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Offerta fuori sede, recesso
Fattispecie negoziali
particolari, My way e 4you
Fattispecie negoziali
particolari, prodotti complessi
Tribunale di Lodi - Pres.
Elena Giuppi, Est Isabella Ciriaca, - 14 febbraio/17 marzo 2006, n. 154.
Cortese
segnalazione dell’Avv. Francesco Santarcangelo e di Alessandro Pedone
Prodotto finanziario complesso – Piani Finanziari “4 You” e “Visione Europa” – Diritto di recesso – Caratteristiche.
Qualora il prodotto consista in una operazione
strutturata che prevede l’erogazione di un finanziamento collegato e
vincolato alla conclusione di ulteriori operazioni finanziarie (nella specie
fondi comuni azionari e obbligazioni zero coupon) e i singoli contratti che
lo formano siano avvinti da un vincolo causale tale da non consentire la configurabilità
di un'autonomia funzionale dei loro singoli aspetti, il diritto di recesso
dell’investitore, previsto per le offerte fuori sede dagli artt. 30 e 31
d.lgs. n. 58/98, deve avere ad oggetto il prodotto finanziario nel suo
complesso e non soltanto le singole operazioni di investimento.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
R.G. n. 3540/2004
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Il
sig. G. P., con atto di citazione notificato il 06.12.2004, conveniva in
giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., per sentir accertare e dichiarare
la nullità, invadilità in genere ed inefficacia dei piani finanziari
denominati “4YOU” e “VISIONE EUROPA”, sottoscritti dal sig. G. denunciando la
violazione di plurime norme imperative, poste sia dalla disciplina
finanziaria sia dal codice civile, e chiedendo la condanna dell’Istituto di
credito alla restituzione di quanto pagato dall’attore, anche a titolo di
spese, in esecuzione dei contratti, oltre rivalutazione monetaria ed
interessi legali; nonché la condanna della Banca al risarcimento di tutti i
danni patiti e patendi dall’attore, anche non patrimoniali, per la
stipulazione ed esecuzione del contratto.
In
particolare l’attore, premesso di aver sottoscritto i due piani finanziari,
oggetto d’impugnazione, presso la sede aziendale della società Alfa s.r.l.,
presso la quale l’attore lavora, in occasione di visite in azienda da parte
del direttore dell’agenzia 446
di Caravaggio della Banca Monte dei Paschi di Siena (sig. A.P.), ha dedotto
di essere stato fortemente sollecitato dal citato direttore d’agenzia (che
non possiede la qualifica di promotore finanziario) ad effettuare “operazioni
di risparmio”, propostegli come convenienti, sicure e “previdenziali”,
inducendolo così a sottoscrivere i piani finanziari in questione,
rispettivamente, in data 23.10.2000 il piano Visione Europa ed il 26.02.2001
il 4YOU. Inoltre, G. ha denunciato la mancata consegna, al momento della
sottoscrizione di entrambi i piani, della documentazione relativa la cui
allegazione è obbligatoria per legge.
Tutto ciò premesso,
l’attore ha dedotto i seguenti vizi, comuni ai due piani finanziari:
-
violazione
degli artt. 30 e 31 D.Lgs n. 58/98, per la mancata indicazione, nei moduli e
formulari sottoscritti dall’attore, della facoltà di recesso, con conseguente
nullità dei contratti conclusi fuori dalla sede della Banca; in più, per
detta offerta fuori sede la Banca si sarebbe avvalsa di soggetto non
abilitato (non risultando essere il sig. P. un promotore finanziario);
-
violazione
degli obblighi di correttezza, diligenza e trasparenza sanciti dagli artt. 21, co. 1, lett. a e
23 co. I D.Lgs. n. 58/98 per aver
presentato i contratti come prodotti “previdenziali” mentre in realtà hanno
natura di “mutui di scopo”, trattandosi di concessione di finanziamenti,
vincolati ad essere investiti, in parte, nell’acquisto di titoli
obbligazionari zero coupon e per la restante parte per l’acquisto di quote
del Fondo Comune di investimento “Ducato Azionario Italia”:
-
violazione
degli obblighi d'informazione a tutela del risparmiatore e mancato rispetto
del principio di adeguatezza delle operazioni al profilo di rischio dello
stesso;
-
violazione
degli obblighi derivanti dal conflitto di interessi (art. 21 co.1 lett. c Tuf
e artt. 27 e 32 Reg. Consob 11522/98), per non ver la Banca evidenziato la
situazione, come previsto dalla legge, né informato l'attore dell'estensione
dell'interessedella Banca nelle operazioni, vertenti nell'acquisto dei titoli
obbligazionari collocati ed emessi dalla stessa Banca e quanto al Fondo
Comune d'investimento era stato emesso da società collegata al gruppo Monte
Paschi di Siena;
-
nullità
in relazione agli artt. 1322, 1342 e 1325 c.c. per illiceità della causa dei
contratti conclusi che, per lo squilibro che realizzano tra le parti, sono
immeritevoli di tutela;
-
inefficacia
totale dei contrati per violazione degli artt. 1469 bis e
seg. C.c.
-
annullabilità
dei contratti per vizio del consenso.
si
costituiva in giudizio la società convenuta, contestando in fatto e diritto
quanto dedotto ed argomentato dalla controparte, evidenziando la correttezza
dell'operato della Banca alla luce delle norme richiamate dallo stesso
attore, ed opponendosi alle richieste istruttorie avanzate ritenute
inammissibili.
In
data 07.02.2005, la Banca convenuta depositava presso la Cancelleria del Tribunale
l'istanza di fissazione udienza; quindi, parte attrice depositava note di
precisazione delle conclusioni, cui faceva seguito il decreto di fissazione
dell'udienza collegiale, nell'ambito del quale il Giudice Relatore, nel
fissare l'udienza di comparizione delle parti ammetteva le sole prove
testimoniali e per interpello richieste da parte attrice, rigettando la prova
per testi contraria richiesta dalla convenuta, ritenendo sussistere una causa
di incompatibilità a testimoniare del teste indicato.
All'udienza
Collegiale dell'08.11.2005, il Tribunale, all'esito della discussione,
confermava il decreto del G.R., in punto ammissione delle prove, e delegata
il G.R. ad assumere le prove ammesse, fissando nuova udienza collegiale per
la discussione finale al giorno 14.020.2006. All'esito dell'istruttoria, il
Collegio previo rigetto dell'istanza di audizione del testo M.P., si
riservava di emettere la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente,
il collegio ritiene di dover affermare la decadenza della Banca convenuta
dalla possibilità di escutere il teste richiesto, non avendo la stessa
provveduto ad avanzare la
relativa richiesta né nelle memorie conclusionali depositate il 2.11.2005, né
all’udienza collegiale tenutasi l’08.11.2005, nel corso della quale la parte
si è limitata a richiedere insistentemente solo la revoca del decreto del
G.R., laddove ha ammesso le prove testimoniali chieste dall’attore, senza
ribadire la richiesta di escussione del proprio teste.
Tutto
ciò premesso, passando al merito della controversia, assolutamente
incontestato è il fatto che l’attore ebbe a sottoscrivere, in data 23.10.2000
la proposta di adesione al piano finanziario denominato “Visione Europa”,
strutturato dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, consistente nella
concessione da parte della Banca di un finanziamento di £. 500.000.000 al
tasso annuo del 7,29%, avente la durata di quindici anni; il contratto
prevedeva espressamente all’art. 1): “il predetto finanziamento sarà
utilizzato esclusivamente per l’acquisto/sottoscrizione degli strumenti
finanziari indicati ai seguenti
articoli 2 e 3 che saranno costituiti in pegno Vs. favore a garanzia del rimborso di tutto quanto dovuto
alla Banca in dipendenza del finanziamento stesso”. In particolare veniva
disposto l’utilizzo del 50% dell’importo finanziario nell’acquisto di
obbligazioni Paschi zero coupon a 15 anni ed il restante 50% del
finanziamento veniva investito nella sottoscrizione di quote del Fondo Comune
di investimento”Ducato Azionario Europa”. Nel corpo della proposta di
adesione, costituita a tutta evidenza da un modulo predisposto integralmente
dalla Banca ( con la sola aggiunta a penna delle generalità del contraente e
dell’importo capitale investito, del tasso interesse annuo applicato e degli
estremi del conto corrente sul quale addebitare le rate), con riferimento
agli strumenti finanziari, si legge la dichiarazione del cliente di aver
ricevuto copia ed aver preso visione del documento allegato al contratto che
regola i termini e le condizioni del prestito obbligazionario, nonché del
prospetto informativo relativo all’offerta al pubblico dei Fondi Comuni di
investimento e del relativo regolamento (tutti i documenti elencati in calce
al contratto, quali allegati allo stesso); segue poi, la dichiarazione
dell’investitore di essere stato preventivamente informato che entrambe le
operazioni finanziarie (acquisto delle obbligazioni e sottoscrizione di quote
del fondo comune) costituivano operazioni in conflitto d’interessi e di autorizzare
comunque l’esecuzione dell’operazione.
Successivamente,
in data 26.02.2001, G. P. aderì ad un altro piano finanziario, creato sempre
dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, denominato “4YOU”, mediante il quale,
con struttura del tutto similare al piano precedentemente sottoscritto dall’attore,la Banca concedeva
all’attore un finanziamento di € 26.309,71 al tasso annuo del 6,67% da
restituire in 15 anni, utilizzando in parte per l’acquisto di obbligazioni
del Mediocredito Toscano, in parte per la sottoscrizione di quote del Fondo
Comune di investimento istituiti dalla società Ducato Gestioni s.p.a., anche
in questo piano gli strumenti finanziamenti avrebbero garantito la
restituzione del capitale. La proposta di adesione al piano “4YOU” era riportata
su un modulo totalmente predisposto dalla Banca (in tale ultimo caso anche i
dati anagrafici del cliente e le peculiarità del negozio risultano essere già
preimpostate) nel cui testo è riportata la dichiarazione del cliente
investitore di avere ricevuto la documentazione e le informazioni relative
alle condizioni e regolamenti degli strumenti finanziari oggetto del piano
finanziario e della circostanza che l’acquisto degli strumenti finanziari
raffigurava un’operazione in conflitto d’interessi della Banca.
Ebbene,
osserva il Collegio che dalla struttura dei piani proposti, e collocati dalla
Banca, si evince la sussistenza di un’operazione strutturata in maniera tale
che il finanziamento proposto al cliente sia collegato e vincolato alla
conclusione delle ulteriori operazioni finanziarie e, quindi, di fatto,
finalizzato al collocamento degli strumenti finanziari emessi dalla Banca o
da società ad essa collegate; è di palese evidenza la finalità speculativa
del piano e la natura di operazione finanziaria strutturata che in alcun modo
garantisce un risultato previdenziale, quale accantonamento di risparmio per
il futuro. Infatti, analizzando la struttura del piano si evince la totale
assenza di rischio per la Banca, la quale non solo lucra gli interessi sul finanziamento,
ma si è garantita la restituzione del finanziamento con l’investimento in
strumenti finanziari (sempre dalla stessa collocati) che la stessa Banca
detiene in pegno; mentre il cliente, dal canto suo, deve solo sperare che le
quote del Fondo su cui ha investito (senza possibilità di effettuare alcuna
scelta) abbiano un alto rendimento, tale non solo da compensare gli interessi
pagati negli anni ma da garantirgli un utile. Alla luce di tali osservazioni,
si ritiene che i piani finanziari stipulati equi impugnati configurino, nel
loro complesso, operazioni di collocamento di strumenti finanziario e,
pertanto, le singole operazioni funzionalmente collegate danno vita ad un
unico rapporto che sottostà alle norme previste dal Testo Unico della Finanza
–D.Lgs. n. 58/98 e Reg. Consob 11522/98.
Le
testimonianze assunte consentono di far ritenere provata l’avvenuta
sottoscrizione di entrambi i
piani finanziari da parte del sig. G. presso la sede della Alfa s.r.l.,
società di cui il sig. G. P. è direttore generale. Infatti i due testi
escussi, entrambi dipendenti della Alfa s.r.l., hanno specificamente
ricordato le due occasioni in cui il direttore della filiale della Banca
Monte dei Paschi di Siena di Caravaggio, recatosi in visita presso l’azienda
Alfa, aveva sottoposto e “caldeggiato” l’adesione al piano” Visione Europa”
una prima volta, e successivamente al piano “4YOU”, entrambi i piani
finanziari erano stati proposti, nelle stesse occasioni, anche ai due
dipendenti i quali, però, non erano interessati all’investimento. In
particolare, la teste R. ha
riferito di ricordare benissimo che il direttore di banca descriveva il piano
“Visione Europa” come “previdenziale, facendo battute sul dover andare in
pensione”; sempre la stessa teste ha riconosciuto entrambi i moduli di
adesione alle proposte finanziarie, riferendo di riconoscerli perfettamente
perché le erano stati proposti tutti e due i piani: la teste, infine, ha
detto di aver assistito alle sottoscrizioni dei contratti da parte del G. .
Nessun
elemento di prova contraria sembra potersi ricavare dall’interrogatorio reso
dal procuratore speciale dell’istituto di credito che, non presente ai fatti,
ha avuto notizia dal sig. P. (direttore della filiale) che i moduli di
adesione sarebbero stati firmati dal sig. G. nei locali della filiale
della Banca.
Le
testimonianze assunte, ritenute univoche, circostanziate, disinteressate ed
intrinsecamente attendibili, escludono qualsiasi sospetto di soggezione o
benevolenza verso l’attore.
In
base alle risultanze raggiunte, ritiene il Collegio di dover ritenere fondato
il primo e principale motivo di denuncia dell’attore, e cioè la dedotta
nullità, di entrambi i piani finanziari stipulati, per violazione della
disciplina relativa alle offerte fuori sede ex artt. 30 e 31 D.Lgs n. 58/98.
Infatti, in base a tali norme, i contratti di collocamento di strumenti
finanziari, quando siano stipulati fuori sede devono indicare espressamente
nei moduli o formulari consegnati all’investitore, la facoltàdi recesso dal
contratto entro sette giorni dalla sottoscrizione; “l’omessa indicazione
della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei
relativi contratti, che può essere fatta valere solo al cliente” (art. 30
comma 7 D.Lgs 58/98).
Ebbene,
una volta ritenuto, come sopra evidenziato, che entrambi i piani finanziari
impugnati prevedono in sé il collocamento di strumenti finanziari tipici e
dimostrato che la sottoscrizione dei contratti è avvenuta fuori dai locali
della Banca, l’incontestata mancanza nei moduli sottoscritti dal sig. G.
della facoltà di recesso, comporta la nullità dei contratti stipulati per
come espressamente sancita dalle norme di settore.
A
parere del Collegio è del tutto infondata l’eccezione sollevata dalla
convenuta secondo cui la facoltà di recesso sarebbe validamente riportata nel
Prospetto Informativo relativo all’Offerta al Pubblico di quote dei Fondi
Comuni di investimento che il cliente, nel corpo dei contratti dichiara di
aver ricevuto quale allegato ai contratti sottoscritti, “quale unica parte
del piano che costituirebbe collocamento di strumenti finanziari”. In realtà,
il G. ha affermato di non essere stato informato della facoltà di recesso e
di non aver ricevuto i vari documenti allegati ai contratti. A riprova delle
affermazioni, l'attore ha prodotto il “Documenti sui rischi generali degli
investimenti in strumenti finanziari” da lui sottoscritto in data 24.10.2000
e, quindi,il giorno dopo la stipula del piano “Visione Europa”, laddove nel
modulo contrattuale sottoscritto dell'attore vi è la dichiarazione
dell'investitore di “aver preventivamente preso visione e ricevuto il
documento sui rischi generali (v. Sez. 1^ Norme Generali del contratto
23.10.2000). A fronte di tali documentate contestazioni, la Banca non ha
assolto all'onere su lei gravante di dimostrare di aver fornito al cliente le
informazioni obbligatorie per legge, in quanto non vi è alcuna prova né che i
documenti allegati ai contratti sottoscritti siano stati effettivamente
consegnati, né che la copia del Prospetto Informativo, relativo al
collocamento dei Fondi Comuni, corrisponda a quello che, secondo la
dichiarazione contrattuale, la Banca consegnò al cliente nell'atto della
stipula dei piani Visione Europa e 4YOU, mancando di alcuna sottoscrizione o
ricevuta che ne attesti l'identità. In difetto di prova certa che il sig. G.
ricevette la dovuta informazione sulla sua facoltà di ripensamento, i
contratti devono essere dichiarati nulli.
Comunque,
anche a voler ritenere tempestivamente consegnato al G. il Prospetto Informativo
contenente lo ius poenitendi, a parere del Collegio i contratti di adesione
ai piani finanziari Visione Europa e 4You sarebbero comunque nulli, in quanto
il dirittodi recesso (ed il relativo avviso) avrebbe dovuto riguardare le
operazioni finanziarie nel loro complesso, non soltanto la singola operazione
di investimento e ciò in quanto entrambi i piani finanziari sottoscritti sono
composti da singoli contratti avvinti da un unico vincolo causale, tale da
non consentire la configurabilità di un'autonomia funzionale dei loro singoli
aspetti (come già detto il finanziamento era infatti vincolato ed
esclusivamente finalizzato all'acquisto delle obbligazioni e delle quotedi
fondi comuni); pertanto, i contratti presentano una struttura talmente blindata
da non lasciar configurare, neppure astrattamente, la possibilità per il
cliente di recedere dalla singola operazione di sottoscrizione delle quote di
fondi.
La
domanda attrice risulta, pertanto, fondata e meritevole di accoglimento;
l'accertata nullità rende superflua la valutazione degli ulteriori profili di
invalidità dei contratti dedotti nell'atto introduttivo.
Dalla
accertata nullità dei piani finanziari “Visione Europa” e “4YOU” conclusi tra
G. P. la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., consegue la condanna della
Banca convenuta alla restituzione all’attore di quanto percepito in
attuazione dei negozi nulli, anche a titolo di spese e, specificamente, alla
restituzione delle rate di finanziamento rimborsate dall’attore ed
addebitategli dall’inizio dei
due rapporti, maggiorate degli interessi legali dalla data dei singoli
pagamenti effettuati. Va invece rigettata la domanda di risarcimento del
maggior danno per la rivalutazione monetaria, essendo ormai il tasso degli
interessi legali determinato tenendo conto delle oscillazioni
dell’inflazione, con la conseguenza che non vi è più spazio per un
riconoscimento forfetario di danni, legati al tasso d’inflazione, e, d’altro
canto, avendo omesso l’attore di allegare e provare il maggior danno subito
dalla mancata restituzione della somma dovutagli. Il Tribunale non ritiene,
inoltre, di poter ordinare alla Banca di comunicare alla Centrale Rischi i
provvedimenti adottati, non rientrando tra gli obblighi discendenti dal
contratto e tra i poteri giudiziali ma, semmai, vertendosi su doveri cui la
Banca deve adempire in ottemperanza ad obblighi istituzionali.
Quanto,
infine, all’ulteriore domanda di condanna della Banca al risarcimento di
tutti i danni patiti e patendi dall’attore, anche non patrimoniali, non può
trovare accoglimento, non avendo la parte in alcun modo dedotto né dimostrato
di aver subito, in seguito alla conclusione dei contratti oggi dichiarati
nulli, un danno ulteriore e diverso da quello conseguente all’esborso di
denaro.
In
applicazione del principio della soccombenza la Banca
Monte dei Paschi di Siena s.p.a. va condannata anche alla refusione delle
spese processuali sostenute da G. P. che, tenuto conto della natura e del
valore della controversia, della difficoltà e del numero delle questioni
trattate, dell’attività giudiziale svolta, vengono liquidate in complessivi
€
per diritti, € per
onorari, € per spese, oltre
spese generali, CPA ed IVA come per legge.
P.Q.M.
Il
Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 3540 del
R.G.A.C. dell’anno 2004, proposta da G. P. nei confronti di Banca Monte dei
Paschi di Siena s.p.a., ogni
diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a)
in accoglimento della domanda attorea, dichiara nulli i contratti
sottoscritti dal G. P. denominati rispettivamente “Piano Finanziario Visione
Europa” (datato 23.10.2000) e “Piano Finanziario 4YOU” (datato 26.02.2001);
per l’effetto condanna la Banca convenuta a restituire all’attore le spese
sostenute e le rate da questi rimborsate dei finanziamenti ai due contratti,
ed addebitate sul conto corrente n.
presso la filiale di Caravaggio della Banca monte dei Paschi di Siena,
con gli interessi legali dalla data dei singoli pagamenti al saldo,
b)
condanna la banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. alla refusione delle spese
processuali sostenute dall’attore, come sopra liquidate in complessivi €.
oltre al CPA, spese generali IVA.
Lodi, camera di
consiglio del 14 febbraio 2006
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