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Tribunale di Avellino, 11 maggio – 20 giugno
2005, n. 854 – G.U. A. Luce.
Cortese segnalazione dell’Avv. Antonio Motti
Competenza
per territorio – Foro esclusivo del consumatore – Vessatorietà della clausola
di deroga – Presunzione – Sussistenza.
Competenza
per territorio – Foro esclusivo del consumatore – Eccezione relativa ai fori
alternativi – Irrilevanza.
La disposizione
dettata dall'art. 1469-bis, comma 3°, c.c. (che -
ha "natura di norma processuale, sicché si applica -come
nella specie- nelle cause iniziate dopo la sua entrata in vigore -febbraio 1996-, anche se relative a “controversie
derivanti da contratti stipulati prima”) deve essere interpretata nel senso che il legislatore, nelle
controversie tra consumatore e professionista, ha inteso stabilire la
competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo della residenza o del
domicilio elettivo del consumatore, presumendo, per l'effetto, la vessatorietà
della clausola che abbia individuato, come sede del foro competente, una
località diversa (cfr. ex multis Cass. sez. un. 1 ottobre 2003 n. 14669; Cass. 28 novembre 2003 n. 18290, Tribunale di
Palermo, 20 febbraio 2004, in
Gius. 2004, 2443; Tribunale di Firenze, 10 dicembre
2002, in Foro toscano 2003, 180).
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
In tema di
incompetenza per territorio del giudice adito, qualora la relativa eccezione
sia formulata con riferimento all'operatività di un foro esclusivo, non
sussiste l'onere della parte di contestare tutti i fori alternativamente
concorrenti riguardanti i diritti di obbligazione, alla stregua dei quali il
giudice d'ufficio, ove abbia eventualmente ad escludere l'operatività del
foro convenzionale, dovrà individuare il giudice competente (cfr. ex plurimis Cass. 2 aprile 1998 n.3407).
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Con atto di citazione notificato il
16 settembre 2003 F. M. ha convenuto in giudizio dinanzi a questo tribunale
la Banca della Campania s.p.a., già Banca Popolare dell'Irpinia, proponendo
rituale e tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. 488/2003,
intimantegli il pagamento in favore del precisato istituto di credito di euro
232.896,55 oltre accessori, per saldo debitore del conto corrente di
corrispondenza n. 9241 accesso presso la filiale di *** della banca.
L'opponente ha eccepito, in via pregiudiziale, l'incompetenza per territorio
del tribunale di Avellino, adito dalla banca in sede monitoria, per essere
competente la sezione distaccata di Marano del Tribunale di Napoli,
lamentando la nullità, per violazione dell'art. 1469 bis c.c., della. clausola contrattuale
prevedente quale foro esclusivo quello del Tribunale di Avellino; subordinatamente, l'attore ha dedotto
l'infondatezza della creditoria azionata da controparte, insistendo per la
revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvezionale, la condanna della banca
al risarcimento dei danni per l'importo di euro 700.000,00.
La Banca della Campania s.p.a.,
costituitasi, ha insistito per il rigetto delle infondate opposizione e
domanda riconvezionale.
Ritenuta potenzialmente dirimente la
lite la questione pregiudiziale di competenza, il giudice, acquisiti
documenti, sulle epigrafate conclusioni, alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. ha introitato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di opposizione, con
il quale il Marino si è doluto dell'incompetenza per territorio dell'adito
giudice, è fondato.
Al credito azionato dalla Banca della
Campania in sede monitoria è relativo alla "esposizione
debitoria" riveniente dal "conto corrente di corrispondenza n° 9241", acceso in data 14 maggio 1998
dal M. presso la filiale di *** della banca (cfr. il ricorso per decreto 'ingiuntivo): in detto contratto (in prod. conv.) si legge, all'art. 20, che "Per qualunque controversia che potesse sorgere tra il
correntista e l'Azienda di credito in dipendenza dei rapporti di conto
corrente, e di ogni altro rapporto di qualunque natura è in ogni caso
competente, in via esclusiva, il Foro di Avellino".
È insegnamento giurisprudenziale
consolidato che la disposizione dettata dall'art. 1469-bis, comma 3°, c.c. (che - ha "natura di norma processuale,
sicché si applica -come nella specie- nelle cause iniziate dopo la sua
entrata in vigore -febbraio 1996-, anche se
relative a 'controversie derivanti da contratti stipulati prima -ma, nel caso
che ci occupa, il contratto risale al 1998-) deve essere interpretata nel senso che il legislatore, nelle
controversie tra consumatore e professionista, ha inteso stabilire la
competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo della residenza o del
domicilio elettivo del consumatore stesso, presumendo, per l'effetto, la
vessatorietà della clausola che abbia individuato, come sede del foro
competente, una località diversa (cfr. ex multis Cass. sez. un. 1 ottobre 2003 n. 14669; Cass. 28 novembre 2003 n. 18290, Tribunale di
Palermo, 20 febbraio 2004, in
Gius. 2004, 2443; Tribunale di Firenze, 10 dicembre
2002, in Foro toscano 2003, 180): in altre parole, la disposizione in esame
ha introdotto un foro esclusivo per le controversie tra "professionista" e "consumatore", per cui, in siffatte ipotesi le disposizioni del codice di
procedura civile relative alla competenza per territorio sono state rese
parzialmente inoperanti (cfr. Tribunale
Roma, 30 maggio 2002, in Giur. merito 2003, 1985).
Quanto, poi, alla nozione di "consumatore, è tale la persona
fisica che agisce per scopi che non rientrano nella sua attività
professionale o imprenditoriale: la preferenza del legislatore nell'accordare
particolare protezione a coloro che
agiscono in modo occasionale, saltuario e non professionale, è stata ritenuta
"non irragionevole allorché si consideri che la finalità dell'art. 1469 bis comma 2 ce, è proprio
quella di tutelare i soggetti che secondo l"’d quod plerumque accidit" sono presumibilmente privi della
necessaria competenza a negoziare; onde la logica conseguenza
dell'esclusione dalla disciplina in esame di categorie di soggetti -quale
quelle dei professionisti, dei piccoli imprenditori, degli artigiani che
proprio per l'attività abitualmente svolta hanno cognizioni idonee per
contrattare su di un piano di parità (così Corte Costituzionale 22 novembre 2002 n, 469).
Nella specie, va senz'altro affermata
la vessatorietà della richiamata clausola negoziale, contenuta in un modulo
predeterminato dall'istituto di credito per disciplinare in maniera uniforme
una certa tipologia di rapporto contrattuale -conto corrente- e meramente
sottoscritto dal consumatore: non può dubitarsi, infatti, che il M. debba
intendersi, ai fini che ci occupano, quale consumatore, per essere "pensionato" già "dipendente dell’***" (così la stessa convenuta a pagina 13 della comparsa di costituzione).
Neppure è dedotto –tantomeno provato- che la richiamata clausola fosse stata
oggetto di specifica trattativa tra la banca ed il consumatore, ai fini di
cui al 5° comma dell'art. 1469-ter c.c.: risulta del tutto generica la difesa sul punto della convenuta,
secondo cui la circostanza che il contratto sia "stato compilato in parte a mano ed in parte a macchina
dimostra ... che talune clausole furono oggetto di una preventiva
contrattazione con il cliente, mentre altre furono oggetto di trattativa al
momento della firma" (così a pagina 16 della comparsa),
occorrendo, allo scopo di evitare la sanzione di legge, la specifica
trattativa della clausola di cui si discute.
Dall'inefficacia della clausola
negoziale -che individua il tribunale di Avellino quale foro esclusivo per le controversie derivanti dal
contratto inter partes- discende la
competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo della residenza o del
domicilio elettivo del M. -residente alla via G. Bosco n. 4 di Giugliano in Campania (Napoli), dove pure è
stato notificato il decreto ingiuntivo.
E appena il caso di
osservare che, in tema di incompetenza per territorio del giudice adito,
qualora la relativa eccezione sia formulata con riferimento all'operatività
di un foro esclusivo, non sussiste l'onere della parte di contestare tutti i
fori alternativamente concorrenti riguardanti i diritti di obbligazione, alla
stregua dei quali il giudice d'ufficio, ove abbia eventualmente ad escludere
l'operatività del foro convenzionale, dovrà individuare il giudice competente
(cfr. ex plurimis Cass. 2
aprile 1998 n.3407).
Conclusivamente, va accolta
l'opposizione, per l'incompetenza per territorio dell'adito tribunale di
Avellino essendo competente il tribunale di Napoli -sezione distaccata di
Marano- (nella cui circoscrizione rientra il comune di Giugliano in
Campania), e va dichiarata la nullità dell'opposto decreto ingiuntivo.
Le spese, liquidate -secondo nota di
parte e tenuto conto del valore della controversia come desumibile dal
decreto ingiuntivo- e distratte -in favore dell'avvocato Antonio Motti per
dichiarata anticipazione- come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando,
in accoglimento della proposta opposizione:
1)
dichiara la propria incompetenza per
territorio, per essere competente la sezione distaccata di Marano del tribunale
di Napoli;
2)
dichiara la nullità del proprio
decreto ingiuntivo n. 488/2003;
3)
assegna alle parti termine di sei
mesi dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione del
processo dinanzi alla sezione distaccata di Marano del tribunale di Napoli;
4)
condanna la convenuta Banca della
Campania s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al
pagamento in favore dell'attore F. M. delle spese processuali, direttamente
attribuite all'avvocato *** e liquidate in complessivi € 7.321,29, di cui €
637,29 per esborsi, € 1.949,00 per diritti ed € 4.735,00 per onorario, oltre
accessori come per legge.
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