IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 278/2006

 

 

 

 

 

Ordini di negoziazione, nullità

 

Tribunale di Milano, 29 marzo-7 aprile 2006, n. 4360, Pres. Rel. Salvatore Di Blasi.

cortese segnalazione dell’Avv. Marisa F. Costelli

Intermediazione finanziaria – Mancata sottoscrizione del contratto quadro – Nullità delle operazioni – Rilevabilità.

 

Le operazioni di negoziazione di strumenti finanziari poste in essere senza la previa sottoscrizione del cd. contratto quadro sono nulle per violazione di norme a carattere imperativo e tale nullità è insanabile ed è rilevabile in ogni momento della causa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

 

omissis 

Motivi della decisione

La domanda attrice, di nullità del contratto di compravendita delle obbligazioni Cirio per cui è causa, merita accoglimento.

L’operazione, posta in essere tra le parti in causa il 22/12/00, con la quale la Banca ha venduto agli attori n. 75,000 bond Cirio Spa 8% - 05, non è risultata supportata dalla esistenza del contratto quadro, mancandone traccia negli atti di causa, fatto eccepito da parte attrice.

Parte convenuta, in sede di discussione della causa, non ha contestato la mancata esistenza dello strumento negoziale, avendo assunto l’assolvimento dell’onere formale relativo con la produzione del modulo sottoscritto dagli attori in relazione alla specifica compravendita, nonché dell’ordine conferito (doc. 6), peraltro contestato nella sua rilevanza da controparte, anche con riguardo alla sua mancata sottoscrizione da parte di entrambi gli attori e con specifico disconoscimento della apparente sottoscrizione, attribuita al _________, in ordine al quale controparte non ha chiesto verificazione, né dichiarato di volersi avvalere del documento.

Ritiene, per contro, il Tribunale che, a norma dell’art. 23 D. Lgs.vo n. 58/98, i contratti relativi a prestazione e servizi di investimento devono essere redatti in forma scritta, con consegna di un esemplare al cliente, pena la conseguente nullità delle operazioni per inosservanza di forma.

Tale onere formale, la cui mancanza può essere eccepita solo dal cliente, come avvenuto nel caso di specie, è richiesta per individuare gli elementi essenziali della pattuizione (in particolare: corrispettivo dovuto al cliente e oneri posti a suo carico), con conseguente impossibilità di dare, in caso contrario, corso ai servizi di investimento e alla negoziazione di valori mobiliari. Trattasi di nullità rientrante nel genus di quelle insanabili, imprescrittibile nella sua proposizione e rilevabile in ogni momento della causa, avendo riguardo alla violazione di norme ritenute pacificamente di carattere imperativo, la statuizione ritenuta comporta l’obbligo della chiesta restituzione agli attori del capitale investito (quantificato in € 75.000,00 nelle conclusioni definitive), con interessi legali dalle domanda e senza calcolo di rivalutazione, in mancanza delle prove richieste all’art. 1224, 2° co, c.c., trattandosi di debito di valuta.

Nessun’altra somma risarcitoria per assunti danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonché personali, compete agli attori, in assoluta mancanza di prova sull’an e sul quantum.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara la nullità del contratto di compravendita delle obbligazioni Cirio Spa 8%, di cui è causa per i motivi indicati; condanna, di conseguenza, la convenuta alla restituzione a favore degli attori della somma di € 75.000,00, con interessi legali della domanda, oltre alle spese processuali, liquidate in € 425.00 per esborsi, € 1.750,00 per diritti ed € 4.000,00 per onorari.














 

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