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Doveri informativi dell’intermediario, natura e
contenuto
Doveri informativi dell’intermediario,adeguatezza dell’operazione
Doveri
informativi dell’intermediario, violazione, rimedi, resp. contrattuale
Doveri
informativi dell’intermediario, rimedi, onere della prova e nesso di
causalità
Conflitto
di interessi
Sollecitazione
al pubblico risparmio
Ordini di negoziazione, grey
market
Tribunale di Milano Sez. VI – G.U. Carla
Romana Raineri – 20 marzo 2006.
Si consiglia la lettura del testo integrale della decisione
(ndr)
Sollecitazione all’investimento –
Natura pubblica e privata – Sostanza – Distinzione.
Sollecitazione all’investimento – Effettiva destinazione al pubblico
dei risparmiatori – Prospetto informativo – “Offerta indiretta” – Natura – Effetti.
Sollecitazione all’investimento – Comunicazioni Consob – Natura
regolamentare – Prevalenza del controllo giurisdizionale – Sussistenza.
Intermediazione finanziaria –
Rapporti dell’intermediario con l’emittente – Conflitto di interessi –
Sussistenza.
Intermediazione finanziaria –
Generica indicazione dell’obbligazione negoziata – Differente regime
giuridico – Aliud pro alio – Risoluzione del contratto.
Intermediazione finanziaria –
Rifiuto dell’investitore di fornire informazioni – Conseguenze – Valutazione
della adeguatezza dell’operazione – Conseguenze.
Intermediazione finanziaria – Doveri informativi dell’intermediario
– Effettiva conoscenza dell’operazione – Adeguatezza – Necessità.
Negoziazione al cd grey market
– Conoscenza del prodotto negoziato e doveri onformativi dell’intermediario –
Insussistenza.
Intermediazione finanziaria –
Adeguatezza dell’operazione – Contenuti della valutazione – Effetti.
Intermediazione finanziaria -
Violazione dei doveri di informazione e violazione delle norme sulla
distribuzione dei titoli – Inadempimento e nullità – Distinzione – Effetti.
Intermediazione finanziaria –
Violazione delle norme sulla sollecitazione all’investimento – “Offerta
indiretta” – Nullità – Sussistenza.
Intermediazione finanziaria – Danno
all’investitore – Quantificazione – Onere della prova.
Affinchè una sollecitazione all’investimento sia qualificata come
privata e non sia pertanto destinata al pubblico, è necessario che
l’investimento in valori immobiliari non sia funzionale ad un collocamento
dei valori medesimi tra il pubblico dei risparmiatori. In altri termini, se
detti valori sono sottoscritti o acquisiti con l’intenzione di farne, subito
dopo o una volta decorso qualche tempo, distribuzione tra i risparmiatori,
anche l’originaria sollecitazione dovrà essere qualificata come pubblica.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Pone in essere un comportamento che ben può essere definito “offerta
indiretta” la banca che, in qualità di investitore istituzionale (e dunque
con esonero dal prospetto informativo), abbia acquistato titoli di nuova
emissione per i quali vi era un divieto di vendita diretta alla clientela retail ma che di fatto non abbia
trattenuto i titoli medesimi nel proprio portafoglio in quanto li aveva già
rivenduti, prima che venissero a materiale esistenza, ai piccoli
risparmiatori.
In detta ipotesi, la banca, vendendo i predetti titoli nella fase
del cd. grey market prima della loro materiale esistenza, si è addirittura
“autofinanziata” per far fronte al pagamento del corrispettivo che era tenuta
a versare alle emittenti/co-manager/partecipanti al consorzio, “drenando” la
provvista presso la clientela e di fatto trasferendo su di essa il rischio
del collocamento dei titoli unitamente al rischio della insolvenza della
emittente.
In tale ipotesi, non solo può ravvisarsi una posizione di conflitto
di interessi, ma prima ancora una violazione delle norme sul collocamento,
sussistendo una interposizione fittizia dell’investitore istituzionale allo
scopo di eludere la normativa più protettiva prevista per “l’offerta
pubblica” diretta.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
L’esistenza di una comunicazione Consob, che esenta quelle che
possono essere definite “offerte indirette” dall’obbligo di pubblicazione del
prospetto, non vale ad escludere il sindacato del giudice sulla legittimità
degli atti e dei comportamenti dell’intermediario e sulla loro rispondenza
alle norme primarie e secondarie che regolano la materia, posto che le
valutazioni degli organi di Vigilanza hanno natura meramente regolamentare e
si pongono dunque su un piano diverso rispetto a quello del controllo
giurisdizionale.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Sussistono, sotto un duplice profilo, i presupposti del conflitto di
interessi - per il quale l’art. 27 Reg. Consob n. 11522/98 impone l’espressa
informazione del cliente e l’autorizzazione scritta di quest’ultimo
all’effettuazione dell’operazione - nel caso in cui la banca intermediaria
sia creditrice della società emittente le obbligazioni ed abbia, attraverso
società del proprio gruppo, direttamente partecipato al consorzio di
collocamento dell’emissione obbligazionaria.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La sola indicazione “Cirio”, senza alcun riferimento alla
circostanza che si trattava di obbligazioni estere emesse in Lussemburgo,
induce il risparmiatore a fare riferimento ad un titolo italiano emesso dalla
nota azienda agroalimentare italiana e dunque ad una tipologia di
obbligazioni emesse in conformità alle regole del mercato italiano. In tale
ipotesi, la inconciliabile disparità del quadro normativo di riferimento
(vale a dire le peculiari e differenti leggi del Lussemburgo rispetto a
quelle dell’ordinamento italiano) comportano la radicale diversità del titolo
effettivamente consegnato rispetto al programma contrattuale sulla base del
quale l’investitore ha accettato di acquistare i titoli obbligazionari. E
tale diversità giuridica e sostanziale nella cosa consegnata appare idonea a
costituire la fattispecie dell’aliud pro alio, con conseguente fondatezza
della domanda di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 c.c.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il rifiuto del cliente a fornire informazioni sulla propria
situazione finanziaria e propensione al rischio, anche se frutto di
autodeterminazione piuttosto che incoraggiato dal funzionario della Banca,
non vale, come noto, ad esonerare l’intermediario dall’obbligo di
informazione e dalla verifica del profilo di adeguatezza del prodotto
finanziario oggetto di negoziazione.
Da tale rifiuto si deve desumere “una propensione al rischio
minima o ridotta, una scarsa conoscenza degli strumenti finanziari e, di
conseguenza, obiettivi di investimento orientati alla conservazione del
capitale investito, piuttosto che alla massimizzazione della redditività” ciò
in quanto dalla interpretazione della disciplina regolamentare citata “non
possono discendere conseguenze sfavorevoli al cliente” (così Trib. Monza
16.12.2004 e Trib. Mantova 01.12.2004).
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Gli obblighi informativi possono considerarsi concretamente
adempiuti solo quando l’investitore abbia pienamente compreso le
caratteristiche dell’operazione, atteso che “la conoscenza deve essere una
conoscenza effettiva e (…) l’intermediario o il promotore devono verificare
che il cliente abbia compreso le caratteristiche essenziali dell’operazione
proposta non solo con riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali ma
anche con riferimento alla sua adeguatezza” (così Trib. Firenze
30.05.2004 e Trib. Roma 08.10.2004).
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Qualora la negoziazione del prodotto finanziario sia avvenuta in
fase di grey market e prima ancora della pubblicazione dell’offering
circular, è assai improbabile ipotizzare che la banca intermediaria, non
disponendo di adeguate informazioni, abbia potuto assolvere al proprio
obbligo informativo.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
L’adeguatezza di una operazione deve essere valutata sotto
molteplici profili, adottando cioè tutti i criteri stabiliti dall’art. 29, 1°
comma del Reg. Consob n. 11522/98, secondo il quale ogni operazione può
essere inadeguata per tipologia, per oggetto, per frequenza
o, ancora, per dimensione.
Ne deriva che ognuna delle cause per le quali l’operazione può
stimarsi inadeguata deve essere specificamente posta all’attenzione
dell’investitore e spiegata nel suo contenuto, onde porre l’investitore
medesimo nella condizione di valutare al meglio l’opportunità di procedere o
meno all’investimento (in questo senso si confronti Trib. Mantova 1/12/04 e
Trib. Monza 16/12/04).
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Benché la violazione degli obblighi di informazione (sul prodotto
finanziario, sulla esistenza di ipotesi di conflitto di interessi, ovvero
sulla non adeguatezza dell’operazione) debba essere sanzionata sul piano
dell’inadempimento, la violazione delle regole che presiedono (a monte) la
distribuzione dei titoli sul mercato, in considerazione dei più generali
interessi sottesi, deve essere sanzionata con la nullità ex art. 1418 c.c.
per contrarietà all’ordine pubblico economico.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La violazione delle norme sulla sollecitazione all’investimento
tramite la cd “offerta indiretta” è idonea a fondare una declaratoria di
nullità dei contratti per violazione del superiore principio della integrità
dei mercati, oltre che per la prospettabilità di una ipotesi di negozio in
frode alla legge.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
In mancanza di una specifica prova relativa al rendimento medio del
portafoglio dell’investitore (indice che potrebbe costituire un utile
riferimento per la individuazione del pregiudizio sofferto a causa del
mancato impiego alternativo del danaro) sulle somme oggetto di restituzione
all’investitore danneggiato appare congruo liquidare gli interessi legali
dalla data degli esborsi al saldo.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
Sentenza n. 3575/2006 del 20/3/2006
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 18
luglio 2003 il Signor E. L. conveniva in giudizio avanti il Tribunale di
Milano la Banca Popolare di Milano soc. coop. a.r.l. (in seguito anche solo
Banca) esponendo di aver acquistato in data 2/2/01 n. 26.000 obbligazioni
Cirio Holding Luxembourg S.A. 6,25% scad. 2004; evidenziando che dette
obbligazioni erano prive del prospetto informativo e di rating perchè riservate a clienti
istituzionali e nondimeno negoziate presso il pubblico dei piccoli risparmiatori
in violazione alla normativa di riferimento; deducendo che i titoli gli
vennero venduti oltre dieci giorni prima della loro effettiva emissione,
nella fase del cd. grey market.
Lamentando quindi la violazione delle norme poste
a tutela degli investitori, instava per l’accoglimento delle conclusioni di
cui in epigrafe.
La Banca si costituiva ritualmente in giudizio e
con dovizia di argomentazioni contestava il merito della pretesa attrice
della quale domandava il rigetto.
Con comparsa depositata all’udienza di prima
comparizione del 22.12.2003 interveniva in giudizio, ai sensi dell’art. 105
c.p.c., la Sig.ra (omissis),
in proprio ed anche in nome e nell’interesse della figlia Sig.ra (omissis), cointestataria del
rapporto in essere con la Banca, per far valere un diritto che deduceva
essere relativo al medesimo oggetto e dipendente dallo stesso titolo dedotto
in causa dal Signor E. L..
La Sig.ra (omissis)
chiedeva, in principalità, la risoluzione del contratto di acquisto in
data 02.02.2001 di obbligazioni Cirio Holding Luxembourg s.a. 15.02.04 del
valore nominale di € 52.228,01 asserendo che la vendita aveva avuto ad
oggetto un bene diverso da quello ordinato; deduceva poi la responsabilità
contrattuale ed extra contrattuale della Banca per avere questa violato gli
obblighi comportamentali prescritti dalla normativa in materia di prestazione
dei servizi di investimento; chiedeva dunque la condanna della convenuta al
risarcimento del danno quantificato nel predetto importo di € 52.228,01 oltre
alle spese di deposito successive ed agli interessi sperati qualora il
prestito obbligazionario fosse andato a buon fine (ovvero, alternativamente,
agli interessi legali con rivalutazione monetaria da calcolarsi sulla media
dei rendimenti prudenziali del periodo).
La intervenuta eccepiva altresì la nullità del
contratto di acquisto delle obbligazioni in oggetto, per violazione delle
norme contenute nel T.U.F., con conseguente condanna della Banca alla
restituzione del corrispettivo incassato in relazione al contratto nullo.
Con memoria depositata in data 09.01.2004 la
Banca ribadiva l’eccezione dell’inammissibilità dell’intervento già svolta
all’udienza del 22.12.2003 per la ritenuta insussistenza dei presupposti
previsti dall’art. 105 cpc.
Con successiva memoria 19.01.2004 la difesa della
Signora (omissis) replicava a
tale eccezione sostenendo la piena ammissibilità dell’intervento, da
qualificarsi quale intervento adesivo autonomo e dipendente dal medesimo
titolo già dedotto in giudizio dall’attore L..
Con ordinanza 03.02.04, resa scioglimento della
riserva assunta all’udienza del 21.01.04, il G.I. dichiarava ammissibile
l’intervento e concedeva alla Banca termine per replicare nel merito
rinviando la causa all’udienza del 28.04.04.
Con memoria 10.04.04 la Banca argomentava
ulteriormente nel merito in ordine alle pretese fatte valere dalla Sig.ra (omissis) delle quali contestava la
fondatezza in fatto e in diritto.
Alla successiva udienza del 10.06.04 il G.I.,
ritenutane l’opportunità, disponeva CTU per accertare le vicende inerenti
all’emissione dei titoli per cui è causa e quindi al fine di indagare le
modalità e i tempi attraverso cui i predetti titoli erano stati immessi sul
mercato e successivamente venduti ai clienti L. ed (omissis).
La consulenza veniva affidata ai dottori
Francesco Novelli e Fausto Polidori.
Le parti provvedevano quindi alla nomina dei
propri consulenti.
A seguito di istanze depositate dai consulenti il
G.I. concedeva proroga per il deposito dell’elaborato peritale sino al
10.02.05 e fissava l’udienza del 20.04.05 per la comparizione personale delle
parti.
A tale udienza compariva personalmente la sola
Signora (omissis) la quale,
interrogata liberamente, forniva la propria versione dei fatti e delle circostanze
che avevano caratterizzato il proprio rapporto con la Banca in via generale
e, specificamente, in occasione dell’acquisito delle obbligazioni per cui è
causa.
Con successive memorie ex art. 184 c.p.c. le
parti articolavano le rispettive istanze istruttorie e replicavano
reciprocamente ad esse.
All’udienza del 14.07.05, fissata per la
discussione dei mezzi istruttori, i procuratori delle parti insistevano per
l’ammissione delle prove dedotte.
Il G.I., con ordinanza riservata, ritenuta la
causa suscettibile di decisione alla stregua di quanto già acquistito agli
atti, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e fissava
all’uopo l’udienza del 22.09.05.
Espletato l’incombente, la causa veniva posta in
decisione con assegnazione di termini di legge per il deposito delle comparse
conclusionali e rispettive repliche.
Il difensore della parte intervenuta depositava
in data 21/11/2006 istanza ex art. 52 D.Lgs 30/6/2003 n. 196 al fine di
precludere, in caso di riproduzione della emananda sentenza per finalità di
informazione giuridica e per qualsiasi altra finalità, la indicazione delle
generalità della propria assistita o di altri dati identificativi della
medesima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull’ammissibilità dell’intervento si rinvia alle
argomentazioni svolte nell’ordinanza riservata al 03.02.2004, sottolineando
in particolare che sussiste nella specie perfetta concidenza in ordine al
prodotto finanziario negoziato, alla data di negoziazione e alla Banca
intermediaria e che dunque appaiono sussistere tutti i presupposti per
affermare la comunanza di causa tra attore e parte intervenuta.
Ciò premesso in rito, esaminate le risultanze
della disposta consulenza, ritiene opportuno il giudicante effettuare alcune
considerazioni in ordine alle vicende relative all’emissione delle
obbligazioni Cirio ed alla loro successiva introduzione sul mercato dei
piccoli investitori non istituzionali.
1. Vicende del gruppo Cirio e dell’emissione
obbligazionaria di cui è causa
La consulenza disposta in corso di causa ha
consentito di accertare le modalità della vicenda in esame.
Nel 1999/2000 il Gruppo Cirio si trovò ad
affrontare forti difficoltà finanziarie, ulteriormente aggravate da
un’esposizione particolarmente elevata nei confronti di numerosi gruppi
bancari italiani e stranieri.
Per far fronte a tali difficoltà, le società del
Gruppo deliberarono di dare luogo ad un consistente prestito obbligazionario
di complessivi € 1.125.000.000.00 suddivisi in varie emissioni tutte
caratterizzate da emittenti di diritto lussemburghese create ad hoc, del
tutto estranee alla Cirio italiana operante nel settore dell’industria
agroalimentare.
Il ricorso all’euromercato ha consentito
l’elusione del controllo delle preposte autorità nazionali e del rigido
limite quantitativo previsto per le emissioni obbligazionarie dal nostro
ordinamento.
Come è noto, infatti, la disciplina relativa alle
emissioni obbligazionarie delle società di capitali in Italia (art. 2410
c.c.) prevedeva, nel testo precedente alla recente riforma del diritto
societario, che l’importo delle obbligazioni emesse non potesse superare il
capitale versato ed esistente (alla data della relativa deliberazione)
secondo l’ultimo bilancio approvato.
A seguito dell’entrata in vigore della riforma
del diritto societario le società per azioni possono ora emettere
obbligazioni sino ad un ammontare pari al doppio del patrimonio (capitale
sociale, riserva legale e riserve disponibili risultanti dall’ultimo
bilancio).
Resta comunque evidente che, alla stregua
dell’allora disciplina vigente - e nondimeno della attuale e più indulgente
previsione- operazioni come quelle poste in essere dal gruppo Cirio sarebbero
state improponibili nel nostro ordinamento e per questa ragione si è fatto
ricorso, attraverso una società “veicolo”, ad un ordinamento, come quello
lussemburghese, dove è consentita l’emissione di titoli obbligazionari in
misura pressocchè illimitata da parte di società a ridotta capitalizzazione,
con l’adozione di adempimenti minori presso le Autorità di vigilanza
Segnatamente, per quanto qui interessa, in data
16 febbraio 2001, la Cirio Holding Luxembourg S.a., società veicolo
lussemburghese appositamente costituita per tale finalità, effettuava una
emissione obbligazionaria suddivisa in due tranches, rispettivamente di 150 e
50 milioni di euro, entrambe con un tasso di interesse del 6,25%.
Come emerge dalla attenta ricostruzione
effettuata dai consulenti d’ufficio, l’emissione era stata preceduta da un
invitation telex del 31 gennaio 2001 nel quale erano descritte le principali
caratteristiche delle operazioni e quindi dalla predisposizione, in data 13
febbraio 2001, dell’offering circular, che più diffusamente descriveva
l’operazione ed il contesto economico finanziario nel quale la stessa veniva
posta in essere.
Il prestito veniva emesso senza rating, ossia
senza che una società specializzata fornisse la valutazione del rischio del
credito attraverso l’esame della solidità patrimoniale della emittente e
quindi della effettiva possibilità per la stessa di rimborsare il proprio
debito alla scadenza.
Tali circostanze emergono chiaramente dalla
lettura dell’offering circular, la quale, oltre a dare atto dell’imponente
indebitamento del Gruppo, pone espressamente in dubbio la possibilità
dell’emittente e della garante di rimborsare il prestito emesso (doc. 4 di
parte BPM, pagg. 17 e 18).
Di tali fatti il sistema bancario italiano non
poteva non essere edotto ed in ogni caso non potevano non esserne a
conoscenza le banche (come la convenuta) che erano esposte nei confronti del
Gruppo avendo erogato prestiti.
2. Le offerte pubbliche indirette e la violazione
delle norme sul collocamento
Secondo l’art. 1 comma 1 lett. t del T.U.F. la
sollecitazione all’investimento è definita come “qualsiasi offerta invito ad
offrire un messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico,
finalizzati alla vendita o sottoscrizione di prodotti finanziari”.
Nell’emanazione del T.U.F. il legislatore non
definisce in che cosa consista una offerta pubblica, nè detta criteri alla
stregua dei quali giudicare se una sollecitazione all’investimento sia
rivolta o meno al pubblico.
La legge non pone distinzioni in base al numero
di sollecitazioni, all’ammontare offerto o al tipo di investimento
sollecitato, nè in base alle modalità della sollecitazione stessa. Il fatto
più rilevante è che il T.U.F. non dà neppure indicazioni circa il momento in
cui un’offerta sia da considerarsi “rivolta al pubblico”.
La normativa si limita ad. esentare le
sollecitazioni con determinate caratteristiche dall’osservanza delle Regole
d’Offerta Pubblica.
Secondo la Consob un’offerta è pubblica quanto è
caratterizzata da termini di offerta standardizzati e viene effettuata ad
incertam personam (sul punto si tornerà in prosieguo).
Tuttavia non è necessariamente vero che le
offerte indirizzate a persone specifiche siano private. Secondo
l’orientamento “formalistico” un’offerta è pubblica quanto è diretta a più di
200 persone, come suggerito dall’art. 33 del Regolamento Emittenti. Secondo
l’orientamento “sostanzialistico” un’offerta può essere qualificata
“pubblica” se è ad incertam personam, con la conseguenza che un’offerta
diretta a più di 200 persone non sarebbe un’offerta “pubblica” e quindi non
costituirebbe sollecitazione all’investimento quando i destinatari sono
determinati.
In assenza di precise indicazioni legislative su
cosa costituisca una sollecitazione all’investimento “rivolta al pubblico”,
nel mercato italiano si è diffusa una pratica discutibile che potremmo
definire “offerta pubblica indiretta”.
Essa è composta da una prima fase in cui un
soggetto italiano o estero (che può essere una Banca, l’Emittente o la
controllante dell’Emittente) colloca privatamente in Italia o all’estero
presso investitori professionali strumenti finanziari avvalendosi
dell’esenzione di cui all’art. 100 comma 1 lett. a T.U.F., seguita da una
seconda fase in cui l’intermediario acquirente ri-offre (e ri-vende) tali
strumenti finanziari a investitori non professionali, spesso entro termini
brevissimi dal termine del collocamento privato o, addirittura, prima della
effettiva emissione dei titoli (cioè nella cd. fase del grey market).
Di fronte a tali fenomeni appare lecito chiedersi
se un siffato meccanismo abbia permesso ad emittenti ed intermediari
finanziari di eludere le Regole d’Offerta Pubblica, agevolando il
collocamento di strumenti finanziari di nuova emissione, ad elevato rischio o
elevata complessità, presso gli investitori non professionali.
La legittimità di una tale procedura è stata
avallata dalla Comunicazione Consob n. DAL/97006042 del 9.7.97.
I fatti sui quali Consob si è espressa derivavano
da un quesito presentato da una Banca italiana che intendeva acquistare “a
fermo” l’intera emissione di determinati strumenti finanziari per inserirli,
in un momento immediatamente successivo, nel paniere da offrire alla propria
clientela, presumibilmente non professionale.
La Banca, pertanto, chiedeva alla Consob di
chiarire se una tale offerta avesse dovuto onerare l’emittente della
pubblicazione di un prospetto informativo.
Sebbene la stessa Banca fosse consapevole di
svolgere un servizio di “collocamento”, la Consob, adottando
un’interpretazione formalistica, ha ritenuto che le due fasi dell’operazione
(la prima di sottoscrizione dell’intera emissione nell’ambito di un
collocamento privato e la seconda di ri-offerta degli strumenti finanziari
alla clientela della Banca) dovessero considerarsi operazioni separate e
giuridicamente distinte, indipendenti l’una dall’altra.
Nella valutazione della prima fase la Consob ha
escluso che la Banca effettuasse un collocamento perché l’accordo tra la
Banca e l’Emittente riguardava solo l’acquisto dell’emissione.
In altri termini, poiché la Banca non aveva
raggiunto un accordo esplicito con l’emittente per “collocare” in un momento
successivo gli strumenti nel mercato, la Autorità di Vigilanza ha dedotto che
la Banca non stesse svolgendo un’attività di Collocamento in senso stretto,
nonostante avesse dichiarato la propria intenzione di offrire a breve gli
strumenti finanziari alla propria clientela ed ha conseguentemente affermato
che l’Emittente “è senz’altro esentato dall’obbligo di pubblicazione del
prospetto informativo”.
Analogamente non ha ritenuto che la seconda fase
(vendita degli strumenti finanziari ai clienti) fosse un’offerta soggetta
alle Regole d’Offerta Pubblica.
Per giustificare questo assunto la Consob ha
dichiarato che l’offerta della Banca non presentava le connotazioni tipiche
di un’offerta pubblica.
Infatti, le condizioni alle quali i clienti della Banca
avrebbero acquistato gli strumenti finanziari sarebbero state differenti da
quelle alle quali la stessa Banca aveva acquistato gli strumenti
dall’Emittente e, pertanto, la Banca avrebbe svolto la “normale attività di negoziazione
in contro- partita diretta con la clientela”
La tesi non convince.
Ed invero, un siffatto procedimento - che
definiremo “offerta indiretta” - andrebbe considerato in maniera unitaria,
ossia come un’unica operazione con due componenti, piuttosto che una dualità
di operazioni separate e distinte.
In ogni caso appare lecito ritenere che le
“offerte indirette” vìolino sia la ratio sia la sostanza della legge e che,
in determinate circostanze, simulino una sollecitazione all’investimento.
Nella maggior parte di esse appare infatti
ravvisabile un tacito accordo fra “Emittente” e “Intermediario” finanziario
(il cui ruolo è quello di distribuire tra il pubblico gli strumenti
finanziari oggetto del “Collocamento Privato”) o, quantomeno, la consapevolezza
che gli strumenti finanziari saranno ri-offerti ai clienti in tempi assai
brevi se non addirittura immediatamente.
Orbene, affinchè il “Collocamente Privato” possa
dare diritto alla “Esenzione”, la sollecitazione all’acquisto degli strumenti
finanziari deve essere “rivolta ai soli investitori professionali”.
Tuttavia, come già prima evidenziato, nessuna
indicazione viene fornita dalle regole dell’Offerta Pubblica circa il momento
in cui una sollecitazione ha inizio o termine.
Si sostiene all’estero - e l’orientamento è
condiviso da una autorevole nostra dottrina- che qualsiasi soggetto acquisti
titoli da un’Emittente con l’intento di ridistribuirli tra il pubblico (il
Securities Act si esprime con la locuzione “in view of distribution among the
public”) sia un “Collocatore”.
Pertanto tale soggetto ha l’obbligo di pubblicare
un prospetto informativo ed è tenuto a rispettare le altre norme di
comportamento previste per le Offerte Pubbliche.
Parte della dottrina italiana concorda con questa
interpretazione sostenendo che, affinchè una sollecitazione sia qualificata
come privata, è necessario che “l’investimento in valori immobiliari non
sia funzionale ad un collocamento dei valori medesimi tra il pubblico dei
risparmiatori. In altri termini, se detti valori sono sottoscritti o
acquisiti con l’intenzione di farne, subito dopo o una volta decorso qualche
tempo, distribuzione tra i risparmiatori, anche l’originaria sollecitazione
dovrà essere qualificata come pubblica”.
Al fine di fugare l’indizio dell’esistenza di un
accordo tacito di collocamento tra Emittente e Collocatore privato la prassi
finanziaria internazionale prevede l’inserzione nei prospetti di collocamento
privato delle cc.dd. selling restrictions, in cui si esplicita che
l’acquirente non può rivendere i titoli collocati privatamente ad altri
soggetti non istituzionali.
Tale divieto è spesso previsto nel contratto tra
l’Emittente e il Collocatore privato, ma raramente i prospetti e i contratti
di collocamento prevedono che il predetto divieto si estenda ai successivi
acquirenti.
E’ comunque pacifico che le selling restrictions
non costituiscono nè la prova nè la presunzione della inesistenza di un
accordo esplicito o tacito di ridistribuzione, diretta o indiretta, tra
l’Emittente e il Collocatore o successivi acquirenti.
La comunicazione Consob afferma poi che
“l’offerta secondaria” costituisce semplicemente un’attività di negoziazione.
Ma il modo in cui sono offerti i panieri di
strumenti finanziari che molte Banche italiane hanno “messo a disposizione”
dei loro clienti nega il carattere “passivo” che solitamente caratterizza le
attività di negoziazione.
Gli strumenti finanziari inseriti in un paniere
sono spesso “raccomandati”, esplicitamente o implicitamente
dall’intermediario finanziario ai propri clienti non professionali.
Sebbene gli intermediari finanziari tendano a
dipingere i panieri come un semplice elenco di scelte possibili per la
clientela non professionale, in realtà il cliente è portato a pensare che
questi strumenti finanziari si trovino nel paniere perché raccomandati dalla
banca in quanto costituiscono una selezione dei migliori investimenti
disponibili sul mercato (laddove spesso, al contrario, gli strumenti
finanziari collocati nei panieri sono prodotti che il personale dell’intermediario
ha ricevuto istruzioni di “spingere”, in taluni casi per incrementare i
margini dell’intermediario, in altri casi per disfarsi di giacenze presenti
in portafoglio).
E’ inoltre prassi comune che il personale della
Banca telefoni ai clienti che detengono contante sui loro conti correnti al
fine di invogliarli ad investire in specifici strumenti finanziari.
Il ruolo della Banca appare dunque più vicino a
quello di un collocatore piuttosto che a quello di un negoziatore.
Per quanto attiene poi alla uniformità delle
condizioni, nel caso dell’operazione esaminata dalla comunicazione Consob,
l’Autorità ha rifiutato l’idea che l’ “offerta secondaria” costituisse una
sollecitazione all’investimento poiché le condizioni offerte a ciascun
cliente non professionale non potevano essere considerate “standard”.
Anche su questo punto la posizione della Consob non risulta
del tutto convincente.
Ed invero, l’Autorità di Vigilanza non ha
presumibilmente considerato il modo in cui gli strumenti finanziari inseriti
nel paniere di un intermediario sono effettivamente offerti ai clienti. Gli
strumenti finanziari oggetto delle “offerte indirette” non sono generalmente
negoziati in alcun mercato accessibile al pubblico. Una volta inseriti nel
paniere, sono detenuti attraverso il sistema non regolamentato di
negoziazione o quotazione dell’intermediario (sistema di scambio organizzato
o “SSO”) che fornisce la quotazione del prezzo di vendita a tutti gli
sportelli bancari dell’intermediario.
Pertanto qualsiasi cliente si presenti ad un
qualsiasi sportello dell’intermediario nello stesso momento riceverebbe la
stessa quotazione
Appare da ultimo opportuno osservare che
l’attività di intermediazione dovrebbe presupporre la “circolazione” del
titolo sul mercato.
Quando la vendita ha ad oggetto un titolo che non
ha ancora circolato su un mercato, ma che fa parte di una emissione alla
fonte, occorre effettuare una più analitica verifica delle modalità
attraverso cui esso perviene all’investitore non istituzionale, onde accertare
se l’intermediario sia un occulto collocatore.
Giova in proposito evidenziare che non è sfuggita
tale peculiarità alla Guarda di Finanza la quale, nel rapporto ispettivo
eseguito su incarico della Procura di Monza, ha ritenuto “ il comportamento in concreto
dell’intermediario è stato tale da comportare di fatto un collocamento delle
obbligazioni in parola, ovvero una propria vendita in fase di sottoscrizione
nei confronti della clientela retail in assenza di qualsiasi informazione
sulla solvibilità della emittente”
Ed invero, in taluni casi (ed è fra questi quello
di cui ci occupiamo) le Banche hanno acquistato i titoli di nuova emissione
(per i quali vi era un divieto di vendita diretta alla clientela retail) in qualità di investitori
istituzionali (dunque con esonero del prospetto informativo) ma di fatto non
hanno trattenuto i titoli nei loro portafogli, poichè li avevano già
ri-venduti, prima che venissero a materiale esistenza, ai piccoli
risparmiatori.
Anzi, vendendo i predetti titoli nella fase del cd.
grey market, si sono
addirittura “autofinanziate” per far fronte al pagamento del corrispettivo
che erano tenute a versare alle emittenti/co-manager/partecipanti al
consorzio, “drenando” la provvista presso la clientela e di fatto trasferendo
su di essa il rischio del collocamento dei titoli unitamente al rischio della
insolvenza della emittente.
Ed è proprio in ragione delle condivise
preoccupazioni sull’uso strumentale delle procedure di sollecitazione
all’investimento che la recente riforma di cui alla L. 28/12/05 n. 301
(meglio nota come legge a tutela del risparmio) ha sancito, all’art. 11 lett.
c), che “nei casi di sollecitazione
all’investimento di cui all’art. 100 comma 1 lett. a), e di successiva
circolazione in Italia di prodotti finanziari, anche emessi all’estero, gli
investitori professionali che li trasferiscono, fermo restando quanto
previsto dall’art. 21, rispondono della solvenza dell’emittente nei confronti
degli acquirenti che non siano investitori professionali, per la durata di un
anno dalla emissione”.
Non può essere dunque trascurata, e
conseguentemente valorizzata, la sostanziale differenza che sussiste fra gli
intermediari che si sono limitati a negoziare titoli, acquisendoli di volta in
volta sul mercato (o anche vendendoli in contropartita diretta in quanto
presenti in portafoglio, ma solo perché in precedenza acquisiti per
soddisfare le esigenze della clientela) e gli intermediari che hanno per
converso distribuito presso la clientela titoli acquistati sul mercato estero
attraverso le proprie consociate che hanno partecipato al conosorzio di
collocamento.
Per essi non solo può ravvisarsi una posizione di
conflitto di interessi rilevante ai fini del T.U.F., ma prima ancora una
violazione delle norme di legge sul collocamento, sussistendo una
interposizione fittizia dell’investitore istituzionale allo scopo di eludere
la normativa più protettiva prevista per “l’offerta pubblica” diretta.
E tale comportamento, gravemente lesivo del principio
- sancito dal T.U.F. - del rispetto dell’integrità dei mercati, diversamente
dai restanti obblighi (informativi) eventualmente disattesi posti a carico
dell’intermediario giustifica la sanzione di nullità dei contratti.
Nè l’esistenza di una comunicazione Consob, che
esenta quelle che possiamo ben definire “offerte indirette” dall’obbligo di
pubblicare un prospetto, vale ad escludere il sindacato del giudice sulla
legittimità degli atti e dei comportamenti dell’intermediario e sulla loro
rispondenza alle norme primarie e secondarie che regolano la materia posto
che le valutazioni degli organi di Vigilanza hanno natura meramente
regolamentare e si pongono dunque su un piano diverso rispetto a quello del
controllo giurisdizionale.
3.Conflitto di interessi i violazione dell’art.
27 del Regolamento Consob n. 11522/98
L’art. 27 REG. n. 11522/98 impone agli
intermediari che abbiano direttamente o indirettamente un conflitto, anche
derivante da rapporti di gruppo, di informare preventivamente per iscritto
l’investitore in ordine alla natura e all’estensione dell’interesse in
conflitto, ed impone altresì che l’investitore debba acconsentire
espressamente per iscritto all’effettuazione dell’operazione.
Nel caso di specie, come emerge dall’istruttoria
condotta dai consulenti nominati dall’Ufficio, la Banca aveva interessi in
conflitto sotto un duplice profilo: “da finanziamento, perché era creditrice
di società del Gruppo Cirio per ingenti importi e cioè circa undici milioni
di euro (il che la poneva nella condizione di avere un interesse diretto alla
buona riuscita delle emissioni obbligazionarie effettuate dal Gruppo) e “da
collocamento” avendo Banca Akros, società del Gruppo BPM, direttamente
partecipato al consorzio di collocamento dell’emissione obbligazionaria in
oggetto.
Non appare revocabile in dubbio che entrambe le
fattispecie integrino i presupposti del conflitto di interessi per il quale
l’art. 27 REG Consob n. 11522/98 impone l’espressa informazione del cliente e
l’autorizzazione scritta di quest’ultimo all’effettuazione dell’operazione.
Prescrizioni assolutamente omesse nel caso di specie da
parte dell’intermediario, come emerge dall’esame dell’ordine di acquisto.
Le considerazioni sin qui espresse possono essere
riferite sia all’attore L. sia alla intervenuta Signora (omissis). Ma relativamente alla
posizione di quest’ultima si impongono ulteriori considerazioni.
4.Consegna di aliud pro alio e conseguente
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 c.c. con riferimento alla
posizione dell’intervenuta
Risulta dall’ordine di acquisto che la vendita ha
avuto all’oggetto obbligazioni “Cirio” 15/2/04 con tasso del 6,25% al prezzo,
superiore al valore nominale, di 100,40.
Così formulato l’ordine, deve ritenersi che la
Signora (omissis) avesse
inteso acquistare un titolo obbligazionario emesso dalla Cirio italiana,
quotata presso la Borsa italiana.
Al contrario, oggetto dell’operazione non furono
le obbligazioni emesse dalla Cirio italiana, bensì titoli emessi in
Lussemburgo, secondo l’ordinamento giuridico di tale Stato. La inconciliabile
disparità del quadro normativo di riferimento (vale a dire le peculiari e
differenti leggi del Lussemburgo rispetto a quelle dell’ordinamento italiano)
comportano la radicale diversità del titolo effettivamente consegnato
rispetto al programma contrattuale sulla base del quale l’odierna intervenuta
aveva accettato di acquistare i titoli obbligazionari.
E tale diversità giuridica e sostanziale nella
cosa consegnata, appare idonea a costituire la fattispecie dell’aliud pro
alio, con conseguente fondatezza della domanda di risoluzione del contratto
ai sensi dell’art. 1453 cc.
Il Tribunale di Parma si è recentemente espresso
sul punto ritenendo che la semplice indicazione “Parfin” non fosse stata
idonea a rendere edotto il risparmiatore del fatto che oggetto della
negoziazione fosse un titolo emesso da una “società veicolo” con sede
all’estero, nè tantomeno a rendere palese all’investitore l’identità della
società emittente ed ha poi considerato sussistenti i presupposti dell’“errore
incidente sulla stessa genesi del contratto, errore essenziale perché
ricadente sul suo oggetto” con conseguente pronuncia di annullamento del
contratto per vizio della volontà (Trib. Parma 16.06.2005).
Nella specie, come sopra evidenziato, l’ordine di
acquisto reca la sola indicazione “Cirio” senza alcun riferimento alla
circostanza che si trattava di titoli esteri e la locuzione usata risulta la
chiara espressione di un titolo italiano, emesso dalla Cirio intesa quale
nota azienda agroalimentare italiana e dunque di una tipologia di
obbligazioni emesse in conformità alle regole del diritto italiano, non certo
di obbligazioni dense di rischiosità di incertezza nel reddito e nella
restituzione del capitale.
Queste caratteristiche fanno dei titoli consegnati dalla
Banca un bene del tutto diverso rispetto a quello oggetto della
compravendita.
Si
stima dunque fondata la domanda di risoluzione del contratto in oggetto per
consegna di aliud pro alio.
5. Violazioni degli obblighi comportamentali
previsti a carico dell’intermediario - violazione degli articoli 21 T.U.F. e
26 e 28 REG. Consob n. 11522/98
Il complesso degli obblighi informativi si
articola dalla fase antecedente alla prestazione dei servizi di investimento
che si concreta nella consegna del documento sui rischi generali degli
investimento in strumenti finanziari e si sviluppa, nel corso dell’intero
rapporto contrattuale, imponendo all’intermediario di fornire all’investitore
informazioni adeguate sulla natura e sui rischi di ogni specifica operazione
di investimento.
La disciplina del regolamento Consob n. 11522/98
emanata in attuazione del T.U.F. integra la norma primaria anche per quanto
concerne gli obblighi di corretta e diligente informazione ai clienti
investitori circa gli strumenti finanziari oggetto delle operazioni.
In particolare l’art. 28, I° comma lett. a)
prevede a carico dell’intermediario, prima dell’avvio dell’operazione
dell’investimento, l’obbligo di “chiedere all’investitore notizie circa la
sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua
situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua
propensione al rischio” con l’ulteriore obbligo di far constare nel contratto
l’eventuale rifiuto del cliente a fornire notizie.
Ma il rifiuto del cliente a fornire tali
informazioni (che la Banca imputa alla Sig.ra (omissis)), anche se frutto di autodeterminazione piuttosto che
incoraggiato dal funzionario della Banca (come dichiarato dalla parte nel
corso dell’interrogatorio libero), non vale, come noto, ad esonerare
l’intermediario dall’obbligo di informazione e dalla verifica del profilo di
adeguatezza del prodotto finanziario oggetto di negoziazione.
La giurisprudenza, che recentemente ha avuto modo
di pronunciarsi su casi del tutto analoghi a quello di specie, ha affermato
che in caso di rifiuto a fornire le informazioni l’intermediario deve
attestare le modalità del proprio operare su livelli di tutela elevati,
dovendo desumere da tale rifiuto “una propensione al rischio minima o
ridotta, una scarsa conoscenza degli strumenti finanziari e, di conseguenza,
obiettivi di investimento orientati alla conservazione del capitale
investito, piuttosto che alla massimizzazione della redditività” ciò in
quanto dalla interpretazione della disciplina regolamentare citata “non
possono discendere conseguenze sfavorevoli al cliente” (così Trib. Monza
16.12.2004 e Trib. Mantova 01.12.2004).
Gli obblighi informativi possono considerarsi
concretamente adempiuti solo quando l’investitore abbia pienamente compreso
le caratteristiche dell’operazione, atteso che “la conoscenza deve essere
una conoscenza effettiva e (…) l’intermediario o il promotore devono
verificare che il cliente abbia compreso le caratteristiche essenziali
dell’operazione proposta non solo con riguardo ai relativi costi e rischi
patrimoniali ma anche con riferimento alla sua adeguatezza” (così Trib.
Firenze 30.05.2004 e Trib. Roma 08.10.2004).
La prova dedotta dalla Banca a dimostrazione
dell’assolvimento dell’obbligo informativo risulta irrilevante - o meglio
inammissibile - perché contrastante con il contenuto del documento 5 di parte
(omissis), laddove si
consideri che il funzionario addetto provvide a stampigliare sulla copia
dell’ordine consegnato alla cliente (che evidentemente aveva chiesto
rassicurazioni in proposito) la dicitura “titolo a rischio: NO”.
Nè può ragionevolmente accedersi alla risibile
tesi secondo cui la affermata inesistenza del rischio deve essere
contestualizzata al momento della negoziazione e solo a tale momento
rapportata.
Questa interpretazione non corrisponde a buona
fede e sarebbe comunque in contrasto con il principio più volte affermato in
giurisprudenza secondo cui l’intermediario deve verificare che il cliente
abbia compreso le caratteristiche della operazione proposta.
Va poi evidenziato che la negoziazione è avvenuta
in fase di grey market e prima ancora della pubblicazione offering circular:
il che rende assai improbabile ipotizzare che la Banca abbia assolto un
obbligo informativo in assenza di informazioni disponibili (sul punto si
confrontino anche le considerazioni dei consulenti, pag. 85 della perizia).
6. Inadeguatezza dell’operazione. Violazione
dell’art. 29 REG. Consob n. 11522/98
L’art. 29 REG. Consob n. 11522/98 dispone che
“gli intermediari autorizzati si astengono dall’effettuare con o per conto
degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o
dimensione”.
La norma, al suo secondo comma, specifica inoltre
che “ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto
delle informazioni di cui all’art. 28 e di ogni altra informazione
disponibile in relazione ai servizi prestati”.
Il 3° comma del medesimo articolo 29, come
conseguenza delle precedenti previsioni, statuisce che allorquando gli
intermediari autorizzati “ricevono da un investitore disposizioni relative ad
una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni
per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione” e nel caso in cui
l’investitore decida di procedere ugualmente essi “possono eseguire
l’operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto in
cui sia fatto esplicito riferimento delle avvertenze ricevute”.
La circostanza, pacifica in causa, secondo cui
l’investimento in obbligazioni Cirio è stato effettuato dalla sig.ra (omissis) con l’intera provvista
derivante dalla vendita del fondo comune “Sforzesco” della BPM rende evidente
la intrinseca inadeguatezza dell’operazione di cui trattasi.
Può, invero, ritenersi credibile che la Signora (omissis) abbia manifestato
l’aspirazione a rendimenti maggiormenti remunerativi rispetto a quelli che
aveva erogato il Fondo nell’anno precedente (aspirazione del tutto lecita e
affatto riprovevole) ma ciò non esonerava la Banca dall’obbligo di
evidenziare che l’investimento sostitutivo del precedente rappresentava
un’operazione, oltre che rischiosa, oggettivamente inadeguata.
Infatti, prescidendo da una modestissima
componente azionaria rappresentata da numero 10 azioni e – Biscom S.p.A., il
portafoglio della Signora (omissis)
era essenzialmente composto da quote di fondi della stessa Banca e da titoli
obbligazionari. E, secondo quanto dichiarato in sede in interrogatorio
libero, la Signora (omissis)
riteneva - pur se erroneamente -, che i titoli obbligazionari garantissero
sempre la restituzione del capitale; nè risulta dalla Banca provato che abbia
ricevuto indicazioni contrarie da parte del funzionario addetto.
Giova poi in proposito evidenziare che
l’adeguatezza di una operazione va valutata sotto molteplici profili, cioè
adottando tutti i criteri stabiliti dall’art. 29 1° comma Reg. Consob n.
11522/98.
Come statuito dalla richiamata norma, ogni
operazione può essere inadeguata per tipologia, per oggetto,
per frequenza o, ancora, per dimensione.
Ne deriva che ognuna delle cause per le quali
l’operazione può stimarsi inadeguata deve essere specificamente posta
all’attenzione dell’investitore e spiegata nel suo contenuto, onde porre
l’investitore medesimo nella condizione di valutare al meglio l’opportunità
di procedere o meno all’investimento (in questo senso si confronti Trib.
Mantova 1/12/04 e Trib. Monza 16/12/04).
Nel caso di specie l’operazione di acquisto non
era sicuramente adeguata per oggetto, trattandosi di titoli ad elevato
rischio di perdita del capitale investito e dunque di titoli assai differenti
per natura e rischiosità, alla quota di Fondo BPM liquidata al fine di
effettuare l’acquisto.
L’elevata rischiosità dei titoli non poteva neppure dirsi
omogenea al basso livello di rischio cui la Banca avrebbe dovuto
prudenzialmente attenersi in assenza di informazioni sulla propensione al
rischio provenienti dalla cliente. Inoltre l’operazione suddetta risultava
del tutto inadeguata con riferimento alla tipologia dell’ investitore,
trattandosi di una pensionata.
7. Conclusioni
Tutto ciò premesso, non può non rammentarsi,
quanto ai rimedi che si stimano accordabili all’investitore con riferimento
alle fattispecie di violazione degli obblighi comportamentali previsti dal
T.U.F., che questo Tribunale, ed in particolare questo Giudice, si sono già
compiutamente espressi confutando la diffusa tesi della nullità ex art. 1418
c.c. ed optando per la teoria dell’inadempimento (cfr., fra tutte, Trib.
Milano, sentenza n. 8671/05 R.G. 74302/04 del 29/6/05 estensore C.R.Raineri).
Le sentenze emesse hanno tuttavia riguardato le
sole violazioni degli obblighi di informazione (sul prodotto finanziario,
sulla esistenza di ipotesi di conflitto di interessi, ovvero sulla non
adeguatezza dell’operazione) e non già ipotesi di violazione delle regole che
presiedono (a monte) la distribuzione dei titoli sul mercato, relativamente
alle quali, in considerazione dei più generali interessi sottesi, la sanzione
della nullità ex art. 1418 c.c. - per contrarietà all’ordine pubblico
economico - appare più appropriata.
Ed invero, le considerazioni concernenti la cd.
“offerta indiretta” in limine effettuate ben possono fondare una declaratoria
di nullità dei contratti per violazione del superiore principio di tutela
della integrità dei mercati, oltrechè per la prospettabilità di una ipotesi
di negozio in frode alla legge.
Giova in ogni caso osservare che, relativamente
alla posizione della intervenuta sig.ra (omissis), il contratto è altresì suscettibile di risoluzione
per la ritenuta sussistenza di una ipotesi di vendita di aliud pro alio e che per entrambe
le parti (attore ed intervenuta) i contratti sarebbero comunque suscettibili
di risoluzione in ragione degli altri gravi e concorrenti inadempimenti
accertati cui è incorsa la Banca. Risoluzione la quale, quoad effectum, si pone sullo
stesso piano della pronuncia di nullità.
La pronuncia di nullità comporta l’obbligo da
parte della Banca di restituzione - ai sigg.ri L. ed (omissis) - del corrispettivo da questi versato per l’acquisto
delle obbligazioni di cui è causa, maggiorato degli interessi legali dalla
data degli addebiti in conto al saldo.
Per quanto attiene all’attore, la difesa
convenuta ha espressamente richiesto (nella contrastata ipotesi di
accoglimento delle avversarie domande) che la restituzione della somma
venisse disposta al netto della prima cedola incassata di € 1.425,740.
La pretesa può trovare accoglimento in ragione
dell’effetto restitutorio che consegue alla declaratoria di nullità (quod nullum est nullum producit effectum)
cosicchè l’attore sarà tenuto parimenti a restituire tutto quanto acquisito
in virtù del negozio nullo (la restituzione di titoli non è stata però
richiesta).
La questione non si pone per la parte intevenuta
nei confronti della quale nessuna conclusione è stata assunta in proposito.
Per quanto attiene invece al risarcimento del
danno, ritiene questo Giudice in linea di principio prospettbile una domanda
risarcitoria ai sensi dell’art. 1338 c.c..
Tuttavia il danno risarcibile non può essere
commisurato al mancato rendimento collegato ai titoli oggetto del negozio
travolto dalla nullità, ove si consideri che la nullità è stata richiesta (e
per tali motivi dichiarata) sul presupposto della mancata consegna del
prospetto informativo relativo ai titoli negoziati (il che equivale ad
affermare che l’investitore, ove avesse potuto diversamente apprezzare
attraverso il prospetto la rischiosità del prodotto finanziario, non lo
avrebbe acquistato).
In
tale prospettiva risulta invero evidente la intrinseca contraddittorietà di
una siffatta pretesa risarcitoria volta ad ottenere un vantaggio economico
connesso ad un contratto “non voluto”.
Il danno deve essere quindi rapportato a diversi
parametri, ma in assenza di una specifica prova in merito al rendimento medio
della restante parte del portafoglio delle parti (indice che potrebbe
costituire un utile riferimento per la individuazione del pregiudizio
sofferto a causa del mancato impiego alternativo del danaro) si stima congruo
liquidare i soli interessi legali sulle somme oggetto di restituzione, a
decorrere dallla data degli esborsi e fino al saldo
Le spese processuali, che seguono la soccombenza,
sono poste a carico della convenuta nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il G.I., in funzione di Giudice Unico,
definitivamente pronunciando, dichiara la nullità dei contratti di
investimento di cui è causa e, per l’effetto, condanna la convenuta Banca BPM
alla restituzione delle somme versate dall’attore e dalla intervenuta per
l’acquisto delle obbligazioni di cui è causa - rispettivamente € 26.119,18 ed
€ 52.228,01- maggiorate degli interessi legali dalla data degli addebiti in
conto al saldo, e detratta la cedola di € 1.425,74 per quanto attiene
all’attore L.;
condanna la convenuta al pagamento delle spese
processuali liquidate, quanto all’attore, in € 412,00 per esborsi, € 3.525,00
per diritti ed € 6.400,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli
accessori di legge e, quanto alla intervenuta, in € 340,00 per esborsi, €
3.999,56 per diritti ed € 13.770,96 per onorari, oltre alle spese generali ed
agli accessori di legge;
inibisce, ai sensi dell’art. 52 D.Lgs n. 196/03,
l’indicazione delle generalità delle parti (omissis) e (omissis)
e di ogni altro dato identificativo delle stesse in caso di riproduzione
della presente sentenza in qualsiasi forma e con qualunque mezzo e per
qualunque finalità.
Così deciso in Milano, il 2/3/2006
Il
Giudice Unico
dr.ssa Carla Romana Raineri
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