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Tribunale di Mantova, ordinanza 30 marzo 2006, Pres. A.
Dell’Aringa, Rel. Mauro Bernardi.
Società per azioni – Diritto di recesso del socio –
Determinazione giudiziale del valore di liquidazione – Reclamo –
Legittimazione.
Nell’ambito del procedimento promosso ex art. 2437 ter
c.c. soggetto interessato a proporre il reclamo ai sensi dell’art. 27 del d.
lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 è solo il ricorrente in quanto unico destinatario
degli effetti del provvedimento e non anche la società le cui azioni sono
oggetto di stima.
(Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)
omissis
letto il reclamo proposto dalla
società F. s.p.a. ex art. 27 d. lgs. 5/03 avverso il provvedimento con il
quale il Giudice, adito dal socio F. U. ex artt. 2437 ter u.c. c.c. e 28 d.
lgs cit., ha nominato l’esperto affinché provveda alla stima del valore delle
sue azioni di partecipazione nella società predetta;
esaminati gli atti difensivi;
rilevato che la difesa di F. U. ha
contestato la legittimazione della società a proporre il reclamo ed ha
ribadito, nel merito, la sussistenza del diritto di recedere ai sensi degli
artt. 2437 II co. c. c. e 2497 quater c.c.;
osservato che la legge espressamente
contempla il procedimento attivato ex art. 2437 ter c.c. fra quelli
unilaterali e che l’art. 27 d. lgs cit. abilita all’impugnazione il soggetto
interessato;
ritenuto che, dovendosi considerare
come giuridicamente rilevante solo quell’interesse espressamente preso in
considerazione dalla legge, nei procedimenti unilaterali, unico legittimato a
proporre reclamo è il ricorrente (essendo l’unico diretto destinatario degli
effetti del provvedimento), avendo d’altro canto solo costui assunto la
qualità di parte in primo grado (cfr. in relazione all’art. 739 c.p.c. Cass.
23-2-1993 n. 2214; Cass. 10-5-1991 n. 5241; Cass. 24-5-1991 n. 5877) e salvo
restando che il provvedimento emesso non può pregiudicare gli interessi del
soggetto rimasto estraneo alla fase;
ritenuto pertanto il reclamo deve
considerarsi inammissibile sicché questo Collegio non può pronunciarsi
sull’istanza, svolta dal reclamato in via subordinata, diretta ad ottenere la
indicazione dei criteri cui lo stimatore dovrebbe attenersi per lo
svolgimento del proprio incarico;
ritenuto che la novità della
questione giustifica l’integrale compensazione fra le parti delle spese di
lite;
p.t.m.
dichiara inammissibile il reclamo e
compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Mantova, li 30-3-2006.
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