IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 276/2006

 

 

 

 

 

 

Tribunale di Mantova, ordinanza 30 marzo 2006, Pres. A. Dell’Aringa, Rel. Mauro Bernardi.

 

Società per azioni – Diritto di recesso del socio – Determinazione giudiziale del valore di liquidazione – Reclamo – Legittimazione.

 

Nell’ambito del procedimento promosso ex art. 2437 ter c.c. soggetto interessato a proporre il reclamo ai sensi dell’art. 27 del d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 è solo il ricorrente in quanto unico destinatario degli effetti del provvedimento e non anche la società le cui azioni sono oggetto di stima. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)

 

 

omissis 

letto il reclamo proposto dalla società F. s.p.a. ex art. 27 d. lgs. 5/03 avverso il provvedimento con il quale il Giudice, adito dal socio F. U. ex artt. 2437 ter u.c. c.c. e 28 d. lgs cit., ha nominato l’esperto affinché provveda alla stima del valore delle sue azioni di partecipazione nella società predetta;

esaminati gli atti difensivi;

rilevato che la difesa di F. U. ha contestato la legittimazione della società a proporre il reclamo ed ha ribadito, nel merito, la sussistenza del diritto di recedere ai sensi degli artt. 2437 II co. c. c. e 2497 quater c.c.;

osservato che la legge espressamente contempla il procedimento attivato ex art. 2437 ter c.c. fra quelli unilaterali e che l’art. 27 d. lgs cit. abilita all’impugnazione il soggetto interessato;

ritenuto che, dovendosi considerare come giuridicamente rilevante solo quell’interesse espressamente preso in considerazione dalla legge, nei procedimenti unilaterali, unico legittimato a proporre reclamo è il ricorrente (essendo l’unico diretto destinatario degli effetti del provvedimento), avendo d’altro canto solo costui assunto la qualità di parte in primo grado (cfr. in relazione all’art. 739 c.p.c. Cass. 23-2-1993 n. 2214; Cass. 10-5-1991 n. 5241; Cass. 24-5-1991 n. 5877) e salvo restando che il provvedimento emesso non può pregiudicare gli interessi del soggetto rimasto estraneo alla fase;

ritenuto pertanto il reclamo deve considerarsi inammissibile sicché questo Collegio non può pronunciarsi sull’istanza, svolta dal reclamato in via subordinata, diretta ad ottenere la indicazione dei criteri cui lo stimatore dovrebbe attenersi per lo svolgimento del proprio incarico;

ritenuto che la novità della questione giustifica l’integrale compensazione fra le parti delle spese di lite;

p.t.m.

dichiara inammissibile il reclamo e compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Mantova, li 30-3-2006.














 

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