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Tribunale di Pescara, 23 marzo 2006, G.U. Gianluca
Falco.
Contratto
di mutuo - Tasso di interesse ultralegale - Rinvio al tasso applicato di
volta in volta alla “clientela primaria” dell’Istituto di Credito -
Indeterminatezza/Indeterminabilità del Tasso - Sussistenza - Arbitrarietà ed insindacabilità delle modifiche in peius del costo del prestito - Recesso dal
contratto da parte del mutuatario ex art. 118 D.lgs. n. 385/1993 - Nullità
del tasso di interesse - Sostituzione con il tasso di interesse di cui all’art.
117 D. lgs. N. 385/1993.
Contratto
di mutuo bancario anteriore alla riforma dell’art. 120 d. lgs. n. 385/1993 -
Pattuizione di interessi moratori ultralegali sull’intera rata di mutuo
insoluta comprensiva di capitale e di interessi corrispettivi - Violazione dell’art. 1283 c.c. -
Sussistenza - Fondamento - Natura speciale ed inderogabile dell’art. 1283 c.c. - Natura peculiare del debito per interessi rispetto alle comuni
obbligazioni pecuniarie - Conseguenze della nullità - Produzione di interessi
di mora sulla sola quota capitale della rata di mutuo scaduta.
La clausola di un contratto di mutuo
con cui la Banca mutuante si riservi la facoltà di applicare al mutuatario il
tasso di interesse corrispettivo ultralegale che essa di volta in volta
applicherà, nel corso del rapporto, alla sua “clientela primaria”, maggiorato
di una percentuale, è nulla sia per assoluta
indeterminatezza/indeterminabilità a
priori del tasso, sia perché attribuisce al mutuante un potere di
modifica arbitraria, insindacabile, imprevedibile ed illimitato del costo
effettivo del prestito nel corso del rapporto, sia perché sottopone il
mutuatario al rischio di subire - come effetto del mero e discrezionale
innalzamento da parte della Banca, nelle more del rapporto, dei tassi di
interesse da questa applicati in altri rapporti di mutuo alla propria
“clientela primaria” - modifiche in
peius delle condizioni del proprio prestito le quali – essendo
comunque modifiche interne alla componente variabile del tasso originario -
resterebbero immuni dalla facoltà di recesso contrattuale del mutuatario ex
art. 118 D.lgs. n. 385/1993 (In applicazione di tali principi il Tribunale ha
dichiarato la nullità della clausola di un contratto di mutuo con cui la
Banca aveva concordato con il mutuatario l’applicazione del seguente Tasso
nominale di interesse: “Variabile,
pari al prime rate CARICHIETI, vigente tempo per tempo, maggiorato di 1,750
punti percentuali”, disponendone la sostituzione con il tasso di cui
all’art. 117 D.lgs. n. 385/1993).
(gf)
In ipotesi di mutuo per il quale sia
previsto un piano di restituzione differito nel tempo, mediante il pagamento
di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi
ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da
restituire al mutuante, cosicché la convenzione, contestuale alla
stipulazione del mutuo, la quale stabilisca che sulle rate scadute decorrono
gli interessi di mora sulla intera somma integra un fenomeno anatocistico,
vietato dall'art. 1283 c.c. (Fattispecie relativa ad un contratto di mutuo
stipulato sotto la vigenza del D.lgs. n. 385/1993 ma anteriormente alla
entrata in vigore della Delibera CICR 9.2.2000 [“Modalità e criteri per la
produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in
essere nell’esercizio dell’attività bancaria e finanziaria”] di attuazione
dell’art. 120, comma II, del D.lgs. citato, come aggiunto dall’art. 25, comma
II, del D.lgs. n. 342/1999).
(gf)
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI
S.P.A- CARICHIETI (di seguito BANCA CARICHIETI) ha chiesto ed ottenuto
dall’adito Tribunale e nei confronti di A il Decreto Ingiuntivo n.1395/03 con
cui quest’ultima è stata condannata a corrispondere alla prima la somma di €.
51.619,06 oltre interessi e spese, a titolo di restituzione delle rate
insolute di un prestito di £ 120.000.000 accordatole in data 20.11.1998 (cfr.
il ricorso monitorio).
A, nell’opporsi ex art. 645 c.p.c. al provvedimento
monitorio, ha contestato la avversa pretesa pecuniaria assumendola viziata
sia da un erroneo conteggio del numero della rate effettivamente rimaste
insolute, sia da una illegittima pretesa di interessi perché- a suo dire e
testualmente- “fuori mercato, ultralegali, eccessivi, non corrispondenti nemmeno
a quelli pattuiti e comunque illegittimi per via della nullità della relativa
clausola […] e di una applicazione che non tiene conto dell’annualità degli
interessi ma della capitalizzazione trimestrale” (cfr. la comparsa di
risposta).
La BANCA- nel resistere alla spiegata opposizione-
ha dedotto la piena validità ed efficacia del contratto di prestito azionato
in via monitoria, assumendo la pretestuosità e genericità delle avverse
doglianze negoziali e contabili.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, espletata
la trattazione della causa, espletata una CTU contabile sul rapporto bancario
in contestazione tra le parti, queste ultime hanno precisato le rispettive
conclusioni all’odierna udienza di discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La opposizione è risultata parzialmente fondata in
ordine ad alcune doglianze relative al contratto di prestito in questione,
nella misura e per le ragioni che seguono.
Si premette, innanzitutto, che con il ricorso monitorio
depositato in data 25.9.03 la CARICHIETI, assumendo che la cliente si era limitata al rimborso di
alcune soltanto delle rate del prestito concessole, che era stata già
costituita in mora in sede stragiudiziale, che aveva quindi già subito la decadenza
dal beneficio del temine per la restituzione pecuniaria, ha preteso la condanna della cliente
medesima al pagamento del residuo, pari ad €. 51.619,06, oltre interessi
convenzionali al tasso del 11,50% dal 5.6.03 al saldo (cfr. il ricorso
monitorio).
Al riguardo è bene sottolineare come con contratto di
“apertura di credito semplice n. 11352 rimborsabile a rate” del 20.11.1998 la
CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI S.P.A. ha concesso ad A un prestito alle seguenti condizioni:
· Importo del finanziamento: £.
130.000.000.
· Tasso nominale di interesse
applicato: “variabile, pari al prime
rate CARICHIETI maggiorato di 1,750 punti percentuali”.
· Tasso di interesse nominale applicato
alla prima rata di rimborso: 9,50 %.
·
Modalità di rimborso: n°. 48 rate
mensili posticipate a partire dal 30.11.1998.
· Prima rata: £. 3.266.256.
· Tasso di interesse moratorio: Tasso
nominale corrispettivo come sopra concordato (ossia “variabile, pari al prime
rate CARICHIETI vigente tempo per tempo, maggiorato di 1,750 punti
percentuali, maggiorato di 1,750 punti percentuali”) aumentato di 4,00 punti
percentuali.
· Spese di istruttoria: £. 200.000.
Nel predetto contratto era altresì stabilito, per quanto
quivi interessa, che:
· Nel caso di ritardato pagamento delle
rate, avrebbero dovuto “essere corrisposti interessi di mora […] sull’importo
della rata impagata, dalla scadenza della stessa sino al pagamento” (art. 7).
· Ove il cliente si fosse reso
inadempiente ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte […] ed altresì nelle
ipotesi previste dall’art. 1186 c.c.”, il prestito sarebbe cessato con
effetto immediato ed il cliente, su semplice richiesta scritta, avrebbe
dovuto pagare quanto da lui dovuto. Su tutte le somme scadute e non pagate
sarebbero stati calcolati gli interessi di mora nella misura concordata (art.
8).
·
La CARICHIETI si riservava “la
facoltà di modificare la misura del tasso di interesse e, conseguentemente,
l’importo della rata, oltre a tutte le altre condizioni economiche applicate
all’apertura di credito ai sensi degli artt. 118 e 161 comma II del decreto
legislativo n. 385/93 e delle relative disposizioni di attuazione”. Le
modifiche al tasso di interesse avrebbero avuto “effetto dal giorno
successivo a quello di scadenza della rata in corso al momento delle
modifiche stesse” (art. 5).
Orbene, posto che la entità della pretesa creditoria
rivendicata dalla CARICHIETI si fonda espressamente sulle pattuizioni di cui
al summenzionato contratto di prestito, si deve innanzitutto dichiarare
l’illegittimità ex art. 1283 c.c. della già esaminata clausola di cui
all’art. 7 del contratto medesimo la quale- come visto- stabiliva che, nel
caso di ritardato pagamento delle rate, il cliente avrebbe dovuto
corrispondere gli interessi di mora sull’importo della rata impagata
(comprensiva di una quota capitale e di una quota di interesse corrispettivi:
cfr.il piano di ammortamento; cfr. la relazione di CTU), dalla scadenza della
stessa sino al pagamento, e non già sulla sola quota capitale della rata
rimasta insoluta.
Per comprendere la ragione giuridica di siffatta
statuizione è bene sottolineare in diritto che:
· Questo Tribunale condivide- com’è
noto- l’arresto interpretativo della costante giurisprudenza di legittimità,
ormai consacrato anche dalle S.U. della Cassazione (sentenza n. 21095 del
7.10/4.11.2004) e, quindi da ritenersi definitivamente consolidatosi sul
punto, il quale ha statuito- in relazione ai contratti bancari stipulati
(come nella specie) in data anteriore al novellato art. 120 T.U.B.-
l’illegittimità del fenomeno della capitalizzazione trimestrale degli
interessi in materia bancaria, in quanto prassi contraria alla norma
imperativa di cui all’art. 1283 c.c. e non trasfusa in un uso normativo, con
conseguente nullità ex tunc
ex artt. 1283/1284/1419 c.c. delle clausole negoziali di capitalizzazione
trimestrale degli interessi passivi anche in relazione ai periodi anteriori
al noto mutamento giurisprudenziale avvenuto nel 1999 (cfr. Cass. Sez. 1,
Sentenza n.10127 del 2005; Cass. N. 10599/2005; Cass. S.U. n. 21095/2004;
Cass. N. 2593/2003; Cass. N. 17813/2002; Cass. N. 8442/2002; Cass. N.
4490/2002; C.Cost. n. 425/2000; per la giurisprudenza di merito cfr. Trib
Torino 7.1.2003; Trib. Napoli 27.11.2002; Trib Roma 8.11.2002; Corte App.
L’Aquila 11.6.2002).
· È
altrettanto noto che l’art. 1283 c.c- norma espressamente dettata dal
legislatore per disciplinare il fenomeno dell’anatocismo- è norma imperativa
e di natura eccezionale che ammette la capitalizzazione degli interessi
soltanto a determinate condizioni, prevedendo che gli interessi scaduti
possono produrre a loro volta interessi solo dal giorno della domanda
giudiziale (purchè questa sia in modo specifico rivolta ad ottenere il
pagamento degli interessi sugli interessi scaduti, non essendo a ciò
sufficiente la domanda dei soli interessi principali: cfr. ex multis Cass. N. 22565 in
motivazione; Cass. nn. 5271/2002, 15838 e 7407/2001, 8377/2000,
5035/1999Cass. N. 2381/1994; Cass. N. 9311/1990; Cass. N. 4088/1988) o per
effetto di una convenzione fra le parti successiva alla scadenza degli
stessi, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno un semestre,
salvo usi contrari ( per le ragioni per cui il codice vigente, con l'art.
1283, mentre ha conservato il requisito della domanda giudiziale ha ridotto, rispetto alla disciplina del
codice civile abrogato, l'entità degli interessi scaduti- sui quali si
applicano gli interessi anatocistici- a sei mesi, si veda il rilievo risultante dalla relazione sul progetto ministeriale
per cui" il valore odierno della moneta consente di ritenere che con
l'importo di un semestre di interessi si può costituire una somma rilevante
che il creditore potrebbe utilizzare come capitale", rilievo debitamente
sottolineato da Cass. N. 9311/1990).
· Ciò- come
più volte ribadito dalla stessa Giurisprudenza di Legittimità- onde prevenire
fenomeni usurari e consentire al debitore di conoscere i maggiori costi
comportati dal suo inadempimento (cd. “onere della domanda giudiziale”) e
comunque di calcolare, al momento della stipula della convenzione, l’esatto
ammontare del suo debito. Richiedendo che l’apposita convenzione sia
successiva ala scadenza degli interessi, il legislatore mira anche ad evitare
che l’accettazione della clausola anatocistica possa essere utilizzata come
condizione che il debitore deve necessariamente accettare per poter accedere
al credito (così Cass. N. 2593/2003; Corte d’Appello Milano, sent. del
28.1.2003).
·
Infatti, la
disposizione limitativa di cui all'art. 1283 cod. civ. trova la propria ragione
nella natura del debito di interessi e nel particolare sfavore con cui il
legislatore- nel solco di una tradizione di avversità ad un fenomeno
percepito quale forma di esercizio dell'usura - ha inteso considerare la capitalizzazione degli interessi,
in coerenza con le altre restrizioni previste per gli interessi superiori a
quelli legali (così testualmente Cass. N. 2381/1994).
· Il tenore
letterale e la ratio
dell'art. 1283 c.c. consentono di ravvisare nella norma in esame un principio
di carattere generale, derogabile soltanto dagli usi contrari (configurati
come usi normativi) (così Cass. N. 2381/1994 in motivazione).
·
Gli usi
contrari di cui all’art. 1283 c.c. sono usi normativi, inesistenti nella
specifica materia bancaria di cui si tratta.
·
In mancanza
di usi contrari e delle condizioni imperative alla cui effettiva sussistenza
la norma di cui all’art. 1283 c.c. consente l’anatocismo, la clausola
anatocistica pattuita (non per effetto di una “convenzione fra le parti
successiva alla scadenza degli interessi” ex art. 1283 c.c. ma) in via
anticipata e (non in relazione a “interessi dovuti per almeno un semestre ex
art. 1283 c.c.“ ma) prima della
scadenza di qualsivoglia interesse, va dichiarata nulla per contrasto con la
norma imperativa di cui all’art. 1283 c.c. (cfr. negli stessi termini Trib.
Mantova sentenza 16.1.2004; Corte d’Appello Milano, sent. del 28.1.2003
citata; cfr. C. App. Torino 21.1.2002).
·
Atteso che
la contrarietà alla norma imperativa di cui all’art. 1283 c.c. involge-
ovviamente- l’intero contenuto della clausola (e non solo, quindi, la parte
di essa relativa alla periodicità della capitalizzazione), è la pattuizione
in contratto dell’anatocismo ad essere nulla, onde secondo i principi
generali, trattasi di contratto ab
origine privo di qualsivoglia pattuizione di capitalizzazione,
trimestrale come annuale come di diversa periodicità.
·
La nullità
della clausola anatocistica pattuita in violazione dell’art. 1283 c.c.,
inserita in un contratto da cui deriva il credito azionato in giudizio, è
rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado di appello, rimanendo
irrilevante, a tal fine, l'assenza di una deduzione (o di una tempestiva
deduzione) del profilo di invalidità ad opera dell'interessato, la quale
rappresenta una mera difesa, inidonea a condizionare, in senso positivo o
negativo, l'esercizio del potere di rilievo officioso (ex art. 1421 cod.
civ.) della nullità del contratto (cfr. da ultimo testualmente Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 19882 del 13/10/2005; Cass. N. 4093/2005).
·
Né una tale
declaratoria di illegittimità è inibita dalla mancata contestazione da parte
dell’opponente degli estratti conto in pendenza di rapporto; infatti è noto
che la mancata tempestiva contestazione dell’estratto conto trasmesso da una
banca al cliente rende inoppugnabili gli addebiti soltanto sotto il profilo meramente contabile, ma non
sotto i profili della validità e dell’efficacia dei rapporti obbligatori dai
quali le partite inserite nel conto derivano: in tal caso, infatti,
l’impugnabilità investe direttamente il titolo, non essendo limitata alla
contestazione di accrediti e di addebiti sotto il profilo contabile, ed è
regolata dalle norme generali sui contratti (cfr. Cass. N. 18626/2003; Cass.
N. 6548/2001; Cass. N. 12507/1999; Cass. N. 1978/1996; Trib. Genova sent.
5.5.2002; C.App. Lecce n. 598/2001).
·
Non vi è
possibilità di sostituzione legale o di inserzione automatica di clausole
prevedenti capitalizzazioni di diversa periodicità, in quanto l’anatocismo è
consentito dal sistema – con norma eccezionale, imperativa e derogatoria
(così Cass. Sez. 1, Sentenza n.10127 del 2005, già citata, in motivazione;
cfr. anche le citate Sezioni Unite della Cassazione)- soltanto in presenza di
determinate condizioni (quelle di cui all’art. 1283 c.c.), in mancanza delle quali
esso rimane giuridicamente non pattuito tra le stesse.
· Solo in
mancanza della previsione legislativa della norma speciale di cui all’art.
1283 c.c., gli interessi scaduti, in quanto costituenti a loro volta un
credito liquido ed esigibile di una somma di danaro avrebbero potuto
ritenersi in ogni caso produttivi automaticamente di interessi legali di
pieno diritto ai sensi dell'art. 1282 (così Cass. N. 9311/1990 in
motivazione, la quale ha affrontato per la prima volta la questione del
saggio degli interessi anatocistici).
·
La
disciplina dell'art. 1283 c.c. ha inciso infatti sulla stessa natura degli
interessi anatocistici: essi non solo sono previsti dalla legge per ogni
specie di interessi, sia compensativi, sia corrispettivi, sia moratori (tutti rientrando certamente
nell'ambito applicativo del principio in base al quale l'utilizzazione di un
capitale o di una cosa fruttifera obbliga l'utente al pagamento di una somma
proporzionale, e cioè corrispettiva al godimento ricevuto: così testualmente
da ultimo Cass. Sez. 1, Sentenza n. 870 del 18/01/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9474 del
19/05/2004; cfr. anche Cass. sent. n. 3500/86), ma a loro volta, proprio
perché la norma esplica una funzione sostanzialmente protettiva della sfera
giuridica del debitore, essi non sono ammessi in ogni caso, ma soltanto alle
due condizioni di cui alla norma citata (cosi ancora Cass. N. 9311/1990
citata).
·
L’unica
forma di legittimo collegamento e coordinamento tra l'art. 1283 c.c. ed il
successivo art. 1284 c.c. è quella per cui sugli interessi scaduti almeno per
un semestre (art. 1283 c.c.) sono dovuti dalla domanda giudiziale gli
interessi anatocistici al tasso legale (art. 1284 comma 1 c.c.), a meno che
le parti abbiano convenuto per iscritto un saggio di interessi extralegali
posteriormente alla loro scadenza (artt. 1224/1284 c.c.) (cfr. Cass. N.
9311/1990): in altri termini, dall’art. 1284 (e dall’art.1224 c.c.) c.c. si
può ricavare soltanto il saggio degli interessi anatocistici, qualora questi
siano dovuti ex art. 1283 c.c., non anche una debenza degli stessi pur in
mancanza delle condizioni di cui all’art. 1283 c.c..
· Che questo,
e questo soltanto, sia il coordinamento tra le due norme trova piena conferma
dal raffronto tra l'art. 1283 c.c.
ed il corrispondente art. 1232 del codice abrogato
·
L'art. 1232
comma 1 c.c. 1865 così statuiva: "Gli interessi scaduti possono produrre
altri interessi o nella tassa legale in forza di giudiziale domanda e dal
giorno di questa, o nella misura che verrà pattuita in forza di una convenzione
posteriore alla scadenza dei medesimi".
·
L'art. 1283
c.c. vigente è così concepito: "In mancanza di usi contrari, gli
interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda
giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e
sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi".
·
La
Cassazione al riguardo ha già osservato (cfr. Cass. N. 9311/1990 citata) come
la ragione per la quale il codice vigente non ha riprodotto letteralmente la
locuzione "interessi al tasso legale" del codice abrogato non
risiede in una esigenza di innovazione della disciplina anteriore, ma nella
circostanza che mentre l'art. 1232 aveva distinto gli interessi anatocistici
in interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale o nella misura pattuita
con convenzione posteriore alla loro scadenza, il nuovo testo, nel riprodurre
sostanzialmente la precedente disciplina (con la sola riduzione da un anno,
di cui al 3 comma dell'art. 1232 a sei mesi degli interessi scaduti), non ha
più fatto riferimento al tasso degli interessi, ritenendo che questi
trovassero la loro disciplina nel successivo art. 1284.
·
L'art.
1283, in realtà, nella nuova formulazione, sintetizzando il concetto già
espresso dal corrispondente art. 1232, lungi dal voler modificare il tasso
degli interessi anatocistici, l'ha del tutto confermato secondo la disciplina
anteriore. La norma, con la nuova formulazione non poteva più fare
riferimento agli interessi anatocistici come interessi al tasso legale sugli
interessi scaduti perché nel contesto dello stesso periodo ha fatto anche
riferimento agli interessi anatocistici convenzionali per i quali non è
estensibile il tasso degli interessi legali che può valere soltanto per gli
interessi anatocistici legali (cfr. Cass. N. 9311/1990 citata),
Conclusivamente:
·
Il debito per interessi (si tratti di interessi compensativi,
corrispettivi o moratori ed anche
quando sia stata adempiuta l'obbligazione principale) non si configura come una qualsiasi
obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonche' al
risarcimento del maggior danno ex art. 1224 comma II cod. civ., ma
resta soggetto alla regola dell'anatocismo di cui all'art. 1283 cod. civ., derogabile soltanto dagli usi contrari ed applicabile a tutte
le obbligazioni aventi ad
oggetto originario il pagamento
di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura” (Cass.
Sezioni Unite della sentenza n.
9653 del 17.7.2001; cfr. Cass
n. 2439/2002; Cass. N. 2771/2002; Cass. N. 4133/2003).
Né gli interessi perdono la
loro (sopra descritta) natura, ai fini della loro eventuale capitalizzazione,
per effetto della loro inclusione nei ratei di ammortamento dei mutui in
quanto:
·
In tema di
mutuo bancario, e con riferimento al calcolo degli interessi, devono
ritenersi senz'altro applicabili le limitazioni previste dall'art. 1283 cod.
civ., non esistendo neppure
nello specifico campo del mutuo bancario ordinario, in epoca anteriore
al 1942, alcun uso normativo che consentisse l'anatocismo oltre i limiti poi
previsti dall'art. 1283 cod. civ..
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2593 del 20/02/2003).
·
È noto che-
in ipotesi di mutuo per il quale sia previsto un piano di restituzione
differito nel tempo, mediante il pagamento di rate costanti comprensive (come
nella specie: cfr. il contratto ed il piano di ammortamento; cfr. le
risultanze della CTU contabile) di parte del capitale e degli interessi-
questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in
capitale da restituire al mutuante, cosicché, in mancanza di specifica
convenzione ex art. 1283 c.c. (ossia di una convenzione non contestuale alla
concessione del prestito bensì ad essa posteriore e relativa ad interessi già
scaduti da almeno sei mesi) la pretesa della Banca di ricevere gli interessi
di mora sull’intera somma integrerebbe un fenomeno anatocistico, vietato
dall'art. 1283 c.c. (cfr. la già citata Cass. N. 2593 del 2003; Cass. N.
1724/1977; Cass. N. 3479/1971).
·
Infatti il semplice
fatto che nelle rate di mutuo vengono compresi sia una quota del capitale da
estinguere sia gli interessi a scalare non opera un conglobamento ne' vale
tanto meno a mutare la natura giuridica di questi ultimi, che conservano la
loro autonomia anche dal punto di vista contabile" (cfr. la già citata
Cass. N. 2593 del 2003; Cass. N. 1724/1977; Cass. N. 3479/1971).
· A carico del mutuatario di somme di
denaro sono poste, infatti, due distinte obbligazioni: la prima è quella di
restituire la somma ricevuta in prestito (art. 1813 c.c); la seconda è quella
di corrispondere gli interessi al mutuante, salvo diversa pattuizione (art.
1815 c.c). Sono due obbligazioni distinte ontologicamente e rispondenti a
finalità diverse. Nei mutui c.d. ad ammortamento, la formazione delle varie
rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene
ad una modalità dell'adempimento delle due obbligazioni; nella rata
concorrono, infatti, la graduale restituzione della somma ricevuta in prestito
e la corresponsione degli interessi (cfr. Cass. N. 2593 del 2003; Cass. N.
1724/1977; Cass. N. 3479/1971).
· Trattandosi,
allora, di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le
due distinte obbligazioni del mutuatario, essa non è idonea a mutarne la
natura ne' ad eliminarne l'autonomia (cfr. Cass. N. 2593 del 2003; Cass. N.
1724/1977; Cass. N. 3479/1971).
Dalle ampie considerazioni di
cui sopra emerge, quindi, la ragione della già affermata nullità della
clausola negoziale del prestito di previsione dell’obbligo di corresponsione
degli interessi (ultralegali)
moratori sull’intera rata di mutuo (comprensiva di una frazione di
capitale e di una frazione di interessi corrispettivi) rimasta (come nella
specie) impagata.
Infatti:
· La pretesa convenzionale della CARICHIETI (contestuale alla
stipulazione del contratto di prestito del 1998) di ricevere gli interessi ultralegali di mora come
pattuiti in contratto sull’intero importo delle rate insolute (in quanto rate
comprensive sia di capitale sia di interessi corrispettivi) è giuridicamente
illegittima, concretandosi in un illegittimo addebito anatocistico
(produzione da parte degli interessi corrispettivi, al pari della sorte
capitale, di interessi moratori), violativo dell’art. 1283 c.c.
·
Al riguardo, è opportuno ricordare che l’art. 3
(“Finanziamenti con piano di rimborso rateale”) della Delibera CICR del
9.2.2000 (efficace dal 22.4.2000) dettata in attuazione del novellato art.
120 del D.lgs. n. 385/1993 ( articolo che ha stabilito che “nelle operazioni
di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento
di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del
debitore, l’importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata
può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data
della scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è
consentita la capitalizzazione periodica”) è disposizione, come detto, efficace dal 22.4.2000 e, come
tale, non applicabile ratione
temporis al contratto di prestito di cui è causa, stipulato nel 1998.
·
Il saldo
debitore del mutuo come risultante alla CARICHIETI dalla (illegittima)
applicazione degli interessi moratori sulle intere rate del prestito e come
preteso nel ricorso monitorio depositato il 25.9.2003, era pari- come detto-
ad €. 51.619,06, oltre ulteriori interessi convenzionali di mora al tasso del 11,50% dal 5.6.03 al
saldo.
·
Il saldo
effettivo del prestito in esame- depurato dell’illegittimo anatocismo degli
interessi moratori di cui si è detto, come da analitica e circostanziata CTU
quivi integralmente condivisa e richiamata- è invece pari, alla data del
4.6.03, ad €. 45.662,35 (di cui €. 26.359,5 per debito in linea capitale, €.
914,59 per debito in linea interessi corrispettivi, €. 18.388,26 per debito
in linea interessi moratori: cfr. la relazione di CTU ed i relativi allegati;
cfr. gli estratti conto bancari).
Priva di fondamento è risultata invece l’ulteriore
doglianza attorea relativa ad un asserita usurarietà dei “costi” del
contratto come ivi concordati: infatti la esperita CTU- anche sul punto con
metodo analitico, circostanziato ed immune, al riguardo, da qualsivoglia
rilevante censura tecnica delle parti- ha rilevato che il “TEG” (Tasso
Effettivo Globale) del prestito
sia rimasto costantemente inferiore ai cd. “tassi soglia” di riferimento di
cui alla legge n. 108/96, ossia ai tassi soglia tempo per tempo vigenti al
momento delle relative pattuizioni/variazioni (cfr. la relazione di CTU; per le ragioni del rilievo
della usurarietà dei tassi solo se coeva al momento della loro pattuizione e
per i motivi di irrilevanza di una eventuale usurarietà dei tassi stessi solo
sopravvenuta a quel momento, cfr.
la Legge n. 24/01, cfr. l’art. 1815 comma II c.c: cfr. Corte Cost. n.
29/2002; cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n.
13868
del 24/09/2002; Cass. Sez.. 3, Sentenza n.
17813
del 13/12/2002; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
4380
del 25/03/2003).
Residua a questo punto l’esame della validità o meno
della clausola contrattuale di pattuizione del tasso di interesse ultralegale
corrispettivo e moratorio contenuta nel contratto di prestito di cui è causa.
Si è già sottolineato come il contratto di prestito in
esame prevedesse al riguardo:
·
Un Tasso nominale di interesse
applicato: “variabile, pari al prime
rate CARICHIETI, vigente tempo per tempo, maggiorato di 1,750 punti
percentuali, corrispondente ad oggi al 9,500%”.
·
Un Tasso di interesse moratorio:
“Tasso nominale corrispettivo come sopra concordato (ossia “variabile, pari
al prime rate CARICHIETI maggiorato di 1,750 punti percentuali”) aumentato di
4,00 punti percentuali” (cfr. il contratto).
Trattasi tuttavia, ad avviso del Tribunale, di tasso
variabile pattuito in modo invalido ex artt.1346-1284 c.c./117 D.lgs. n.
385/1993 per le ragioni che seguono.
Giova innanzitutto premettere in diritto che:
· In tema di obbligazioni pecuniarie,
il requisito della necessaria determinazione scritta degli interessi ultralegali,
prescritto dall'art. 1284 cod. civ., può essere soddisfatto- come è noto-
anche "per relationem, non essendo necessario che il documento
contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso d'interesse pattuito
(cfr. ex multis Cass. 18
maggio 1996, n. 4605; Cass. 11 novembre 1997, n. 11042; Cass. 8 maggio 1998,
n. 4696; Cass. 23 giugno 1998, n. 6247; Cass. 19 luglio 2000, n. 9465; Cass.
Sez. 1, Sentenza n.4490 del 2002).
·
Tuttavia, perché sia rispettato il
requisito della determinatezza/determinabilità del tasso pattuito, deve
trattarsi di richiamo a criteri
“prestabiliti” ed elementi “estrinseci”, come tali ultronei rispetto a mere
scelte interne discrezionali della Banca contraente (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 14684 del 02/10/2003; Cass. N. 2103/1996).
·
Deve trattarsi, in ogni caso, di
richiamo ad elementi “obbiettivamente individuabili” (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 14684 del 02/10/2003; Cass. N. 2103/1996).
·
Ne consegue che non soddisfa un tale
requisito di determinatezza/determinabilità dei tassi né il rinvio a
parametri privi del carattere della “sufficiente univocità”, “mutevoli”,
privi di margini predeterminati (Cass. Sez. 1, Sentenza n.4490 del 2002 in
motivazione), non riscontrabili con criteri di certezza per difetto di
univoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento
contrattuale (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4094 del 25/02/2005), né il
rinvio a parametri interni” alla scelta volontaristica e non prevedibile di
uno dei due contraenti (ossia discrezionalmente “autodeterminati” da uno di
essi) senza previa fissazione di predefiniti vincoli esterni di “dosaggio”
della discrezionalità del creditore pecuniario ( cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 6187 del 22/03/2005).
·
Infatti, discende inesorabilmente
dalla disciplina imperativa in materia di validità del contratto la sanzione della nullità di una previsione contrattuale che
autorizzi la modificabilità unilaterale e discrezionale del corrispettivo di
una prestazione da parte di uno dei contraenti, trattandosi di previsione che
non soddisfa il requisito della determinatezza/determinabilità dell'oggetto
del contratto ex artt. 1346 e 1418 c.c. (così testualmente Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 5281 del 12/04/2002; Cass.
Sez. L, Sentenza n. 6723 del 19/07/1994; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 339
del 28/01/1975 N. 728 del 1972).
·
Inoltre, nella specifica materia dei
contratti bancari sottoposti ratione
temporis – come nella
specie- alle prescrizioni del D.lgs. n. 385/93- la “imprescindibilità” della
determinazione/determinatezza convenzionale dei tassi di interesse discende,
oltre che dalla richiamata disciplina generale dei contratti
(artt.1346/1418/1284 c.c.), anche dalla specifica prescrizione “di settore”
che impone la “indicazione del tasso di interesse” (art. 117, comma 4°,
D.lgs. n. 385/93, a pena di eterointegrazione normativa imperativa del tasso ai sensi del successivo 7°
comma del Decreto citato).
·
In tutti i suesposti casi di nullità
del tasso di interesse, la conoscenza successiva del saggio applicato non
vale a sanare l'originario vizio di nullità della pattuizione, per carenza
del requisito della determinabilità, la cui esistenza l'art. 1346 cod. civ.
esige "a priori", al punto che non può essere individuato
successivamente, tanto più quando il saggio non sia determinato da entrambe
le parti ma da una di esse, che l'abbia portato a conoscenza dell'altra,
attraverso documenti che abbiano il fine esclusivo di fornire l'informazione
delle operazioni periodicamente contabilizzate e non anche di contenere
proposte contrattuali, capaci di assumere dignità di patto in difetto di
espresso dissenso (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14684 del 02/10/2003; Cass.
1 febbraio 2002 n. 1287).
Orbene, applicando i superiori generali principi al caso
di specie, è agevole rilevare la nullità della clausola pattizia di
previsione del tasso di interesse convenzionale, corrispettivo come
moratorio, in quanto tasso equivoco, lasciato alla assoluta
discrezionalità della Banca
mutuante e, come tale, aprioristicamente non determinabile.
In particolare, trattasi di tasso nullo per
indeterminatezza in quanto:
·
Nel contratto di mutuo del 20.11.98
la CARICHIETI (mutuante) e la A (mutuataria) hanno pattuito- come detto- che
il Tasso nominale di interesse applicato sarebbe stato “variabile, pari al prime rate CARICHIETI vigente tempo
per tempo, aumentato di 1,750 punti percentuali, corrispondente ad oggi
[ossia alla data del contratto] al 9,500% ” (cfr. il contratto di mutuo).
·
Il “tasso prime rate CARICHIETI vigente tempo per tempo”, ossia il tasso
negozialmente richiamato come base “variabile” (“tempo per tempo”) su cui operare la maggiorazione fissa (1,750 punti
percentuali) per “isolare” il tasso da applicare al cliente è- come si
“scopre” dalla lettura della CTU- una misura del saggio di interessi applicato
dalla CARICHIETI ai
finanziamenti accordati alla (non meglio identificata) clientela primaria
dell’istituto (cfr. la CTU).
·
La CARICHIETI ha serbato in giudizio
il più stretto riserbo sia circa i criteri da essa adottati per scegliere,
tra la propria variegata clientela, quella ritenuta “primaria”, sia le
categorie professionali ad essa eventualmente di volta in volta ricondotte,
sia l’an ed il quomodo della eventuale pubblicità di siffatti ignoti criteri
(cfr. gli atti processuali).
·
Allo stato (e, quindi, neppure a posteriori, rispetto al contratto
del 1998) la CARICHIETI non ha
fornito al Tribunale né elementi oggettivi di individuabilità della propria clientela primaria né,
di conseguenza, elementi di individuazione del tasso di interessi passivi ad
essa applicato.
·
Peraltro, come debitamente osservato
dal CTU, il “PRIME RATE CARICHIETI”
è una misura oggettivamente priva delle caratteristiche di determinazione e
rappresentazione al pubblico, trattandosi di un parametro finanziario tutto
interno alla CARICHIETI
(mutuante) e svincolato a parametri esterni connessi all’andamento del
mercato finanziario (a differenza, ad esempio, di altri parametri finanziari
esterni ai singoli istituti di credito e facilmente conoscibili sul mercato,
come l’Euribor, i tassi di
interesse sul mercato dei titoli pubblici tipo B.O.T., C.C.T., il T.U.S.
etc.).
·
La prova ulteriore di ciò si rinviene
nello stesso comportamento giudiziale della CARICHIETI la quale, per
consentire al nominato CTU di “scoprire” la misura tempo per tempo vigente
del PRIME RATE CARICHIETI, si è limitata a fornire una mera comunicazione
delle variazioni di siffatto tasso (che dal 1997 al 2000 avrebbe subito 11
variazioni, oscillanti tra il 7,00% ed il 9,00%:cfr. la CTU), senza tuttavia
indicare né documentare in alcun modo le modalità di “sintesi” seguite per “isolare” siffatte condizioni (cfr. gli atti
processuali).
·
Il tasso in esame deve quindi
ritenersi nullo ex artt. 1346/1418(1284 c.c. perché connotato da un richiamo
a parametri di determinazione privi
del carattere della univocità e della conoscibilità.
Tuttavia,
la sanzione della nullità di siffatto tasso di interesse deriva, oltre che
dalla sua equivocità ed oscurità
appena richiamate, ancor prima
ed in modo dirimente dal fatto che si trattava di un tasso la cui
concreta e variabile determinazione veniva lasciata alla assoluta,
insindacabile e non predeterminabile discrezione della Banca in quanto:
·
La CARICHIETI (mutuante) aveva- come detto-
il potere di applicare al mutuo concesso alla A (mutuataria) un tasso “variabile, pari al prime rate CARICHIETI vigente tempo
per tempo, aumentato di 1,750 punti percentuali.
·
Il tasso prime rate CARICHIETI vigente tempo per tempo era- come visto-
il tasso di interesse che la CARICHIETI
avrebbe applicato tempo per tempo ai finanziamenti accordati alla
propria clientela primaria.
·
La CARICHIETI era ovviamente libera
di decidere, nell’esercizio della propria autonomia negoziale, le eventuali
variazioni dei tasso di interesse da applicare- tempo per tempo ed in
pendenza del rapporto quadriennale di mutuo stipulato con la PATRIARCA- ai
finanziamenti accordati alla propria
clientela primaria.
·
Nell’esercizio della propria
autonomia negoziale nei rapporti con la propria clientela primaria, la
CARICHIETI sarebbe stata, ovviamente, libera di variare a proprio piacimento (anche in peius) i tassi (salvo,
ovviamente, il limite dei tassi soglia anti-usura).
· Siffatte discrezionali variazioni dei
tassi applicati alla clientela primaria della CARICHIETI avrebbero
comportato, automaticamente, identica discrezionale variazione del tasso
applicato alla A.
·
Il tasso di interesse passivo
gravante su quest’ultima sarebbe dipeso, quindi ed in definitiva, dalle
scelte discrezionali, insindacabili, imprevedibili che la CARICHIETI avrebbe
“tempo per tempo” deciso di applicare in altri non meglio identificati
rapporti.
·
È evidente, pertanto, la nullità per
indeterminatezza/indeterminabilità oggettiva di una clausola di interessi ultralegali con cui la Banca
mutuante si riservasse- in sostanza- la facoltà di applicare al mutuatario il
tasso che essa avrebbe voluto applicare di volta in volta ad altra clientela
(primaria) e ad altri (non meglio identificati) rapporti, maggiorato di una
percentuale.
·
Infatti, per la Banca mutuante,
concordare con il mutuatario di applicargli- nel quadriennio previsto per il
rimborso oneroso del prestito- il tasso di interesse che essa avrebbe di
volta in volta deciso di applicare ad altri non meglio identificati clienti
(“primari”), equivaleva giuridicamente (e contabilmente) a concordare il
potere della mutuante di applicare al mutuatario il tasso che la prima di
volta in volta avrebbe (soggettivamente) scelto di applicare, con il solo
limite che si sarebbe dovuto trattare di tasso uniforme a quello
correlativamente applicato ad altri (“primari”) clienti in altri (non meglio
identificati) rapporti di prestito.
· È evidente, quindi, la nullità di una pattuizione di
interesse ultralegale per relationem
che rinviava a parametri
discrezionali, in alcun modo prestabiliti, privi di elementi “estrinseci” di
identificazione, dipendenti dalla esclusiva e mutevole volontà del creditore
pecuniario, di conseguenza da quest’ultimo di volta in volta “auto-determinati”
(nella specie di volta in volta ora nel 9,00%, ora nel 8,25 %, ora nel 7,75%,
ora nel 7,00%, ora di nuovo nell’8,25%, ora nell’8,50 % etc: cfr. le
risultanze della CTU) ed “auto-determinabili” (a proprio esclusivo ed
unilaterale piacimento, sino al limite del tasso soglia anti-usura), in
assenza di qualsivoglia preventiva previsione negoziale di parametri
oggettivi prefissati entro cui poter esercitare la variazione del PRIME RATE
CARICHIETI.
La grave anomalia di siffatta modalità convenzionale di
scelta del tasso di interesse in esame emerge, infine, anche dalla ulteriore
considerazione per cui essa autorizzava la CARICHIETI all’esecuzione di
(incontrollabili, indeterminabili ed insindacabili) variazioni dei tassi in
concreto applicati alla A (per effetto di correlative incontrollabili,
indeterminabili ed insindacabili variazioni applicate ai tassi di altri
rapporti di credito intrattenuti con la “primaria” clientela dell’istituto),
le quali sarebbero risultate addirittura immuni rispetto a qualsivoglia
facoltà di recesso ex art. 118 TUB del mutuatario, il quale sarebbe rimasto
così sottoposto al rischio di imprevedibili e non limitabili (entro i tassi
soglia ex L. n. 108/96) variazioni del PRIME RATE CARICHIETI non
“fronteggiabili” dalla possibilità di un suo recesso.
In particolare:
·
La BANCA- nell’esercizio dello ius variandi di cui all’art. 117
D.lgs. n. 385/93 espressamente contemplato nel contratto- avrebbe potuto
decidere di modificare il tasso concordato (ossia il tasso variabile, pari al
prime rate CARICHIETI vigente
tempo per tempo, aumentato di 1,750 punti percentuali ) in senso sfavorevole
al cliente, ad esempio aumentando i punti percentuali dello spread
(portandolo ad esempio al 3%), ovvero sostituendo alla base fissa del tasso (prime rate CARICHIETI) una base
meno favorevole (ad esempio, quella relativa alla clientela “ordinaria”
CARICHIETI), ovvero sostituendo l’intero tasso variabile come originariamente
pattuito con altro tasso variabile espresso in termini numerici (ad esempio
dal 7 al 12%) etc..
·
In tali ipotesi, il cliente avrebbe
potuto senz’altro esercitare la facoltà di recesso ex art. 118 D.lgs. n.
385/93, trattandosi di variazioni (ex art. 117 TUB) del tasso originariamente
concordato perché operanti al di fuori dei “confini di quest’ultimo” (ossia
al di fuori ora del prime rate
CARICHIETI ora dello spread fisso originario).
Tuttavia:
·
La CARICHIETI avrebbe potuto anche
(come poi in concreto ha fatto) semplicemente limitarsi a variare la misura
del “prime rate CARICHIETI”, aumentandola (ad esempio al 12%).
·
In tale ipotesi il cliente sarebbe
passato dall’applicazione di un tasso iniziale del 9,5% (cfr. il contratto:
tasso prime rate CARICHIETI vigente all’epoca del contratto= 7,75% + 1,750 di spread fisso) ad un
tasso variato al 13,75%, con conseguente evidente aggravamento della propria
posizione debitoria.
·
Nonostante siffatto oggettivo
aggravamento dei costi del mutuo (modifica in peius del tasso di interesse passivo) il mutuatario
tuttavia non avrebbe potuto esercitare- nella specie- alcun diritto di
recesso ex art. 118 TUB, mancandone il presupposto di esercizio: infatti quel
tasso del 13,75% sarebbe stato comunque il mero effetto della applicazione
dell’ “originario” tasso di interesse variabile concordato (PRIME RATE
CARICHIETI vigente in quel tempo + spread originario) e non già una
variazione di quel tasso, essendo esso rimasto assolutamente invariato nei
suoi parametri (interni) di riferimento (prime rate + spread).
·
E tale gravissimo inconveniente si
sarebbe verificato ai danni del cliente a fronte di ogni eventuale modifica
in peius del PRIME RATE CARICHIETI, posto che si sarebbe trattato di modifica
sì in peius ma comunque “interna” ai confini del tasso originario (interna
alla sua componente variabile), e come tale estranea all’ambito di
operatività dello ius variandi legittimante il
recesso legale dal contratto.
È evidente, quindi, il “corto circuito” di un tasso di interesse siffatto che
deve essere dichiarato, per tutti i motivi di cui sopra, affetto da nullità
insanabile.
Ne consegue la necessità di provvedere- previa
remissione in istruttoria ai fini della integrazione della CTU contabile-
alla sostituzione di tale tasso con quello di cui al meccanismo di
eterointegrazione ex art. 117 comma 7° del D.lgs. n. 385 del 1993, in forza
del quale “in caso di inosservanza del comma 4 (ossia in caso di omessa
indicazione del tasso di interesse,
cui deve parificarsi- ovviamente- il caso di indicazione di un tasso
invalido) si applicano, il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni
ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati
dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del
contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive”.
Peraltro, la constatata nullità
dell’anatocismo conteggiato dalla BANCA per la quantificazione della pretesa
monitoria nonché la descritta necessità di depurare quest’ultima altresì dal
tasso di interesse ultralegale corrispettivo e moratorio applicato, comportano
sin da ora la revoca del decreto ingiuntivo opposto, emesso per somme in
parte non dovute e quindi insuscettibile di conferma con la futura decisione
definitiva.
Il regolamento delle spese deve
essere rimesso alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale, in persona del Giudice Unico, non
definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione iscritto al R.G. N.
5488/2003 promosso da A nei confronti della CASSA DI RISPARMIO DELLA
PROVINCIA DI CHIETI S.P.A., in persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede in Pescara,
con atto di citazione del 29.11.2003, avverso il decreto ingiuntivo n.
1395/2003 emesso dal Tribunale di Pescara, così decide:
REVOCA
Il decreto ingiuntivo impugnato, per le causali di cui
in motivazione.
RIMETTE
Le parti in fase istruttoria come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
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