle obbligazioni emesse da Parmalat Finance Corp. BV
superava di gran lunga il capitale sociale della medesima società.
4) L’annullabilità dell’ordine di acquisto per conflitto
di interessi ex artt. 1394 e 1395 cc trattandosi di titoli nella
disponibilità della banca che li aveva negoziati con il risparmiatore.
Per le esposte argomentazioni T. A. e B. S. concludevano
così come sopra trascritto.
In seno all’atto di citazione gli attori provvedevano,
ai sensi dell’art. 2 D.Lvo 5/03, a fissare al convenuto il termine per la
notifica al proprio difensore della comparsa di costituzione e ad indicare il
numero di fax presso cui la stessa doveva essere inviata.
Il Banco di Sicilia S.p.A. si costituiva in giudizio e,
contestando la fondatezza della domande, ne chiedeva il rigetto con vittoria
di spese e compensi. In particolare, il Banco di Sicilia S.p.a.
eccepiva:
1) il difetto di interesse ad agire degli attori ex art.
100 cpc sul rilievo che, avendo il gruppo Parmalt avanzato proposta di
concordato (accettata ed omologata nel del giudizio), il danno denunciato
dagli attori si profilava come meramente eventuale.
2) L’inesistenza della presunta nullità dell’ordine di
acquisto atteso che le obbligazioni acquistate dagli attori erano state
emesse dal gruppo Parmalt ed avevano ottenuto valutazioni ampiamente positive
dalle maggiori società di rating.
3) L’insussistenza della dedotta inadeguatezza
dell’operazione atteso che all’epoca dell’acquisto dei titoli da parte degli
attori il gruppo Parmalat appariva come il quarto grande gruppo
dell’industria alimentare europea; le obbligazioni erano certificate dalle
maggiori società di rating; gli attori avevano dichiarato ad esso banco di
avere “media propensione al rischio” ed avevano acquistato anche obbligazioni
di altre società.
4) L’inesistenza della presunta violazione degli artt.
1337 e 1375 cc tenuto conto della posizione occupata sui mercati europei dal
gruppo Parmalat e dovendosi escludere che l’impiegato della banca avesse
svolto “campagne promozionali” in favore delle obbligazioni acquistate dagli
attori.
5) L’infondatezza della domanda di annullamento del
contratto per dolo contrattuale, fondata sulla presunta inadeguatezza
dell’operazione. In proposito, esso banco escludeva di avere mai affermato
che l’investimento fosse “sicuro” e “privo di rischi” ed evidenziava come
anche il “documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti
finanziari”, consegnato agli attori in forza dell’art. 28 del regolamento in
materia di intermediari, desse notizia della rischiosità di tali
investimenti.
6) L’inesistenza dell’eccepito conflitto di interessi,
trattandosi di titoli che esso banco, in forza dell’ordine di acquisto da
parte degli attori, aveva appositamente acquistato sul mercato.
7) L’inesistenza del lamentato danno atteso che gli
attori, nonostante l’espresso suggerimento in tal senso loro rivolto, avevano
rifiutato di cedere i titoli, provocando, quindi, un danno che avrebbero
potuto evitare usando l’ordinaria diligenza. Inoltre, le obbligazioni in
oggetto avevano prodotto interessi fino al 25.07.2003, dei quali si doveva in
ogni caso tener conto ai fini della determinazione del danno.
In via riconvenzionale, inoltre, il Banco di Sicilia
S.p.A., nell’ipotesi di accoglimento delle domande proposte dagli attori,
richiedeva la condanna degli stessi alla restituzione delle obbligazioni
oggetto del giudizio, nonché delle somme percepite a titolo di interessi
sulle obbligazioni medesime.
Il Banco di Sicilia, come sopra rappresentato e difeso,
pertanto, così concludeva: “Voglia il Tribunale adito 1) in linea
preliminare, accertare la carenza di interesse ad agire dei signori A. T. e S. B. e, per
l’effetto, dichiarare l’inammissibilità, improponibilità o improcedibilità
delle domande contenute nell’atto di citazione del 17.12.2004; 2) in ogni
caso, respingere le domande, proposte dai signori A. T. e S. B., come
infondate in fatto e in diritto; 3) in linea subordinata – ove fossero
accolte le domande di risarcimento, proposte con atto di citazione del
17.12.2004 -, compensare il danno, subito dai signori T. e B., con tutte le
somme che sono state percepite (e saranno percepite) dagli attori in ragione
del contratto del 15.01.2002; 4) in linea riconvenzionale – ove fosse
accertata la nullità del contratto 15.01.2002, ovvero il contratto fosse
annullato o risolto -, condannare i signori A. T. e S. B. a restituire al
Banco di Sicilia S.p.A. le obbligazioni oggetto di questo giudizio, nonché le
somme, percepite dai signori T. e B. a titolo di interessi sulle obbligazioni
medesime (o a qualsiasi altro titolo, connesso al contratto del 15.01.2002).
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Ai sensi dell’art. 4 D. L.vo 5/03 il convenuto Banco di
Sicilia S.p.A. in seno alla comparsa di costituzione e risposta, assegnava
all’attore termine per eventuale replica ed indicava il numero di fax del
proprio difensore cui dovevano essere inviate le comunicazioni e
notificazioni.
Avvenuta da parte del Presidente, con decreto del
28.05.2005, la designazione del giudice relatore, questi procedeva, ai sensi
dell’art. 12 D. L.vo 5/2003, a predisporre e depositare il decreto di
fissazione dell’udienza con il quale: 1) fissava l’udienza collegiale per la
comparizione delle parti; 2) rigettava le istanze istruttorie avanzate dalle
parti; 3) rigettava le istanze di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
avanzate dai ricorrenti; 4) invitava le parti a comparire personalmente
all’udienza per l’interrogatorio libero ed il tentativo di conciliazione; 5)
invitava le parti a depositare almeno cinque giorni prima dell’udienza
memorie conclusive, indicanti anche le questioni bisognose di trattazione.
All’udienza collegiale dell’11.11.2005 il Tribunale,
esaurita la discussione, attesa la particolare complessità della
controversia, disponeva con ordinanza, di cui dava lettura in udienza, che la
sentenza sarebbe stata depositata nei trenta giorni successivi ai sensi
dell’art. 16, comma V, D. L.vo 5/2003.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di
difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., proposta dalla banca
convenuta in seno alla comparsa di costituzione e reiterata nei successivi
scritti difensivi, sul rilievo che il danno denunciato dagli attori sarebbe
meramente eventuale avendo essi ricevuto, in qualità di creditori
chirografari del gruppo Parmalat, azioni, quotate in borsa, della società
assuntrice della proposta di concordato, accettata ed omologata nel corso del
presente giudizio.
Ritiene il Collegio che l’eccezione sia infondata e,
come tale, debba essere respinta. Ed invero, l’art. 100 c.p.c testualmente
stabilisce che “Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è
necessario avervi interesse”. Quella contenuta nella disposizione sopra
trascritta integra quella condizione dell’azione nota con il nome di
“interesse ad agire”; interesse che, per come evidenziato dalla prevalente
dottrina, si concretizza nell’esigenza di tutela giurisdizionale conseguente
alla violazione di un diritto sostanziale. La violazione o lesione del
diritto costituisce, dunque, il fondamento del diritto. Lesione, però, che ai
fini della sussistenza del requisito dell’interesse ad agire, deve essere
soltanto affermata o narrata nella domanda, perché l’interesse ad agire altro
non è che una modalità della domanda, ossia un contenuto della domanda.
L’interesse ad agire, quindi, consiste nell’affermazione, contenuta nella
domanda, dei fatti costitutivi e dei fatti lesivi di un diritto.
In giurisprudenza è stato altresì affermato che
“l’interesse ad agire deve essere concreto ed attuale, nel senso che, senza
l’intervento dell’autorità giurisdizionale, l’attore subirebbe un ingiusto
danno, consistente nella privazione di un bene garantito dalla legge o nella
mancata eliminazione di una situazione di incertezza che renda insicuro il
godimento di un bene” (v. Cass. 4220/83; 4232/88) e che “l’interesse ad agire
sussiste quando l’azione sia intesa ad evitare una lesione anche soltanto
potenziale al diritto soggettivo” (v. Cass. 3850/75).
Alla luce di quanto sin qui esposto deve, quindi,
escludersi che nella fattispecie in esame sussista l’eccepito difetto di
interesse ad agire tenuto conto sia della prospettazione dei fatti
costitutivi e di quelli lesivi del diritto resa dagli attori, sia della loro attuale
posizione, creditori chirografari in seno al concordato Parmalat, che non
risulta abbiano, allo stato, ottenuto alcun rimborso, neppure parziale.
Nel merito la domanda di nullità dell’ordine di acquisto
delle obbligazioni Parmalat Finance Corporation BV del 15.01.2002 proposto
dal T. e dalla B. appare fondata e merita, per l’effetto, di essere accolta.
Prendendo le mosse dalla ricostruzione dei fatti per
come documentati in atti e, peraltro, non contestati tra le parti, risulta
che in data 15.01.2002 gli odierni attori acquistarono presso la filiale di
Catania del Banco di Sicilia S.p.A. obbligazioni della società Parmalat
Finance Corporation BV, codice ISIN XS 0132599175, per un valore nominale di
€ 10.000,00 con annessa pattuizione convenzionale della misura del tasso di
interessi creditori al 6,8% annuo (v. copia ordine di acquisto).
Ritiene il Collegio di dover partire dalla
considerazione per la quale le norme che disciplinano la materia della
intermediazione finanziaria (D. L.vo 24.02.1998 n. 58 (TUF) e Deliberazione
CONSOB 1° luglio 1998, n. 11522 – Adozione del Regolamento di Attuazione del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) ed, in particolare, quelle
invocate dagli attori (art. 21 e 23 D. Leg. 58/98, artt. da 26 a 30 reg.
Consob 11522/98) hanno carattere imperativo, essendo poste a tutela del
risparmio, bene di sicuro rilievo costituzionale, e costituiscono il
contenuto specifico dei comportamenti esigibili e degli obblighi inderogabili
da parte di chi offre servizi di investimento, operatori professionali
“abilitati” a cui si richiede alta competenza specifica e una superiore
(rispetto a quella comune del “buon padre di famiglia”) diligenza,
correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali.
Sulla predetta linea sembra attestarsi la più recente
giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Mantova 18.03.2004; Trib. Firenze
30.05.2004; Trib. Taranto 27.10.2004; Trb. Ferrara 25.02.2005; cfr. Cass.
3272/2001 sul rilievo pubblicistico della normativa previgente). Sulla
particolare diligenza e correttezza richiesta nella particolare materia
dell’investimento anche la giurisprudenza di legittimità è poi ormai
consolidata (v. in particolare Cass. 426/2000, nonché Cass. 97/108 sui doveri
informativi, Cass. 98/5659 e Cass. 99/2284).
Più in particolare, passando all’esame delle
disposizioni che qui si rilevano, l’art. 23 del D.lvo 58/98 nel disciplinare
il contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento
testualmente dispone che “1. I contratti relativi alla prestazione dei
servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare
è consegnato ai clienti. La CONSOB, sentita la Banca d’Italia, può prevedere
con regolamento che, per motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura
professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano
essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma
prescritta, il contratto è nullo 2. è
nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del
corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tali
casi nulla è dovuto. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può
essere fatta valere solo dal cliente. 4. Le disposizioni del titolo VI, capo
I, del T.U. bancario non si applicano ai servizi di investimento né al servizio
accessorio previsto dall’articolo 1, comma 6, lettera f). 5. Nell’ambito
della prestazione dei servizi di investimento, agli strumenti finanziari
derivati nonché a quelli analoghi individuati ai sensi dell’articolo 18 comma
5, non si applica l’articolo 1933 del codice civile. 6. Nei giudizi di
risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di
quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l’onere della prova di aver
agito con la specifica diligenza richiesta” e l’art. 30 del Reg. Consob n.
11522 dell’1.7.1998, sempre per quanto concerne il contratto, aggiunge che
“Gli intermediari autorizzati non possono fornire i propri servizi se non
sulla base di un apposito contratto scritto; una copia di tale contratto è
consegnata all’investitore. 2. Il contratto con l’investitore deve: a)
specificare i servizi forniti e le loro caratteristiche; b) stabilire il
periodo di validità e le modalità di rinnovo del contratto nonché le modalità
da adottare per le modificazioni del contratto stesso; c) indicare le
modalità attraverso cui l’investitore può impartire ordini e istruzioni; d)
prevedere la frequenza, il tipo e i contenuti della documentazione da fornire
all’investitore a rendiconto dell’attività svolta; e) indicare e disciplinare,
nei rapporti di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini, le
modalità di costituzione e ricostituzione della provvista o garanzia delle
operazioni disposte, specificando separatamente i mezzi costituiti per
l’esecuzione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati
e warrant; f) indicare le altre condizioni contrattuali eventualmente
convenute con l’investitore per la prestazione del servizio....”.
Per come evidenziato da attenta dottrina ed anche da una
parte della giurisprudenza di merito (v. Tribunale di Venezia sent.
22.11.2004, Giudice Caprioli, e Tribunale Mantova sent. 1.12.2004, Giudice
Bernardi, entrambe in Danno e Responsabilità n. 6 anno 2005), il vincolo
legale di forma scritta vale soltanto per il c.d. “contratto quadro” per la
negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini relativi a strumenti
finanziari, e non anche per i singoli ordini di compravendita impartiti
dall’investitore, che consistono in dichiarazioni non negoziali di volontà
(cc.dd. determinative) cui fa seguito una mera attività esecutiva (l’acquisto
o il disinvestimento) che non concreta un ulteriore accordo (proprio perché
l’intermediario “esegue” e non “accetta di eseguire” l’ordine). Solo il
“contratto quadro”, quindi, rientra fra i contratti relativi alla prestazione
dei servizi di investimenti, cui si riferisce l’art. 23 D.L.vo 58/98 e,
pertanto, il vincolo legale della forma scritta non vale anche per i singoli
ordini di acquisto “a valle”, in relazione ai quali la forma della
conclusione è quella prevista in via pattizia dallo stesso contratto quadro:
ordine di acquisto del cliente di inoltrare alla banca con la sottoscrizione
di apposito modulo d’ordine, o anche comunicazione telefonica (soggetta a
registrazione), a cui fa seguito l’esecuzione dell’ordine stesso da parte
della banca.
Ciò premesso osserva il Tribunale come nella fattispecie
che occupa non risulta che la banca abbia mai, prima della ricezione
dell’ordine di acquisto del 15.01.2002 delle obbligazioni Parmalat Finance
Corporation BV impartito dagli attori al Banco di Sicilia addirittura il
15.1.2002 (cioé oltre un anno prima). Al momento dell’ordine di acquisto
(15.1.2002) il “contratto quadro” non risultava ancora sottoscritto (e lo
sarebbe stato oltre un anno dopo: il 29.1.2003).
È opinione del Tribunale che l’omessa sottoscrizione del
“contratto quadro” alla data di esecuzione dell’ordine di acquisto abbia
determinato la nullità di quest’ultimo. In proposito occorre richiamare il
contenuto dell’art. 30 del Reg. Consob 1.7.1998, già sopra trascritto, a
mente del quale gli intermediari “non possono fornire i propri servizi se non
sulla base di un apposito contratto scritto”. La citata norma del REg.
individua, quindi, nella previa conclusione del “contratto quadro” un requisito
di legittimazione dell’intermediario a fornire servizi di investimento ai
propri clienti in mancanza del quale la banca non può ritenersi legittimata
ad accettare ed eseguire l’ordine di acquisto del cliente.
Ne consegue, pertanto, che l’ordine di acquisto dei
titoli, sottoscritto, nella specie, dagli attori in data 15.1.2002 deve
ritenersi nullo attesa la mancanza di “contratto quadro”.
Né a diverse conclusioni consente di pervenire – secondo
l’assunto difensivo dell’istituto convenuto – la circostanza che il contratto
quadro sottoscritto in data 29.01.2003 riporti in alto la dicitura “il
presente contratto sostituisce / integra il contratto del 01.10.1991”
richiamando, quindi, un precedente contratto già sottoscritto dagli attori in
forza del quale la banca avrebbe dato esecuzione all’ordine di acquisto delle
obbligazioni Parmalat Finance Corporation BV per cui è causa.
La tesi difensiva della banca non sfugge, infatti, ai
seguenti rilievi: 1) innanzitutto al rapporto negoziale di cui si tratta (e
cioè all’ordine di acquisto delle obbligazioni per cui è causa, accettato
dalla banca) debbono applicarsi le norme in vigore al momento della sua
conclusione (15.1.12002) e non certo quelle anteriori integralmente abrogate
o sostituite da discipline successive. La circostanza, peraltro non
documentata, che gli attori in data 1.10.1991 ebbero a sottoscrivere altro
contratto, del quale non è dato conoscere il contenuto, con il Banco di
Sicilia non assume, quindi, alcuna rilevanza al fine di escludere la nullità dell’ordine
di acquisto del 15.1.2002; 2) in secondo luogo, il Banco di Sicilia non ha
neanche prodotto il contratto asseritamene sottoscritto con gli attori in
data 1.10.199, del quale, quindi, non risulta provata né l’esistenza, né
l’eventuale contenuto.
Per le esposte argomentazioni deve essere dichiarata la
nullità dell’ordine di acquisto delle obbligazioni Parmalat Finance
Corporation BV, codice ISIN XS 0132599175, impartito dagli attori al Banco di
Sicilia in data 15.1.2002.
Alla superiore declaratoria di nullità consegue la
condanna della banca convenuta alla restituizone inf avore degli attori della
somma di € 10.000,00 corrispondente al valore nominale delle obbligazioni
acquistate, oltre interessi
legali dalla data dell’investimento (15.1.2002) al soddisfo,
considerato il mancato godimento della somma per tale periodo.
La declaratoria di nullità dell’ordine di acquisto del
15.1.2002 fondata sulla mancanza di un preesistente contratto quadro rende
superfluo l’esame degli altri motivi di doglianza spiegati dagli attori in
citazione.
Devono, invece, essere rigettate le ulteriori domande
proposte dal T. e dalla B..
In particolare, per quanto concerne la richiesta di
condanna alla rivalutazione monetaria, osserva il Collegio come, trattandosi
di debito di valuta, la stessa non possa essere accolta per non avere gli
attori fornito prova del maggior danno ex art. 1224, comma II, cc.
Parimenti va rigettata la domanda di condanna al
risarcimento dei danni, non avendo gli attori fornito prova alcuna in ordine
alla loro effettiva sussistenza, né elementi che possano consentirne una
valutazione anche equitativa.
Venendo, infine, ad esaminare le domande riconvenzionali
proposte dal Banco di Sicilia ritiene il Tribunale che debba essere accolta
quella di condanna degli attori alla restituzione dei titoli in loro
possesso, mentre vada rigettata quella di condanna degli attori alla
restituzione dei frutti civili, atteso che il banco convenuto non ha provato
né che gli stessi siano stati effettivamente percepiti dagli attori, né quale
sia stato il loro ammontare.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come
da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l’art. 16 D.L.vo 5/2003,
definitivamente pronunziando sulla domanda formulata da T. e B. S. nei
confronti del Banco di Sicilia S.p.A. rigettata ogni contraria istanza,
eccezione e difesa, così statuisce:
- dichiara la nullità dell’ordine di acquisto del
15.1.2002 delle obbligazioni Parmalat Finance Corporation BV, codice ISN XS
0132599175;
- condanna il Banco di Sicilia S.p.A. a restituire agli
attori la somma di € 10.000,00 oltre interessi legali dalla data
dell’investimento (15.1.2002) al soddisfo;
- condanna gli attori a restituire al Banco di Sicilia
S.p.A. i titoli ancora in loro possesso;
- rigetta ogni ulteriore domanda;
- CONDANNA IL Banco di Sicilia S.p.A. al pagamento in
favore degli attori delle sepse processuali liquidate in complessivi €
2.842,00, di cui € 185,00 per spese, € 1.800,00 per onorario ed € 857,00 per
diritti, oltre IVA e CPA.
La sentenza è esecutiva ai sensi di legge.
Così decisio in Catania il 25.11.2005 nella camera di
consiglio della IV sezione civile.
IL GIUDICE REL./EST. IL
PRESIDENTE
(Dott. Nicola La Mantia) (Dott.
Giovanni B. Macrì)
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL
03.12.2005
Nota
L’obbligazionista
Parmalat il quale non abbia percepito alcun rimborso, neppure parziale, del
titolo, mantiene l’interesse ad agire in giudizio, nei confronti della banca
intermediaria, ex art. 100 c.p.c., pur se il concordato sia stato omologato.
E’
quanto ha ritenuto il Tribunale di Catania, che ha dichiarato la nullità di
un ordine di acquisto di obbligazioni Parmalat Finance Corporation Bv, per
omessa sottoscrizione del contratto c.d. quadro al momento della esecuzione
dell’ordine. In mancanza di quest’ultimo, difatti, la banca non avrebbe
dovuto ritenersi legittimata ad accettare ed eseguire l’ordine di acquisto
del cliente.
Il
Tribunale di Catania ha evidenziato, infine, che le norme costituenti lo
“statuto” della intermediazione finanziaria (D. L.vo 24.02.1998 n. 58, e
Deliberazione CONSOB 1° luglio 1998, n. 11522 – Adozione del Regolamento di
Attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) hanno carattere
imperativo, essendo poste a tutela del risparmio, bene di sicuro rilievo
costituzionale; esse individuano i comportamenti esigibili, e gli obblighi
inderogabili di coloro i quali offrano servizi di investimento, operatori
professionali “abilitati” a cui si richiede alta competenza specifica e una
diligenza, correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali superiore a
quella comune del “buon padre di famiglia”.
Avv. Gaia Matteini
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