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Tribunale di Mantova, 27 marzo 2006, n. 273, G.U. A.
Dell’Aringa. Fallimento – Credito fondiario – Assegnazione delle
somme in sede esecutiva – Insinuazione al passivo – Necessità. Le disposizioni sul credito fondiario non sono idonee a
derogare al principio di esclusività della verifica fallimentare sancito
dall’art. 52 l.f. e, pertanto, le assegnazioni di somme all’istituto bancario
nella procedura esecutiva individuale hanno carattere provvisorio e
diverranno definitive solo dopo che la banca avrà insinuato il suo credito
nel procedimento concorsuale e a condizione che gli venga attribuita in tale
ambito una somma non inferiore a quella assegnata dal G.E.. (mb) SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO Con ricorso 9.7.2003, notificato il
30.7-2.8.2003 l'Amministrazione fallimentare Parmigiani Gianni & C.
s.r.l., premettendo: -
che era intervenuta con atto
29/4-2/5/2000 nell'esecuzione immobiliare n. 9/1998 iniziata presso il Tribunale
di Mantova da Mediovenezie Banca S.p.A., ora U.G.C. Banca
S.p.A., contro la Parmigiani Gianni & C. s.r.l., Parmigiani Gianni e
Zanichelli Virginia e dalla stessa proseguita dopo il fallimento della prima,
dichiarato con sentenza 27.1.1998 del locale Tribunale e preceduto
dall'intervento nella procedura esecutiva della Banca Agricola Mantovana
S.p.A., di Agro Dienst GMBH, di Sadepan Chimica di Saviola M. & C.
s.a.s., di Banca Intesa BCI S.p.A., di Agrimal s.a.s., del Banco Popolare di
Verona e Novara s.c.r.l., dell'Istituto Bancario S. Paolo di Torino S.p.A.,
di Uniriscossioni S.p.A. -
che con il suo atto di intervento
aveva azionato un credito in prededuzione per le spese volte a preservare lo
stato degli immobili e sostenute anche sotto forma di pagamento al Curatore
del compenso per le attività conservative da lui prestate -
che all'udienza del 4.6.2002 aveva
indicato in € 77.938,10 l'ammontare del suo credito comprensivo di quello per
spese inerenti al processo esecutivo - che successivamente al deposito in data 4.4.2003 del progetto di
distribuzione redatto dal G.E. aveva lamentato l'assegnazione ad U.G.C. Banca
dell'intera somma di € 162.947,31, ricavata dalla vendita dei beni staggiti,
sollevando contestazioni in seguito alle quali il detto giudice aveva
disposto il pagamento a favore della banca della somma non controversa di €
83.729,88 e l'accantonamento del residuo importo di € 79.938.10 proponeva
opposizione a mente dell'art. 512 c.p.c. per sentir anteporre i suoi crediti
a quelli di ogni altro creditore, anche se ipotecario. La U.G.C. Banca S.p.A si costituiva
ed instava per il rigetto dell'avversa domanda replicando: -
che il compenso dovuto al Curatore
non era ancora stato liquidato dal Tribunale fallimentare; -
che il Fallimento non dimostrava la riconducibilità
tra le spese di conservazione degli immobili di quelle per la registrazione
del contratto di comodato, stipulato senza l'autorizzazione del Giudice
delegato nonché di quelle per l'energia elettrica consumata allo scopo di
mantenere in efficienza l'impianto di essiccazione, non menzionato dall'ing.
Luciano Arvati, perito incaricato nell'esecuzione immobiliare, tra i beni
influenti sul valore dell'edificio contraddistinto come lotto 3. Espletati gli incombenti istruttori la
causa è stata posta in decisione sulle conclusioni epigrafate. Motivi Legittimati a partecipare al presente
giudizio sono gli esecutati - inclusa la fallita (v. Cass. 11 marzo 1987 n.
2532)- e delle altre parti originarie del processo esecutivo soltanto
l'istituto di credito fondiario e il Curatore fallimentare, al quale è
riservato il potere di far valere in sede di distribuzione del ricavato anche
gli eventuali crediti verso la debitrice insolvente poziori rispetto a quello
di U.G.C. Banca S.p.A. e destinati ad essere soddisfatti in ambito
fallimentare. La giurisprudenza ad avviso della
quale il giudice dell'esecuzione immobiliare può procedere alla ripartizione
della somma realizzata fra la curatela intervenuta e l'istituto di credito
fondiario, pur se quest'ultimo non si è previamente insinuato nel passivo
fallimentare (v. Cass. 19 febbraio 1999, n. 1395 - Cass. 9 ottobre 1998, n.
10017) contrasta con quella secondo cui quel giudice può provvedere
all'assegnazione in favore dell'istituto solo in seguito al definitivo
accertamento del suo credito nella procedura fallimentare (v. Cass. 28 maggio
1998, n. 5267) ed è stata in epoca più recente condivisa solo parzialmente da
quella che concorda sulla non necessità della preventiva insinuazione nel
fallimento del credito assistito dal privilegio processuale ma nel contempo
nega l'idoneità delle disposizioni eccezionali sul credito fondiario a
derogare al principio di esclusività della verifica fallimentare sancito
dall'art. 52 com. 2° 1. fall., reputa l'intervento del curatore
nell'esecuzione singolare non sufficiente ad assicurare l'osservanza delle
regole del concorso e propende per il carattere provvisorio delle
assegnazioni di somme all'istituto di credito fondiario nella procedura
individuale, assumendo che tali assegnazioni diverranno definitive solo dopo
che l'istituto avrà insinuato il suo credito nel procedimento concorsuale e
gli verrà attribuita, in esito alla graduazione e al riparto operati dagli
organi del fallimento, una somma non inferiore a quella assegnatagli dal
giudice dell'esecuzione (v. Cass. 17 dicembre 2004,n. 23572). Ora l'esecuzione avviata o proseguita
dal creditore fondiario contro il debitore fallito è sì un normale processo
esecutivo, interamente regolato dal codice di procedura civile, anche in
ordine alla competenza a statuire sulle opposizioni ex art. 512 c.p.c (la
quale resta pertanto devoluta al giudice cui spetta in base al rito
ordinario, anziché al rito fallimentare), tuttavia la considerazione che
rispetto alle leggi speciali sul credito fondiario, che consentono al
curatore ad intervenire nella esecuzione individuale, la legge fallimentare
offre all'art. 100 a tutela dei creditori concorsuali una garanzia in più,
costituita dalla facoltà di impugnare i crediti ammessi, induce al
convincimento che l'odierna sentenza faccia stato nei confronti della massa
creditoria con un'incidenza limitata al riconoscimento del diritto
dell'istituto fondiario al pagamento del proprio credito in via anticipata
rispetto al definitivo accertamento di esso, trattandosi di privilegio
processuale, che è fonte pur sempre di un diritto soggettivo, ma di natura
per l'appunto processuale e non sostanziale. La rivendicazione da parte del
Fallimento di ragioni creditizie prevalenti su quella di U.G.C. Banca pone
una questione che va risolta in conformità al consolidato orientamento
giurisprudenziale che pospone il credito ipotecario ai soli crediti
prededucibili derivanti da attività direttamente o specificamente tese a
conservare, incrementare, amministrare o a liquidare i beni ipotecati o
comunque ad arrecare particolari vantaggi al beneficiario della prelazione
ipotecaria nonché al diritto del Fallimento ad un'aliquota delle spese
generali, che deve gravare sui beni assoggettati all'ipoteca in misura rapportata
all'utilità di dette spese per il creditore garantito ipotecariamente (v.
Cass. 14 gennaio, n. 335 - Cass. 10 maggio 1999, n. 4626). Siffatti criteri individuativi dei
titoli preferenziali del Fallimento nei confronti del creditore ipotecario
sono applicabili anche se la vendita dell'immobile vincolato alla garanzia
reale ha avuto luogo nell'esecuzione intentata dalla banca esercente il
credito fondiario, anziché nell'esecuzione collettiva fallimentare, come si
argomenta anche dall'art. 41 com. 3° del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385, a
termini del quale le spese incontrate dal fallimento per l'amministrazione
del bene ipotecato debbono essere detratte dalle rendite versate dal curatore
al creditore fondiario e consistenti nei frutti civili, cui per pacifica
giurisprudenza l'ipoteca si estende (v. Cass. 10 agosto 1992, n. 9429),
sicché l'unica differenza la si riscontra riguardo alle spese per la vendita
dell'immobile, che vengono sostenute dal creditore ipotecario nella
esecuzione c.d. fondiaria e dall'amministrazione fallimentare in quella
concorsuale. All'opponente è dunque dovuta in
anteclasse, rispetto al credito per cui è stata accesa l'ipoteca, la somma di
£ 70.629.344 = € 36.477,01, pari al costo dell'energia elettrica consumata
per tenere in funzione gli essiccatoi, in quanto: - i documenti in atti e la testimonianza di Partito Fabio
comprovano l'avvenuto pagamento delle fatture E.N.E.L. da parte del
Fallimento; - il progressivo degrado dei macchinari rimasti a lungo inattivi
trova conferma in nozioni di comune esperienza; - il perito stimatore ing. Luciano Arvati alla pagina 29 della sua
relazione ha ricompreso i silos per l'essicazione tra le dotazioni dei due
capannoni, formanti con questi un insieme complessivamente valutato in £
1.800.000.000 ed incontestatamente incorporati negli immobili, così da
rientrare nell'oggetto dell'ipoteca in forza dell'art. 2811 c.c.; - l'utilità per il creditore delle spese di gestione del cespite
oggetto dell'iscrizione ipotecaria in suo favore può essere anche soltanto
potenziale (v. Cass. 10 maggio 1999, n. 4626); - il subentro del Fallimento nel comodato modale con P. F. e il
connesso conferimento a costui dell'incarico di mantenere in efficienza gli
impianti ricadono nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, ossia tra gli
atti che in virtù dell'art. 25 n. 6 l. fall. il Curatore può compiere senza
l'autorizzazione del Giudice delegato, che nella specie li ha comunque
approvati quando ha autorizzato l'esborso per il pagamento dell'imposta di
registrazione del comodato in predicato. I crediti per compensi alla Curatela
anteponibili a quello ipotecario vengono forfetariamente determinati in €
10.000,00, computando quelli maturati per l'attività di amministrazione
dell'immobile della fallita, ma non quelli per l'attività di vendita di beni
fatti subastare da U.G.C., anziché dagli organi del fallimento, nonché quelli
per l'accertamento dei crediti dell'opposta, che non risulta effettuato in
assenza della dimostrazione dell'insinuazione di essi al passivo Compete inoltre l'ulteriore somma di
€ 3.165,81 per spese di intervento nell'esecuzione atteso che la
giurisprudenza assimila i crediti prededucibili a quelli privilegiati,
ipotecari o pignoratizi sotto il profilo dell'art. 54 com. 1° 1. fall. (v. Cass. 20.9.1987
n. 8556 - Trib. Vicenza 27.4.1988), che quest'ultima
disposizione faculta i creditori ad esercitare il loro diritto di prelazione
per il capitale gli interessi e le spese, che l'art. 54 com. 3° l. fall.
circoscriveva ai soli crediti ipotecari e pignoratizi l'estensione del rango
prelatizio agli interessi senza introdurre un'analoga limitazione per le
spese e se fosse stato altrimenti sarebbe stato investito, anche rispetto a
queste ultime, dagli effetti dalla sentenza 28 maggio 2001, n. 162 della
Consulta (dalla quale è stato dichiarato illegittimo laddove non richiama
l'art. 2749 c.c. escludendo la debenza in privilegio degli interessi) od
andrebbe comunque interpretato optando per una sua esegesi che non violi
l'art. 3 Cost. e sia quindi nel senso della collocazione degli interessi e
delle spese nello stesso grado del capitale anche in tema di crediti in
prededuzione, che precedono quelli ipotecari nell'ordine stabilito dall'art.
111 1. fall.. La somma accantonata di € 79.217,44
va perciò suddivisa assegnando € 49.642,82 all'Amministrazione fallimentare
(che non ha chiesto interessi) ed € 29.574,61 ad U.G.C. Banca Alle
consequenziali modifiche del progetto di distribuzione provvedere il Giudice
dell'esecuzione a seguito della riassunzione del procedimento esecutivo sospeso. Appare equo compensare per una metà
le spese di lite. P.Q.M. -
il Tribunale, definitivamente
giudicando; -
assegna a U.G.C. Banca S.p.A. in via
provvisoria ed anticipata rispetto al definitivo accertamento del suo credito
in sede fallimentare la somma di € 29.574,61 in aggiunta a quella di €
83.729,88 già riscossa; -
assegna al Fallimento della
Parmigiani Gianni & C. s.r.l. la residua somma di € 49.642,82; -
condanna U.G.C. Banca S.p.A., in
persona del legale rappresentante, a rifondere al Fallimento della Parmigiani
Gianni & C. s.r.l., in persona del Curatore, metà delle spese del
giudizio, liquidate per l'intero in € 8.843,43 (oltre IVA e CPA come per
legge) di cui 968,43 per esborsi, 3.000,00 per diritti, 4.000,00 per onorari,
875,00 per rimborsi forfetari. Mantova 27/02/2006 Il Giudice Dott. Attilio Dell'Aringa. |