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Ordini di negoziazione, nullità
Tribunale di Milano, 29 marzo-7 aprile 2006, n. 4360,
Pres. Rel. Salvatore Di Blasi.
cortese segnalazione dell’Avv. Marisa F.
Costelli
Intermediazione finanziaria – Mancata sottoscrizione del
contratto quadro – Nullità delle operazioni – Rilevabilità.
Le operazioni di negoziazione
di strumenti finanziari poste in essere senza la previa sottoscrizione del
cd. contratto quadro sono nulle per violazione di norme a carattere
imperativo e tale nullità è insanabile ed è rilevabile in ogni momento della
causa.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
Motivi
della decisione
La domanda attrice, di nullità del
contratto di compravendita delle obbligazioni Cirio per cui è causa, merita
accoglimento.
L’operazione, posta in essere tra le
parti in causa il 22/12/00, con la quale la Banca ha venduto agli attori n.
75,000 bond Cirio Spa 8% - 05, non è risultata supportata dalla esistenza del
contratto quadro, mancandone traccia negli atti di causa, fatto eccepito da
parte attrice.
Parte convenuta, in sede di
discussione della causa, non ha contestato la mancata esistenza dello
strumento negoziale, avendo assunto l’assolvimento dell’onere formale
relativo con la produzione del modulo sottoscritto dagli attori in relazione
alla specifica compravendita, nonché dell’ordine conferito (doc. 6), peraltro
contestato nella sua rilevanza da controparte, anche con riguardo alla sua
mancata sottoscrizione da parte di entrambi gli attori e con specifico
disconoscimento della apparente sottoscrizione, attribuita al _________, in
ordine al quale controparte non ha chiesto verificazione, né dichiarato di
volersi avvalere del documento.
Ritiene, per contro, il Tribunale
che, a norma dell’art. 23 D. Lgs.vo n. 58/98, i contratti relativi a
prestazione e servizi di investimento devono essere redatti in forma scritta,
con consegna di un esemplare al cliente, pena la conseguente nullità delle
operazioni per inosservanza di forma.
Tale onere formale, la cui mancanza
può essere eccepita solo dal cliente, come avvenuto nel caso di specie, è
richiesta per individuare gli elementi essenziali della pattuizione (in
particolare: corrispettivo dovuto al cliente e oneri posti a suo carico), con
conseguente impossibilità di dare, in caso contrario, corso ai servizi di
investimento e alla negoziazione di valori mobiliari. Trattasi di nullità
rientrante nel genus di quelle insanabili, imprescrittibile nella sua
proposizione e rilevabile in ogni momento della causa, avendo riguardo alla
violazione di norme ritenute pacificamente di carattere imperativo, la
statuizione ritenuta comporta l’obbligo della chiesta restituzione agli
attori del capitale investito (quantificato in € 75.000,00 nelle conclusioni
definitive), con interessi legali dalle domanda e senza calcolo di
rivalutazione, in mancanza delle prove richieste all’art. 1224, 2° co, c.c.,
trattandosi di debito di valuta.
Nessun’altra somma risarcitoria per
assunti danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonché personali, compete
agli attori, in assoluta mancanza di prova sull’an e sul quantum.
Le spese del giudizio seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione
collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara la nullità del contratto
di compravendita delle obbligazioni Cirio Spa 8%, di cui è causa per i motivi
indicati; condanna, di conseguenza, la convenuta alla restituzione a favore
degli attori della somma di € 75.000,00, con interessi legali della domanda,
oltre alle spese processuali, liquidate in € 425.00 per esborsi, € 1.750,00
per diritti ed € 4.000,00 per onorari.
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