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Tribunale di Biella 25 novembre 2005 (n. 942/05 R.G.C.) – Pres. P. Rava, Rel. Eleonora Reggiani.
Società a responsabilità limitata – Protratta
inattività – Causa di scioglimento – Sussistenza – Iniziativa del singolo
socio, amministratore o sindaco – Sussistenza.
Società a responsabilità limitata – Liquidazione
giudiziale conseguente a protratta inattività – Nomina dei liquidatori
giudiziali – Convocazione dell’assemblea - Necessità.
L’art. 2585, 2° comma
cod. civ., che prevede l’intervento del tribunale nel caso in cui gli
amministratori non accertino il verificarsi di una causa di scioglimento
della società e non procedano agli adempimenti di cui all’art. 2484 cod.
civ., deve ritenersi operante sia in caso di inerzia dell’organo gestorio che
di quello di controllo. Tale norma, infatti, sanziona la violazione da parte
degli amministratori dell’obbligo di dichiarare l’avvenuta verificazione di
una causa di scioglimento della società, così dirimendo i conflitti interni
agli organi sociali mediante l’attribuzione ad ogni socio, amministratore o
sindaco del potere di chiederne l’accertamento.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Sussiste una causa di
scioglimento della società per continuata inattività qualora l‘organo
gestorio non abbia durante l’anno convocato l’assemblea nemmeno per
l’approvazione del bilancio. In tal caso, il tribunale può procedere alla
nomina dei liquidatori solo qualora, dopo aver convocato l’assemblea, questa
non si costituisca o non deliberi alcunché.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
IL
TRIBUNALE DI BIELLA
riunito in camera di consiglio nelle
persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Paola RAVA PRESIDENTE
Dott. Pier
Luigi PIANTA GIUDICE
Dott.ssa Eleonora
REGGIANI GIUDICE REL
Nel procedimento iscritto al
numero di R.G.C. indicato in epigrafe
avente per oggetto: accertamento causa di scioglimento di società
e nomina liquidatore
promosso
da
P. A., nella qualità di componente del consiglio di amministrazione della V.
M. s.r.l., con sede in V., via Q. Sella 51/B, capitale sociale euro 18.000,00,
elettivamente domiciliato in
Biella, via Lamarmora 21, presso lo studio degli avvocati Carlo e Luca
Boggio, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in
calce al ricorso introduttivo;
nei confronti di:
V. M. s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in V., via Q. Sella 51/B, capitale
sociale euro 18.000,00
H. P. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano
Immobiliare di via F. di A. P. & C.
s.a.s., in persona del legale
rappresentante pro tempore, con
sede in V.
-
visto il ricorso, depositato presso
la cancelleria di questo Tribunale in data 28.09.05 da P. A., nella qualità
di componente del consiglio di amministrazione della V. M. s.r.l., con sede
in V. (di cui sono socie la H. P. s.p.a., con sede in Milano, e la
Immobiliare di via F. di A. P. & C. s.a.s., con sede in V.), perché il
Tribunale voglia accertare il verificarsi della causa di scioglimento della
società per impossibilità di conseguire l’oggetto sociale ovvero per
continuata inattività dell’assemblea con tutte le conseguenti pronunce di
legge, ivi compresa la nomina di un liquidatore;
-
visto il
provvedimento presidenziale in data 04.10.05, con il quale è stata fissata
udienza per la comparizione delle parti;
-
visto il timbro
di ricezione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Biella,
apposto in calce al decreto presidenziale di fissazione dell’udienza
camerale;
-
letti gli atti
e i documenti prodotti da parte ricorrente;
OSSERVA
È
applicabile alla presente fattispecie l’invocato disposto dell’art. 2485
comma 2 c.c., introdotto con l’art. 4 del d.l.vo 6/03, in vigore dal 01.01.04
(art. 10 d.l.vo cit.).
L’art.
2485 comma 2 c.c. prevede che “Quando
gli amministratori omettono gli adempimenti di cui al precedente comma,” –
e cioè quando gli amministratori omettono di accertare senza indugio il
verificarsi di una delle cause di scioglimento della società e di procedere
agli adempimenti previsti dall’art. 2484 comma 3 c.c. – “il tribunale, su istanza dei singoli soci
o amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi della causa di
scioglimento, con decreto che deve essere iscritto a norma del terzo comma
dell’articolo 2484”.
Come ritenuto
da attenta dottrina, il procedimento in esame opera nel caso in cui né
l’organo gestorio (consiglio di amministrazione) né quello di controllo
(collegio sindacale) riescano a (o vogliano) funzionare per attivare gli
adempimenti di cui all’art. 2484 c.c..
In
altre parole, l’art. 2485 comma 2 c.c. sanziona la violazione da parte degli
amministratori dell’obbligo di dichiarare l’avvenuta verificazione di una
causa di scioglimento della società, così dirimendo i conflitti interni agli organi sociali (soci in seno
all’assemblea, amministratori in seno al consiglio di amministrazione e
sindaci in seno al collegio sindacale), mediante l’attribuzione ad ogni
socio, amministratore o sindaco del potere di chiederne l’accertamento.
E
mentre il potere di iniziativa dei soci è posto a tutela di un diritto, o
meglio di un potere, insito nello status
di socio, il potere di iniziativa degli amministratori e dei sindaci
costituisce un dovere correlato alla funzione istituzionale da loro rivestita
e alla responsabilità personale conseguente in caso di omesso o ritardato
accertamento (per i sindaci in virtù del combinato disposto degli artt. 2407
comma 2 e 2485 comma 1 c.c.).
Nel
merito risulta fondata la richiesta volta ad ottenere l’accertamento
dell’avvenuto scioglimento della società per continuata inattività
dell’assemblea.
La ratio della previsione di
scioglimento della società, per il caso di protratta inattività
dell'assemblea, è da ricercare nel fatto che l'ordinamento non ritiene
opportuno lasciar sopravvivere un ente di cui neppure i soggetti più
interessati (i soci) si occupano.
La
continuata inattività dell'assemblea può derivare o dalla perdurante mancata
convocazione dell’assemblea o dalla persistente diserzione dei soci.
Ciò che
deve risultare concretamente impossibile è l'adozione di deliberazioni
necessarie ed indispensabili al regolare svolgersi della vita societaria.
Tra
queste rientrano senza dubbio quelle di approvazione del bilancio di
esercizio e di nomina o sostituzione degli amministratori e dei sindaci. Non
basta quindi una mera mancanza di attività in senso inqualificato, occorre
che l'inattività dell'assemblea abbia riflessi paralizzanti sulla vita della
società e sulla sua normale conduzione.
Nel
caso di specie parte ricorrente ha allegato, e dimostrato, che al momento del
deposito del ricorso, nonostante fossero passati più di otto mesi dalla
chiusura dell’esercizio, la società non aveva ancora approvato il bilancio al
31.12.04 e che, nonostante la formale richiesta del ricorrente, il consiglio
di amministrazione aveva provveduto a convocare l’assemblea per approvare il
bilancio, né aveva convocato l’assemblea straordinaria per gli adempimenti di
cui all’art. art. 2482 bis c.c., lasciando peraltro che alcuni soci non
versassero i conferimenti ancora dovuti (doc. 6 fasc. ric.).
Il
ricorrente ha altresì allegato, e dimostrato, di avere successivamente richiesto
la convocazione di un’ennesima assemblea dei soci, per accertare l’avvenuto
scioglimento della società per inattività dell’organo deliberante, senza
avere alcuna risposta (doc. 7 fasc. ric.).
Né la società
né i soci sono comparsi all’udienza per contestare le allegazioni attoree.
La perdurante
inerzia dell’organo deliberante, che per molti mesi ha omesso di riunirsi per
decidere sull’approvazione del bilancio, determinata anche dalla perdurante
inerzia dell’organo gestorio, che non ha comunque convocato a tal fine
l’assemblea ordinaria per approvare il bilancio e neppure ha convocato
l’assemblea straordinaria per gli altri adempimenti necessari.
Si deve
pertanto ritenere che si è verificata una causa di scioglimento della società
per continuata inattività dell’assemblea, che in tutto l’anno 2005 non è
stata convocata neppure per assumere decisioni fondamentali e necessarie alla
vita della società.
In ordine alla
richiesta di nomina del liquidatore, si deve subito rilevare che ai sensi
dell’art. 2487 comma 2 c.c. “se gli
amministratori omettono la convocazione dell’assemblea di cui al comma
precedente” – e cioè se gli amministratori omettono la convocazione
dell’assemblea per deliberare la nomina dei liquidatori e i criteri in base
ai quali deve svolgersi la liquidazione – “il tribunale vi provvede su istanza dei singoli soci o
amministratori e, nel caso in cui l’assemblea non si costituisca o non
deliberi, adotta con decreto le decisioni ivi previste”.
Come ritenuto da
attenta dottrina, la nuova disciplina sopra richiamata prevede la nomina del
liquidatore da parte del tribunale solo nel caso in cui, a fronte della
mancata convocazione da parte degli amministratori, dopo aver convocato il
tribunale stesso l’assemblea perché deliberi in merito, essa non si
costituisca o non deliberi alcunché.
Nel caso di
specie non risulta essere stata convocata alcuna assemblea per la nomina del
liquidatore. Occorre pertanto convocare per il 24.03.06 ore 17,00 l’assemblea
straordinaria dei soci della V. M.
s.r.l., presso la sede sociale in V., via Q. Sella 51/B, e designare alla presidenza il socio
ricorrente (arg. ex art. 2367 c.c.), perché si provveda a nominare il
liquidatore e specificarne i poteri. Solo in caso di mancata statuizione
assembleare si potrà procedere alla nomina giudiziale.
PTM
Visti gli artt. 2484 n. comma 1
n. 3) e 2485 comma 2 c.c.
accerta
l’avvenuto
scioglimento della V. M. s.r.l., con
sede in V., via Q. Sella 51/B per continuata inattività dell’assemblea;
visto
l’art. 2487 comma 2 c.c.
convoca
per il 24.03.06 ore 17,00 l’assemblea
straordinaria dei soci della V. M.
s.r.l., presso la sede sociale in V., via Q. Sella 51/B, per deliberare la nomina del liquidatore
e specificarne i poteri, disponendo che l’assemblea sia presieduta dal socio
ricorrente;
fissa
nuova udienza
al 31.03.06 ore 11,30 per
verificare l’esito dell’assemblea e per adottare le statuizioni conseguenti;
assegna
a parte
ricorrente termine fino al 28.02.06
per la notificazione del presente provvedimento alla società e ai soci della V. M. s.r.l.
Si
comunichi.
Biella, 25.11.05
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