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Sezione I - Giurisprudenza

documento 259/2005

 

 

 

 

 

Ordini di negoziazione, prova

Ordini di negoziazione, grey market

 

Tribunale di Milano Sez. VI – Pres. Vanoni, Rel. Di Blasi – 26 ottobre 2005/2 marzo 2006, n. 2746.

Segnalazione dell’Avv. Marisa F. Costelli

Intermediazione finanziaria – Prova dell’ordine di negoziazione – Necessità.

 

Intermediazione finanziaria – Acquisto di bene futuro – Nullità – Sussistenza.

 

Deve ritenersi nullo l’acquisto di strumenti finanziari (nella specie obbligazioni Cirio Finance Float) del cui ordine l’intermediario non sia in grado di fornire la prova. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

E’ nullo per indeterminatezza dell’oggetto ai sensi dell’art. 2413 c.c. l’acquisto di obbligazioni effettuato sul grey market prima della loro emissione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

 

omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato il 20/12/04, C. A. conveniva in giudizio la Banca Popolare di Novara S.p.A. per sentire dichiarare la nullità dell’acquisto di obbligazioni Cirio Float effettuato da controparte in data 20/05/2000, per inesistenza di ordine relativo ad esso attore mai conferito. Chiedeva inoltre, l’annullamento di detto contratto di acquisto, ai sensi degli artt. 1441 e 1427, nonché degli artt. 1394 e 1395 c.c., previo accertamento di violazione, da parte della Banca, di norme di legge e regolamentari in materia, instando per la restituzione delle somme versate, pari ad € 50.179,52, con condanna di controparte al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, in dipendenza delle sue responsabilità contrattuali e/o extracontrattuali.

La convenuta, costituitasi in giudizio, contestava la domanda attrice, chiedendone il rigetto, con richiesta subordinata di restituzione dei titoli in suo favore, per il caso di accoglimento di detta domanda.

Nell’udienza di discussione, rimasto senza esito il tentativo di conciliazione sperimentato, la causa veniva trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

La domanda attrice merita accoglimento. La contestata operazione di negoziazione di bond Cirio, effettuata dalla Banca in data 18/05/2000 per conto dell’attore, va inquadrata nella esistenza del rapporto di c/c n. **, da quest’ultimo acceso presso la filiale di Casale Monferrato dalla convenuta, con apertura, in accessorio, di deposito titoli a custodia e amministrazione.

A fronte di tale rapporto risulta la stipulazione tra le parti di un contratto di negoziazione titoli, in data 28/08/1998, con regolare ricezione, da parte dell’attore, del prospetto relativo al rischio negli investimenti e con rilascio alla Banca dell’informativa della conoscenza (media) dell’attore in campo finanziario. Su tale quadro, l’esame del doc. 1 (fissato bollato n. 127086 del 04/04/03) permette di fare rilevare che la Banca ha venduto per contanti all’attore titoli Cirio Finance Float per il  complessivo importo di € 50.171,50, addebitati sul conto corrente di quest’ultimo.

L’operazione di vendita risulta avvenuta in data 18/05/2000, luogo di esecuzione e di liquidazione fuori mercato, e controparte la Banca convenuta.

Vale considerare, allora come in tale negoziazione la convenuta non abbia operato come intermediario puro, ma per conto proprio, avendo venduto essa stessa le obbligazioni per cui è causa (il che presenta pure conflitto d’interessi, non risultato segnalato all’investitore), non essendosi seguito l’iter che normalmente segue il soggetto abilitato in posizione di terzietà.

Ma nel caso di specie non esiste agli atti neppure un ordine in forma cartacea; per cui la Banca pure assumendo l’effettuazione dell’ordine in via telefonica non ha provato la circostanza né ha provato la trascrizione relativa; così come non esiste prova che l’attore abbia ordinato proprio quelle obbligazioni, che sia stato stabilito il prezzo e che avesse chiesto che l’operazione avvenisse fuori mercato.

In mancanza di ordine nell’acquisto non può dirsi formato il contratto di compravendita tra l’attore e la convenuta in ordine ai bond acquistati con conseguente nullità e/o inefficacia dell’operazione.

A chiarire che l’iniziativa della negoziazione non partiva dall’attore soccorre, poi, la considerazione, sulla base dell’Offering Circular prodotta in giudizio, che la Cirio Finance Luxembourg SA ha deliberato l’emissione dell’obbligazione floating Rate 05/03 in data 25/05/2000, mentre l’ordine dell’acquisto sarebbe stato impartito in data 18/05/2000, prime, cioè delle emissione del titolo e senza che fossero note le condizioni economiche, le restrizioni e i soggetti partecipanti al consorzio di collocamento; nonchè ai sensi dell’art. 2413 c.c., per il caso di acquisto di bene futuro, il contenuto delle obbligazioni.

Ciò porta a concludere che solo una cerchia limitata di soggetti, operante nel settore professionale della finanza, poteva sapere dell’imminente uscita sul mercato di un’obbligazione Cirio, del tipo di quelle in oggetto, sottolineadosi pure che la Cirio  Luxembourg SA era stata appena costituita il 12/05/2000, mentre era impossibile, da parte dell’attore, l’individuazione e la richiesta di acquisto del titolo in questione. Ne discende, allora, la nullità dell’acquisto ex art. 1418 c.c., per suo impossibilità, non individualità e indeterminatezza dell’oggetto non soddisfacendosi i requisiti dell’art. 1325 c.c.

A tale statuizione non può contrapporsi la prassi dell’acquisto di valori mobiliari nel c.d. periodo di grey market, valendo tale prassi per i titoli già emessi, mentre nel caso di specie la Banca ha ammesso di avere eseguito la negoziazione (il 18/05/2000) quando il prestito rappresentato  dalle obbligazioni non era stato ancora deliberato dagli organi della Cirio Finance di Luxembourg.

Va, pertanto, con le dichiarazioni di nullità dell’acquisto ritenuta, per inconsistenza dell’ordine, condannatala Banca alla restituzione della somma di € 50.179,52 con interessi legali dalla domanda, ma senza rivalutazione, essendo mancante la prova di cui all’art. 1224, 2 co, c.c.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara la nullità dell’acquisto, effettuato dalla Banca convenuta, delle obbligazioni Cirio Finance Float per inesistenza dell’ordine da parte dell’attore, condanna la convenuta alla restituzione a quest’ultimo delle somme di €.50.179,52 con interessi legali dalla domanda, oltre al pagamento delle spese processuali (omissis).














 

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