IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 2819

 

 

data pubblicazione 17/01/2011

 

 

 

Tribunale Roma, 17 novembre 2010 - - Est. Benedetta Thellung de Courtelary.

 

Locazione di cose - Immobili adibiti ad uso di abitazione - Concreta destinazione dell'immobile ad un uso diverso da quello indicato nella disdetta - Requisito anagrafico - Irrilevanza.

L'operazione di cose - Immobili adibiti ad uso di abitazione - Concreta destinazione dell'immobile ad un muso diverso da quello indicato nella disdetta - Mancata residenza anagrafica nell'immobile - Presunzione - Effettiva destinazione dell'immobile all'uso indicato nella disdetta.

 

Il requisito anagrafico della residenza formale non è richiesto dall’art. 3, comma 5, legge 431/1998, per integrare la fattispecie contenuta nella norma, essendo invece necessario che il locatore non abbia effettivamente adibito l'immobile all'uso per il quale ha esercitato facoltà di disdetta. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)

La circostanza della mancata residenza anagrafica nell'immobile, pur costituendo una presunzione del fatto posto a fondamento della domanda spiegata a norma dell’art. 3, comma 5, legge 431/1998, deve ritenersi superata dalla piena prova fornita dal proprietario in ordine al fatto che, effettivamente, l'immobile entro i 12 mesi successivi al rilascio è stato destinato all'uso indicato nella disdetta. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)

 

Segnalazione dell’Avv. Francesco Mainetti


Il testo integrale

 

 














 

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