IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 2809

 

 

data pubblicazione 01/08/2010

 

 

 

Cassazione Sez. Un. Civili , 21 gennaio 2010, n. 971 - Pres. Elefante - Rel., est. Felicetti.

 

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) – Giurisdizioni speciali (impugnabilità) - Consiglio di stato - Correzione di errore materiale - Sindacabilità quale eccesso di potere giurisdizionale - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Mezzi di impugnazione - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.

 

La pronuncia del Consiglio di Stato che abbia provveduto alla correzione di un errore materiale, ai sensi dell'art. 93 del r.d. n. 642 del 1907, ancorché illegittima, non integra un autonomo e nuovo esercizio del potere giurisdizionale e non è pertanto impugnabile con il ricorso per cassazione, in quanto tale violazione non investe i limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. (massima ufficiale)

 

 

 

  

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonino - Primo Presidente f.f. -
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di sezione -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. D’ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - rel. Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
Dott. D’ALESSANDRO Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CONSORZIO STABILE AEDARS S.C.A.R.L. (in proprio e quale capogruppo dell’ATI con la COMER S.P.A., la SELCA S.P.A. e la COMEAP Soc. CONSORTILE a R.L.), COMEAP S.C.R.L., COMER S.P.A., SELCA S.P.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO 11, presso lo studio degli avvocati PELLEGRINO GIOVANNI, PELLEGRINO GIANLUIGI, che li rappresentano e difendono per delega a margine del ricorso;
- ricorrenti –
contro
TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. (in proprio e quale capogruppo mandataria dell’A.T.I. costituita con la Soc. Pescatore s.r.l. e la Edil Cava S.Maria La Bruna di Di Ruocco Gaetano s.n.c.) (01959721000), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. D’AREZZO 18, presso l’avvocato MAGRI’ ENNIO, che la rappresenta e difende, per delega a margine del controricorso;
- controricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA SOCIO – ECONOMICO - AMBIENTALE DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- resistente -
avverso la decisione n. 2911/2008 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 12/06/2008;
udito l’avvocato Lelio DELLA PIETRA per delega dell’avvocato Ennio Magri;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/12/2009 dal Consigliere Dott. FELICETTI Francesco. RITENUTO IN FATTO
che il Consorzio Stabile Aedars s.c. a r.l., in proprio e in qualita’ di capogruppo dell’ATI, nonche’ la COMER s.p.a., la SELCA s.p.a., la COMEAP s.c.a r.l., con ricorso notificato il 31 luglio - 1 agosto 2008 alla Todini Costruzioni Generali s.p.a., alla Societa’ Pescatore s.r.l., alla Societa’ Edil Cava S. Maria La Bruna di Ruocco Gaetano, nonche’ alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno impugnato la decisione della sesta sezione del Consiglio di Stato n. 2911 del 2008, pubblicata il 12 giugno 2008, con la quale e’ stata disposta la correzione del dispositivo n. 416 del 2008 - depositato in cancelleria ai sensi della L. n. 1034 del 1971, art. 23 bis, comma 6 - relativo al ricorso n. 9735/2007, riguardante l’impugnazione della sentenza del TAR Lazio - Roma, sezione prima, n. 11322 del 2007, resa fra le parti, riguardante l’aggiudicazione della gara relativa all’appalto per i lavori di bonifica-rimozione dei sedimenti e sistemazione del bacino idrografico del fiume Sarno;
che con il ricorso si denuncia "eccesso di potere giurisdizionale" da parte del Consiglio di Stato, deducendosi che, avendo il dispositivo depositato ai sensi della L. n. 1034 del 1991, art. 23 bis, comma 6 valenza esterna, esso e’ immodificabile, o comunque e’ tale fino al deposito della motivazione (che nel caso di specie non vi era ancora stata), con la conseguenza che il Consiglio di Stato non aveva il potere di modificarlo;
che la sola Societa’ Todini Costruzioni Generali ha depositato controricorso, eccependo l’inammissibilita’ del ricorso - essendo stata nel frattempo depositata la sentenza del Consiglio di Stato (n. 4832 del 2008), che ha provveduto in conformita’ del dispositivo corretto - e chiedendone, comunque, il rigetto, mentre la presidenza del Consiglio ha tardivamente depositato un irrituale "atto di costituzione".
CONSIDERATO IN DIRITTO
che questa Corte, con giurisprudenza consolidata e risalente (Cass. Sez. Un., 3 novembre 1982, n. 5749; 5 luglio 1991, n. 7430) ha statuito in via generale la non proponibilita’ del ricorso avverso la pronuncia del Consiglio di Stato che abbia provveduto alla correzione di un errore materiale ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 93 poiche’ la correzione, ancorche’ illegittima, non integra un autonomo e nuovo esercizio del potere giurisdizionale, con la conseguente inammissibilita’ del ricorso, in quanto tale violazione non investe i limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato;
che tale giurisprudenza ha avuto recente applicazione e conferma in relazione a fattispecie in tutto identica a quella ora in esame, relativa alla correzione del dispositivo depositato e pubblicato ai sensi della L. n. 1034 del 1971, art. 23 bis, comma 6 (Cass. Sez. Un., 4 febbraio 2005, n. 2199);
che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delle parti ricorrenti alle spese nei confronti della sola parte regolarmente costituita, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione nei confronti della Todini Costruzioni Generali s.p.a. liquidandole nella misura di Euro
millecinquecento/00, di cui Euro duecento/00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 15 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2010














 

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