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Doveri informativi dell’intermediario, natura e
contenuto
Doveri informativi dell’intermediario,
natura e contenuto, disinvestimento
Tribunale di Modena - Pres.
E. Salvatore, Est. A. Gherardi – 20 gennaio/7 febbraio 2006, n. 161.
Segnalazione del Prof. Avv. Sido Bonfatti
Intermediazione
finanziaria – Doveri informativi dell’intermediario – Avvertenza apposta
sull’ordine di acquisto – Clausola di stile – Esclusione.
Intermediazione
finanziaria – Doveri informativi dell’intermediario – Monitoraggio dell’andamento
dei titoli – Esclusione.
La dicitura “alto rischio”
apposta sull’ordine di acquisto, accompagnata dalla informazione, resa
verbalmente dal funzionario della banca, che tale dicitura doveva intendersi
riferita alle possibili oscillazioni di valore delle obbligazioni Parmalat,
non può essere considerata clausola di stile e, con riferimento al caso
specifico, è idonea ad assolvere agli obblighi informativi
dell’intermediario.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
In presenza di semplici
disposizioni di negoziazione di prodotti finanziari ed in assenza di un
contratto di gestione patrimoniale, si deve escludere che l’intermediario
abbia l’obbligo di monitorare l’andamento dei titoli presenti nel portafoglio
dei clienti e quindi di consigliare loro l’eventuale disinvestimento.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione B. U., P. G. e B. A.
convenivano in giudizio la Banca Popolare della Emilia Romagna s.c.a.r.l. per
sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti
dagli attori a causa del comportamento negligente della convenuta ed in
violazione dei doveri di buona fede e diligenza contrattuali.
Esponeva, in particolare, parte attrice di
essersi determinata all'investimento in titoli Parmalat a seguito delle
rassicurazioni ricevute da un dipendente della Banca, sig. B., circa la
sicurezza dell'investimento, oltre alla rassicurazione che la dicitura di
titolo ad "alto rischio" riportata sull'ordine di acquisto, fosse
una clausola di stile, inserita anche per altri ordini relativi a titoli
aventi rating più elevato di quelli per cui è causa.
Contestavano, quindi, principalmente gli attori
il mancato rispetto del dovere di informazione da parte dell'Istituto
Bancario, unitamente alla violazione della lealtà e della buona fede
negoziale, che non avrebbero consentito loro di valutare in modo pieno e
consapevole la natura dell'investimento proposto e la opportunità di tale
scelta. Contestavano inoltre gli attori di non avere ricevuto il documento
inerente i cd "rischi generali". Ulteriore contestazione riguardava
la negligenza della Banca nell'avere trascurato di raccogliere informazioni
circa la situazione economico-finanziaria del Gruppo Parmalat e nel
non avere consigliato la vendita dei titoli Parmalat nel dicembre del 2003,
sebbene indicazioni in tal senso fossero state richieste dal B. al B.
nell'ambito di una conversazione telefonica.
Costituitasi in giudizio, la convenuta Banca
Popolare dell'Emilia Romagna s.c.a.r.l. chiedeva la reiezione delle domande
attoree, in particolare, deducendo che: 1)la scelta della tipologia di
investimento era stata effettuata autonomamente e in via esclusiva dagli
attori. Ciò, anche in considerazione del rapporto di deposito titoli in
amministrazione e non di gestione patrimoniale che gli attori avevano con la
Banca, in base al quale nessun potere discrezionale/valutativo, né alcun
rapporto di consulenza si instaura tra le parti: gli ordinativi sono
unicamente il frutto delle direttive impartite dai clienti, senza ulteriore
attività di assistenza e gestione dei titoli da parte della Banca
successivamente all'acquisto. 2) il default del Gruppo Parmalat non era
conosciuto né era conoscibile con l'uso della ordinaria diligenza nel mese di
luglio 2001 - allorquando cioè gli attori si determinarono a tale operazione
finanziaria, né le più autorevoli agenzie di rating facevano pensare a un
tale possibile tracollo; 3) le caratteristiche dei citati titoli furono
debitamente illustrate alla cliente prima dell'investimento, in base ai dati
economico - finanziari conoscibili in quel dato momento storico; 4) gli
attori non erano "ingenui risparmiatori", tanto
in ragione delle disponibilità finanziarie che avevano già da tempo in
deposito presso Ia stessa Banca, quanto in considerazione del fatto che anche
in passato aveva sempre deciso autonomamente le tipologie di investimento da
fare, senza mai usufruire del servizio di gestione patrimoniale titoli.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio fra
le parti, previo scambio degli atti difensivi di rito ex artt. 6 ss. D. L.gs
5/2003 e repliche, era celebrata l'udienza di comparizione delle parti, ove
si dava atto della impossibilità di addivenire ad una soluzione conciliativa
della vertenza, il Collegio con ordinanza rigettava l'istanza relativa
all'inammissibilità dell'istanza di fissazione di udienza e confermava,
quanto ai mezzi di prova ammessi, il decreto emesso dal giudice relatore a
seguito del deposito dell'istanza di fissazione di udienza, delegando
quest'ultimo per l'assuzione. All'udienza dell'11 ottobre 2005 erano escussi
i testi e parte convenuta rinunciava al seppure ammesso interrogatorio
formale degli attori, pure presenti.
Su richiesta congiunta delle parti, erano
concessi termini per il deposito di note riepilogative, all'udienza
collegiale del 20 gennaio 2006, si procedeva, alla discussione orale e la
causa era trattenuta dal Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre rilevare come non possa
tenersi conto delle conclusioni formulate da parte attrice nell'ambito della
memoria riepilogativa autorizzata datata 30/12/2005, nella parte in cui
risultano diverse rispetto a quelle formulate in atto di citazione, in quanto
non tempestivamente modificate.
In ogni caso questo Collegio fa suo
l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, nonché della CONSOB
e ritiene non in conflitto di interessi la cd "vendita in contropartita
diretta".
Fa' proprio il giudicante quell'orientamento che,
in generale, qualifica l'omessa comunicazione di informazioni da parte della
Banca in termini di inadempimento contrattuale, (così di recente: Tribunale
di Roma, Sez. II^, sentenza 25 maggio 2005).
I citati obblighi legali di comportamento e di
informazione, c.d. "suitability rule", acquisiscono rilevanza in
termini di esatta esecuzione del rapporto contrattuale concluso fra le parti.
L'avvenuto rispetto dei predetti ed il relativo
onere della prova grava in capo alla Banca convenuta, ai sensi dell'art. 23,
6° co, T.U.I.F. il quale espressamente prevede che nei giudizi di
risarcimento del danno è onere del soggetto abilitato dimostrare di avere
agito con la "specifica diligenza richiesta".
Tale ultima locuzione porta con sé problematiche
interpretative di non poca complessità, in quanto è in base ad essa che si
deve misurare il grado di esigibilità del comportamento richiesto
all'intermediario.
Il riferimento alla "specifica
diligenza" evoca un necessario riferimento al caso concreto non
potendosi individuare un comportamento standard sempre e comunque uguale. E'
vero inoltre che lo stesso art. 21 fa' riferimento a criteri volutamente ampi
di adeguatezza e correttezza che non possono che sostanziarsi, volta per
volta, in base alle caratteristiche del risparmiatore e del regolamento
negoziale prescelto, (intermediazione mobiliare, gestione patrimoniale,
ecc...).
Ciò, in quanto, opinando diversamente e facendo
leva solo sulle clausole generali di buona fede e correttezza contrattuale,
senza tenere presente la natura del contratto stipulato, si potrebbe
addivenire in via ad un'alterazione dello stesso schema negoziale prescelto
dalle parti il quale, salvo ogni eventuale vizio di volontà, è il frutto di
una libera scelta e rappresenta il limite entro cui valutare il comportamento
doveroso della controparte.
Obbligo di informazione, dunque, da leggersi
quale obbligo di protezione accessorio rispetto a quello principale di
prestazione, (nel nostro caso: l'esecuzione dell'ordine di acquisto dei
titoli), da valutarsi nei limiti dei poteri-doveri che lo schema contrattuale
perfezionato conferisce a ciascuna delle parti.
Passando alla disamina del caso di specie, per
quanto infra motivando, i predetti obblighi di informazione devono ritenersi
assolti con conseguente infondatezza della domanda risarcitoria qui azionata.
Il funzionario che procedette alla
predisposizione dell'ordine di acquisto, in sede
di prova per testimoni ha dichiarato di escludere di avere affermato che la
dicitura "alto rischio" fosse una clausola di stile, specificando
che la stessa non si riferisce in ogni caso ad un rischio di insolvenza
dell'emittente, bensì alle possibili oscillazioni del titolo in relazione
alla durata pluriennale dello stesso. Nessun elemento probatorio in contrasto
con tale dichiaraione è emerso nel corso dell'istruttoria. Vero è che essendo
egli tenuto ad un'obbligazione di mezzi e non di risultato, era certamente
obbligato a comunicare la situazione dei titoli in quel dato momento storico
e le loro caratteristiche peculiari (l'ordine risale al mese di luglio 2001).
E' insito nella stessa natura di investimento
azionario-obbligazionario la possibile oscillazione verificabile nel corso
del tempo, di cui era stata data contezza ai medesimi attori mediante la
consegna del documento rischi generali, consegna che, dopo una prima
contestazione di parte attrice ed il deposito dello stesso da parte
convenuta, è data per pacifica da entrambe le parti.
Le stesse agenzie di rating davano il titolo
Parmalat come ancora positivamente negoziabile a parecchi mesi successivi
all'acquisto ed il rating attribuito al medesimo titolo rimase tripla B
praticamente sino all'avvenuto default del Gruppo.
Si consideri inoltre che - così come risultante
da contabile bancaria prodotta in atti dalla convenuta - gli attori
incassarono cedole, per un primo periodo di circa due anni, sino al default
della Parmalat, con ciò avvalorandosi il fatto che, al momento dell'ordine
nel mese di luglio 2001, tali titoli erano ancora meritevoli di collocazione
sui mercati regolamentati.
L'obbligo di informazione c.d. attiva della banca
in epoca precedente la stipulazione dell'ordine deve dunque dirsi adempiuto, in ragione
del tenore del colloquio intercorso fra le parti, della natura delle
informazioni comunicate e della loro corrispondenza alla specifica diligenza
richiesta nel periodo storico in esame.
Quanto alla mancanza di diligenza attribuita alla
Banca che, nel corso del colloquio telefonico del 9/12/2003, non ha
consigliato agli attori di vendere i titoli Parmalat
dagli stessi posseduti, così come appare confermato in sede di testimonianza
resa dal teste Righetti, si osserva come, innanzi tutto, in caso di deposito
titoli in custodia non vi sia alcun obbligo per l'intermendiario
di monitorare l'andamento dei titoli nel portafoglio clienti, non essendo
un contratto di gestione patrimoniale. In ogni caso si ritiene che,
alla data del 911212003, ancora non fosse evidente - neppure agli operatori
del settore - lo stato di crisi in cui la
Parmalat versava, tanto che ancora in data
12/12/2003 (doc. 19 attori) le Banche concessero ulteriori finanziamenti al Gruppo
Parmalat e che, nello stesso periodo, fu pagato un bond
in scadenza 8/12/2003 per l'importo di € 150.000.000,00.
Si rileva inoltre come i bilanci Parmalat fossero
oggetto di certificazione da parte di società di revisione che mai hanno
rilevato anomalie in tali bilanci e come la stampa specializzata consigliasse
di comprare i titoli Parmalat, all'epoca dell'acquisto e in quella
successiva (si veda documentazione fascicolo convenuta). Del resto é noto
come il tracollo del Gruppo Parmalat sia dovuto a comportamenti fraudolenti
di diversi soggetti tuttora al vaglio
dell'autorità penale, che certamente non erano conosciuti o conoscibili
da parte della Banca convenuta, nella sua qualità di intermediario finanziario.
Si rileva infine, come anche gli obblighi di documentazione
contrattuale siano stati adempiuti, essendo stato
documentazione il rifiuto dei clienti di fornire
le informazioni di cui all'art. 28 lett. a), delibera Consob 1998; avendo le
parti stipulato per iscritto il contratto di investimento ed essendo stato
consegnato ai clienti il documento sui rischi generali dello stesso, attività
tutte documentate dalla convenuta e non contestate ex adverso.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione
collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N. 4530/2004
R.G. sulle domande proposte da B. U., G. P. e B. A. nei confronti di Banca
Popolare dell'Emilia Romagna, in persona del Vice - Presidente e legale
rappresentante pro - tempore Baldoni Carlo, così provvede:
RIGETTA le domande;
CONDANNA B. U., G. P. e B. A., in solido tra
loro, al pagamento nei confronti della Banca Popolare dell'Emilia Romagna
delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 6487,32, di
cui € 2800,00 per onorari, €2.795,00 per competenze ed E 892,32 per spese,
oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Modena il 20 gennaio 2006.
IL GIUDICE ESTENSORE Adriana Gherardi
IL PRESIDENTE Emilia Salvatore
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