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Tribunale di Mantova, ordinanza 30 marzo 2006, Pres. G.
Scaglioni, Rel. Laura De Simone.
Sequestro
giudiziario su azioni – Annotazione su libro soci – Formalità –Esecuzione –
Modalità.
Ai sensi dell’art. 3, co. 3 del R.D. 29 marzo 1942 n.
239 il sequestro giudiziario di azioni può eseguirsi unicamente “sul titolo”
mediante diretta apprensione della chartula da parte dell’ufficiale
giudiziario laddove l’annotazione sul libro soci è adempimento successivo
all’esecuzione del sequestro, idoneo ed opportuno per rendere il vincolo
opponibile alla società e ai terzi ma non indispensabile all’attuazione della
misura.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
ORDINANZA
premesso che C. S.r.l., socia al 10%
di C. F. S.p.A, con ricorso promosso ante causam nei confronti di A. G. H. B.V.,
socia della medesima società al 25%, ha chiesto che fosse disposto il
sequestro giudiziario ex art. 670 I co. c.p.c. di n. 40.835 azioni C. F.
S.p.A. già di proprietà di A. G. H. B.V., esponendo di aver esercitato, in
data 21.11.2005, il diritto di prelazione previsto dall’art.6 dello statuto
C. F. S.p.A. ma di non aver ottenuto in seguito il trasferimento del
pacchetto azionario per mancato accordo in ordine al prezzo della
compravendita, per diversa interpretazione della clausola statutaria relativa
alla determinazione del prezzo delle azioni nell’esercizio della prelazione
per le ipotesi di cessione di partecipazioni azionarie,
rilevato che A. G. H. B.V. si è
costituita in giudizio eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione
del giudice adito e nel merito l’insussistenza del fumus boni iuris della
pretesa azionata, per non avere la C. S.r.l. esercitato il diritto di
prelazione alle condizioni previste dallo statuto, nonché l’assenza di
periculum in mora, non potendo la vendita della partecipazione azionaria di
un socio di minoranza della società C. F. S.p.A. pregiudicare l’autonomia
operativa e gestionale della società,
osservato che è intervenuta in
giudizio la società C. F. S.p.A., pur senza prendere posizione, nel merito,
in ordine alle reciproche posizioni delle parti ed asserendo la legittimità
del proprio intervento, in considerazione del grave danno che sarebbe potuto
alla stessa derivare dallo stato di incertezza della proprietà azionaria,
considerato che il giudice del
procedimento d’urgenza, dott. Attilio Dell’Aringa, con ordinanza del
9.2.2006, ha autorizzato il sequestro giudiziario della partecipazione
sociale costituita dalle n. 40.835 azioni di C. F. S.p.A. rispetto alle quale
la C. S.r.l. ha dichiarato la volontà di esercitare il diritto di prelazione,
disponendo l’esecuzione del sequestro mediante inscrizione nel libro soci
della C. F. S.p.A. e designando un custode con poteri di ordinaria
amministrazione e, in particolare, con potere di chiedere l’annullamento o il
frazionamento del certificato azionario di complessive n. 286.250 azioni
posto in vendita da A. G. H. B.V., nonché la sua sostituzione con più
certificati, di cui uno di n. 40.835 azioni, e la girata e consegna di
quest’ultimo al custode,
letto il reclamo proposto da A. G. H.
B.V. con cui si chiede la riforma del provvedimento adottato, ribadendo
l’insussistenza dei presupposti per il provvedimento cautelare richiesto ed
in primis insistendo nell’eccezione di carenza di giurisdizione del giudice
italiano, dovendosi il provvedimento di sequestro su azioni eseguire mediante
apprensione del titolo,
lette altresì le considerazioni
svolte nella comparsa di costituzione della società reclamata e della terza
intervenuta con cui è chiesto il rigetto del reclamo e la conferma del
provvedimento di sequestro,
considerato che ai sensi dell’art.
669 ter III co. c.p.c., nonché ai sensi dell’art. 10 della L. 218/95, se il
giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, la domanda
si propone al giudice che sarebbe competente per materia o per valore del
luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare,
osservato, con riguardo al luogo in
cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare, che devono essere
disattese le valutazioni espresse dal primo giudice, apparendo inequivoco il
testo dell’art. 3, co.3 del R.D. 29 marzo 1942 n. 239 nonché comunque la
regola generale dell’art. 1997 c.c., per cui il sequestro giudiziario di
azioni deve eseguirsi “sul titolo” e non vi sono ragioni per derogare al caso
di specie alla modalità di esecuzione imposta dalla legge, essendo pacifica
la sussistenza presso la A. G. H. B.V. di un certificato azionario
comprensivo delle azioni per le quali è chiesta l’autorizzazione al
sequestro,
rilevato che detta modalità di attuazione,
giustificabile come logica conseguenza dell’incorporazione del diritto nel
titolo, si estrinseca nella diretta apprensione della chartula da parte
dell’ufficiale giudiziario (artt. 605, 606 c.p.c.), annotazione del vincolo
sul titolo e successivo affidamento al custode nominato dal giudice (Cass. 22
febbraio 1952 n. 477),
considerato per contro che
l’annotazione a libro soci è adempimento successivo all’esecuzione del
sequestro, idoneo ed opportuno per rendere il vincolo opponibile alla società
e ai terzi, e questo a mente dell’art. 2024 c.c., ma non indispensabile
all’attuazione della misura,
ritenuto che la sussistenza di un
unico certificato azionario rappresentativo di n. 286.250 azioni C. F. S.p.A.
non costituisca impedimento alla modalità di esecuzione del sequestro sopra
individuata, atteso che comunque potrebbe procedersi, su istanza del custode,
a ciò espressamente autorizzato, al frazionamento del certificato azionario
in due o più certificati, uno dei quali rappresentativo delle n. 40.835 azioni
C. F. S.p.A. oggetto di sequestro,
rilevato che, con riferimento
all’ulteriore criterio determinativo della giurisdizione, nella specie, il
giudice italiano non è neppure competente a conoscere la causa di merito in
quanto, anche qualora si ritenesse invalida la clausola compromissoria
prevista dall’art. 24 dello statuto C. F. S.p.A. – e questo a mente dell’art.
34 D.L. 17.1.2003 n. 5 -, la competenza dovrebbe determinarsi in favore
dell’Olanda ai sensi dell’art. 3 L. 31 maggio 1995 n. 218 e quindi dell’art.2
e art.5 del Regolamento CE n.44/2001,
considerato, in particolare, che non
può trovare applicazione il disposto dell’art. 6 n.1 del Regolamento CE n.
44/2001, invocato da parte reclamata, posto che la controversia di merito
instauranda avrà come oggetto principale l’accertamento della proprietà delle
n. 40.835 azioni C. F. S.p.A. sopra le quali la ricorrente ha esercitato la
prelazione e la richiesta di condanna di A. G. H. B.V. alla consegna delle
stesse, mentre le accessorie domande che C. S.r.l. ha dichiarato di voler
svolgere in sede di merito nei confronti di C. F. S.p.A. (neppure convenuta
nel giudizio cautelare), risultano talmente generiche, eventuali ed
ipotetiche che non possono condurre alla conseguenza di superare le norme
convenzionali che escludono la giurisdizione del giudice italiano in funzione
delle domande proposte contro il convenuto reale, l'unico convenuto reale che
è A. G. H. B.V.. Appare, peraltro, a questo Tribunale estremamente probabile
che parte attrice abbia prospettato la proposizione di domande nella causa di
merito anche nei confronti della C. F. S.p.A. - soprattutto se si considera
che detta prospettazione è stata avanzata solo in sede di udienza di
discussione in ordine all’istanza cautelare, dopo che il convenuto si era
costituito eccependo il difetto di giurisdizione – al limitato scopo di
sottrarre l'unico vero convenuto alla giurisdizione dello Stato in cui esso
ha sede,
valutata dunque la carenza di
giurisdizione del giudice adito, dovendo la causa di merito che seguirà
essere introdotta in Olanda ed il provvedimento cautelare richiesto essere
eseguito in Olanda, presso la sede di A. G. H. B.V.,
ritenuto che la complessità della
vicenda renda equa la compensazione tra le parti delle spese di lite,
p.q.m.
in accoglimento del reclamo proposto,
dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito,
compensa tra le parti le spese
processuali.
Si comunichi.
Mantova, 30 marzo 2006
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