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Sezione I - Giurisprudenza

documento 272/1997

 

 

 

 

 

 

Corte di Cassazione, sez. III, 9 gennaio 1997, n. 108 – Pres. G.E. Longo, Rel. G. Nicastro.

 

Intermediazione mobiliare – Contratto di commissione – Buona fede – Doveri di informazione dell’intermediario.

 

Borsa – Accordo di negoziazione – Cosa determinata solo nel genere – Individuazione – Necessità – Inadempimento.

 

Nel contratto di commissione, la buona fede che deve presiedere alla formazione dei contratti in generale comporta che il soggetto individuale, quale un agente di cambio, o collettivo, quale una banca, cui venga affidato l'incarico di acquistare titoli, e che, esercitando professionalmente tale attività, conosce, o dovrebbe conoscere, i limiti oggettivi dell'operazione, sia tenuto prima di accettare l'incarico ad informare di tali limiti il cliente, salvo che sugli stessi quest'ultimo si presenti già pienamente informato. Ne consegue che nel caso di incarico ad una banca di acquisti di azioni di una società cooperativa, il commissionario ha l'obbligo di informare il cliente della necessità di acquisire l'autorizzazione degli amministratori ai fini dell'opponibilità dell'acquisto alla società emittente a norma dell'art. 2523 c.c..

 

L'ordine di borsa in forza del quale una banca si sia impegnata ad acquistare e a trasferire al cliente la proprietà di un certo numero di azioni di una società cooperativa a responsabilità limitata, ha ad oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, nell'ambito del quale la proprietà si trasmette esclusivamente, a norma dell'art. 1378 c.c., mediante l'individuazione dei beni che ne formano oggetto, non essendo sufficiente la messa a disposizione delle azioni presso la società. Pertanto, in difetto di tale individuazione, la banca è inadempiente al suo obbligo essenziale, quale commissionaria, di ritrasferire al committente la cosa acquistata per suo conto, facendogliene acquistare la proprietà.

 

 

omissis

Fatto

Con ricorso del 16 maggio 1985 Eugenio e Giorgio Pennè, premesso che la Banca Popolare di Lodi, da loro incaricata, nel 1981, dell'acquisto di duemila azioni della società Cooperativa Farmaceutica (CO.FA.), per le quali avevano versato la somma di L. 18.078.230, non ne aveva procurato la consegna, e che il contratto doveva ritenersi, pertanto, risolto, chiedevano al Presidente del Tribunale di Lodi ingiungersi alla Banca la restituzione di detta somma, oltre accessori di legge.

Avverso il decreto, provvisoriamente esecutivo, la Banca, eseguito il pagamento, proponeva opposizione contestando sia l'ammissibilità del procedimento monitorio, sia l'inadempimento imputatole.

Costituitosi il contraddittorio, i Pennè sostenevano la violazione degli obblighi incombenti sulla mandataria, con conseguente legittimità della "revoca - recesso del mandato" e chiedevano, in ogni caso, dichiararsi risolto "per fatto e colpa" dell'opponente il contratto, ex art. 1735 c.c., con la sua condanna al risarcimento dei danni.

Nel processo interveniva volontariamente Giuseppe Pennè, padre degli opposti, per sostenerne le ragioni; assumeva che la somma impiegata nell'acquisto dei titoli era stata prelevata dal proprio deposito in conto corrente presso la Banca , e di avere consentito al prelievo a quel sol fine, in difetto del cui raggiungimento la somma gli doveva essere restituita. L'intervento chiedeva quindi la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Con sentenza del 25 novembre 1988 - 18 marzo 1989, il Tribunale accoglieva l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo e condannando Eugenio e Giorgio Pennè alla restituzione della somma loro corrisposta dalla Banca; respingeva la domanda dell'intervenuto.

La sentenza, appellata da tutti i Pennè, veniva confermata dalla Corte di appello di Milano con quella ora impugnata, del 18 maggio 1993 - 15 marzo 1994.

Premesso che con la comparsa conclusionale gli appellanti avevano provveduto ad emendare le istanze conclusive, limitandole alla risoluzione del contratto di commissione per colpa della Banca Popolare di Lodi, sia in quanto non aveva loro trasferito la proprietà e procurato la disponibilità materiale delle azioni, sia, in subordine, per inadempimento ai doveri di informazione inerenti alla stipulazione ed all'esecuzione del contratto (con implicita rinuncia delle altre domande ed eccezioni), con riferimento agli specifici motivi di gravame la Corte riteneva che:

a) il decreto ingiuntivo può trovare fondamento esclusivamente su un diritto già sorto e non già su una pronuncia implicita di sentenza costitutiva di risoluzione per inadempimento contrattuale;

b) sulla natura del contratto - di commissione e non di compravendita (com'era ormai pacifico secondo gli stessi committenti, almeno "nella fase terminale" del giudizio) - non incidevano le locuzioni talora improprie, dei fissati bollati e delle cd.e "contabili", aventi funzione essenzialmente informativa e documentaria, secondo gli usi bancari e di borsa;

c) la libera commerciabilità dei titoli, a norma dell'art. 2523 c.c., non comporta necessariamente l'efficacia del contratto di compravendita nei confronti della società, qualora non sia stata autorizzata dagli amministratori. Dalla documentazione in atti risultava che la Banca aveva acquisito la disponibilità delle azioni, a mezzo di un agente di cambio, ed aveva richiesto alla società emittente, che le deteneva, la relativa intestazione, inoltrando la domanda di ammissione a soci dei Pennè. Era stata la società ad opporre che, a termini dell'art. 15 dello statuto sociale, le azioni non potevano essere cedute senza suo consenso, invitando a sanare "la complessa situazione creatasi". Il corretto svolgimento dell'incarico esigeva la semplice messa a disposizione della società emittente dei titoli necessari per il completamento della cessione intercorsa tra gli interessati, attraverso le autorizzazioni degli amministratori, fasi autonome ed integrative, di cui non potevasi far carico alla Banca;

d) l'intendimento di addivenire ad un investimento sicuro attiene ai motivi soggettivi, tenuto anche conto che l'ordine, per le sue peculiarità - concerneva, infatti, titoli di società non quotata in borsa e nemmeno negoziati al cd. mercato ristretto (estranei quindi ai mercati regolamentati) -, presupponeva scelte specifiche e selettive, per le quali - a prescindere dal fatto che la l. 2 gennaio 1991, n. 1, è entrata in vigore solo successivamente - non incombeva all'intermediaria alcuno specifico obbligo di informazione, quale quello proprio dei promotori di servizi finanziari.

e) la suesposte conclusioni comportavano anche il rigetto della domanda di Giuseppe Pennè. A prescindere dalla contraddittorietà delle varie posizioni assunte dall'intervenuto, la Banca aveva eseguito, infatti, l'ordine di acquisto delle azioni.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i Pennè, affidandosi a sette motivi, illustrati da successiva memoria.

La Banca Popolare di Lodi si è limitata a depositare procura e fascicolo delle precedenti fasi di giudizio.

Diritto

1. - Col primo motivo i ricorrenti denunciano - ex art. 360 n. 3 c.p.c. - la violazione dell'art. 174 c.p.c. e dell'art. 79 delle relative disposizioni di attuazione.

Il motivo contiene due distinte doglianze. Con lo stesso si lamenta infatti:

a) la mancata comunicazione all'avv. Covino, difensore di Eugenio e Giorgio Pennè, della sostituzione dell' "istruttore" (rectius di uno dei componenti del collegio: all'udienza del 29 gennaio 1991 ne faceva parte, infatti, la dott.ssa Raffaella D'Antonio ed a quelle del 14 aprile 1992 e del 23 aprile 1993 il dott. Claudio D'Agostino), sì da consentire un'efficace difesa, anche in ordine ai motivi che vi avevano dato luogo ed all'eventuale ricusazione;

b) con ordinanza ugualmente non notificata, pronunciata fuori udienza, il presidente dott. Adalberto Margadonna, che mai aveva fatto parte del collegio giudicante (nè era presidente della sezione) aveva anticipato l'udienza di discussione del 13 aprile 1993 al precedente 23 marzo. In conseguenza, all'udienza di discussione, nella quale la causa era stata assegnata a sentenza, risultava presente il solo avv. Orsenilo, in sostituzione dell'avv.

Manfredini.

Entrambe le censure sono destituite di fondamento.

Sotto il primo profilo è stato più volte ribadito che "con riguardo al provvedimento di sostituzione, a causa di impedimento, del giudice istruttore in precedenza nominato, ferme restando data, ora e luogo dell'udienza di comparizione, la comparazione e-o notificazione alle parti, non espressamente prevista, non può ritenersi necessaria a tutela del diritto di difesa, sul cui concreto esercizio la sostituzione medesima non spiega alcuna interferenza" (Cass. 12 novembre 1987, n. 8332) e, sotto altro aspetto, che "il vizio di costituzione del giudice è ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all'ufficio e non investita della funzione esercitata e perciò non è riscontrabile quando si verifichi la sostituzione tra giudici di pari funzioni e di parti competenza, appartenenti allo stesso ufficio giudiziario" (Cass. 30 dicembre 1993, n. 13.011). Gli stessi principi valgono anche per la sostituzione di un componente del collegio, tra l'una e l'altra delle udienze, allorché si tratti di rinvio puro e semplice (cd. "a nuovo ruolo") e non di prosecuzione dell'udienza collegiale (nel qual caso interverrebbe il diverso principio dell'immutabilità del collegio giudicante).

In ordine alla seconda censura, va rilevato, anzitutto, che a norma dell'art. 108 c. 2 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, il presidente di sezione che manchi o sia impedito è sostituito ex lege, in mancanza di diversa designazione, dal più anziano dei magistrati appartenente alla sezione stessa: nella specie non è contestato che il dott. Margadonna, che ha provveduto all'anticipazione dell'udienza di discussione (in quanto l'udienza fissata, del 13 aprile 1993, "non (era) prevista dal calendario a suo tempo predisposto ad approvato") rivestisse tale qualità.

Diversamente da quanto si assume nel ricorso, l'ordinanza di anticipazione risulta comunicata all'avv. Covino, difensore, nel giudizio di appello, di Eugenio e Giorgio Pennè (ed unico a sollevare la censura ), il 2 dicembre 1992, "a mani dell'impieg. dip.te Cesari".

2. - Ugualmente infondato il secondo motivo col quale - sempre con riferimento all'art. 360 n.3 c.p.c. - si denuncia la violazione degli artt. 352, 189 e 190 c.p.c..

Erroneamente - secondo i ricorrenti - la Corte avrebbe ritenuto abbandonati "altri pregressi motivi di impugnazione" (fra cui la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo), omettendo, quindi, di esaminarli integralmente, senza tener conto che la comparsa conclusionale serve ad illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande, mentre rimangono fisse le conclusioni formulate e tutti i motivi spiegati con l'atto di impugnazione.

Come affermano esattamente i ricorrenti, nelle conclusioni prese nell'apposita udienza, riprodotte anche nella sentenza impugnata, Eugenio e Giorgio Pennè hanno sostanzialmente riproposto quelle già contenute nell'atto di appello, chiedendo fra l'altro - sia pure in forma palesemente contraddittoria - da un canto l'accertamento che tra le parti "intervenne un contratto di compravendita di titoli" ("nel merito", sub 1), e dall'altra, "in via riconvenzionale", dichiararsi "che nel caso di specie ricorrono gli estremi del mandato a mezzo di commissione e della compravendita di titoli", nonché il rigetto dell'opposizione "con conferma del decreto opposto", "attesa la sua perfetta legittimità a seguito della revoca recesso del mandato".

La prima domanda ("nel merito", sub 1) era chiaramente connessa al secondo motivo di appello, incentrato sulla natura giuridica del contratto, col quale si sosteneva trattarsi di contratto di compravendita, del quale "la reale controparte" era stata la Banca (la tesi era ribadita anche nel terzo motivo, per trattare poi degli aspetti del mandato).

Con la comparsa conclusionale viceversa, dopo aver premesso, in "fatto", che la Banca aveva trasferito la titolarità delle azioni "in base ad un contratto di commissione precedentemente stipulato", anche nell'illustrazione dei motivi si dava per pacifico essere intervenuto tra le parti un contratto di commissione e non di compravendita (pag. 4: "contratto di commissione intercorso"; pag. 5:

"contratto... nel quale la Banca ha assunto il ruolo di intermediaria"; pag. 11 e 12: "il contratto di commissione tra gli odierni contraddittori", pag. 18: "nel corso dell'esecuzione del contratto di commissione..."): sulla commissione venivano fondati gli obblighi di informazione, dei quali si imputava alla Banca l'inadempimento.

Questa Corte ha ripetutamente chiarito che la comparsa conclusionale ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni proposte, e non può contenerne di nuove, che costituiscano un ampliamento del thema decidendum (Cass. 3 aprile 1987, n. 3.234;

Cass. 13 giugno 1990, n. 5.751); sotto altro profilo, è stato precisato che la stessa, come atto non sottoscritto dalla parte, riconducibile alla sola volontà del procuratore, è insuscettibile di contenere dichiarazioni con valore confessorio (Cass. 18 dicembre 1990, n. 11.975).

Allorché tuttavia, come nella specie, tra più tesi, tra loro collidenti, sostenute nell'atto di citazione o di appello, cumulativamente od in via subordinata, la comparsa conclusionale ne adotti una soltanto, che elida l'altra, il principio di non contraddizione che deve presiedere ad ogni impostazione logica di qualsiasi problematica, legittima il giudice (ed anzi gli impone) di ritenere abbandonate le opposte tesi e difese. È per questo il principio cui si è esattamente attenuta la Corte di appello, nel ritenersi ormai pacifica, in forza di quanto sopra riferito, la natura del contratto, come contratto di commissione e non di compravendita, sul quale si incentra tuttora il terzo motivo del ricorso (nel quale, con dovizia di elementi di fatto, si sostengono violati gli artt. 1476, n. 1 e 1536 c.c., nonché l'art. 352 c.p.c., sostenendosi anche "l'omesso esame sia delle questioni di diritto che delle connesse istanze istruttorie", in ordine alla qualificazione del contratto, quale contratto di compravendita), che deve ritenersi, pertanto, anch'esso infondato.

La fattispecie ben si attaglia, del resto, alla figura del contratto di commissione, prevista dall'art. 1731 c.c., che ha per oggetto l'acquisto o la vendita di beni "per conto del committente e in nome del commissionario": il paradigma spiega pienamente - diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di merito - la formulazione dei documenti normalmente emessi dalle banche e di quelli prodotti dai Pennè, nei quali si dà atto della (rivendita) delle cose acquistate al committente, secondo lo schema proprio del mandato senza rappresentanza (art. 1796 c.c.), in adempimento, quindi, di un obbligo che discende dal contratto di commissione e non attraverso la vendita diretta dei titoli o l'entrata del commissionario nel contratto.

Sotto quest'ultimo aspetto, non può disconoscersi che la qualificazione giuridica patrocinata dai fratelli Pennè (non risulta depositato il fascicolo di Giuseppe Pennè ) potrebbe ritenersi non contraddittoria con riferimento all'art. 1735 c.c., che nella commissione di compera o di vendita di titoli, divise o merci "venti il prezzo corrente che risulti nei modi indicati dal terzo comma dell'art. 1515", consente al commissionario, "se il committente non ha diversamente disposto", di fornire personalmente le cose che deve comprare "al prezzo suddetto".

Anche se la norma viene richiamata nel corso del ricorso, il richiamo mal si attaglia alla tesi dei ricorrenti e non è legittimato da alcune delle espressioni contenute nella citata comparsa conclusionale di secondo grado. La tesi, del resto, sarebbe in contraddizione con l'accertamento definitivamente compiuto dai giudici di merito, secondo cui il contratto aveva ad oggetto azioni di società non quotata in borsa od al cd. mercato ristretto, per le quali, quindi, non esistevano prezzi ufficiali nei sensi indicati dall'art. 1735 c.c.

Diversamente da quanto si afferma nel motivo, la Corte ha, invece, deciso in ordine alla legittimità del decreto ingiuntivo, sia pure con riferimento all'appello di Giuseppe Pennè (sent., pag. 10), con argomentazione che risulta censurata (cfr. infra, "svolgimento del processo", sub a) solo con i motivi successivi, e sotto il profili della revocabilità e dell'intervenuta revoca del mandato (su cui si dirà nell'esame del motivo che la concerne).

3. - Con il quarto ed il quinto (autonomo, anche se non numerato) motivo, e con riferimento al contratto di commissione ritenuto dalla Corte di Appello, i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 1175, 1176, 1375, 1705, 1710, c. 2, 1715, 1718 e 1731 c.c., nonché l'omesso esame di elementi decisivi e contraddittorietà della motivazione, con riferimento agli obblighi di diligenza propri del mandatario , cui va assimilato il commissionario, ed al loro adempimento:

a) gli obblighi di diligenza, cui è tenuto il commissionario, investirebbe - secondo i ricorrenti - anche la fase postcontrattuale, sino al raggiungimento dello scopo da parte dei committenti. La Banca Popolare di Lodi non si sarebbe attenuta a tali obblighi, prelevando dal conto il corrispettivo delle azioni, effettuandone il pagamento senza averne conseguito contestualmente la consegna, e limitandosi a scrivere alla Cooperativa Farmaceutica per l'intestazione. Ove, viceversa, non fosse stato possibile ottenere l'effettivo trasferimento, avrebbe dovuto, usando l'ordinaria diligenza, non eseguire quel pagamento (sicché imputet sibi se lo ha eseguito).

Dall'ultima lettera, del 14 dicembre 1983, era rimasta poi inerte, abbandonando i clienti privi di tutela: è proprio dalla documentazione esibita dalla controinteressata che si desumerebbe la violazione dei suoi obblighi.

b) gli artt. 1722, n. 2, e 1723 c.c. consentono la revoca del mandato nel momento in cui non ne sia possibile, per qualsiasi ragione, l'esecuzione ed allorché ricorra una giusta causa - sempre che il mandato non sia stato eseguito -. Dalla revoca deriva l'obbligo di immediata riconsegna della somma versata, con rivalutazione ed interessi, ed il risarcimento del danno, sicché appare legittimo il ricorso al procedimento di ingiunzione, fondato sui fissati bollati prodotti.

Come si evince dagli stessi documenti di controparte, nella specie tratterebbesi di mandato "che interviene con un contratto di compravendita" in cui oggetto della vendita sono non già il fissato bollato, bensì le azioni, mai trasferite. Per l'art. 1528 c.c. il pagamento del prezzo deve eseguirsi al momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti, sicché la Banca "mai avrebbe dovuto pagare il prezzo, se non al momento della consegna dei documenti, attestanti la traslazione del diritto".

4. - Ai motivi riassunti è connesso il sesto, che attiene agli obblighi di informazione che incombono sul commissionario, ed assume, sotto alcuni profili, carattere di pregiudizialità.

Con quest'ultimo motivo si denuncia la violazione degli artt. 1375, 1710 e 1175 c. 2 c.c., nonché omessa o insufficiente motivazione. L'obbligo di informazione rappresenterebbe "il momento centrale" nell'attività di intermediazione mobiliare. Ciò si evince chiaramente dall'art. 6 della l. 2 gennaio 1991, n. 1; discenderebbe comunque - anche a ritenere inapplicabile tale legge - dal principio di buona fede e correttezza che debbono presiedere ad ogni contratto, da cui derivano una serie di obblighi integrativi che, se inadempiuti, ne legittimano la risoluzione e sono fonti di responsabilità.

A tale obbligo la Banca avrebbe mancato tanto nel momento delle trattative e nel corso dell'esecuzione, omettendo di informare i clienti circa la natura del contratto da stipulare e dei valori che l'agente di cambio andava ad acquistare, quanto, infine, successivamente all'acquisto, facendo inoltrare la domanda di ammissione a socio solo a distanza di parecchi mesi (circostanza che confermerebbe la mancata conoscenza, nei mandanti, della natura e dei limiti delle azioni acquistate), omettendo di informarli circa l'esito della loro domanda e di rispondere persino ad una specifica richiesta del difensore.

Con ciò la Banca avrebbe mancato anche all'obbligo imposto dall'art. 1710, c. 2, c.c., di rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato, quale, nella specie, la complessa procedura per ottenere il placet del consiglio di amministrazione della CO.FA. (che forse lo stesso ufficio titoli della Banca ignorava, sicché non si vedrebbe come avrebbero potuto conoscerla due semplici risparmiatori).

Se adeguatamente informati, i ricorrenti non avrebbero certo intrapreso quel tipo di operazione, indirizzandosi verso investimenti meno aleatori. In ordine alle espressioni stampigliate sui duplicati di vendita, considerate di stile dalla Corte di merito, si sottolinea che per l'art. 1370 c.c. le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli e formulari predisposti da uno dei contraenti si interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro.

L'imperizia evidenziata e gli inadempimenti della Banca integrerebbero la gravità richiesta dall'art. 1475 c.c. per la risoluzione del contratto.

5. - Le censure che propongono una serie di problematiche non sempre tra loro coerenti, appaiono fondate nei limiti di seguito chiariti.

È indubbio che la l. 2 gennaio 1991, n. 1, che, disciplinando l'attività di intermediazione mobiliare, detta, all'art. 6, i "principi generali e le norme di comportamento" che vi debbono presiedere, non è applicabile alla fattispecie in esame, essendo entrata in vigore successivamente alla stipula del contratto.

La buona fede che devo presiedere alla formazione dei contratti in generale e di quelli di mandato e commissione (che qui interessano) in particolare, comporta tuttavia che il soggetto - sia esso un soggetto individuale, quale un agente di cambio, o collettivo, quale una banca - cui viene affidato l'incarico di acquistare titoli, e che, esercitando professionalmente tale attività, conosce i limiti oggettivi dell'operazione, sia tenuto, prima di assumere l'incarico (e cioè nel corso della stipula) ad informare i clienti in ordine degli stessi. Tale obbligo può venir meno soltanto allorché il committente si presenti già pienamente informato, senza che sia possibile, in proposito, fare esclusivo riferimento alla natura dei titoli. La Banca Popolare di Lodi non poteva esimersi quindi, nell'accettare l'incarico, dall'informare i fratelli Pennè sulla necessità di acquisire l'autorizzazione degli amministratori della CO.FA., ai fini della opponibilità dell'acquisto alla Cooperativa, a norma dell'art. 2523 c.c..

L'avvenuta esecuzione della commissione esclude la rilevanza di eventuali successive violazioni dell'obbligo di informazione, cui i ricorrenti ne riconnettono la revocabilità, dacché la revoca può essere esercitata solo finché l'affare non sia stato concluso (art. 1734 c.c.). Ne consegue l'infondatezza della censura relativa alla legittimità del ricorso al procedimento di ingiunzione, che sulla revoca si fonda.

Sotto altro profili, è noto (e se ne è accennato anche in precedenza) che, costituendo la commissione una forma particolare di mandato senza rappresentanza, in forza del quale il commissionario acquista in nome e per conto altrui (artt. 1731, 1705 e 1706 c.c.), ne discende l'obbligo del commissionario di ritrasferire la cosa acquistata al committente, facendogliene acquistare la proprietà, in adempimento dell'obbligazione assunta. Oggetto del trasferimento non è, tuttavia, il fissato bollato, che documenta l'operazione, anche ai fini fiscali, ma le azioni od i titoli.

L'ordine di borsa, in forza del quale una banca si sia impegnata ad acquistare ed a trasferire al cliente la proprietà di un certo numero di azioni nominative di una società cooperativa a responsabilità, ha ad oggetto, peraltro, il trasferimento di cose determinate solo nel genere, nell'ambito del quale la proprietà si trasmette esclusivamente, a norma dell'art. 1378 c.c., mediante "individuazione" dei beni che ne formano oggetto, non essendo sufficiente la messa a disposizione delle azioni presso la società (Cass. 15 novembre 1995, n. 11.834, in causa Belloni contro Credito Commerciale s.p.a. e numerose altre banche, concernente specificatamente azioni della Cooperativa Farmaceutica a r.l. CO.FA.). In mancanza, la Banca (come, eventualmente, l'agente di cambio) viene meno ad una delle principali obbligazioni che discendono dal contratto di commissione. Problema diverso è, invece, quello degli effetti della cessione nei confronti della società, che l'art. 2523 c.c. subordina all'autorizzazione degli amministratori, estranea alla conclusione ed all'adempimento del contratto di commissione (salvi gli obblighi di informazione di cui prima si è discusso).

Negli indicati limiti i motivi debbono essere, pertanto, accolti, rimanendo assorbite le ulteriori doglianze.

6. - In conseguenza, ugualmente fondato è il settimo motivo, proposto dal Pennè Giuseppe e relativo alla sua domanda di restituzione della somma, in quanto prelevata dal suo conto corrente, senza sua autorizzazione o quanto meno, subordinando l'autorizzazione all'effettivo acquisto ed alla consegna dei titoli.

Sebbene il ricorrente denunci, formalmente, la violazione dell'art. 105 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la doglianza attiene sostanzialmente alla motivazione della sentenza impugnata, la quale ha rigettato la sua domanda avendo ritenuto eseguito l'ordine di acquisto delle azioni.

Tale motivazione si appalesa quindi del tutto incongrua, con riferimento alle conclusioni cui si è pervenuti attraverso l'analisi e con l'accoglimento del motivo precedente.

La sentenza impugnata dev'essere, pertanto, cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano, cui può essere demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

rigetta i primi tre motivi di ricorso ed accoglie, per quanto di ragione, gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.

Così deciso il 6 maggio 1996, nella Camera di Consiglio.














 

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