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Doveri informativi dell’intermediario, natura e
contenuto
Profili processuali,
testimonianza del dipendente
Tribunale di Parma, 1 febbraio – 3 marzo
2006, n. 282 – Pres. Stellario, Rel. Sinisi.
Cortese segnalazione dell’Avv. Andrea Monti
Giudizio promosso dall’investitore
contro l’intermediario – Ammissibilità della testimonianza del dipendente
dell’intermediario – Condizioni.
Intermediazione finanziaria – Dovere
di diligenza e di informazione dell’investitore – Consapevolezza del natura
dell’operazione – Sussistenza.
Nel giudizio promosso dall’investitore
contro l’intermediario è ammissibile la testimonianza del dipendente di
quest’ultimo qualora l’attore, nel proporre la domanda basata sulla
violazione delle norme del T.U.I.F., non faccia alcun riferimento alla
responsabilità prevista dall’art. 2049 cod. civ.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il cliente investitore non deve partecipare
in modo acritico alle trattative, adeguandosi supinamente alle proposte
dell’intermediario. L’investitore, prima di effettuare un investimento in
strumenti finanziari, deve infatti informarsi presso il proprio intermediario
sulla natura ed i rischi delle operazioni che si accinge a compiere ed ha il
dovere di concludere una operazione solo dopo aver ben compreso la sua natura
ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Con atto di citazione ex art. 2 D.
lgs. 17.1.2003 n. 5, notificato
il 30 agosto 2004, G. V. acquirente presso la Filiale di Parma della Banca di
obbligazioni Cirio 6,25% per complessivi € 63.000,00, evocò in giudizio il C.
B. S.p.a. (invitandolo a costituirsi in giudizio nelle forme e nei termini di
cui all'art. 5 D.Lgs. 17.1.2003 n. 5 ed a comparire all'udienza che sarebbe
stata fissata dal giudice designato ai sensi dell'art. 12 D. Lgs. n. 5/2003)
per sentire, in via principale dichiarare la nullità, per violazione degli
artt. 21 D.Lgs. n. 58/98 e 26, 27, 28 e 29 Reg. Consob 11522/98,
dell'incarico ad acquistare obbligazioni Cirio per complessivi € 63.000,00
conferito alla convenuta ed eseguito in data 5.4.2001; in subordine, la
pronuncia di annullamento di detto incarico ai sensi degli artt. 1394 e 1395
c.c. stante il conflitto d'interesse, con la condanna della Banca alla
restituzione di quanto versato per l'acquisto delle obbligazioni Cirio, cioè
€ 63.000,00, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo; in ulteriore
subordine: la condanna del C. B. S.p.a. al risarcimento di tutti i danni
patiti e patiendi ascrivibili alla condotta della Banca convenuta.
Sostenne l'attore di essersi rivolto
alla Filiale di Parma del C. di cui era ed è cliente, "per ricevere utili
consigli su investimenti sicuri e che i dipendenti dell'Istituto l'avevano "indotto a
comprare" in data 5.4.2001 obbligazioni Cirio;
-
che
"nel 2000 il gruppo Cirio aveva registrato il peggiore esercizio dal 1997, con una
perdita di 78,6 milioni di Euro, e nel 1999 era esposto nei confronti di
diversi istituti di credito, per 873 milioni di Euro (...) somma, questa,
ridottasi a soli 125,5 milioni di Euro grazie al "prezioso" ed
"instancabile" lavoro di collocamento di obbligazioni emesse da
società del gruppo aventi sede in Lussemburgo effettuato da banche
creditrici;
-
che, intervenuti il default ed il cross
default di tutte le obbligazioni emesse, inutilmente aveva chiesto al C. B. il rimborso del
controvalore delle obbligazioni acquistate.
Con comparsa di risposta ex art. 4 D.Lgs. n.
5/2003, notificata a mezzo ufficiale giudiziario il 12 novembre
2004, il C. B. S.p.a., si costituì, concludendo per il rigetto
delle domande.
In particolare, parte convenuta,
denunciate le infondate illazioni ed anche gli errati richiami normativi
contenuti in citazione, espose, preliminarmente, riproducendo ampi stralci di
uno studio della Banca d'Italia (Lo sviluppo del mercato obbligazionario per le imprese
italiane, a cura del Servizio Studi e dei Servizi di
Vigilanza della Banca d'Italia, in Bollettino Economico n. 41-Novembre 2003), i tratti caratteristici
delle procedure - governate da prassi largamente
diffuse e consolidate a livello internazionale - di emissione di prestiti
obbligazionari sul c.d. euromercato e le principali norme che disciplinano,
in Italia, le attività di sollecitazione all'investimento, di collocamento e
di negoziazione di strumenti finanziari; nel contestare integralmente
l'esposizione in fatto ed in diritto dell'attore, sottolineò la sua completa estraneità ai
consorzi e sindacati che avevano organizzato l'emissione ed il collocamento
delle obbligazioni Cirio e l'assenza di qualsiasi rapporto contrattuale con
le società di detto gruppo (fatta
eccezione per un rapporto di conto corrente, non assistito da alcun affidamento, intercorso con Cirio
S.p.a.), ricostruendo lo svolgimento del rapporto avuto con l'attore
precisando, al riguardo, di non aver mai sollecitato e consigliato alcun tipo
di investimento e di aver unicamente espletato, anche in occasione dell'acquisto delle obbligazioni
Cirio, un servizio di pura e semplice negoziazione nel pieno rispetto della
normativa dettata dal D.Lgs. n. 58/98 (TUF) e dal Regolamento Consob
11522/98.
Nel dettaglio, confutò le violazioni
contestate dall'attore, come enunciate e non sostenute da
concreti elementi di prova; sottolineò la non pertinenza, tra le altre norme,
delle disposizioni, parzialmente riprodotte in citazione, previste dall'art.
44 del Regolamento Consob 11522/98.
In data 17 novembre 2004 parte
convenuta, dopo essersi ritualmente costituita in giudizio, notificò
all'attore istanza di fissazione di udienza ex art. 8, 2° c. lettera c) d.
Lgs. n. 5/2003.
Seguivano la notifica ed il deposito
della nota ex art. 10 D.Lgs. n. 5/2003 con la quale la difesa V. nel riprodurre
le conclusioni assunte nel merito ed in via istruttoria, produceva due documenti (tra i quali un articolo di dottrina) e si opponeva
all'ammissione della prova testimoniale dedotta dalla Banca "essendo i testi dipendenti dalla società convenuta ed essendo, di conseguenza, i medesimi interessati all'esito del
giudizio".
Con decreto ex art. 12 D.Lgs. n.
5/2003 - in data 19.1.2005 - il Giudice Relatore fissava l'udienza del 2.3.2005 per la discussione della causa avanti al Collegio, proponendo l'ammissione delle
"prove per interrogatorio formale e testi hinc et inde dedotte",
disponeva consulenza tecnica con riserva dl nomina dei CTU e formulazione dei
quesiti.
L'attore depositava la comparsa
conclusionale in data 21.2.2005 e parte convenuta la memoria conclusionale
datata 18.2.2005 ove, rifiutato ogni nuovo argomento ed ogni immutazione della causa
petendi riconducibile all'opinione dottrinale allegata dall'attore, ribadiva, tra l'altro, la
perfetta capacità a
testimoniare dei testi indicati alla luce dell'opinione espressa da
autorevole dottrina e di noto e consolidato indirizzo sia della Suprema
Corte, sia della giurisprudenza di merito, l'inammissibilità
dell'interrogatorio formale del presidente dei Consiglio di Amministrazione e, infine,
l'inammissibilità della CTU.
Con ordinanza emessa in esito alla
discussione, il Collegio, dopo aver ordinato alla Banca la produzione dei
prospetti, delle offering circulars
e dei documenti informativi, previsti ex lege, inerenti alle obbligazioni vendute al V., confermava il decreto del Giudice Relatore
ammissivo delle prove orali rilevando, circa
l'interrogatorio formale richiesto dall'attore, che "nelle aziende di grandi
dimensioni esiste sempre un preposto al settore dal quale dovrebbe dipendere una data parte della "attività dell'azienda ragion per cui
all'interrogatorio ben
avrebbe potuto presentarsi "anche il preposta".
All'udienza del 30.6.2005 venivano
assunte le prove orali avanti al relatore appositamente delegato; il
difensore del C. B. produceva copia dell'offering circular relativa
all'obbligazione oggetto di negoziazione quindi si procedeva, nell'ordine,
all'interrogatorio formale del rag. M. C. dirigente della Funzione Corporate
e procuratore speciale della Banca (giusta procura in atti
rilasciati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione
Avv. C. Z. in data 15,6.2005 con sottoscrizione autenticata dal Notaio F. S.
di B., n. 101383 di rep.), nonché all'escussione dei testi G.M., G. C. e M.
T.
Esaurito l'incombente, il Giudica
Relatore dichiarava chiusa la prova orale e rimetteva la causa avanti al
Collegio sulla richiesta di nomina del CTU avanzata dall'attore, fissando
all'uopo l'udienza del 16 novembre 2005, allorché la difesa attrice
rinunciava alla richiesta di consulenza; all'odierna udienza la causa è stata
trattenuta dal Collegio a sentenza.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
Lamenta il V. di essersi rivolto alla
Filiale di Parma del C. B. di cui era, ed è, cliente, "per ricevere
utili consigli su investimenti sicuri" e che i dipendenti dell'Istituto
l'avevano "indotto a comprare" in data 5.4.2001 obbligazioni Cirio;
che, intervenuti il default ed il cross default di tutte le obbligazioni
emesse, inutilmente aveva chiesto il rimborso del controvalore delle
obbligazioni acquistate. Nella esposizione in diritto denuncia, in primo
luogo, la nullità de contratto di acquisto quale effetto:
a)
della violazione dell'art. 21, 1° c.
D.Lgs. n. 58/98 (c.d. TUF) sostenendo che "i piccoli risparmiatori, tra
i quali l'attore, non sono stati (..) informati di diverse circostanze
sintomatiche della rischiosità delle obbligazioni acquistate..: a) che si
trattava di titoli emessi senza rating; b) che mancava il prospetto
informativo; c) che i medesimi non potevano essere collocati sul mercato, in quanto destinati
a investitori istituzionali d) che gli stessi
erano stati emessi da società estere; e) che si era al cospetto di operazioni in conflitto di interessi”.
Alcune banche avrebbero
"prestato alla Cirio assistenza, inducendola ad emettere obbligazioni
per spostare l'indebitamento dagli istituti creditori ai risparmiatori, con
l'evidente coscienza di danneggiare questi ultimi, ben conoscendo la
difficile situazione economica del gruppo. (...) Da aggiungere che i bond Cirio, trattandosi di obbligazioni estere, sulla base di diverse
disposizioni CONSOB avrebbero potuto essere offerte e vendute soltanto a
investitori istituzionali, non invece, come è in realtà accaduto, a privati...";
b) della violazione del Regolamento Consob
11522/98: art. 26, 1° c. lett. a), art, 27, art. 28, 2° c. ("non avendo nel caso in esame l’intermediario mai dato,
come invece avrebbe dovuto, adeguate informazioni sulla natura e sui
rischi dell'operazione") e 3° c. ("che impone
alle banche di informare prontamente e per
iscritto l’investitore appena le operazioni in strumenti (derivati e in warrant),
ma anche azioni e obbligazioni da lui disposte abbiano subito una perdita, effettiva o potenziale,
pari o superiore al 30%") e, infine, art. 29 ("il quale obbliga gli Intermediari a non effettuare per conto degli
investitori "operazioni non adeguate” per tipologia, oggetto, frequenza,
o dimensione, non essendo, in realtà, stata assunta alcuna informazione circa la propensione al rischio, la capacità
finanziaria e gli
obiettivi di investimento...").
Osserva il Tribunale come,
dall'istruttoria, sia emerso che il C. B., S.p.a. è stato completamente estraneo ai consorzi e
sindacati che hanno organizzato l'emissione, ed il collocamento, delle
obbligazioni delle società del gruppo Cirio Finanziaria S.p.a.; negli anni
antecedenti, coevi e successivi all'emissione delle suddette obbligazioni,
non ha istituito ed intrattenuto rapporti aventi ad oggetto l'erogazione di
finanziamenti, con le emittenti od altre società del gruppo (così il teste C.
dirigente Funzione Corporate presso la convenuta).
In verità - come dimostra il doc. 11
della medesima - l'unico rapporto intrattenuto con le società del gruppo in
questione, era costituito da un conto corrente intestato alla Cirio S.p.a.,
non assistito da alcun affidamento.
L'assenza di crediti della odierna
convenuta, esclude il profilo di annullabilità del contratto evidenziato, in
via subordinata, dall'attore per conflitto d'interessi, ai sensi degli artt.
1394 e 1395 c.c., avendo il C. agito in nome e per conto del V. nell'acquisto
delle obbligazioni, sebbene fosse creditore delle società Cirio.
Inoltre sia presso la propria sede di
B. che presso le proprie filiali e
dipendenze, in particolare quella di Parma, il C. B. S.p.a. non ha
sollecitato e promosso l'acquisto delle obbligazioni per cui è giudizio,
avendo svolto, in favore dell'attore, tra i "servizi di
investimento" ed i "servizi accessori" (elencati dall'art. 1
del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 "Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria .."), unicamente attività di negoziazione,
ricezione e trasmissione di ordini nonché di custodia degli strumenti
finanziari, il tutto in esecuzione del "Contratto per i servizi di
negoziazione, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini nonché
mediazione, concernenti strumenti finanziari" e del contratto di
"Deposito di titoli a custodia e in amministrazione e di valori a
custodia" ( v. all. 3 e 6 della comparsa di risposta - teste Masper,
all'epoca responsabile raccolta titoli).
Orbene,
ciascuna serie di notes Cirio è stata emessa in forza di un contratto, tra
l'emittente, il garante e il Trustee - The Law Debenture Trust Corporation
p.l.c. - contenuto in un atto di trust- il Trust Deed - ed in regolamenti,
contenenti i termini e le condizioni delle emissioni, ed allegati al Trust Deed, retti dal
diritto inglese.
Detti
regolamenti contengono la c.d. selling restriction, clausola
con la quale il Joint
Lead Manager, nel dare atto che l'offerta delle notes non è stata registrata
presso la Consob in conformità alla legislazione italiana, dichiara e conviene che non sarà proposta, o venduta, alcuna obbligazione in Italia in una
sollecitazione all'investimento rivolta a( pubblico diffuso (disciplinata
dall'art. 94 e ss. del TUF), e che le vendite delle notes saranno negoziate
solo individualmente con gli investitori professionali come definiti dagli
artt. 25 e 31 del Regolamento Consob n. 11522/98.
L'inserimento
di selling restriction nei regolamenti di emissione degli eurobonds
costituisce prassi largamente diffusa e prevalente, in quanto l'iniziale
collocamento degli strumenti finanziari presso gli investitori professionali,
generalmente assicurato da tali clausole consente,
tra l'altro, di concludere con maggiore rapidità l'operazione, permettendo all'emittente di
disporre dei proventi dell'emissione con certezza ad una data prestabilita.
Detta
clausola non preclude affatto la successiva vendita delle notes, nel c.d. secondo mercato, dagli
investitori professionali (banche ed altri intermediari autorizzati) ai risparmiatori, tanto più che,
in Italia, non vi è alcuna norma che impone all'investitore professionale di
conservare i titoli nel proprio portafoglio per un dato
periodo di tempo, prima di negoziarli con il pubblico e che, anche in
considerazione del loro taglio minimo (€ 1.000,00), le obbligazioni Cirio ben
si potevano adattare alle esigenze della clientela c.d. retail.
In altri termini, quando il consorzio
di collocamento ha concluso l'operazione con la cessione agli investitori
istituzionali, si chiude la fase del mercato primario o di emissione (cioè,
appunto, quella intercorrente fra l'emissione del titolo da parte
dell'impresa e la sua sottoscrizione da parte dell'investitore
istituzionale), e si entra nella fase del mercato secondario (in cui un
titolo, già in possesso di un investitore, viene negoziato con un altro
investitore), dove non opera più la selling restriction, che ha ormai
esaurito in suoi effetti e le sue finalità nella precedente fase, e dove le
regole rilevanti sono quelle che governano la compravendita di titoli già
emessi.
Alcuna illegittimità può dunque farsi
discendere dalla circostanza che gli investitori istituzionali, dopo aver
acquisito titoli sul mercato primario o, a maggior ragione, da altri
intermediari professionali, li negozino poi sul mercato retail.
Né potrebbe mai configurarsi una
violazione dell'obbligo di allegazione e pubblicazione del prospetto
informativo ogniqualvolta la banca, esattamente come verificatosi nella
fattispecie, si limiti a svolgere attività di semplice negoziazione e non di
sollecitazione all'investimento.
L'art. 94 dei TUF (rubricato obblighi
degli offerenti ed inserito nel titolo II "Appello al pubblico risparmio",
Capo I "Sollecitazione all'investimento"'), prevede, al prima comma, l'obbligo di
allegazione del prospetto esclusivamente a carico di coloro "che intendono
effettuare una sollecitazione all'investimento"' e sollecitazione non si può ritenere, rientrando se mai nell'attività c.d.
"propositiva", così come precisato dalla Banca d'Italia, "l'inserimento
in appositi elenchi dei titoli che gli intermediari intendono negoziare con le clientela, con
l'indicazione del relativi prezzi di acquisto o vendita" ("Lo
sviluppo del mercato obbligazionario per le imprese Italiane", così in nota 29, in Bollettino Economico n. 41 Novembre 2003).
La differenza fra sollecitazione e
negoziazione dei titoli obbligazionari, in fase di mercato secondario, è ormai ben delineata, nel senso che precede, dalla
giurisprudenza di merito (così, ad es., Trib. Venezia 8 giugno 2005, Chiggiato ed altro c. Deutsche Bank;
Trib. Trani 7 giugno 2005 Bianchi c. M.P.S.; Trib. Roma 31 marzo 2005, Gonzales c. Banca Intesa, ed è condivisa da questo Collegio nella
sentenza Frati
c. Cariparma & F. del 16 giugno 2005).
In
conseguenza la Banca convenuta neppure avrebbe potuto informare l'attore che
i titoli '"non
potevano essere collocati sul mercato in quanto destinati a investitori istituzionali",
secondo la tesi della difesa
attrice.
Ciò posto,
com'è noto, l'art. 21 cit. dispone che nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori, i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti
e per l'integrità dei
mercati, b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che
essi siano sempre adeguatamente informati.
Tra i "servizi" possibili
(ai sensi dell'art. 1 Tuf. richiamato dall'art. 25 Regol.), relativamente al
V., già intestatario, dal gennaio 1995, di un "Deposito
di titoli a custodia e in amministrazione e di valori a custodia" (all.
6), il C. B., per quanto si ricava dalla documentazione allegata, ha svolto
unicamente attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini (art.
1, 5° c., lett. a), e) TUF) e di custodia degli strumenti finanziari (art. 1,
6° c., lett. a) TUE), in conformità alle condizioni previste dai contratto
per il servizio di negoziazione stipulato con l'investitore, in data 1 luglio
1998 (doc. 3 fasc. conv.).
Risulta redatta la "Schede
cliente" (v. doc. 4) contenente le informazioni acquisite dall'odierno
attore - sull'esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari
(barrata come scarsa), sugli obiettivi di investimento (compresenza di
redditività e moderata rivalutabilità rapportata al rischio dell'andamento del corso dei cambi) e sulla
propensione al rischio (barrata come bassa) - e consegnato il "Documento sui rischi generali degli
investimenti in strumenti finanziari sottoscritto per ricevuta in data
1.7.1998 (doc. 5).
In data 5 aprile 2001, infine,
l'attestazione ordine di acquisto obbligazioni Cirio 6,25% (doc. 7).
La
convenuta ha allegato, altresì, l'estratto al 31.12.2000 del deposito titoli custodia n. 125.0457327 (doc. 8) e quello al 30.6.2001
(doc. 9);
La superiore documentazione conferma
il puntuale rispetto, nella fattispecie, di tutti i requisiti formali
richiesti dal TUF e dai regolamenti emanati dalla Consob.
Il contratto avente ad oggetto lo
specifico servizio di investimento (negoziazione di strumenti finanziari) è
stato redatto per iscritto in conformità all'art. 23 del TUF ed all'art. 30
del Regolamento Consob n. 11522.
Contestualmente alla sottoscrizione
del contratto, e prima dell'inizio della prestazione dei servizi di
investimento di quelli
accessori a casi collegati la Banca ha chiesto all'investitore notizie come
disposto dall'art. 28, 1° c., lett. a) seconda parte del Regolamento Consob,
consegnando il "Documento sui rischi generali.." in conformità
all'art. 28, 1° c., lett. b) del menzionato Regolamento.
Dall'ordine di acquisto (doc. 7 cit.)
si evince, altresì, che la Banca, all'atto della ricezione di una
disposizione apparsa non adeguata, ha avvertito ed informato di tale
inadeguatezza l'investitore e dato esecuzione all'incarico ricevuto solo
previa autorizzazione scritta del cliente, il tutto in ossequio al disposto
dell'art. 29 del Regolamento Consob n. 11522.
Nel caso in questione, inconferente
si palesa, infine, il richiamo all'art. 28, terzo comma, Regolamento Consob,
avente ad oggetto l'avvertenza all'investitore “dei verificarsi di perdite in
misura pari o superiore al 30% del controvalore del patrimonio
dell'investitore".
Trattasi, infatti, di norma relativa
esclusivamente alla "gestione di portafogli di investimento"
disciplinata dall'art. 24 TUF con la previsione di norme di comportamento
specifiche in considerazione della sua peculiarità.
Nella fattispecie, invece, non siamo
in presenza di un servizio di gestione su base discrezionale della Banca ma,
al contrario, come visto, di un servizio di raccolta e trasmissione di ordini
collegato ad un contratto di amministrazione c.d. statica, avente ad oggetto
la mera custodia degli strumenti finanziari dei clienti.
Nell'ambito di tale ultimo rapporto,
la banca è abilitata a porre in essere esclusivamente le operazioni
specificamente disposte dal cliente ed, in presenza di uno specifico ordine
scritto, non avrebbe né dovuto né potuto esimersi dal dare esecuzione alle
operazioni volute dai clienti, perché la mancata esecuzione di tali
disposizioni l'avrebbe esposta a sicura responsabilità per i mancati guadagni
che l'eventuale apprezzamento dei titoli stessi avrebbe comportato per i
clienti.
Resta da esaminare soltanto il
rispetto, o meno, dell'art. 27 Regol. in materia di operazione compiuta in
conflitto d'interesse.
Fermo restando - come anche la stessa
Consob ha già avuto modo di riconoscere - il fatto che l'esistenza di una
esposizione creditoria della banca nei confronti dello stesso emittente non
determina di per sé la sussistenza del conflitto dl interesse, poiché
altrimenti e per assurdo le maggiori banche italiane dovrebbero sempre
segnalare il conflitto in occasione della negoziazione di obbligazioni
societarie, "con il possibile risultato di far perdere selettività e quindi effettività alla
segnalazione medesima", rileva il Collegio che, a maggior ragione, deve
escludersi anche la astratta possibilità di un conflitto di interesse nel
caso, come il presente, in coi la convenuta non era creditrice, li
particolare, della società emittente il prestito obbligazionario né, come
visto, di altra società del gruppo.
Del resto, e fermi restando gli oneri
probatori gravanti in riguardo sugli attori, tutte le operazioni di
negoziazione in questione erano completamente indifferenti per la banca
convenuta poiché, quale che fosse l'obbligazione venduta, il suo guadagno era
rappresentato unicamente dalle commissioni per l'operazione.
Il teste T., funzionario della
filiale di Parma, ha escluso la diffusione di note interne all'Istituto per
promuovere la vendita di bond Cirio; neppure si trattava di titoli detenuti
nel portafoglio di sua proprietà, provvedendo essa ad acquistare via, i titoli che negoziava su
base individuale con la propria clientela (così il teste M.).
In ogni caso, la situazione di
conflitto di interessi rilevante agli effetti della contestazione di
violazioni comportamentali é solo quella attuale, ossia una situazione in cui
l'intermediario non solo potenzialmente, ma anche effettivamente, realizzi un
suo interesse in conflitto con quello del cliente. Il conflitto neppure
esiste nel caso in cui nell'operazione di negoziazione la banca si ponga in
contropartita diretta (cfr., in arg., Trib. Mantova 5 aprile 2005, G.M. c.
Cassa Carpi). Tale caso non costituisce affatto una situazione di conflitto
dl interessi ma più semplicemente quella forma di negoziazione che il TUF
riconosce come legittima e disciplina all'art. 1 comma 5 letta),
denominandola "negoziazione in conto proprio". La stessa Consob è
stata assolutamente esplicita nel senso che la negoziazione in conto proprio
non determina, di per sé, una situazione di conflitto di interessi, che va valutato in concreto e si ha solo quando l'intermediario persegua - contemporaneamente
alla operazione - un interesse diverso ed ulteriore rispetto a quello tipico
del contratto di investimento, circostanza non emersa nel presente giudizio.
La difesa attrice prospetta, infine,
una responsabilità risarcitoria della banca, per avere omesso di fornire alla
cliente le informazioni a suo carico, comunque violato l'art. 21 d.lgs. cit.,
ed infine spinto quest'ultima all'acquisto nonostante l'evidente conflitto
d'interesse, responsabilità disciplinata dall'art. 23 d.lgs. cit. ai sensi
del quale "nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati nello
svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai
soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica
diligenza richiesta".
Va premessa la capacità di
testimoniare del funzionario che ebbe a concludere con il V. l'operazione per
cui è causa (M.T.). La difesa attrice, in verità, si è opposta alla
utilizzabilità della deposizione resa, all'udienza dei 30 giugno scorso,
provenendo da soggetto responsabile dei vizi di negoziazione dei titoli,
relativamente alla dedotta disinformazione.
Interpretando l'art. 246 c.p.c., la
S.C. identifica "l'interesse a partecipare al giudizio, previsto come
causa d'incapacità a testimoniare con l'interesse a proporre la domanda e a
contraddirvi previsto dall'articolo 100 cpc., sicché deve ritenersi colpito
da detta incapacità chiunque si presenti legittimato all'intervento in
giudizio, senza che possa distinguersi tra legittimazione attiva e
legittimazione passiva, tra legittimazione primaria e secondarla (intervento
adesivo dipendente), tra intervento volontario e intervento su istanza di
parte. In particolare, è incapace di testimoniare chi potrebbe, o avrebbe
potuto, essere chiamato dall'attore, in linea alternativa o solidale, quale
soggetto passivo della stessa pretesa fatta valere contro il convenuto
originario, nonché , il soggetto da cui il convenuto
originario potrebbe, o avrebbe potuto, pretendere di essere garantito"
(cfr. CASS. Sez. lav. 23 ottobre 2002 n. 14963).
Nella
fattispecie, i giudici di legittimità hanno più volte escluso l'incapacità dei dipendenti della banca che, in
ipotesi, potrebbero essere
responsabili verso la stessa di quelle operazioni, in base alle quali essa è stata evocata in
giudizio (Cass., 28.1.1983 n. 771).
Alla stregua dell'indicato
orientamento non importa incapacità a testimoniare in capo ai dipendenti della banca la circostanza che questa avrebbe
potuto convenirli in garanzia nello stesso giudizio. Le due cause, difatti, si fondano su
un rapporto diverso (e 'sarebbe irrilevante, al fine, che esse siano proposte
nello stesso giudizio o in giudizio separato) e quindi i dipendenti avrebbero
un interesse solo riflesso,
e cioè di
mero fatto, ad una determinata soluzione della causa principale, e un interesse siffatto non li legittimerebbe a
partecipare al giudizio, in quanto l'esito dello stesso, di per sé, non
sarebbe idoneo ad arrecare pregiudizio ad essi (così CASS. Sez. I, 4 marzo
1993 n. 2541; Sez. III, 27
gennaio 1979 n. 623, nello stesso senso, più di recente
Trib. Mantova 18 marzo 2004).
Il Tribunale di Genova, con sentenza
in data 15 marzo 2005 ha diversamente argomentato:
".. in particolare, è incapace di testimoniare chi potrebbe, o sarebbe potuto, essere chiamato dall'attore, in
linea alternativa o solidale, quale soggetto passivo della stessa pretesa
fatta valere contro il convenuto originario la presente fattispecie rientra,
pertanto, nella suddetta previsione in quanto ai sensi dell'art. 2049 cod.
civ. il committente è responsabile in solido con li dipendente nei confronti
del danneggiato (v. Cass. 11/05/1973 n. 1267) per cui l'investitore avrebbe
potuto convenire quale soggetto passivo della stessa pretesa fatta valere
contro li convenuto originario anche il funzionario della banca che ha curato
l'operazione finanziaria. Ne consegue che quest'ultimo è incapace a
testimoniare secondo il disposto dell'art. 246 cod. proc. civ."
La domanda dell'attore, però, come
abbondantemente visto, poggia sulla violazione delle norme disciplinanti
l'intermediazione finanziaria, in alcun modo viene richiamata la
responsabilità da illecito prevista dal cit. art. 2049 c.c., a sostegno delle richieste di restituzione del capitale
investito.
Ne discende che alcun interesse
diretto ed attuale poteva configurarsi in capo ai testi, non potendo essere
evocati in questo giudizio dagli attori.
Ciò posto, al Collegio appare
opportuno chiarire che, imposto all'istituto di credito, intermediario, l'onere di provare la profusione della dovuta diligenza nel
gestire l'operazione di investimento (art. 23 ult. comma
TUF), concretizzatasi, in particolare, nel diretto rapporto fra l'investitore
retail ed il dipendente, l'incapacità a
deporre della persona che intrattenne il rapporto, produce una limitazione
del diritto di difesa, mentre il cliente non avrebbe preclusioni nell'indicare testimoni; in caso di coinvolgimento dei dipendenti
diventerebbe necessario per garantire parità di condizioni, il ricorso
all'art. 117 c.p.c., le cui risultanze possono essere utilizzate ai sensi dei
secondo comma dell'art. 116, stesso codice.
Orbene, ha riferito il T., rispondendo sul capitolato dedotto dalla convenuta in comparsa di risposta, che il V gestiva
in autonomia il suo portafoglio, impartendo alla banca gli ordini di acquisto
dei titoli; anche l'ordine di acquisto - doc. 7 - era stato sottoscritto in
autonomia dall'attore, previa illustrazione al cliente
delle condizioni e caratteristiche dello strumento finanziario, compreso il
rischio insito nella specifica operazione; il teste si era , astenuto da
qualsiasi consiglio ed aveva precisato che i titoli erano già presenti nel
portafoglio di proprietà della banca.
".. Preciso che il V. scelse il
titolo tra un elenco di quelli a paniere, paniere comprendente anche titoli
di stato e corporate bond, mi chiese se il gruppo Cirio faceva riferimento al
sig. Cragnotti patron della Lazio .."; il teste ha confermato che
l'odierno attore si determinò all'acquisto delle obbligazioni Cirio
rappresentate nel cit. doc. 7, ordine che confermava dopo essere stato avvertito
che si trattava di titoli non quotati e del rischio dell'investimento
"., preciso che gli fu dato preventivo avvertimento della inadeguatezza
sulla dimensione della operazione"; quello stesso giorno il V. acquistò
anche obbligazioni Ford MC 5,625% 04, operazione anch'essa segnalatagli come
inadeguata.
Quanto precede esclude che l'Istituto
convenuto sia venuto meno al dovere di diligenza (dell'operatore
particolarmente qualificato - ex artt. 22 lett. a) TUF e 1176 2° comma c.c. -
nell'ambito di un rapporto in come gli è imposto di tutelare l'interesse dei clienti - art. 21 cit.,
nonché art. 47 Costi che tutela il risparmio), dovere prescritto dai cit.
art. 23, con riferimento alla Informazione fornita sulla natura, sui rischi e
sulle implicazioni della specifica operazione, resa nei termini necessari
onde consentiti e al cliente di effettuare una consapevole scelta di
investimento.
Per ritenere che !'istituto bancario
sia venuto meno all'obbligo di fornire ulteriori informazioni - rispetto a
quelle normalmente evincibili dall'oggetto e tipologia dell'operazione - sui
rischi e le implicazioni della specifica scelta d'investimento dell'attore,
occorrerebbe provare che lo stesso fosse effettivamente in possesso di
particolari notizie sulla (disastrata) solidità economica dell'emittente,
tali che, se conosciute, avrebbero totalmente disincentivato l'attore dall'investimento.
"Né può invocarsi l'inversione
dell'onere della prova di cui all'art. 23, sesto comma T.u.f. applicandosi
tale principio soltanto qualora sia pacifico che la banca fosse in possesso
di quelle particolari informazioni e l'oggetto del contendere sia limitato
all'osservanza o meno dell'obbligo di diligenza della banca
nel rivelarlo al cliente.." (cfr.Trib. Venezia 8 giugno 2005 cit.). In
proposito la posizione in concreto della banca ed i suoi rapporti con
l'emittente (o meglio con il "gruppo" del quale fa parte la società
emittente), diventano, dunque, decisivi per ipotizzare il possesso di
cognizioni colposamente non acquisite, ovvero se acquisite, non esternate al cliente.
Nel caso del C. B. non avendo erogato crediti a favore di società del Gruppo Cirio,
non avendo partecipato ad alcuno dei consorzi sindacati che hanno organizzato
l'emissione ed il collocamento delle obbligazioni e non avendo intrattenuto rapporti con le emittenti, non vi sono elementi per arguire il
possesso di conoscenze ulteriori.
Sulla scorta dei dati e degli
elementi contenuti nello studio della Banca d'Italia, allegato dalla
convenuta, le obbligazioni Cirio, all'apparenza e per le informazioni
all'epoca disponibili, presentavano connotazioni non univocamente
indicative di una particolare e specifica rischiosità;
I prestiti obbligazionari risultavano
organizzati ed emessi sul c.d. euromercato in conformità a prassi e procedure
consolidate e largamente diffuse;
- rispondevano all'altrettanto
diffusa finalità di consentire, parzialmente, la ristrutturazione del debito
a breve termine;
- non erano accompagnati da rating
alla stessa stregua di molti altri titoli;
- non dovevano essere corredati dal
prospetto informativo ex art. 94 TUF se, come verificatosi nella fattispecie,
oggetto di negoziazione.
La giurisprudenza, esaminando
investimenti analoghi a quelli del V., effettuati nel febbraio 2001 ed anche
nel novembre 2001 (rispettivamente Trib. Venezia 8 giugno 2005 e Trib. Trani
7 giugno 2005 citt.) ha concluso che non si avevano, all'epoca elementi
sufficienti a concludere che la banca, pur con la diligenza richiesta
all'operatore qualificato potesse avvertire una qualsiasi avvisaglia del
default.
Del resto, il cliente non può - né
deve - partecipare supinamente alle trattative, adattandosi in maniera
acritica a quanto prospettatogli dall'intermediario.
Il suo ruolo è attivo. L'Allegato n.
3 del citato Regolamento, nelle "Avvertenze generali", documento
ricevuto dal V., impone all'investitore, prima di effettuare un investimento
in strumenti finanziari, il preciso "dovere" di informarsi presso
il proprio intermediario sulla natura ed i rischi delle operazioni che si
accinge a compiere nonché il "dovere" di concludere un'operazione
solo dopo aver ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al
rischio che essa comporta.
Sempre il predetto Allegato, nella
Parte "A" ("La
valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari), avverte l'investitore non soltanto del rischio generico o
sistematico dell'investimento in titoli di capitale e di debito ma anche di
quello specifico (dipendente "dalle
caratteristiche peculiari dell'emittente) insito in siffatte operazioni (cfr.
§ 1.2) e nel soffermarsi, in particolare, sul
"rischio emittente dei titoli di debito, enuncia chiaramente alcuni
semplici criteri atti ad individuarlo e percepirlo: "..il rischio che le
società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli
interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli
interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore
è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore. Per valutare la congruità
del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti l tassi
d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è
considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli dl Stato, con
riferimento a emissioni con pari scadenza" (così al §
1.3, Parte "A", Allegato n. 3).
Nella fattispecie tenuto conto che,
all'epoca nella quale furono acquistati i bonds (aprile 2001) i tassi offerti
dai titoli di Stato erano, notoriamente assai contenuti, l'attore (avendo,
tra l'altro, già in portafoglio dai 1999 un BTP decennale, con un tasso
d'interesse lordo non superiore al 4%), attraverso la semplice lettura del
cit. documento sui rischi generali non poteva non essere consapevole, usando
l'ordinaria diligenza, che acquistando obbligazioni che assicuravano un
rendimento notevolmente superiore a quello dei titoli di debito pubblico si
esponeva ad un rischio elevato.
L'inadeguatezza della operazione era stata, come visto, segnalata.
L'acquisto, nella medesima data, non
soltanto di obbligazioni Cirio ma anche di obbligazioni Ford MC 5,625% 04 al
prezzo di € 63.000,00, operazione anch'essa segnalata dalla Banca come non
adeguata, dimostra la ricerca, da parte dell'odierno attore, di una
remunerazione beo superiore a quella assicurata dai titoli di Stato e la
piena accettazione, di fatto, degli inerenti ed inevitabili rischi.
Le spese seguono la soccombenza,
nella misura in dispositivo.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, ogni
diversa od ulteriore istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta le domande;
b) condanna il V. al pagamento delle spese di causa che
liquida, in favore della Banca convenuta in complessivi € 10.184,87 di cui € 1.184,87 per
esborsi ed € 9.000,00 per diritti ed onorario di avvocato,
oltre rimb. forf., i.v.a. e c.p.a. come per legge.
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