IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 2763

 

 

data pubblicazione 15/12/2010

 

 

 

Tribunale Torino, 03 novembre 2010 - - Pres., rel. Giovanna Dominici.

 

Intermediazione finanziaria – Offerta fuori sede – Collocamento di strumenti finanziari presso il pubblico – Interpretazione della nozione ex art. 1336 c.c. – Esclusione.

Intermediazione finanziaria – Obbligazioni non quotate su mercati regolamentati – Obbligo di astensione dell'Intermediario in assenza di autorizzazione fornita dal Cliente su supporto duraturo – Violazione – Risarcimento del danno – Nesso causale in re ipsa – Sussistenza.

 

Ai fini della sussitenza della fattispecie dell'offerta fuori sede di strumenti finanziari ex art. 30 D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (ed, in particolare, dell'obbligo dell'intermediario di informare per iscritto il cliente della facoltà di recesso prevista dal comma VI della norma), non è sufficiente che la raccolta dell'ordine di borsa avvenga al di fuori dei locali commerciali della banca, occorrendo altresì, in armonia rispetto alla ratio di tutela di una molteplicità di soggetti che informa la disciplina sulla sollecitazione all'investimento, la presenza di un'attività di promozione e di collocamento presso il pubblico da parte dell'intermediario, attività quest'ultima la cui definizione, in assenza ulteriori indicazioni ex lege, deve desumersi dal tenore degli artt. 94 D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 1336 c.c., quale proposta contrattuale indifferenziatamente rivolta ad un numero non predeterminato di persone. (Cecilia Ruggeri) (riproduzione riservata)

Ai sensi dell'art. 8, co. I, II e III, deliberazione Consob 23.12.1998 n. 11768, modificato dalla deliberazione 20.04.2000 n. 12497, gli intermediari finanziari non possono eseguire o far eseguire alcuna operazione al di fuori dei mercati regolamentati se non hanno ricevuto apposita autorizzazione scritta dal cliente (fatta salva l'autorizzazione orale registrata nel solo caso di ordine telefonico), non potendosi peraltro ritenere equipollente alla stessa l'eventuale autorizzazione rilasciata dal risparmiatore per l'esecuzione in contropartita diretta dell'operazione. Pertanto, a fronte della violazione di un tale obbligo di astensione, conformemente all'indirizzo giurisprudenziale seguito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sent. n. 26724 del 2007), la prova del nesso eziologico tra condotta della banca e danno risarcibile patito dal cliente deve ritenersi sussistente in re ipsa, ossia nel compimento stesso dell'operazione da parte dell'Intermediario. (Cecilia Ruggeri) (riproduzione riservata)

 

Segnalazione dell’Avv. Cecilia Ruggeri


Contratti, forma

Offerta fuori sede


Il testo integrale

 

 














 

Nuova pagina 1
   Tutto  IL CASO.it

CODICE DELLA MEDIAZIONE, CONCILIAZIONE, ARBITRATO

 

 

 

 

 

Massimari e codici

Codice civile

Legge fallimentare

Codice di proc. civile

Contr. e mercati finanz.

Processo societario

Fallimentare

Novità

Archivi

Leasing e Fallimento

Dottrina

Trust e crisi impresa

Legge fallimentare

Processo civile

Novità

Cass. S.U. 19246/2010

Archivi

Dottrina

Processo societario

Codice di proc. civile

Diritto societario

Novità

Archivi

Dottrina

Registro Imprese

Codice civile

Processo societario

Finanziario e bancario

Novità

Arch. finanzario

Arch. bancario

Dottrina

Contr. e mercati finanz.

Normativa comunitaria

Diritto civile

Persone e famiglia

Diritto civile

Archivi

Lavoro

Sez. Un. Civ. C. Cassaz.

Archivi

 

Giurisprudenza ABF

Novità

Ricerca documenti

Ricerca

Tutti gli archivi

Diritto Fallimentare

Diritto Finanziario

Diritto Bancario

Procedura Civile

Diritto Societario

Registro Imprese

Diritto Civile

Persone e Famiglia

Sez. Un. Civ. Corte di
  Cassazione

In libreria

In libreria

Vendite competitive

Prossime vendite

Convegni

Prossimi convegni


 

IL CASO.it

Foglio di giurisprudenza

Direttore responsabile: Dott. Paola Castagnoli

Editore: Centro Studi Giuridici

Sede: Luzzara (RE), Via Grandi n. 5. Associazione di promozione sociale, senza fini di lucro costituita con atto n. 4066 di Rep. Notaio Mazzetti in Reggio Emilia in data 06/11/1995,registrato presso l'Ufficio del Registro di Guastalla al n. 740, serie 2, in data 14/11/1995. Iscritta nel Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale della Provincia di Reggio Emilia  al n. 53298/31 a far tempo dal 02/11/11.

P.Iva: 02216450201

e-mail: assistenza@ilcaso.it