IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 2689

 

 

data pubblicazione 06/12/2010

 

 

 

Tribunale Catanzaro, 30 novembre 2010 - - Pres., est. Filardo.

 

Contratto di interest swap rate - Azione cautelare - Sospensione dell'efficacia delle obbligazioni assunte - Ammissibilità.

Processo civile - Domanda cautelare ex articolo 700 c.p.c. - Riproposizione sulla base dei fatti parzialmente diversi - Ammissibilità - Formazione di giudicato - Esclusione.

Contratti di investimento in derivati finanziari - Sottoscrizione - Atto di straordinaria amministrazione - Procura institoria - Espressa previsione - Necessità.

Intermediazione finanziaria - Comunicazione con finalità informativa - Ristrutturazione del contratto - Schema negoziale - Fattispecie - Esclusione.

Intermediazione finanziaria - Contratto di interest swap rate - Domanda cautelare ex articolo 700 c.p.c. di sospensione degli effetti del contratto - Periculum in mora - Fattispecie.

 

E’ ammissibile l’azione cautelare proposta ex art 700 c.p.c. nell’ambito di un giudizio di merito, qualora la domanda di sospensione dell’efficacia delle obbligazioni assunte con i contratti di Interest Rate Swap, sia strumentale rispetto alla domanda di nullità o di inefficacia delle medesime obbligazioni, in quanto indubbiamente diretta alla conservazione della posizione dei contraenti. (Giovanni Canino) (riproduzione riservata)

E’ ammissibile la riproposizione di una domanda cautelare ex art. 700 c.p.c., posto che il precedente provvedimento di rigetto della domanda cautelare non costituisce giudicato e non impedisce la riproposizione di una richiesta su fatti parzialmente diversi da quelli posti alla base della precedente (nel caso di specie la precedente domanda cautelare era stata ritenuta fondata quanto al fumus boni iuris ma il Tribunale non aveva ritenuto sussistente il periculum in mora). (Giovanni Canino) (riproduzione riservata)

La procura institoria rilasciata da una società deve espressamente prevedere il potere del procuratore di sottoscrivere contratti di investimento di somme o di acquisto di derivati finanziari, in quanto atti di straordinaria amministrazione. (Giovanni Canino) (riproduzione riservata)

Una semplice comunicazione con finalità informativa non è assimilabile ad uno schema negoziale di ristrutturazione di un contratto in derivati finanziari. (Giovanni Canino) (riproduzione riservata)

In sede di ricorso ex articolo 700 c.p.c. con il quale si chiede la sospensione degli effetti di un contratto di interest swap rate, integra il requisito del periculum in mora: a) l’esposizione oltre il fido concesso dalla banca, se il superamento della soglia è direttamente derivante dagli addebiti per l’effetto dell’Interest Rate Swap; b) la possibilità che l’andamento futuro del rapporto negoziale denominato IRS sia negativo per l’impresa; c) la possibilità che la situazione finanziaria negativa e le correlate segnalazioni delle esposizioni debitorie alla Centrale Rischi, rappresentino i presupposti per una risoluzione del rapporto giuridico tra la ricorrente e la sua mandante (casa automobilistica). (Giovanni Canino) (riproduzione riservata)

La dichiarazione con la quale ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del regolamento Consob numero 11522/1998, il rappresentante di una società dichiara di possedere una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari, se da un lato è astrattamente idonea ad escludere l'operazione dall'ambito di applicazione delle regole di salvaguardia a favore del contraente “debole”, dall'altro lato ben può essere oggetto di specifica (ed eventualmente diversa) valutazione sulla scorta degli elementi di prova offerti nel corso della fase istruttoria del giudizio di merito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

Segnalazione dell’Avv. Giovanni Canino


Contratti, natura e contenuto

Doveri informativi dell'intermediario, operatore qualificato

Fattispecie negoziali particolari, contratti derivati, swap

Massimario, art. 669septies c.p.c.


Il testo integrale

 

 














 

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