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Doveri informativi dell’intermediario, natura e
contenuto
Fattispecie negoziali
particolari, My way e 4you
Tribunale di Pescara 28
febbraio 2006 – Pres. A.M.Bozza, Rel C. Romandini.
D.lgs. 24.2.1998 n. 58 art. 21
Contratti bancari atipici – Contratto “for you” – Natura –
Dovere di correttezza ed informazione della banca – Violazione – Clausola
vessatoria – Onere della prova – Responsabilita’ dell’istituto – Nullita’ del
contratto – Indebito arricchimento – Obbligo restitutorio – Sussistenza.
In
tema di contratti bancari “atipici”, nell’ambito dei quali si colloca il
pacchetto denominato “for you” (consistente in una serie di operazioni
economiche, tra loro funzionalmente collegate, dirette a concedere al
cliente, quale corrispettivo del versamento di una rata costante, un
finanziamento destinato esclusivamente all’acquisto di particolari strumenti
finanziari, quali titoli e quote di investimento), è nullo, per violazione
dell’art. 21 T.U.F., il contratto
sottoscritto dal cliente in assenza di una preventiva ed adeguata
informazione sulle caratteristiche del prodotto finanziario acquistato e sui
relativi rischi di investimento. L’elevato rischio insito in questo tipo di
operazioni e la natura dell’investitore (che, nella maggior parte dei casi,
si identifica con il risparmiatore di media diligenza, non esperto in materia
finanziaria) impongono, infatti, all’istituto bancario l’obbligo di fornire
allo stesso una corretta, puntuale e dettagliata informazione circa le
caratteristiche dell’operazione proposta –la cui prova deve essere fornita in
modo rigoroso dalla banca– che non può ritenersi assolto se alla documentazione
corrisposta al cliente all’atto della sottoscrizione del contratto non siano
allegati anche i prospetti informativi relativi al prodotto finanziario
acquistato.
TRIBUNALE
DI P E S C A R A
REPUBBLICA
ITALIANA
Il
Tribunale di Pescara in composizione collegiale nella persona dei seguenti
Magistrati
Dott. Angelo Mariano
Bozza
Presidente
Dott. Pasquale Fimiani
Giudice
Dott. Camillo Romandini Giudice relatore
alla udienza del 24.2.2006 in
camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di I^
grado iscritta al numero 1030
del ruolo generale dell’anno 2005 tra:
D. M.,
elett.te dom.ti in Pescara Via G.Milli 33 c/o e nello studio dell’Avv. Laura
Granata dalla quale è rappresentato e difeso unitamente all’Avv. Giuseppe
Romano, giusta procura a margine dell’atto di citazione
-attore-
contro
MPS
BANCA PERSONALE s.p.a. già Banca 121 P.F. s.p.a. in persona del legale
reppresentante pro tempore, elett.te dom.ta in Pescara in Viale Pindaro 19
c/o e nello studio dell’Avv. Alessandro Calabrese, rappresentata e difesa
dagli Avv.ti Prof. Francesco Carbonetti e Roberto Della Vecchia giusta
procura in calce alla copia notificata dell’atto di citazione
-convenuta-
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.ta in
Pescara in Via Campobasso 8 c/o e nello studio dell’Avv. Domenico Cappuccilli
che la rappresenta e difende unitamente al Prof. Avv. Francesco Carbonetti e
Avv. Roberto Della Vecchia giusta procura in calce all’atto di intervento
volontario
-intervenuta-
CONCLUSIONI
Come
da verbale di udienza.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione
ritualmente notificato D. M. conveniva in giudizio dinanzi all’intestato
Tribunale la MPS Banca Personale s.p.a. già Banca 121 , per ivi sentir
dichiarare la nullità e/o annullabilità per fatto o colpa della banca
convenuta del contratto denominato
“for you” con condanna dell’istituto alla restituzione di quanto
ingiustamente percepito da esso attore o comunque al risarcimento del danno
nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia e, in via subordinata,
per ivi sentir dichiarare l’annullamento del contratto per violazione da
parte della convenuta alla normativa del T.U.F.. In via ancora più
subordinata, l’attore chiedeva che l’adito Tribunale volesse dichiarare
l’inefficacia dell’art. 8 sezione 2° del contratto trattandosi di clausola
vessatoria non approvata specificamente con la doppia firma. Il tutto con
vittoria di spese e competenze del giudizio.
A fondamento della domanda il
De Felice esponeva , in
particolare, di aver sottoscritto con la Banca 121 il contratto sopra indicato nell’anno 2001 per l’acquisto
putativo del prodotto finanziario presentato come un innovativo strumento
previdenziale a mezzo del quale il cliente poteva versare una cifra mensile
pari a £. 150.000 , versamento che poteva essere interrotto in ogni momento
sebbene fosse stato opportuno attendere un periodo tra i tre ed i cinque anni
per vedere in frutti dell’investimento. Senonchè, sempre a detta dell’attore,
attraverso i media, egli era venuto a conoscenza delle reali caratteristiche
del prodotto che non erano corrispondenti a quelle prospettate. In effetti,
egli aveva investito una somma di Euro 11.792,98 da rimborsare in 355 rate di
Euro 77,47 ciascuna comprensiva del tasso di interesse del 6,83 annuo. Con il
denaro finanziato, la banca in realtà acquistava una obbligazione zero coupon
“Republic of Italy” per nominali Euro 32.000 dal rendimento non dichiarato
nel contratto. Per un’altra parte, con il capitale finanziato, la banca
investiva in un fondo comune di investimento Spazio Finanza Euro NM
(diventato poi Geo Europa Alto Potenziale in data 25.11.2002).
Proseguiva il D., affermando
che volendo chiudere il rapporto, il piano prevedeva comunque che il cliente
dovesse versare comunque tutte le rate future attualizzate in base ad un
tasso inferiore rispetto a quello di finanziamento, con la conseguenza che
questa differenza di tassi comportava comunque una notevole penalizzazione
che non era in alcun modo evincibile dalla pur attenta lettura del contratto.
Si costituiva in giudizio la
MPS Personale s.p.a. la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione
passiva in conseguenza della avvenuta sua incorporazione nella Banca Monte
dei Paschi di Siena s.p.a. come da documentazione che allegava, per cui era
semmai nei confronti di quest’ultima che la domanda andava esperita.
Concludeva, comunque, per il
rigetto anche nel merito della domanda, con vittoria di spese e competenze
del giudizio.
Interveniva spontaneamente la
Banca Monte dei Paschi di Siena la quale, nel contestare l’avverso assunto e
nel chiedere il rigetto della domanda, sosteneva di aver pienamente
rispettato i propri obblighi di trasparenza imposti dalla normativa TUF come
era facilmente evincibile dalla lettura del contratto e da tutta l’ulteriore
documentazione prodotta ed in particolare dalla scheda del profilo del cliente
e dalla attestazione da questi sottoscritta della ricezione del documento sui
rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari.
Rigettata la richiesta di
emissione di provvedimento cautelare avanzata dalla parte attrice e dopo
svariate questioni preliminari risolte, il giudice designato , in data
12.1.2006, fissava con decreto l’udienza collegiale ex art. 12 D.L.vo 5/2003
per il giorno 24 febbraio 2006. Con detto decreto, stante il formale
disconoscimento della documentazione prodotta dalla terza intervenuta da
parte della difesa dell’attore, il Giudice ,rigettando tutte le altre
richieste istruttorie, disponeva semplicemente l’esibizione a cura della
Monte dei Paschi di Siena s.p.a. dell’originale della documentazione
contrattuale, esibizione puntualmente ottemperata dall’istituto.
All’esito della discussione,
il Collegio , confermato il decreto, tratteneva la causa a sentenza
riservandone il deposito ai sensi dell’art. 15 D.Lvo cit.
Motivi della decisione
La
domanda principale dell’attore è fondata e va, quindi, accolta nei seguenti
limiti.
Va
preliminarmente rilevato come già la precedente giurisprudenza di merito si è
più volte occupata della natura del contratto denominato “for you”,
pervenendo , talvolta, anche a decisioni contrastanti che le parti si sono
affannate , peraltro in modo pregevole, a documentare al collegio giudicante.
E’
comunque indiscutibile la natura del contratto de quo. Esso costituisce la
risultante di una serie di operazioni economiche tra di loro funzionalmente
collegate . Più precisamente, esso si articola nella concessione, da parte
della banca proponente, di un finanziamento destinato esclusivamente
all’acquisto di particolari strumenti finanziari ed in particolare, come
correttamente evidenziato dalla difesa attrice, di titoli “Republic of Italy”
nonché di quote di investimento “Spazio Euro NM”.
Come
controprestazione del finanziamento, il risparmiatore , per tutta la durata
del rapporto, è tenuto al pagamento di una rata costante comprensiva di un
tasso di interesse pari al 6,8% annuo.
Si
tratta, dunque, di un contratto “atipico”, non rientrante certamente nel
mutuo , la cui causa è da ricercarsi nel collegamento negoziale sussistente
tra le diverse operazioni sopra descritte.
Proprio
per la particolarità del prodotto, erroneamente qualificato quindi come
prodotto previdenziale, è richiesta una maggiore trasparenza da parte
dell’istituto proponente nel pieno rispetto della normativa TUF come
richiamata dettagliatamente dall’attore.
In
particolare, si impone all’istituto l’obbligo di adeguata e corretta
informazione del cliente circa le caratteristiche del prodotto la cui prova
deve essere fornita in modo rigoroso e non solo attraverso la produzione
della documentazione versata in atti dalla banca intervenuta. Le ragioni di
tanto rigore, che arriva al punto da essere imposta la forma scritta ad
substantiam del contratto (art. 23 TUF), deriva dalla semplice considerazione
dell’elevato rischio dell’investimento e dal fatto che nella maggior parte
l’investitore è il risparmiatore di media diligenza non esperto di prodotti
bancari e di finanza.
Passando
al caso che qui interessa, occorre allora verificare se la banca proponente
abbia in effetti adottato tutte le cautele di trasparenza nei confronti del
D..
Orbene,
dirimente della presente controversia è una prima circostanza. Nella
documentazione esibita dalla Banca Monte Dei Paschi di Siena, non è
rintracciabile alcun allegato contenente i prospetti informativi sia del
“Republic of Italy” , sia dell’offerta al pubblico di quote dei fondi comuni
di investimento gestiti da Spazio Finanza s.p.a. e ciò nonostante il
contratto sottoscritto dall’attore vi faccia espresso riferimento.
Dunque,
non v’ alcuna prova che il D. sia stato informato in modo adeguato delle
caratteristiche dei suddetti prodotti e tanto meno dei relativi rischi di
investimento.
Ne
deriva, quindi, la palese violazione da parte della banca dell’art. 21
T.U.F. che deve portare
inevitabilmente alla dichiarazione di nullità del contratto.
Ogni
altra questione resta assorbita, ivi compresa quella della inefficacia della
disposizione contrattuale di cui alla sezione 2° dell’art. 8 che, per il suo contenuto, è
certamente da intendersi clausola vessatoria con tutte le conseguente che ne
derivano in punto di diritto.
Non
v’è dubbio, infatti, che si è di
fronte ad una clausola limitativa del diritto di recesso non controbilanciata
da analoga facoltà concessa all’investitore per l’ipotesi di recesso della
banca, che comporta solo per il primo conseguenze assai rilevanti essendogli
imposto l’obbligo di corrispondere comunque oltre agli interessi ed agli
oneri maturati fino all’esercizio del diritto di recesso, un importo
rappresentato dalla somma delle rate ancora a scadere , comprensive di
capitale ed interessi, attualizzata al tasso IRS (interest Rate Swap)
corrispondente al periodo intercorrente tra la data di esercizio della
facoltà di anticipata estinzione e la data di naturale scadenza del
finanziamento.
Per
non considerare, infine, tutte le altre osservazioni svolte sul contratto
dalla difesa attrice che sono pienamente condivise da questo collegio.
Per
tutte le suesposte considerazioni, quindi, va dichiarata la nullità del
contratto in esame con la conseguenza che , in applicazione delle norme
sull’indebito arricchimento, la Monte Dei Paschi di Siena deve essere
condannata alla restituzione in favore del D., delle somme da quest’ultimo
versate in esecuzione del contratto, con gli interessi al tasso legale con
decorrenza dalla data della domanda al soddisfo.
La
mancanza di prova fornita dalla parte attrice in ordine alla sussistenza di
tutti gli altri lamentati danni, patrimoniali e non, stante la circostanza
che la ctu. richiesta non può sopperire all’onere probatorio incombente alla
parte attrice, deve portare al rigetto delle altre domande.
Va
infine dichiarata la carenza di legittimazione della convenuta MPS Banca
Personale s.p.a. già Banca 121 P.F. s.p.a. alla luce della documentazione
acquisita ed attestante l’avvenuta fusione della stessa nella Monte Dei
Paschi di Siena s.p.a.
Passando
alla regolamentazione delle spese, ritiene il Giudicante che la complessità
della vicenda debba portare comunque alla equa ed integrale compensazione tra
tutte le parti delle spese e competenze del presente giudizio.
P.Q.M.
Il
Tribunale di Pescara, in composizione collegiale, definitivamente
pronunciando sulle domande proposte da D. M., ,ogni ulteriore istanza ed
eccezione disattese, così provvede:
- dichiara la carenza di legittimazione passiva
della MPS Banca Personale s.p.a. già Banca 121 P.F. s.p.a.;
-
in parziale accoglimento della domanda
attrice,dichiara la nullità del contratto di acquisto del prodotto “For You”
contraddistinto dalla proposta di adesione n° 20006307 e, per l’effetto, condanna
la Banca Dei Monti Dei Paschi Di Siena s.p.a., in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore dell’attore, delle
somme da questi corrisposte in esecuzione del contratto , oltre interessi
legali sulle somme con decorrenza dalla domanda al soddisfo;
- rigetta le ulteriori domande dell’attore;
-
compensa integralmente tra le parti le spese del
presente giudizio.
Così
deciso in Pescara il 28.2.2006
Il
Presidente Dott.
Angelo Mariano Bozza
Il
Giudice relatore Dott.Camillo Romandini
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