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Doveri informativi dell’intermediario, violazione,
rimedi, nullità
Corte di Cassazione, Sez. I – 7 marzo 2001,
n. 3272.
Intermediazione
finanziaria – Negozio contrario a norme imperative – Natura pubblica e
generale degli interessi tutelati – Tutela del risparmiatore – Mancata
previsione della nullità – Irrilevanza.
In presenza di un
negozio contrario a norme imperative, la mancanza di una espressa sanzione di
nullità non è rilevante ai fini della nullità dell'atto negoziale in
conflitto con il divieto, in quanto vi sopperisce l'art. 1418, comma 1, c.c.,
che rappresenta un principio generale rivolto a prevedere e disciplinare
proprio quei casi in cui alla violazione dei precetti imperativi non si
accompagna una previsione di nullità. Pertanto - poiché il carattere
inderogabile delle disposizioni della l. 2 gennaio 1991 n. 1, che prevedono
la necessità dell'iscrizione all'albo delle società di intermediazione
mobiliare, previo accertamento da parte della CONSOB della sussistenza di una
serie di requisiti, deriva dalla natura, pubblica e generale, degli interessi
con esse garantiti, che concernono la tutela dei risparmiatori "uti
singuli" e quella del risparmio pubblico come elemento di valore della
economia nazionale - è affetto da nullità assoluta il contratto di
"swap" (da annoverare tra le attività di intermediazione mobiliare
disciplinate dalla suddetta legge) stipulato, in contrasto con la stessa, da
un intermediario abusivo, atteso l'interesse dell'ordinamento a rimuovere
detto contratto per le turbative che la conservazione di esso è destinata a
creare nel sistema finanziario generale.
omissis
Fatto
Con ricorso 8.3.1996 la società
CIICAI S.C.a.r.l. propose dinanzi al Tribunale di Firenze opposizione allo
stato passivo del fallimento Gestival s.p.a., dal quale era stato escluso il
credito di L. 400.626.608, in quanto erano stati considerati nulli i
contratti Domestic Indixed Swap, da cui era scaturito, e non era stata
esaminata la pretesa di pari importo a titolo di risarcimento del danno. Il
fallimento resistette e il tribunale rigettò la opposizione con sentenza
12.12-22.12.1997. Premesso che è contratto di Swap quello in cui due parti
convengono di scambiarsi, in una o più date prefissate, somme di danaro
calcolate applicando due diversi parametri (in termini di tassi di interesse
o di scambio) ad un identico ammontare di riferimento, con il pagamento alla
scadenza concordata di un importo di base netta, in forza di compensazione, e
rilevato che la Gestival aveva garantito alla società cooperativa il rischio
del cambio relativo alla restituzione di un finanziamento, regolando alla scadenza
il differenziale determinato dalla variazione di cambio, nel senso che in
caso di deprezzamento della lira la Gestival avrebbe pagato la differenza
necessaria per acquistare la valuta estera da restituire e in caso di
apprezzamento avrebbe riscosso la differenza attiva, nonché considerato che
quei contratti non potevano essere conclusi se non dalle società Sim, cui
erano riservati ai sensi dell'art. 2 L. n. 1-1991, e che la violazione della
riserva è penalmente sanzionata dall'art. 14 della legge, rilevò il tribunale
che i contratti in questione fossero nulli ai sensi dell'art. 1418 c.c.;
escluse poi che sussistesse la responsabilità precontrattuale in capo alla
Gestival ai sensi dell'art. 1338 c.c., in quanto la invalidità era derivata
da una norma di legge, tanto da non potersi configurare una ignoranza
incolpevole, mentre la esistenza dell'albo delle Sim consentiva a chiunque
avesse inteso stipulare i contatti ad esse riservati la opportuna verifica,
tanto da escludere ipotesi di ignoranza sullo stato giuridico della fallita.
Contro la decisione fu proposta dalla
Cooperativa C.I.I.C.A.I. impugnazione, che la Corte di Appello di Firenze
respinse con sentenza 2.3.1999, ritenendo anzitutto legittima la
partecipazione al collegio giudicante del giudice delegato al fallimento;
considerando, poi, che il contratto de quo sia compreso tra quelli riservati
alle società di intermediazione finanziaria, attesa la esigenza della legge
n. 1-1991 di disciplinare i comportamenti degli intermediari che operano nel mercato;
escludendo che la nullità prevista dalla legge potesse essere qualificata
relativa; negando, comunque, che nel caso di responsabilità precontrattuale
l'oggetto della prestazione contrattuale inadempiuta potesse essere
soddisfatto per equivalente, dal momento che ai sensi degli artt. 1337 e 1338
c.c. danno risarcibile è solo quello negativo, oltre alle spese sostenute per
la conclusione del contratto e alle perdite sofferte per non aver usufruito
di ulteriori occasioni uguali o più vantaggiose di quelle concluse. Escluse
infine che potesse farsi luogo alla compensazione anche parziale delle spese
processuali.
Ha proposto ricorso per cassazione la
soc. Coop C.I.I.C.A.I. con quattro motivi, cui ha resistito il curatore del
fallimento della soc. Gestival, che ha depositato controricorso e memoria.
Diritto
Con il primo motivo la ricorrente
denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 98 L.F. e solleva
eccezione di incostituzionalità della norma in relazione all'art. 24 Cost.,
nella parte in cui consente al giudice delegato del fallimento di istruire la
causa di opposizione allo stato passivo e di partecipare alla relativa
decisione.
La censura è infondata, nè è
condivisibile il dedotto profilo di incostituzionalità della norma
richiamata. Premesso che la imparzialità ed indipendenza del giudice sono
dati acquisiti nel vigente ordinamento, oltreché tra i principi
costituzionali - attraverso gli artt. 25 e 101 cpv Cost. - in quelli del
sistema processuale (art. 51 ss c.p.c.), con riguardo alla fattispecie del
giudice che abbia partecipato al procedimento, la normativa processuale,
all'interno del generale sistema dei citati artt. 51 e ss., allargato alla
ipotesi considerata dall'art. 669 terdecies c.p.c., relativa alla
reclamabilità al collegio dei provvedimenti resi in materia cautelare, volto
a tutelare la predetta imparzialità, riconosce, quale unico impedimento,
attesa la tassatività delle situazioni che realizzano l'obbligo della
astensione, quella di avere "conosciuto quale magistrato in altro grado
del processo", e in tal caso, nello stabilire quell'obbligo, attribuisce
quale rimedio esclusivo alla sua inosservanza la facoltà a ciascuna delle
parti della ricusazione (artt. 52, 53, 54 c. p. c.).
Pertanto, al di fuori delle ipotesi
in cui il giudice abbia un interesse proprio e diretto nella causa, da porlo
nella condizione sostanziale di parte, tale da determinare la nullità della
sentenza per la violazione del principio "nemo iudex in causa
propria", la inosservanza del dovere di astensione, concepito al fine di
assicurare la imparzialità, ma secondo i livelli apprezzati discrezionalmente
dal legislatore con l'art. 51, non produce altro effetto che la possibilità
della ricusazione, senza incidere sulla validità del provvedimento (Cass.
5734-19999; 6143-1996; 20-1981).
Nè sono riferibili al processo civile
situazioni del processo penale, sulle quali il giudice delle leggi è
intervenuto ripetutamente (Corte Cost. 326-1997; 131-1996; 115-1996;
432-1995), giacché le profonde differenze strutturali e funzionali tra il
modello penale e quello civile non consentono di trasporre sic et simpliciter
in quest'ultimo le considerazioni relative al primo e in particolare alle
incompatibilità del giudice nel quadro dell'art. 34 c.p.p.; e ciò ancor più
con riguardo alle peculiarità della disciplina fallimentare, ispirata al
principio della concentrazione processuale presso i suoi organi di ogni
controversia che ne deriva (Corte Cost. 363 e 304 e 234-1998; 351-1997;
148-1996), con collegamenti ed interferenze inevitabili, che non sono
rilevanti agli effetti della legittimazione del giudice, per la prevalente
esigenza di portare allo stesso grado giurisdizionale tutto il procedimento e
di ridurlo ad unità. Per cui la partecipazione del giudice delegato, quale
relatore, al collegio del tribunale fallimentare che decide in sede di
opposizione avverso lo stato passivo, trova la sua ragione nel predetto
principio di concentrazione processuale e nella particolare posizione di quel
giudice quale garante della rapidità delle fasi processuali per la continuità
della sua conoscenza sui fatti, rapporti, situazioni, richieste e mutazioni
soggettive ed oggettive della procedura, tanto da non implicare violazione
dell'obbligo di astensione previsto dall'art. 51 n. 4 c.p.c. (Cass. 1209-1992)
e da escludere persino in astratto la situazione di incompatibilità che
avrebbe potuto legittimare la ricusazione, la quale comunque, essendo, come
si è visto, un onere della parte che la invoca, non può essere fatta valere
in sede di impugnazione, in cui è altresì inibita la denuncia di
incostituzionalità, in quanto sia strumentale ad una espansione additiva del
potere di ricusazione, per il fatto che, rispetto a tale questione, la Corte
di legittimità non può considerarsi giudice a quo, per essersi la
giurisdizione, in relazione alla applicazione della norma sulla ricusazione,
già consumata nella precorsa fase processuale (Cass. 4187-1998).
Con il secondo motivo la società
cooperativa C.I.I.C.A.I. denuncia la violazione e falsa applicazione
dell'art. 1 L. n. 1-1991 nonché la omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione della sentenza impugnata sul punto della nullità dei contratti.
Deduce che il rapporto di cui si tratta non fosse regolato da contratti
riservati alle società di intermediazione finanziaria, posto che l'attività
della Gestival consisteva nel prestare alla clientela servizi di consulenza e
di assistenza al fine di gestire in maniera ottimale il costo delle posizioni
di indebitamento che il cliente aveva assunto direttamente ed autonomamente
presso un istituto bancario. Si sarebbe pertanto trattato di due contratti
connessi, uno di mandato con rappresentanza, con cui la Gestival si
assicurava la facoltà di gestire direttamente il rapporto di finanziamento
con l'ente finanziatore, e l'altro di swap avente come parametri il costo
dell' indebitamente, dalla Gestival garantito come risultato della propria
assistenza svolta attraverso il mandato. Da tale connessione sarebbe derivato
un contratto atipico, giacché lo swap avrebbe perduto il carattere suo
proprio dell'aleatorietà, essendo la Gestival in grado di gestirne gli esiti
attraverso il mandato, che veniva a risultare la parte preminente del
rapporto, tanto da renderlo estraneo agli schemi considerati dalla citata
legge n. 1-1991, che prevedono la convenzione di scambio di due somme di
danaro, rimanendo del contratto di swap solo la denominazione.
Del tutto sprovvista di base
normativa sarebbe poi la ipotesi di nullità derivante dalla mancata
iscrizione della Gestival nell'albo delle S.I.M., non prevedendo la legge n.
1-1991 alcuna sanzione di nullità per i contratti conclusi da soggetti
sprovvisti di autorizzazioni, non discendendo la nullità da principi
generali, mancando nell'ordinamento il principio secondo cui gli atti
compiuti nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni sono nulli
allorché quelle autorizzazioni manchino, nè essendo quella attività illecita,
corrispondendo a quella autorizzata. In ogni caso il vizio supposto dovrebbe
semmai realizzare una ipotesi di nullità relativa, da farsi valere dal
cliente soltanto.
Anche questo motivo è privo di
fondamento.
La sentenza impugnata ha
adeguatamente motivato in ordine alla corrispondenza dei contratti di cui si
tratta all'istituto dell'art. 1 L. 11-1991, richiamando la giurisprudenza di
questa Corte (11279-1997; 10976-1996) che ha ritenuto compreso il contratto
swap tra gli strumenti assimilati ai valori immobiliari e negato il valore
alla tesi della ricorrente, secondo cui il contratto di domestic indexes lira
swap non è riconducibile allo swap. Ha, infatti, affermato il giudice di
merito che la riconducibilità non trova resistenza nell'accenno alla pretesa
complessità soggettiva - sotto il profilo che il rapporto intercorso tra le
parti avrebbe involto anche l'istituto finanziatore - ed oggettiva - per la
ragione che al contratto di finanziamento in divisa estera si è accompagnato
un rapporto di mandato a gestire il finanziamento suddetto - osservando,
quanto al primo che l'istituto di credito finanziatore non è parte del contratto
e, quanto al secondo, che il mandato resta meramente accessorio e strumentale
rispetto al principale contratto di swap.
Tali considerazioni, congrue sul
piano motivazionale, da un lato si appalesano conformi alla norma di legge,
che si assume violata (art.
I e II comma L.1-1991), e dall'altro,
resistono alla critica della ricostruzione della volontà negoziale operata
dal giudice, compiuta attraverso la prospettazione di una diversa
interpretazione, la quale, investendo il merito delle valutazioni effettuate,
è inammissibile in sede di legittimità (Cass. 3507-1999; 8013-1998;
5437-1997).
Quanto alla deduzione che la ipotesi
di nullità dei contratti, derivante dalla mancata iscrizione della soc.
Gestival nell'albo delle società di intermediazione mobiliare, sia sprovvista
di base normativa, la tesi non può essere condivisa, nè quando contesta che
la riserva in favore delle SIM dell'attività sia parametro utile per
giudicare della validità dei contratti; nè quando trae argomento da istituti
diversi, ovvero considera - in termini generali - non decisiva la
comminatoria penale dell'attività ai fini della validità del negozio; nè,
infine, laddove nega la invalidità assoluta di esso, per il fatto che la
illiceità del comportamento sia stata di una sola delle parti.
Per una corretta soluzione del
problema è indispensabile muovere dalla formula dell'art. 1418 c.c. che, dopo
avere, al primo comma, stabilito che è nullo il contratto contrario a norme
imperative, salvo che la legge disponga diversamente, al terzo comma aggiunge
"il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla
legge".
Tuttavia, se è necessario richiamarsi
alla legge per decidere della nullità, o annullabilità, tale richiamo non
offre sempre sicure soluzioni per l'ambiguità o la insufficienza delle
espressioni usate dal legislatore, per cui diventa indispensabile valutare,
ogniqualvolta vi sia difformità tra fattispecie e schema normativo, se
invalidità sussista e quale ne sia la portata, utilizzando come criterio di
individuazione la natura degli interessi tutelati, nel quadro dei valori
dell'ordinamento, progressivamente ampliato dai nuovi interessi che tendono a
realizzarsi secondo diritto e che meritano di essere protetti in modo maggiore
o minore, a seconda che corrispondano o meno agli interessi generali della
collettività.
La nullità, pertanto, diventa - come
osservato in dottrina - uno strumento di controllo normativo utile, insieme
ad altri, a non ammettere alla tutela giuridica interessi in contrasto con i
valori fondamentali del sistema e si differenzia dalla annullabilità, non
solo perché l'atto è difforme dallo schema legale e pregiudica gli interessi
del suo autore, ma perché mette a rischio i valori preminenti della comunità,
il cui contrasto costituisce la ragione dell'impedimento che l'ordinamento
oppone alla efficacia giuridica tipica degli atti.
Superata la concezione
individualistica, fondata esclusivamente sul valore della autonomia privata,
la valutazione della nullità del negozio si è così giovata del criterio del
riscontro della utilità sociale, influenzato da scelte sociopolitiche, che è
diventato indice del giudizio di meritevolezza degli interessi delle parti,
rispetto ai valori perseguiti dalla comunità, al punto che l'ordinamento, ove
quel riscontro sia negativo, non assegna ad essi alcuna tutela ed anzi
assoggetta alla sanzione della nullità l'atto compiuto per realizzarli. In
sostanza elemento qualificante della validità non è più la tutela
dell'interesse del contraente, ma quella degli interessi generali, che
vengono preservati anche dalle iniziative individuali, al punto da
prescindere delle posizioni che in riferimento all'atto assume la parte - che
pure la norma intende proteggere - in nome della equità, correttezza e
stabilità dei rapporti sociali. E la circostanza che siano sempre maggiori le
sollecitazioni in tal senso della collettività finisce per accrescere le
ipotesi della nullità dei negozi, progressivamente riducendo lo spazio della
autonomia privata.
Tale impostazione dogmatica è in
linea con il diritto positivo e con le norme citate - artt. 1418 commi 1 e 3
c.c. - posto che è pur sempre il diritto oggettivo a stabilire, anche in
situazioni di contrasto con norme imperative, se assegnare tutela ed efficacia
a fattispecie difformi dallo schema legale, sebbene in tal caso la sanzione,
derivando automaticamente dalla previsione normativa, necessiti di una
disposizione contraria perché resti inattuata.
A tale stregua il compimento
dell'atto contro il divieto legale genera ipotesi di nullità c.d. virtuali,
proprio perché non necessitano di espresse comminatorie di legge (Cass.
2493-1972; 2545-1970) - a fronte di quelle testuali dei commi II e III
dell'art. 1418 c.c. - sempreché il controllo della natura della disposizione
violata porti a verificare che l'interesse sotteso sia pubblico e non privato
(Cass. 3266-1986; 6721-1985; 3642-1985); da un lato ciò corrispondendo al
principio che la violazione di una norma positiva, anche se sanzionata
penalmente, non dà luogo necessariamente a nullità del contratto compiuto,
per via dell'inciso "salvo che la legge disponga diversamente", il
quale lascia margine a meccanismi positivamente introdotti per realizzare
egualmente gli effetti del negozio, in considerazione degli apprezzamenti,
discrezionalmente compiuti dal legislatore, dei valori tutelabili; e
dall'altro al dato positivo espresso dal combinato disposto del primo e del
terzo comma dell'art. 1418 c.c., secondo cui la mancanza di una espressa
sanzione di nullità dell'atto negoziale, in conflitto con il divieto, non è
rilevante ai fini della nullità, sopperendovi la norma predetta, che
rappresenta un principio generale rivolto a prevedere e disciplinare proprio
quei casi in cui alla violazione dei precetti imperativi assoluti non si
accompagna una previsione di nullità (Cass. 6691-1987; 6601-1982: 5311-1979;
1901-1977).
Ne consegue che, ove le norme
imperative siano in linea generale inderogabili dalla volontà dei privati, in
relazione a tali valori, tutto ciò che sia programmato o compiuto in
contrasto con essi è interamente nullo, necessariamente estendendosi la
illiceità della condotta all'atto compiuto, per il rilievo che la sanzione di
invalidità ha in relazione all'interesse perseguito dalla norma che
risulterebbe frustrato, ove si accedesse alla tesi proposta dalla ricorrente
della distinzione tra attività illecita ed atto valido, non potendo
l'ordinamento tutelare l'autonomia privata nel momento in cui persegue
interessi che contrastano con valori socialmente rilevanti e per i quali ha
posto il divieto di operare, a causa della dannosità sociale di quella
attività, che vano sarebbe sottoporre a sanzione penale, se poi raggiungesse
il fine di conservare gli effetti degli atti compiuti, che l'ordinamento ha
manifestato di rifiutare.
Ciò posto, con riguardo alla
fattispecie in esame non par dubbio che la normativa introdotta dalla legge
2.1.1991 n. 1 consideri interessi di carattere generale, che vanno dalla
tutela dei risparmiatori uti singuli, a quella del risparmio pubblico, come
elemento di valore della economia nazionale, a quella della stabilità del
sistema finanziario, come considerata dalla direttiva 93-22 CEE del
10.5.1993; alla esigenza di preservare il mercato da inquinamenti derivanti
dall'impiego di risorse provenienti da circuiti illegali, a quella di rendere
efficiente il mercato dei valori mobiliari, con vantaggi per le imprese e per
la economia pubblica, interessi tutti chiaramente prevalenti su quelli del
privato, che pure di riflesso ne rimane tutelato, e che attribuiscono alla
iscrizione nell'albo, alla autorizzazione, ai successivi controlli una
valenza che trascende la formale e ordinata gestione dell'attività ed investe
l'atto in cui essa si sostanzia, essendo interesse dell'ordinamento
rimuoverlo, per le turbative che crea sul sistema finanziario generale.
Nè può condividersi l'assunto che i
contratti di swap richiedano solo che esista il soggetto - impresa, cui
l'autorizzazione gioverebbe semplicemente a rimuovere gli ostacoli giuridici
all'esercizio dell'attività, che di per sè l'impresa è bene in grado di
svolgere. Tale affermazione è infatti contraddetta proprio dalla natura degli
interessi protetti, che la legge dimostra di voler tutelare, stabilendo la
riserva in favore delle Sim (art. 2 I comma L. 1-1991); prevedendo per esse
la iscrizione in un albo apposito, istituito presso la Consob (art. 3), ed
una espressa autorizzazione con la specificazione delle attività - tra quelle
menzionate nell'art. 1 - per le quali essa è rilasciata, in base all'accertamento
di una serie di requisiti, che attengono alla struttura dell'ente
autorizzato; al suo capitale; e, in termini di professionalità ed onorabilità
(art. 1 lett. c. L. 23.3.1983 n. 77, richiamato dall'art. 3 citato), agli
organi di gestione e persino ai soggetti che, in virtù della partecipazione
al capitale, in via diretta o per interposta persona, o per il tramite di
società fiduciaria o di società controllata, ovvero in virtù di particolari
vincoli o accordi, esercitano il controllo della società; stabilendo che
l'esercizio dell'attività sia "soggetto alle disposizioni della presente
legge", al punto da identificare l'attività di intermediazione
esclusivamente con quella che si svolge in conformità alla normativa;
imponendo controlli e limitazioni (artt. 2 e ss.) oltre all'obbligo per le
società di intermediazione di avvalersi esclusivamente dell'opera di
promotori finanziari iscritti nell'albo unico nazionale dei promotori,
istituito presso la Consob (art. 5 commi I e V), previa verifica, anche in tal
caso, di specifici requisiti di onorabilità e professionalità, con la
previsione, anche per essi, della riserva di attività e delle sanzioni penali
di cui all'art. 14 (art. 5 comma X); prevedendo che la attività di gestione
dei patrimoni e di negoziazione dei valori mobiliari (artt. 8 e 11) sia
svolta nel rispetto di regole, considerate imperative al punto che i patti in
deroga sono espressamente sanzionati da nullità (art. 8 comma IV e art. 11
comma 11). E la circostanza che la vigilanza della Consob e della Banca
d'Italia (art. 9) sia finalizzata al rispetto di regole di comportamento,
volte a garantire, tra l'altro, "che nello svolgimento delle suddette
attività non di abbia scambio di informazioni e di responsabilità di gestione
tra chi opera nelle diverse attività", "il rispetto delle modalità
di negoziazione prescritte per i mercati regolamentati", "la tenuta
di idonee registrazioni relative alle transazioni eseguite, che devono essere
conservate per i periodi prestabiliti" (lett. b,e,f, art. 9); e abiliti
l'organo che la esercita alla sospensione sino a 60 gg. dell'attività, ove
siano accertate irregolarità gravi o gravi violazioni di legge, di
regolamenti o di disposizioni impartite dall'autorità di vigilanza e,
comunque, ogni qualvolta lo richiede "la tutela del pubblico
risparmio" (art. 13 comma II), conferma che la natura degli interessi
tutelati trascende quelli della clientela ed ha ad oggetto quelli generali
della regolarità dei mercati e della stabilità del sistema finanziario, espressamente
considerati dal disposto dell'art. 13 V comma, in cui i pericoli ad essi
relativi e connessi alle irregolarità e violazioni accertate giustificano
l'intervento del Ministro del Tesoro per la cancellazione dell'albo della Sim
e la nomina di un commissario preposto alla tutela e alla restituzione dei
patrimoni di proprietà dei clienti della società. Tale norma da un lato
evidenzia la rilevanza pubblica di quei valori e dall'altro fornisce
argomento testuale, seppure indiretto, alla tesi della nullità assoluta dei
contratti stipulati dall'intermediario abusivo, posto che, nel momento in cui
prevede per quello iscritto, la cui condotta non si sia conformata al
precetto di legge e di regolamento, l'obbligo di restituzione dei patrimoni
ai clienti della società, incide sui rapporti negoziali instaurati,
sanzionandone la improseguibilità con la rescissione di quelli in corso, sì
da privare di valenza giuridica gli atti futuri che fossero compiuti
nell'esercizio della attività non più consentita; a riprova che nella fattispecie
in esame l'attività non consentita genera contratti nulli.
Per tale verso non sono utilizzabili
gli arresti giurisprudenziali in merito alla attività assicurativa (Cass.
12910-1995; 586-1995; 1150-1977; 3291-1973; 3096-1992), dai quali la ricorrente
trae argomento favorevole alla tesi della validità dei contratti. L'art. 75
T.U. 13.2.1959 n. 449, sull'esercizio delle assicurazioni private, stabilisce
che "i contratti di assicurazione stipulati.....presso imprese che
operano in violazione delle disposizioni del presente testo
unico.........sono risoluti, su semplice denuncia del contraente", così
individuando, tra quelle previste dall'ordinamento, la reazione di minor
rigore e con effetti ex nunc, dal legislatore dell'epoca apprezzata come sufficiente
a reintegrare la situazione creata dalla violazione della norma, lasciata
alla determinazione dell'interessato e chiaramente predisposta alla sua
esclusiva tutela.
Quanto ai contratti conclusi dal
banchiere di fatto, la invalidità per difetto del presupposto giuridico
soggettivo, costituito dalla qualità formalmente riconosciuta alla banca
dalla autorizzazione ad operare nel settore del credito, non è contraddetta,
ma anzi confermata dalla circostanza che quei negozi siano validi, in quanto
ascrivibili alla categoria generale dei contratti di deposito o di mutuo, una
volta che resti ferma la esclusione di validità sub specie degli artt. 1834 -
1860 c.c..
Nè giova alla tesi della ricorrente
l'art. 18 D. L.gvo 23.7.1996 n. 415, entrato in vigore l'1.9.1996, che, nel
recepire la direttiva 93-22-CEE del 10.5.1993, relativa ai servizi di
investimento del settore dei valori mobiliari e quella 93-6-CEE del
15.3.1993, relativa alla adeguatezza patrimoniale delle imprese di
investimento e degli enti creditizi, ha in larga parte sostituito la
normativa sulle SIM.
Prevede tale norma due ipotesi di
nullità, in riferimento ai contratti stipulati dai soggetti regolarmente
abilitati, di cui agli artt. 2 e 23 del citato decreto e 106 ss. T.U. in
materia bancaria e creditizia, approvato con D. L.gvo 1.9.1993 n. 385, aventi
ad oggetto i servizi previsti dal decreto 415: e cioè la mancanza della forma
scritta e il rinvio ad usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal
cliente e di ogni altro onere a suo carico; aggiungendo al terzo comma che
essa può essere fatta valere solo dal cliente.
A fronte di tale disposizione, che
commina la nullità a tali contratti, benché stipulati da soggetti debitamente
autorizzati, la tesi che restino esclusi dalla sanzione di nullità, in via
generale, quelli stipulati da intermediari abusivi è doppiamente
incongruente, perché suppone la indifferenza del sistema civilistico agli
atti compiuti in violazione di norme penali di rilevanza maggiore rispetto a
quella testè richiamata, civilisticamente sanzionata, e perché conferisce
validità piena ai negozi, privi di forma scritta, e alle pattuizioni che
rinviano agli usi con riguardo all'oggetto suindicato, una volta che
risultino compiuti da coloro che abbiano operato contra legem. Nè potrebbe
sostenersi la inconferenza della norma esaminata perché estranea alla
disciplina che regola gli atti per cui è causa, in quanto entrata in vigore
l'1.9.1996, poiché nell'impianto del decreto 415-1996 il principio della
nullità dei negozi posti in essere dai soggetti non abilitati è rimasto
inespresso quanto nella legge 1-1991, pur operando, come il Collegio ritiene
abbia operato, per i contratti stipulati sotto il precedente regime, quanto
sotto il successivo; sicché la citata disposizione, lungi dal contraddire
quella nullità, la ribadisce, attraverso la configurazione di ulteriori
ipotesi di invalidità, di minore gravità, in quanto rivolte palesemente alla
tutela di interessi inferiori, rispetto a quelli più sopra analizzati, posto
che è dato solo al cliente il potere di farla valere.
Nè è condivisibile l'argomento
difensivo, secondo il quale, perché si ritenga vietato il contratto e risulti
quindi nullo, occorre che sia punito il comportamento negoziale di entrambe
le parti, per cui nelle fattispecie negoziali plurisoggettive
l'antigiuridicità penale della condotta di una parte non si comunica
all'altra e quindi non investe il negozio. Nella specie la nullità è stata,
infatti, desunta dalla natura imperativa della norma, che fa divieto a
chiunque - siano i soggetti che intendono esercitare professionalmente, nei
confronti del pubblico, le attività di intermediazione mobiliare, siano le
controparti, pur se esenti da sanzione penale - di stipulare i contratti swap
e ogni altro previsto dall'art. 1 L. 1-1991, nonché dalla generalità degli
interessi tutelati e non solo dalla condotta criminosa di uno dei contraenti,
la quale rileverebbe in senso contrario, solo se la sanzione fosse concepita
in funzione della tutela esclusiva dell'altro.
Assume, tuttavia, la ricorrente che
quand'anche si ravvisasse una ipotesi di nullità, non si tratterebbe di
nullità assoluta, ma relativa, invocabile dal solo risparmiatore; ma la tesi
è contraddetta proprio dalle considerazioni che precedono. Al di là della
configurabilità in astratto della categoria delle nullità relative - si è
osservato in dottrina che la nullità, essendo una qualificazione negativa del
negozio, non può che essere unica di fronte a tutti, per cui, avendo
carattere obiettivo, non è concettualmente possibile parlarne in termini
relativi - il problema si traduce in termini di legittimazione ad esperire
l'azione, alla stregua del disposto dell'art. 1421 c.c., e in ordine ad essa
l'argomento che abilitato sia solo il risparmiatore, in quanto unico
interessato a far valere la nullità, costituisce una petizione di principio,
giacché suppone quanto invece avrebbe dovuto essere dimostrato e cioè che l'
interesse alla rimozione dell'atto sia solo suo. Le considerazioni svolte più
sopra, che hanno evidenziato l'ampiezza degli interessi protetti, giovano a
disattendere il rilievo della ricorrente e al rigetto delle sue censure.
Con il terzo motivo la società
ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1337 e 1338
c.c., relativamente alla richiesta di risarcimento del danno; assume che la
ignoranza, giudicata inescusabile dalla sentenza impugnata, deve considerarsi
riferita non a norme di legge ma ad una situazione di fatto non conforme a
legge, essa discendendo dal fatto che la soc. Gestival non aveva ottenuto le
autorizzazioni previste. La scusabilità della ignoranza andrebbe riferita
alla particolarità della normativa, della quale non era possibile che il
cliente avesse esatta conoscenza, al contrario della Gestival, che,
esercitando professionalmente quella attività, avrebbe dovuto secondo la
diligenza richiesta all'operatore informarsi presso le sedi competenti della
eventuale necessità di autorizzazioni. Quanto, poi, alla misura del danno
corrispondendo la fattispecie alla ipotesi di responsabilità contrattuale e
non precontrattuale - il contratto infatti era stato concluso - era da
considerare sia il danno emergente che il lucro cessante, risultando
inadempiuta la obbligazione riconducibile allo schema dell'art. 2043 c.c..
La censura è infondata anche sotto
tale aspetto, prospettato in via subordinata per la ipotesi che le censure
principali, in ordine alla contestata nullità e alla sua natura, fossero
disattese. Ha rilevato la corte territoriale che correttamente il primo
giudice aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni, sotto il
profilo della responsabilità precontrattuale, per la ragione che nella
specie, trattandosi di invalidità derivante da una norma di legge, non è
configurabile una ignoranza incolpevole, tenuto anche conto che nella specie
non era stata dedotta, neanche in fatto, la ignoranza della normativa di cui
alla L. 1-1991, ed ha aggiunto "in ogni caso il risarcimento del danno
previsto dall'art. 1338 c.c. concerne il solo interesse contrattuale
negativo, non dimostrato e neanche dedotto dall'odierna appellante,
limitatasi a chiedere il risarcimento dell'interesse contrattuale positivo
derivante da un contratto nullo e privo di effetti". Al contrario la
ricorrente invoca la responsabilità piena, trattandosi di contratti conclusi,
rispetto ai quali "la mancata comunicazione della causa di nullità
farebbe sorgere in capo alla parte una obbligazione riconducibile all'art.
2043 c.c., senza che operi la limitazione all'interesse negativo".
La conclusione del giudice di merito
non merita le critiche della ricorrente, che riferisce la propria ignoranza,
non già alle norme di legge, ma alla situazione di fatto non conforme a
legge, relativa alla mancata autorizzazione alla soc. Gestival a svolgere la
attività di intermediazione mobiliare.
Siffatta prospettazione non giova
però a modificare la decisione della corte di merito, posto che, se esclude
la ignoranza della normativa, invece considerata dalla sentenza impugnata
inidonea a giustificare la pretesa risarcitoria, propone l'omesso accertamento
della iscrizione della soc. Gestival nell'albo previsto dalla legge, che
avrebbe potuto agevolmente conseguirsi e che aveva la ricorrente l'onere, con
l'esercizio della ordinaria diligenza, di conseguire, a fronte di operazioni
finanziarie di tanto rilievo, così verificando la causa che ha poi portato
alla invalidazione dei contratti. Alla stregua di tale rilievo la
inescusabile conoscenza della inidoneità della Gestival a contrarre privano
di tutela la pretesa, dal momento che gli artt. 1337 e 1338 c.c., di cui la
ricorrente lamenta la violazione, mirano a tutelare nella fase
precontrattuale il contraente di buona fede ingannato o fuorviato dalla
ignoranza della causa di invalidità del contratto che gli è stata sottaciuta
e che non era nei suoi poteri conoscere (Cass. 1987-1985).
Con il IV motivo, infine, la soc.
CIICAI denunzia la violazione dell'art. 92 c.p.c., in riferimento al
regolamento delle spese processuali, poste a suo carico per entrambi i gradi
di merito, benché la novità e la complessità della questione ne
giustificassero la compensazione.
La censura è inammissibile, esulando
dal sindacato di legittimità e rientrando nei poteri discrezionali del
giudice di merito la valutazione della opportunità della compensazione,
totale o parziale, delle spese processuali (Cass. 5909-1999; 2949-1995;
7335-1993; 551-1999), essendo, invece, sindacabile solo la statuizione che
violi il divieto posto dall'art. 91 c.p.c. di porre, anche parzialmente le
spese a carico della parte vittoriosa, oltre a quelle che procede alla
compensazione con motivazione illogica o erronea (Cass. 11770-1998;
5174-1997).
Il ricorso va pertanto respinto.
Sussistono giusti motivi per la
compensazione e delle spese processuali.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso e
compensa le spese processuali.
Roma 9 ottobre 2000.
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