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Contratti, natura e contenuto
Ordini di negoziazione, nullità
TRIBUNALE DI ROVERETO, sentenza 18 Gennaio 2006 n. 32/06, Pres.
ed est. PERILLI; D. ed altri (AVV. TOMASONI) c. Cassa *** (AVV. GALGANO, ZORZI).
Intermediazione finanziaria – Servizi d’investimento – Contratto
relativo alla prestazione di servizi di investimento – Qualificazione –
Contratto di mandato (D. lgs. 24 Febbraio 1998 n. 58, t.u. delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, art. 23, Regolamento Consob
11522/1998, art. 30; C.c. art. 1703, 1706 e 1771).
Intermediazione finanziaria – Servizi d’investimento – Mancanza
di contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento - Atto di
negoziazione per conto terzi – Nullità per mancanza di causa (D.lgs. 24 Febbraio 1998 n. 58, t.u. delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, art. 23, Regolamento Consob
11522/1998, art. 30; C.c. art. 1706).
Il
contratto relativo alla prestazione dei servizi d’investimento in strumenti
finanziari disciplinato dall’art. 23 del D. lgs. 24 Febbraio 1998 n. 58 e
dall’art. 30 del Regolamento Consob 11522/1998 va qualificato come contratto
di mandato; l’ordine del cliente all’intermediario finanziario va qualificato
come direttiva dal mandante al mandatario ai sensi dell’art. 1711 c.c.;
l’atto di negoziazione per conto terzi dell’intermediario finanziario va
qualificato come negozio di attuazione del mandato.
È nullo per
mancanza di causa l’atto di negoziazione di prodotti finanziari eseguito
dall’intermediario in esecuzione di un ordine del cliente in caso di mancanza
della forma scritta del contratto relativo alla prestazione di servizi
d’investimento in strumenti finanziari.
omissis
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato l’ 11 Novembre 2004 e
depositato in cancelleria il successivo 17 Novembre, gli attori, D. *** (di
seguito indicati collettivamente come D.), premettevano:
-
che in data 27 Marzo 1997 essi versavano alla CASSA *** (di
seguito: indicata anche come CASSA o Banca) su c.c. n. 9792/1, intestato agli
odierni attori, la somma di £ 400.583.000.= al fine di ottenere dalla CASSA
stessa il rilascio fideiussione bancaria a prima richiesta a garanzia di una
transazione internazionale riguardante il capitale della società I. S.p.A.,
dagli attori in precedenza posseduto ed, a quell’epoca, ceduto alla
multinazionale di diritto svedese G. AD;
-
che la provvista era utilizzata per l’acquisto di CCT
(certificati di credito del Tesoro) per il controvalore di
-
£ 339.344.191.=, addebitato in conto corrente ;
-
che i certificati di credito del tesoro erano quindi costituiti
in pegno in favore della CASSA, che rilasciava garanzia fideiussoria;
-
che nel mese di Febbraio 2000 il sig. O. D. era avvicinato dal
direttore della CASSA che gli proponeva si sostituire i CCT “con altra e più
remunerativa forma d’investimento: nel concreto veniva proposto l’acquisto di
obbligazioni Argentina”;
-
che gli attori davano seguito all’acquisto procedendo, in data
14.02.2000, alla vendita dei CCT mentre in data 15.02.200 la CASSA comunicava
agli attori di avere acquistato obbligazioni argentina 10,50% -95 02 COD ISIN
DE0001300200-00 per un controvalore di £ 394.889.758.= pari ad € 203843,54;
-
che le obbligazioni Argentina venivano quindi costituite in
pegno in sostituzione dei certificati di credito del tesoro;
-
che, a fine gennaio 2003, scaduto l’impegno fideiussorio, la
CASSA comunicava ai correntisti D. l’avvenuto svincolo dei titoli Argentina
dal pegno che essi avevano a suo tempo costituito in favore della CASSA
affidante;
-
che nel frattempo, a fine 2001, lo Stato Argentino, aveva
dichiarato il default con riferimento al proprio debito pubblico ed aveva
sospeso il rimborso delle obbligazioni di stato così come il pagamento degli
interessi;
-
che, conseguentemente, le obbligazioni Argentina avevano perduto
“la quasi totalità del loro valore”;
-
che, con lettera raccomandata del 12.03.2003, i D. formulavano
“una prima contestazione alla Banca, nel contempo richiedendo alla medesima
di poter ottenere copia di tutta la documentazione contrattuale e contabile
che aveva delineato il rapporto”;
-
che, ricevuta una risposta interlocutoria dalla CASSA e decorsi
invano tre mesi, essi inviavano un ulteriore sollecito formale con lettera
dd. 10.06.2003;
-
che, dopo ulteriori solleciti verbali, la CASSA consegnava
unicamente copia del documento sui rischi generali degli investimenti in
strumenti finanziari, il quale “reca una firma che il sottoscrittore fatica
obbiettivamente a riconoscere come propria”;
-
che, successivamente, le parti abbozzavano una trattativa per
giungere ad una transazione, poi naufragata.
Tanto premesso gli attori descrivevano l’andamento del debito
pubblico Argentino e il rischio di insolvenza dello Stato Argentino negli
anni dal 1993 al 2002, così come valutato dalle agenzie internazionali di rating, per affermare che, al
momento dell’acquisto da parte loro nel febbraio 2000 delle obbligazioni
Argentina, tali prodotti finanziari erano da considerare ad altissimo
rischio.
Sulla base delle suddette deduzioni fattuali, gli attori
affermavano l’invalidità “dei contratti d’investimento” sotto i profili della
nullità e dell’annullabilità per vizi formali e per violazione da parte della
CASSA degli obblighi di comportamento prescritti dall’art. 21 del testo unico
della finanza approvato con Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (di
seguito indicato come T.U.F.) e degli articoli 26, 27, 28 e 29 della delibera
Consob 1° Luglio 1998 n. 11522 (di seguito indicata come Regolamento); in
subordine i D. invocavano la responsabilità contrattuale della CASSA ed il
proprio diritto al risarcimento del danno per violazione da parte
dell’intermediario degli stessi obblighi di comportamento sopra menzionatI
(art. 21 del T.U.F. ed artt. da 26 a 29 del Regolamento).
In estrema sintesi,
gli attori si dolevano:
-
che la CASSA non avesse rilasciato la copia del contratto
“contenente eventuale mandato per la negoziazione di strumenti finanziari”;
-
che la Cassa avesse provveduto all’acquisto delle obbligazioni
Argentina senza avere raccolto un ordine d’acquisto da parte degli attori;
-
che la Cassa avesse provveduto all’acquisto delle obbligazioni
Argentina senza avere raccolto un’autorizzazione ad effettuare investimenti a
rischio elevato;
-
che la CASSA non avesse fatto sottoscrivere agli attori un
documento relativo alla loro propensione al rischio;
-
che la CASSA avesse comunque mantenuto un contegno contrario a
buona fede e non avesse osservato gli obblighi di informazione imposti dalla
normativa di settore;
-
che la CASSA avesse consigliato un investimento non adeguato al
profilo di rischio dei clienti.
Inoltre gli attori ipotizzavano che la CASSA avesse loro
trasferito titoli già detenuti in portafoglio dallo stesso istituto di
credito ed avesse pertanto agito in una situazione di conflitto d’interessi.
Con comparsa di costituzione depositata in cancelleria il 13
Gennaio 2005 si costituiva in giudizio la CASSA, la quale :
-
eccepiva che il contratto stipulato tra le parti (doc. 1)
dovesse essere qualificato come contratto di pegno e non contratto di
negoziazione di strumenti finanziari;
-
eccepiva che tale contratto, avente ad oggetto prima CCT e poi
obbligazioni Argentina, era stato stipulato nell’interesse della CASSA a
fronte dell’esigenza degli attori di ottenere fideiussione bancaria;
-
negava pertanto che fosse necessario un ordine di acquisto di
titoli argentini ed eccepiva che l’intera operazione di costituzione di pegno
sui titoli argentini risultava documentata per iscritto;
-
in assenza d’investimento ed in presenza di un rischio per la
sola banca, la convenuta negava rilevanza alle considerazioni espresse dagli
attori sui doveri di informazione della Banca in relazione ai “rischi di
investimento in strumenti finanziari”;
-
eccepiva che, in ogni caso, “per puro scrupolo” la Banca fece
sottoscrivere al sig. M. D. “un apposito documento sui rischi generali degli
investimenti in strumenti finanziari”;
-
negava, infine, di avere agito in conflitto d’interessi e
produceva le contabili d’acquisto sul mercato dei titoli obbligazionari (doc.
3) .
Sulla base delle suddette contestazioni ed eccezioni, la
convenuta
concludeva per il rigetto delle domande.
Seguiva tra le parti scambio di memorie di replica e di
ulteriore replica.
Con memoria del 25 febbraio 2005 la CASSA
chiedeva la condanna degli attori al risarcimento del danno per lite
temeraria.
Gli attori depositavano in data 11 Aprile 2005 istanza di
fissazione dell’udienza, con la quale precisavano le conclusioni e non
avanzavano istanze istruttorie, rimettendosi al giudicante circa
l’opportunità di disporre C.T.U..
In data 12 Aprile 2005 la CASSA depositava la nota di cui
all’art. 10 secondo comma del d. lgs. 5/2003, con la quale rassegnava le
proprie conclusioni.
In mancanza di richieste istruttorie, il giudice relatore, con
decreto del 31 Maggio 2005, fissava udienza collegiale, invitando le parti a
depositare almeno cinque giorni prima dell’udienza memorie conclusionali.
Nel termine assegnato le parti depositavano atti conclusionali.
All’udienza collegiale del 17 settembre 2005 il collegio
esperiva tentativo di conciliazione e quindi rinviava per la discussione
finale.
All’odierna udienza collegiale, previa discussione dei legali,
la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domanda principale dei D. volta alla declaratoria di nullità
“delle operazioni di acquisto di obbligazioni Argentina” ed alla ripetizione del
controvalore monetario versato per l’acquisto, pari ad € 203.943,54=, è
fondata e merita accoglimento.
Gli attori invocano la nullità del contratto o meglio
l’inesistenza di un “contratto contenente eventuale mandato per la
negoziazione di strumenti finanziari” (pag. 11 dell’atto di citazione) e la
nullità dell’acquisto delle Obbligazioni Argentina per l’assenza di
“specifico dell’ordine di negoziazione alla cassa Rurale di acquistare i
titoli per cui è causa” (..) “quand’anche verbalmente conferito” (pag. 12
dell’atto di citazione).
Per entrambe le fattispecie, contratto ed ordine, i D. fondano
l’affermazione della nullità su ragioni di carattere formale e richiamano
l’art. 23 del T.U.F..
Ebbene le due fattispecie invocate debbono essere distinte.
L’art. 23 del TUF effettivamente stabilisce che i contratti
relativi alla prestazione dei servizi di investimento ed accessori sono
redatti per iscritto e sanziona il difetto di forma con la nullità.
La forma scritta di tali contratti è dunque prescritta dalla
legge ad substantiam, essendo la nullità –assoluta e rilevabile d’ufficio-
conseguenza della carenza del requisito formale.
L’art. 30 del Regolamento disciplina poi minuziosamente il
contenuto di tale “contratto con gli investitori”, che deve:
a)
specificare i servizi forniti e le loro caratteristiche;
b)
stabilire il
periodo di validità e le modalità di rinnovo del contratto, nonché le
modalità da adottare per le modificazioni del contratto stesso;
c)
indicare le modalità attraverso cui l'investitore può impartire
ordini e istruzioni;
d)
prevedere la frequenza, il tipo e i contenuti della
documentazione da fornire all'investitore a rendiconto dell'attività svolta;
e)
indicare e disciplinare, nei rapporti di negoziazione e
ricezione e trasmissione di ordini, le modalità di costituzione e
ricostituzione della provvista o garanzia delle operazioni disposte,
specificando separatamente i mezzi costituiti per l'esecuzione delle
operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati e warrant;
f)
indicare le altre condizioni
contrattuali eventualmente convenute con l'investitore per la prestazione del
servizio.
In forza di tale contratto, che in numerose sentenze dei giudici
di merito è usualmente definito come “contratto quadro” (per la cui
qualificazione giuridica vedi infra),
l’intermediario autorizzato, nel nostro caso la CASSA, è tenuto, su ordine
del cliente a fornire al cliente stesso servizi d’investimento e servizi
accessori aventi ad oggetto strumenti finanziari.
A norma dell’art. 1 paragrafo 2. lett. b) del T.U.F per
strumenti finanziari si intendono anche le obbligazioni e i titoli di Stato
(quali sono le obbligazioni Argentina); ai sensi del paragrafo 3. lett. b)
dello stesso articolo per servizi d’investimento si intende anche la
negoziazione per conto terzi ed ai sensi della successiva lettera a) del
paragrafo 6 per servizi accessori si intendono anche la custodia ed
amministrazione di strumenti finanziari.
Ebbene, nel caso di specie, come si dirà, non è stato acquisito
al processo un contratto scritto, avente il contenuto dell’art. 30 del
Regolamento, che disciplini i servizi di investimento ed in particolare la
negoziazione di titoli di Stato per conto terzi nonché i servizi accessori ed
in particolare la custodia ed amministrazione titoli.
Diversa è, invece, la fattispecie relativa all’ordine.
Come già si è accennato nell’illustrare la disciplina del
contratto, l’ordine (per la cui
qualificazione giuridica vedi infra), con il quale il cliente domanda
all’intermediario autorizzato la prestazione di un servizio finanziario di
negoziazione si innesta sul contratto scritto di investimento e non deve
necessariamente rivestire la forma scritta.
Tanto risulta dalla disciplina positiva ed in particolare
dall’art. 29 del Regolamento che impone un requisito formale per la
documentazione dell’ordine nel solo caso di operazione non adeguata.
In caso di operazione
non adeguata, il requisito formale è soddisfatto dalla registrazione
telefonica dell’ordine verbale (che è ammesso in alternativa alla forma
scritta).
Ne consegue che nelle operazioni di negoziazione adeguate al profilo di rischio dell’investitore è
valido l’ordine verbale anche non documentato su nastro magnetico o su supporto equivalente mentre l’ordine
relativo ad operazioni che siano giudicate non adeguate deve quantomeno esser
registrato su tali supporti.
Va ad abundantiam osservato
che l’art. 29 del Regolamento non introduce, a differenza dell’art. 23 del
TUF, un caso di forma ad substantiam
(né peraltro sarebbe stato ad avviso del giudicante possibile che una
fonte secondaria introducesse una causa di nullità del contratto), con la
conseguenza che la violazione della forma rileva solo sul piano della prova
del comportamento diligente dell’intermediario finanziario. In altri termini
l’intermediario finanziario che, ai sensi dell’art. 23 del TUF, deve sempre
dimostrare di avere diligentemente adempiuto il contratto, nel caso di
operazione giudicata non adeguata, ha obblighi di diligenza ulteriori, cioè
quelli: di avvisare il risparmiatore della natura non adeguata
dell’operazione, di informarlo adeguatamente sulle possibili conseguenze
dell’operazione sul suo patrimonio e di documentare, nella forma prescritta
dal Regolamento, il consenso dato dal cliente nonostante l’avviso e
l’informazione.
Nel caso di specie non esiste un problema di prova dell’ordine,
perché i D. hanno ammesso fin dall’atto introduttivo del presente processo
(pag. 4 dell’atto di citazione) che essi hanno “inteso accettare” il
consiglio della CASSA di acquistare le obbligazioni Argentina ed hanno così
ammesso di avere verbalmente ordinato l’acquisto.
Oltretutto il sig. M. D., in rappresentanza degli altri attori,
-come lui stesso ammette- sottoscrisse il contratto di pegno su titoli (doc.
n. 2 depositato dalla CASSA) con il quale, per iscritto, appostava a pegno
obbligazioni Argentina 95/02 per £ 370.000,00.=. Tale documento scritto,
privo di data, costituirebbe in ogni caso una ratifica (art. 1711 c.c.)
dell’acquisto operato dalla CASSA, quand’anche mancasse la prova dell’ordine
verbale.
Il requisito di prova dell’esistenza dell’ordine risulterebbe
così ampiamente soddisfatto.
Né è in questa sede è il caso di approfondire l’ulteriore tema
di indagine introdotto dagli attori, relativo all’adeguatezza
dell’informazione sui titoli Argentina da parte della CASSA e quindi sulla
rilevanza dei conseguenti profili formali richiesti dall’art. 29 del
Regolamento (forma scritta o registrazione su nastro magnetico o su
supporto equivalente) perché la negoziazione di obbligazioni Argentina
conseguente a quell’ordine va dichiarata nulla, sia pure per un profilo di
nullità diverso da quello evidenziato dagli attori.
La declaratoria di nullità dell’atto di acquisto di obbligazioni
Argentina è dunque assorbente di ogni altra doglianza avanzata dai D..
Tale atto di acquisto va dichiarato nullo per mancanza di causa
perché il Collegio ritiene che, in base allo schema contrattuale legale
(T.U.F) la negoziazione per conto terzi di prodotti finanziari trovi la su
giustificazione nel contratto
relativo alla prestazione di servizi d’investimento (cfr. art. 23 del
T.U.F).
Tale contratto come, si è detto, è a sua volta nullo, perché non
è stipulato nella forma scritta stabilita dalla legge a pena di nullità.
In punto di fatto va osservato che il giudicante non è stato
messo in grado di capire se un contratto scritto d’investimento fu
effettivamente sottoscritto dalle parti.
Vi è invero il dubbio che ciò si avvenuto.
Gli stessi attori nell’introdurre la vertenza osservavano che
nel Marzo 1997 essi, al fine di ottenere la garanzia fidejussoria per
l’operazione finanziaria di vendita di quote societarie che andavano a
compiere, accesero presso la CASSA un conto corrente ordinario n. 9792/1 sul
quale versarono l’importo di vecchie £ 400.583.000.=.
Gli stessi attori ci dicono poi che il denaro fu utilizzato per
acquistare certificati di credito del tesoro italiani, che furono costituiti
in pegno, quale garanzia accessoria in favore della Banca, per la
fideiussione rilasciata dall’istituto di credito onde consentire l’operazione
finanziaria internazionale.
Ora è del tutto ragionevole ritenere che per l’acquisto dei
C.C.T. gli attori abbiano aperto il cosiddetto “conto titoli” che, quando
redatto in forma scritto, integra proprio quel contratto d’investimento
disciplinato dagli art. 23 del TUF e 30 del Regolamento.
Dell’esistenza di tale contratto vi è un’evidenza presuntiva nel
doc.2 che costituisce il documento nel quale viene raccolto il cosiddetto
specimen, ossia la firma dei soggetti autorizzati ad operare sul conto. In
tale documento si fa menzione di un deposito titoli n. 10042.
Tale numero n. 10042 viene poi richiamato, come identificativo
di polizza, dal contratto di pegno su obbligazioni Argentina depositato dalla
CASSA (doc. 2 del fascicolo attoreo).
Ebbene la CASSA non ha mai chiarito se effettivamente vi fosse
un contratto sottoscritto dalle parti relativo alla polizza 10042 e se tale
contratto avesse o meno il contenuto prescritto dall’art 23 del T.U.F. e
dall’art. 30 del Regolamento per i contratti di investimenti in servizi
finanziari.
In mancanza di tale documento il Collegio non può che aderire
alla domanda degli attori e accertare, in via incidentale, la nullità del
contratto per vizio formale, non avendo la CASSA dimostrato di avere
stipulato un contratto scritto di investimento nella forma (art. 23 TUF) e
con le garanzie di contenuto (art. 30 del Regolamento) prescritte dalla
Legge.
La suddetta carenza di allegazione e prova non è dovuta ad una
svista da parte della CASSA ma risponde ad una precisa strategia difensiva della
convenuta, la quale afferma che il contratto scritto sarebbe integrato dal
contratto di pegno (doc. 2) e che la stipulazione di un pegno escluderebbe
che tra le parti sia stato voluto un servizio di investimento in strumenti
finanziari, per il quale si renda necessaria la documentazione ed il rispetto
di obblighi di diligenza previsti dal TUF e dal Regolamento.
Secondo la CASSA, infatti, l’acquisto di obbligazioni Argentina,
ordinato dai D. era funzionale all’esecuzione del diverso contratto di pegno
su titoli che non ha come causa l’investimento ma la garanzia.
Soggiunge la CASSA che l’acquisto e la costituzione dei titoli
in pegno fu effettuata nell’interesse della CASSA stessa che rilasciava
garanzia fideiussoria, e non nell’interesse del cliente che tale garanzia
riceveva, cosicché non vi era necessità di invocare le norme del T.U.F. e del
Regolamento CONSOB dettate a protezione dei servizi d’investimento effettuati
nell’interesse del cliente.
La tesi della CASSA per quanto suggestiva non ha convinto il
collegio.
Il Tribunale è invece convinto che le parti abbiano posto in
essere due contratti collegati, un contratto di investimento ed un contratto
di pegno.
Il contratto di investimento era certamente collegato
funzionalmente al contratto di pegno, nel senso che gli attori acquistavano i
titoli per costituirli in pegno.
Sennonché gli attori avrebbero ben potuto costituire in pegno il
denaro che avevano versato sul conto corrente.
Essi, invece, preferirono collocare in pegno dei titoli, perché
si trattava di strumenti remunerativi e ciò fecero nel proprio interesse e
non in quello della CASSA nella convinzione, poi suffragato dai fatti, che
essi avrebbero onorato i propri debiti ed avrebbero ottenuto lo svincolo dei
titoli dal pegno.
Gli attori avevano dunque interesse ad investire il denaro in
prodotti finanziari remunerativi al fine di vedere fruttare il proprio
capitale costituito in pegno.
L’investimento del danaro in obbligazioni Argentina venne dunque
effettuato, si ripete, nell’interesse degli attori e non in quello della
Banca che aveva come diverso interesse quello della appostazione a pegno da
parte dei clienti di un capitale -fosse esso denaro, fossero oppure prodotti
finanziari- sufficiente a garantire l’esposizione della CASSA in caso di escussione
della garanzia fideiussoria da parte del terzo creditore.
Per la Banca era dunque indifferente che il cliente appostasse a
pegno danaro, C.C.T. oppure obbligazioni Argentina, purchè si trattasse di un
pegno sufficiente a coprire il rischio che la CASSA andava assumendo con il
rilascio della fideiussione.
Per il cliente non era invece indifferente l’oggetto del pegno,
perché quell’oggetto era destinato, in caso di soddisfacimento del terzo
creditore, a ritornare dopo un certo periodo di tempo nel suo patrimonio;
pertanto i D., per evitare che il denaro che avevano versato sul conto
corrente si svalutasse per la durata del pegno stesso, lo investirono per
mezzo dell’intermediario CASSA acquistando prima CCT e poi obbligazioni
Argentina.
Si deve dunque osservare che l’acquisto dei titoli precedette,
quanto meno sotto un profilo logico, la costituzione del pegno.
La scansione logica dei movimenti dei titoli può essere
descritta come segue: i titoli vennero acquistati dai D.; vennero quindi
costituiti in pegno per la durata del pegno stesso; alla scadenza vennero
svincolati dalla CASSA per ritornare nella disponibilità dei D..
Tali titoli vennero acquistati, si ripete, prima della
costituzione del pegno tramite l’intermediario finanziario e vennero
custoditi dopo la scadenza del pegno dallo stesso intermediario finanziario,
che ancor li detiene per conto dei D..
Ebbene l’acquisto, ossia la
negoziazione per conto terzi, doveva trovare il suo fondamento causale
nel contratto per servizi d’investimento; così come su tale contratto devono
riposare i servizi accessori,
quale quello di custodia, successivo alla cessazione del pegno.
Tali contratti, ai sensi di legge (art. 23 TUF) dovevano essere
stipulati per iscritto a pena di nullità.
La nullità del contratto per servizi d’investimento in strumenti
finanziari, poi, ridonda sull’atto d’acquisto, che ne costituisce negozio di
attuazione, determinandone la nullità per mancanza di causa.
Per meglio spiegare, in termini giuridici, la ragione di tale
nullità è necessario qualificare la fattispecie giuridica in esame.
Il collegio ritiene che la fattispecie legale vada ricondotta al
contratto di mandato, tesi questa svolta, sia pure in una diversa
controversia pendente davanti all’ufficio, dal legale di parte convenuta.
Ebbene la negoziazione dei prodotti finanziari, quale negozio
d’attuazione, non può sopravvivere alla mancanza del contratto che esso,
quale atto d’adempimento, è preordinato ad attuare.
L’atto di acquisto di obbligazioni Argentina va conseguentemente
dichiarato nullo per mancanza di causa.
Il principio della nullità per mancanza di causa
dell’attività negoziale del mandatario è stato affermato dalla Suprema Corte
di Cassazione nel 1976 con riferimento ad una fattispecie di mandato (cfr.
Cass. 29 Aprile 1976 n. 1532, in Giust.
Civ., 1976, I, 798); con tale sentenza la Cassazione chiariva che: Nella valutazione dell’attività negoziale
del mandatario senza rappresentanza non può prescindersi dalla considerazione
che la medesima attività, anche se posta in essere dal mandatario in nome
proprio, è pur sempre compiuta nell’interesse del mandante, con la
conseguenza che l’alienità dell’interesse gestito dal mandatario non può non
riflettersi anche sulla funzione tipica ed oggettiva del contratto da lui
concluso, nel senso che per stabilire se il contratto sia idoneo a realizzare
in concreto la funzione che gli è propria e quindi non manchi di causa, deve
tenersi conto altresì della circostanza che uno dei contraenti persegue un
interesse altrui, in relazione al quale deve perciò essere compiuto
l’accertamento se il contratto sia adeguato in concreto rispetto alla sua
funzione .
Va dunque dichiarata la nullità dell’atto di negoziazione per conto terzi e
disposta la restituzione di quanto versato dagli attori alla CASSA per
l’acquisto, con maggiorazione di interessi legali dalla domanda al saldo. Gli
interessi vanno restituiti solo dalla data della domanda perché la CASSA, a
fronte di un effettivo ordine d’acquisto dei D., va considerata possessore di
buona fede (art. 1148 c.c.).
I D. sono a loro volta tenuti alle restituzioni dei titoli alla
CASSA per effetto della declaratoria di nullità. La carenza di una domanda da
parte della CASSA preclude tuttavia al giudice di pronunziare la condanna
alla restituzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda, eccezione e
deduzione disattesa, dichiara la nullità dell’atto di negoziazione per conto dei D. delle obbligazioni Argentina
10,50% -95 02 COD ISIN DE0001300200-00 e condanna la CASSA RURALE DI ROVERETO
Banca di Credito Cooperativo scarl
a restituire agli attori la somma di € 203.943,54.- oltre interessi al saggio
legale dalla domanda al saldo effettivo.
Condanna la convenuta a rifondere agli attori le spese di lite
che liquida in complessivi € 8531,00 di cui € 2531,00 per diritti di
procuratore, € 6000,00 per onorari di avvocato, oltre a rimborso spese
generali, IVA e CPA.
Rovereto, così deciso alla camera di Consiglio del 27 Ottobre
2005
Il Presidente estensore
(Dott. Luca PERILLI)
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