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Massimario,
l. fall. art. 168
Massimario,
l. fall. art. 183
Tribunale di Mantova – Pres. Rel. Dr.
Attilio Dell’Aringa – 26-27 gennaio 2006, n. 6.
Concordato preventivo con cessione
dei beni – Mandato ai liquidatori – Sospensione della prescrizione dei
crediti – Sussistenza.
Nel concordato preventivo con cessione dei
beni, ai creditori viene conferito, per il tramite dei liquidatori giudiziali
che agiscono in veste di loro rappresentanti, un mandato a liquidare i beni
del debitore, così come avviene nella cessio bonorum di cui agli artt. 1977 e
segg. cod. civ. E poichè i liquidatori ricevono tale investitura da un
provvedimento dell’autorità giudiziaria, deve ritenersi operante, rispetto ai
crediti accertati nell’ambito del concordato, la causa di sospensione della
prescrizione prevista dall’art. 2941, n. 6 cod. civ..
(Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)
omissis
Premesso in fatto:
- che il
Commissario Giudiziale ha comunicato al Tribunale l'impossibilità di
soddisfare per intero i creditori privilegiati con il ricavato della
liquidazione;
- che la
debitrice concordataria ha contestato l'assunto adducendo l'intervenuta
prescrizione nelle more della procedura concorsuale della maggior parte dei
crediti rivendicati nei suoi confronti;
- che la
questione è passata al vaglio della Corte di Brescia, la quale con ripetute
sue pronunce ha confermato le sentenze di questo Tribunale reiettive delle
domande di accertamento della dedotta prescrizione
- che la
Finance S.p.A., vittoriosa in esito ad uno dei giudizi di appello, ha con
ricorso del 13.9.2005 chiesto sulla base dell'art. 186 l. fall. la
risoluzione del concordato e la dichiarazione di fallimento della Mozzini
s.r.l., la quale ha ribadito le precedenti difese allegando copia dei ricorsi
per cassazione avverso le decisioni della Corte bresciana;
- che
Mozzini Creonte è stato sentito in camera di consiglio in data
29.11.05;
- che il
Commissario Giudiziale e le parti private hanno depositato scritti;
- -che è
stato da ultimo acquisito il parere del P.M., la cui partecipazione
deve estendersi a tutte le fasi procedimentali del concordato preventivo (v.
Cass. 19.10.1992 n. 11439), inclusa quella prodromica all'eventuale
declaratoria della risoluzione di esso.
Rilevato in diritto
- che la
Corte di Brescia, nelle sentenze gravate dai ricorsi della Mozzini s.r.l., ha
posto l'accento sul conferimento nel concordato preventivo con cessione di beni
di un mandato a liquidare i beni ceduti, disciplinato dagli artt. 1977 e
segg. c.c., per l'assimilabilità dei suoi effetti a quelli prodotti dal
contratto regolato da queste ultime disposizioni, inferendone la sospensione,
in forza dell'art. 2941 n. 6 c.c., della prescrizioni dei crediti verso la
Mozzini s.r.l.;
-
che siffatti orientamenti della Corte
distrettuale traggono fondamento dalla giurisprudenza del S.C. (v. Cass.
18.12.1991 n. 13626), ad avviso del quale la cessione di beni ex art. 160 l.
fall. rimane soggetta al dettato dell'art. 1979 c.c., così formulato
"L'amministrazione dei beni ceduti
spetta ai creditori cessionari. Questi possono esercitare tutte le azioni di
carattere patrimoniale relative ai beni medesimi";
-
che la nomina di un
liquidatore non introduce una sostanziale differenza tra la cessio bonurum
ordinaria e quella effettuata nell'ambito del concordato preventivo sia
perché è prevista dall'art. 1983 com. 2° c.c. anche per la prima, sia perché
può mancare anche nella seconda, essendo subordinata dall'art. 182 l. fall.
(in cui l'espressione "se.. non dispone diversamente" è riferita al
concordato) all'assenza di una volontà contraria enunciata nella proposta
concordataria, con la conseguente ammissibilità, in presenza di una tale
volontà contraria, di una liquidazione affidata dal tribunale direttamente ai
creditori -ove siano in numero esiguo- o al debitore (nel qual caso
quest'ultimo potrebbe agevolare con la sua inerzia la caduta in prescrizione
dei propri debiti se non fosse invocabile nei suoi confronti l'art. 2941 n. 6
c.c.);
-
che i creditori sono
dunque i destinatari del mandato a liquidare, sia pure con l'interposizione
dei liquidatori giudiziali in veste di loro rappresentanti, e poiché ricevono
l'investitura tramite un provvedimento dell'autorità giudiziaria si realizza
in capo ad essi anche l'ulteriore condizione postulata dall'art. 2941 n. 6
c.c.;
-
che l'obiezione
secondo cui liquidatori giudiziali non sono tenuti alla presentazione del
rendiconto (indicata dall'art. 2941 n. 6 cit., come momento finale della
sospensione del termine prescrizionale e presupposta quindi dalla norma in
predicato ) non appare pertinente neppure alla luce delle pronunce della S.C.
richiamate dalla F.lli Mazzini s.r.l. in quanto la sentenza 21.11.1981 n.
6187 (erroneamente indicata nei ricorsi in Cassazione come la n. 6187 del
21.11.1982) riconosce ai liquidatori giudiziali il diritto di esigere il
compenso anche senza aver previamente ottenuto l'approvazione del conto della
propria gestione, non applicandosi ad essi l'art. 116 I. fall., ma fa salvo
in motivazione il loro obbligo di presentare detto conto, ancorandolo al
disposto dell'art. 1983 com. 2° c.c., e in quanto la sentenza 13.5.1998 n.
4800 esclude l'esistenza dell'obbligazione di rendiconto con esclusivo
riguardo al Commissario giudiziale, argomentando dal seguente tenore
dell'art. 167
com. 1° I. fall. "durante la
procedura di concordato il debitore conserva l'amministrazione dei suoi
beni" la attribuzione a quell'organo della procedura di compiti di
vigilanza, anziché di amministrazione attiva;
-
che sono comunque
indubbi il trasferimento ai liquidatori giudiziali dei poteri di gestione
finalizzati alla liquidazione (v. Cass. 13.4.2005 n. 7661) e la loro qualità
di litisconsorzi necessari in tutti i giudizi il cui esito può influire sulle
operazioni di liquidazione e di riparto del ricavato (v. Cass. 19.2.2001 n.
14472 -Cass. 14.5.2005 n. 10134);
-
che tutto ciò induce a
condividere le tesi sostenute dalla Finance S.p.A. e ad accogliere il suo
ricorso.
P.Q.M.
visti gli artt. 186, 16 l. fall.
-
dichiara risolto il
concordato preventivo con cessione di beni della MOZZINI F.LLI
DI MOZZINI GARIBALDI & C. s.r.l.,
con sede in Viadana, in persona dei liquidatore sociale Creonte Mozzini,
-
dichiara il fallimento
della MOZZINI F.LLI DI MOZZINI GARIBALDI & C. s.r.l., con sede in Viadana
(MN), in persona dei liquidatore sociale Mozzini Creonte,
-
delega alla procedura
di fallimento il dr. Mauro Bernardi
-
nomina curatore il dr.
Bruno Golferini
-
ordina alla fallita il
deposito dei bilanci e delle scritture contabili
-
assegna ai creditori e
ai terzi che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso della
fallita il termine di giorni trenta dalla affissione della presente sentenza
per la presentazione in Cancelleria delle loro domande
-
fissa per l'adunanza
dei creditori e l'esame dello stato passivo l'udienza del
30/03/06 10.30.
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