IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 2662

 

 

data pubblicazione 09/12/2010

 

 

 

Cassazione Sez. Un. Civili , 02 dicembre 2010, n. 24418 - Pres. De Luca - Rel. Rordorf.

 

Conto corrente bancario - Nullità della clausola anatocistica - Ripetizione dell'indebito - Pagamenti con funzione ripristinatoria della provvista - Prescrizione decennale - Decorrenza - Chiusura del conto.

Conto corrente bancario - Nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi - Criterio sostitutivo di capitalizzazione - Esclusione.

 

Se dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi dovuti sono stati registrati. (fb) (riproduzione riservata)

Qualora, nell'ambito del contratto di conto corrente bancario, venga dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'articolo 1283 c.c. (il quale osterrebbe anche ad un eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna. (fb) (riproduzione riservata)

 

Segnalazione del Dott. Gianni Colangelo


Il testo integrale

 

 














 

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